IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
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1 L 159/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2000 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso Il CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, (5) Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un sistema di controllo efficace delle esportazioni. Tali elenchi sono stati stabiliti dalla decisione 94/942/PESC e dalle successi- ve modifiche e dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 133, vista la proposta della Commissione( 1 ), (6) La responsabilità delle decisioni in merito alle richieste di autorizzazioni di esportazione spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all instaurazio- ne di un regime comune applicabile alle esportazioni( 4 ). considerando quanto segue: (1) I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità. (2) È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali (7) Le decisioni relative all aggiornamento degli elenchi degli Stati membri, in particolare in materia di non comuni di beni a duplice uso devono essere pienamente proliferazione, e dell Unione europea. conformi agli obblighi e agli impegni che ciascuno Stato membro ha assunto in quanto membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi (3) in materia di controllo delle esportazioni, oppure a L esistenza di un sistema comune di controllo e di seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all interno della Comunità. (8) Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al (4) L attuale regime di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso fissato dal regolamento (CE) n. 3381/94( 2 )e dalla decisione 94/942/PESC( 3 ) deve essere ulteriormente armonizzato al fine di continuare a garantire controlli efficaci. di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo. (9) Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all utilizzazione finale. ( 1 ) GU C 399 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 367 del , pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 837/95 (GU L 90 del , pag. 1). ( 4 ) GU L 324 del , pag. 25. Regolamento modificato da ( 3 ) GU L 367 del , pag. 8. Decisione modificata da ultimo ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 (GU L 372 del dalla decisione 2000/243/PESC (GU L 82 dell , pag. 1) , pag. 31).
2 L 159/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (10) Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell energia atomica e l Agenzia internazionale per l energia atomica, CAPO I che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sulle attrezzature e sulle materie non nucleari specificate. Oggetto e definizioni (11) La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Articolo 1 Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. codice doganale comunitario( 1 ), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione( 2 ), che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l altro, le disposizioni relative all esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione Articolo 2 ai poteri attribuiti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d applicazione da questi ultimi derivanti. Ai fini del presente regolamento: a) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software (12) A norma ed entro i limiti dell articolo 30 del trattato e in e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere membri manterranno il diritto di effettuare controlli sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi all interno della Comunità europea al fine di salvaguardare nucleari; l ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, saranno periodicamente riesaminati b) «esportazione» è: dal Consiglio. i) un regime di esportazione ai sensi dell articolo 161 del codice doganale comunitario; (13) Per garantire la corretta applicazione del presente regola- mento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare prov- vedimenti intensi a conferire adeguati poteri alle autorità competenti. ii) una riesportazione, ai sensi dell articolo 182 di detto codice, e iii) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità; ciò si applica alla trasmissio- (14) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire le sanzioni da ne orale di tecnologia tramite telefono solo quando applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. tale tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte pertinente è letta o è descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo; (15) Nella risoluzione del 13 aprile 1999( 3 ) il Parlamento europeo ha espresso i suoi pareri. c) «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa una dichiarazione d esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di (16) Il regolamento (CE) n. 3381/94 dovrebbe conseguentedecidere l invio di prodotti al di fuori del territorio doganale mente essere abrogato, della Comunità al momento dell accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l invio dei prodotti al di ( 1 ) GU L 302 del , pag. 1. Regolamento modificato da fuori del territorio doganale della Comunità. ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del , pag. 1). ( 2 ) GU L 253 dell , pag. 1. Regolamento modificato da Per «esportatore» si intende altresì qualsiasi persona fisica ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie , pag. 25). mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una ( 3 ) GU C 219 del , pag. 34. destinazione al di fuori della Comunità.
