Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 20

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1 Bollettino Settimanale Anno XXV - n. 20 Pubblicato sul sito 8 giugno 2015

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I780 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7 C SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA Provvedimento n C COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI-C.M.C. DI RAVENNA/EMPEDOCLE 2 Provvedimento n VARIE 12 MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L ANNO 2015 Provvedimento n

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5 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE I780 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la propria delibera del 7 maggio 2014, n , con la quale l Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l., Ilsa Pacifici Remo S.p.A. per accertare l esistenza di violazioni dell articolo 2 della legge n. 287/90 nella zona a nord di Venezia (Jesolo/Caorle/San Donà di Piave), e nei confronti delle società SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. e F.lli Romor S.r.l. per accertare l esistenza di violazioni dell articolo 2 della legge n. 287/90 per la zona di Belluno; VISTE le richieste di collaborazione inviate alla Guardia di Finanza il 15 e 28 gennaio 2015 e la relativa documentazione trasmessa dalla stessa Guardia di Finanza da ultimo in data 15 aprile 2015; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, dalle evidenze agli atti 1, risulta che dal 1 novembre 2014 la società Calcestruzzi Dolomiti S.p.A., parte del procedimento, è stata fusa per incorporazione in F.lli De Pra S.p.A. e conseguentemente cancellata dal registro delle imprese e che, parimenti, la società Calcestruzzi Mosole S.r.l., parte del procedimento, il 31 dicembre 2014 è stata fusa per incorporazione in Mosole S.p.A.; CONSIDERATO, pertanto, che la società Mosole S.p.A. è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi di Calcestruzzi Mosole S.r.l., compresi quelli relativi al presente procedimento e che la società F.lli De Pra S.p.A. è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della società Calcestruzzi Dolomiti S.p.A., compresi quelli relativi al presente procedimento; RITENUTO necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento, sia per consentire agli Uffici l esame della copiosa documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, sia per garantire 1 Fonte: audizione di Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. dell 8 maggio 2015 e audizione di Calcestruzzi Mosole S.r.l. del 7 maggio 2015.

6 6 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO 2015 la corretta instaurazione del contraddittorio e consentire alle società Mosole S.p.A. e F.lli De Pra S.p.A. il pieno esercizio dei diritti di difesa; DELIBERA a) la prosecuzione del procedimento n. I780 nei confronti delle società Mosole S.p.A. e F.lli De Pra S.p.A.; b) di prorogare al 27 novembre 2015 il termine di chiusura del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

7 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, 16, comma 8, che disciplina la proroga del termine per la conclusione dell istruttoria avviata in relazione a un operazione di concentrazione; VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la propria delibera del 5 maggio 2015, con cui è stata avviata un istruttoria, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano, del Comune di Merano, della Società Elettrica Altoatesina S.p.A. e della società Azienda Energetica S.p.A.; VISTA la richiesta del 7 maggio 2015, con cui si chiedevano, ai sensi dell art. 14, comma 2, della legge n. 287/90 e dell art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 217/1998, alla società Azienda Elettrica S.p.A. informazioni necessarie ai fini della valutazione dell operazione di concentrazione, da trasmettersi entro il 18 maggio 2015; VISTE le comunicazioni delle summenzionata società, pervenute in data 15 e 19 maggio 2015, con cui è stata rappresentata, da parte della società Azienda Elettrica S.p.A, l impossibilità di fornire nei tempi previsti alcuni dei dati richiesti in quanto la loro estrazione ed elaborazione richiede un lasso di tempo maggiore; CONSIDERATO che le informazioni richieste, necessarie ai fini della valutazione del caso, non potranno essere acquisite nei termini previsti e, quindi, compiutamente valutate entro l attuale termine di conclusione del procedimento;

8 8 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO 2015 RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90; DELIBERA di prorogare al 19 luglio 2015 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati ai sensi dell articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 217/1998. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

9 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO C COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI-C.M.C. DI RAVENNA/ EMPEDOCLE 2 Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, pervenuto in data 27 aprile 2015; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa (di seguito, CMC) è una società attiva soprattutto nei mercati delle grandi opere, dei lavori pubblici (grandi infrastrutture, edilizia pubblica, lavori portuali e marittimi), dei lavori ferroviari con particolare riguardo all Alta Velocità, dei lavori privati (ipermercati, hotel, centri direzionali) e degli interventi edili e in infrastrutture nel territorio in cui ha sede e nel quale è impegnata ad assicurare presenza imprenditoriale e sociale. Il capitale sociale di CMC è detenuto per il 60% da soci cooperatori, per il 34% da soci sovventori e per il 6% da soci pensionati 1. Nel 2013 CMC ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 1015,6 milioni di euro, di cui circa [ ] 2 milioni di euro per vendite nell Unione Europea e circa [ ] milioni di euro per vendite in Italia. Empedocle 2 S.c.p.a. (di seguito Empedocle 2) è una società che svolge attività di General Contractor in Italia, funzionalmente costituita per l esecuzione dell attività di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Definitivo, dell opera: SS N. 640 di Porto Empedocle Itinerario Agrigento Caltanissetta A19 Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M Tratto dal km allo svincolo con la A19. Il capitale sociale di Empedocle 2 è detenuto da CMC (44%), da Tecnis S.p.A. (38%) e da Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa (18%). Nel 2013 Empedocle 2 ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 78,9 milioni di euro. 1 Ripartizione del capitale sociale al 31/12/ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