3 L 159/3 Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata 2. L esportazione di prodotti a duplice uso non compresi l esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto nell elenco di cui all allegato I è subordinata alla presentazione a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella di un autorizzazione d esportazione anche nel caso in cui il Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad stabilito nella Comunità; un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un azione comune adottata dal Consiglio o con una d) «dichiarazione d esportazione» è l atto con il quale una decisione dell OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice Nazioni Unite, e qualora l esportatore sia stato informato dalle uso al regime di esportazione. autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi militari» si intende: CAPO II Ambito di applicazione Articolo 3 1. L esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell elenco di cui all allegato I è subordinata ad autorizzazione. a) l inserimento in prodotti militari figuranti nell elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; b) l utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell elenco summenzionato; c) l utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell elenco summenzionato. 3. L esportazione di prodotti a duplice uso non compresi 2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli nell elenco di cui all allegato I è subordinata alla presentazione articoli 4 o 5, anche l esportazione verso tutte o talune di un autorizzazione d esportazione anche nel caso in cui destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compre- l esportatore sia stato informato dalle competenti autorità di si nell elenco di cui all allegato I. cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell elenco dei materiali 3. Il presente regolamento non si applica alla fornitura di di armamento nazionale che sono stati esportati dal servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportine territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazio- no un movimento transfrontaliero di persone fisiche. o in violazione dell autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro. 4. Il presente regolamento non si applica ai prodotti a duplice uso che attraversano solamente il territorio della Comunità, vale a dire quelli che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno, oppure che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. 4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell elenco di cui all allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione. Articolo 4 5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni 1. L esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nazionali che subordinano ad autorizzazione l esporta- zione di prodotti a duplice uso non compresi nell elenco di cui all allegato I qualora l esportatore abbia motivo di sospettare nell elenco di cui all allegato I è subordinata alla presentazione che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in di un autorizzazione d esportazione nel caso in cui l esportatore tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1. sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione 6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, l esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso all individuazione, all identificazione o alla disseminazione di nell elenco di cui all allegato I, ne informa, se del caso, gli altri armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi. nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono, per quanto possibile, ai loro uffici doganali e alle altre autorità nazionali competenti.
4 L 159/4 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Le disposizioni di cui all articolo 9, paragrafi 2 e 3 si 4. Gli Stati membri indicano nelle autorizzazioni generali applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi che queste ultime non possono essere utilizzate qualora nell elenco di cui all allegato I. l esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all articolo 4, 8. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto paragrafi 1, 2 e 3 o qualora l esportatore sia a conoscenza degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni dell articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2603/69. summenzionate. Articolo 5 5. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro 1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un autorizzazione globale a un esportatore specifico per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere dell uomo, uno Stato membro può vietare l esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell elenco di cui all allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi. 3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1. valida per le esportazioni verso uno o più paesi specifici. 6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni d esportazione di prodotti a duplice uso. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, la Commissione pubblica l elenco di tali autorità. Articolo 7 4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle 1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta Comunità europee, serie C, le misure che le sono notificate ai un autorizzazione di esportazione specifica verso una destinasensi dei paragrafi 2 e 3. zione che non figura nell allegato II o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri CAPO III diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale l autorizzazione Autorizzazione d esportazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Articolo 6 Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell autorizzazione. La comunicazione di obiezioni 1. Il presente regolamento istituisce un autorizzazione generale di esportazione della Comunità per talune esportazioni, vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta. come indicato nell allegato II. Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si 2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l esportatore. Fatta salva la restrizione di cui al paragrafo 3, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale. considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia questa proroga non può superare i trenta giorni lavorativi. L autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comu- 2. Qualora un esportazione possa recare pregiudizio a nità. interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non Se del caso, l autorizzazione può essere subordinata a determisiffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l annulla- concedere l autorizzazione di esportazione, oppure, qualora nati requisiti e condizioni quale ad esempio l obbligo di fornire una dichiarazione relativa all utilizzazione finale. mento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente consultazioni di natura non vincolante con lo Stato membro 3. I prodotti di cui alla parte 2 dell allegato II non sono richiedente, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorainclusi in un autorizzazione generale. tivi.