10 10 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO 2015 II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione, da parte di CMC, del 38% del capitale sociale di Empedocle 2 da Tecnis S.p.A. A seguito di tale acquisizione, pertanto, CMC deterrà l 82% del capitale sociale di Empedocle 2. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l operazione non prevede restrizioni accessorie. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto sia il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro, sia il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall impresa di cui è prevista l acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato rilevante Da un punto di vista merceologico, in considerazione dell attività della società acquisita Empedocle 2, l operazione interessa il settore dell edilizia civile, e, in particolare, il mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile ed industriale con prevalenza delle opere pubbliche, quali strade, ponti, viadotti, gallerie, dighe. Il mercato della progettazione e realizzazione di lavori per le opere pubbliche attiene al settore dell ingegneria civile e industriale per la costruzione, in particolare, di strade e autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche. Esso è caratterizzato dalla presenza di un contratto tra l amministrazione che intende realizzare l opera e le imprese che effettuano i lavori. Tale settore attualmente è regolato dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, c.d. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che, tra le altre cose, predispone per le imprese criteri di pubblicità e trasparenza nella selezione, la partecipazione alle gare, la presentazione delle offerte, l aggiudicazione e l esecuzione dei contratti e fissa, altresì, i requisiti minimi per poter accedere al mercato. In particolare, la normativa fissa una soglia di valore dell appalto, oltre la quale la partecipazione ai bandi per l aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici deve essere aperta a tutte le imprese comunitarie in possesso dei requisiti. Almeno per le opere di maggiore rilievo, dunque, l omogeneità nelle condizioni generali di accesso e di svolgimento delle gare determinano un ambito geografico di riferimento corrispondente all intera Unione Europea 3. 3 [Cfr. provv. n del 12 settembre 2012, C11768 Società Italiana per Condotte d Acqua/INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali; provv. n del 21 marzo 2007, C Immobiliare Costruzioni IM.CO/Marcora Costruzioni; provv n del 27 luglio 2006, C Consorzio Etruria/Co.E.Stra.; provv n del 12 dicembre 2002, C Impregilo Edilizia/Bocoge Spa Costruzioni Generali.]

11 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO In ogni caso, un esatta definizione del mercato geografico rilevante può essere lasciata aperta, dal momento che, indipendentemente da ogni definizione del mercato geografico adottata, la valutazione concorrenziale dell operazione non muterebbe. Effetti dell operazione Nel mercato nazionale della progettazione e realizzazione di lavori per le opere pubbliche, Empedocle 2 detiene una quota pari allo [inferiore all 1%] circa, mentre CMC detiene una quota pari al [1-5%] circa. Anche volendo considerare il mercato come avente una dimensione più estesa e pari al territorio dell Unione Europea, le quote di mercato delle imprese interessate risulterebbero ulteriormente ridotte. Nel mercato nazionale sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

12 12 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO 2015 VARIE MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L ANNO 2015 Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il comma 7-ter, dell art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell art. 5 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all onere derivante dal funzionamento dell Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima; VISTO in particolare il comma 7-quater dell art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell art. 5 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all Autorità con le modalità determinate dall Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità è stato fissato dal citato comma 7-ter, dell art. 10 della legge n. 287/90 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della legge n. 287/90; VISTA la propria delibera n del 9 maggio 2013, confermata dalla delibera n del 22 gennaio 2014, la quale ha rideterminato al ribasso la misura del contributo per l anno 2014 a carico delle società di capitale al fine di limitare, quanto più possibile, gli oneri a carico degli operatori economici, fissando il contributo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell art. 16 della legge n. 287/90; VISTA la propria delibera n del 28 gennaio 2015 la quale ha confermato che per l anno 2015, ai sensi dell art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato, alla data della

13 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell art. 16 della legge n. 287/90; RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare le modalità di versamento del contributo dovuto per l anno 2015; RITENUTO inoltre di dover adottare le Modalità di contribuzione e le Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità per l anno 2015 al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento; DELIBERA a) di approvare il documento recante Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l anno 2015 allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A); b) di approvare il documento recante le Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l anno 2015 allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato B); La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

14 14 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO 2015 ALLEGATO A MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L ANNO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall Autorità ai sensi dell art. 10, comma 7-quater, della medesima legge. Art. 2 Soggetti tenuti al versamento del contributo 1. Ai sensi dell art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio Art. 3 Misura del contributo 1. Per l anno 2015, ai sensi dell art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, dalle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell art. 16 della legge n. 287/ La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. CAPO II ADEMPIMENTI Art. 4 Termini e modalità di versamento 1. Ai sensi dell art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all Autorità, con le modalità indicate nelle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l anno Per l anno 2015 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1 luglio CAPO III CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI Art. 5 Controlli 1. L Autorità svolge l attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

15 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO Art. 6 Interessi 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio Art. 7 Riscossione coattiva 1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Art. 8 Indebiti versamenti 1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

16 16 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO 2015 ALLEGATO B ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L ANNO 2015 Premessa L art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n Ai sensi dell art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell art. 5 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all onere derivante dal funzionamento dell Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima; Ai sensi dell art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'autorità con le modalità determinate dall'autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter. L Autorità, nell adunanza del 4 giugno 2015, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l anno A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo. Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato alla data della delibera dell Autorità superiore a 50 milioni di euro. In forza del rinvio operato dall art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all art del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti

17 BOLLETTINO N. 20 DEL 8 GIUGNO commerciali all interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. B. Misura del contributo Per l anno 2015, il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitali alla data del 28 gennaio Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della legge n. 287/90. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. C. Modalità e termini di versamento del contributo Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1 luglio Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato: - presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale; - attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati. Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n X11 intestato a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la Banca Popolare Di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F X11. All atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2015 comporta l avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.

18 Autorità garante della concorrenza e del mercato Coordinamento redazionale Redazione Bollettino Settimanale Anno XXV- N Giulia Antenucci Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche Piazza Giuseppe Verdi, 6/a Roma Tel.: Fax: Web: Realizzazione grafica Area Strategic Design

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