5 L 159/5 Articolo 8Articolo 10 Ai fini del rilascio di un autorizzazione d esportazione ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui: 1. Tutte le autorizzazioni d esportazione specifiche e globali sono rilasciate per mezzo di formulari conformi al modello di cui all allegato III bis. 2. A richiesta degli esportatori, le autorizzazioni d esportazione globali che contengono limitazioni quantitative possono a) gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali essere suddivise. di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati interna- 3. Le autorizzazioni d esportazione generali concesse ai zionali; sensi dell articolo 6, paragrafo 2 sono pubblicate conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Esse vengono rilasciate agli esportatori conformemente alle indicazioni di cui all alleb) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una gato III ter. posizione comune o un azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; CAPO IV c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica il codice di condotta dell Unione europea per l esportazione di armi; d) considerazioni sulla prevista utilizzazione finale e sul rischio di sviamenti di destinazione. Articolo 9 Aggiornamento dell elenco dei prodotti a duplice uso Articolo 11 Gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui all allegato I e all allegato IV sono aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. 1. Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda d autorizzazione di esportazione. CAPO V Procedure doganali Articolo Le autorità competenti possono, ai sensi del presente regolamento, negare l autorizzazione d esportazione e annulla- 1. In occasione dell espletamento delle formalità per re, sospendere, modificare o revocare un autorizzazione da l esportazione di prodotti a duplice uso presso l ufficio doganaesse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, le competente per l accettazione della dichiarazione d esportalimitazione sostanziale o revoca dell autorizzazione, esse ne zione, l esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzainformano le autorità competenti degli altri Stati membri e la zioni di esportazione necessarie sono state ottenute. Commissione e comunicano le informazioni pertinenti agli altri Stati membri e alla Commissione, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 15, paragrafo 3, in materia di 2. All esportatore può essere richiesta una traduzione dei riservatezza delle informazioni. documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata. 3. Prima che qualsiasi Stato membro rilasci un autorizza- 3. Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può altresì, per un zione di esportazione che è stata negata da un altro Stato periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, membro o da altri Stati membri per una transazione essenzial- sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio mente identica nei tre anni precedenti, esso deve prima o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice consultare lo Stato membro o gli Stati membri che avevano uso di cui all allegato I e coperti da valida autorizzazione rifiutato l autorizzazione. Se a seguito delle consultazioni lo d esportazione lascino la Comunità attraverso il proprio Stato membro decide di rilasciare comunque l autorizzazione, territorio qualora abbia ragioni di sospettare: esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione. a) che al momento del rilascio dell autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti;
6 L 159/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee b) che le circonstanze siano sostanzialmente cambiate rispet- 2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie to al momento del rilascio dell autorizzazione. per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informa- 4. Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, le autorità zioni tra le autorità competenti sugli utilizzatori finali sensibili, al fine di fornire agli esportatori interessati dal presente regolamento un livello di assistenza omogeneo. competenti dello Stato membro che ha rilasciato l autorizzazione d esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell articolo 9, 3. Fatto salvo l articolo 18 del presente regolamento, si paragrafo 2. Se dette autorità competenti decidono di manteneregolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del re l autorizzazione, esse devono rispondere entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su loro richiesta, può essere relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o Commissione per assicurare la corretta applicazione delle trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a normative doganale e agricola( 1 ), in particolare quelle relative duplice uso sono liberati immediatamente. Lo Stato membro alla riservatezza delle informazioni. che ha rilasciato l autorizzazione informa gli altri Stati membri e la Commissione. CAPO VII Articolo Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali d esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all uopo abilitati. 2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Articolo 14 CAPO VI Cooperazione amministrativa Misure di controllo Articolo Gli esportatori tengono dettagliati registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare: a) la descrizione dei prodotti a duplice uso; b) la quantità dei prodotti a duplice uso; c) il nominativo e l indirizzo dell esportatore e del destinatario; Le disposizioni degli articoli da 463 a 470 e dell articolo 843 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano anche alle restrizioni relative all esportazione, alla riesportazione e all uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria un autorizzazione ai sensi del presente regolamento. d) qualora siano conosciuti, l utilizzazione finale e l utilizzato- re finale dei prodotti a duplice uso. 2. I registri o la documentazione di cui al paragrafo 1 sono conservati per una durata di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell anno civile nel corso del quale ha luogo l esportazione. Essi sono presentati alle autorità competenti dello Stato in cui è stabilito l esportatore quando ne facciano richiesta. Articolo 15 Articolo 17 Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti: in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli all esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri. ( 1 ) GU L 82 del , pag Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso;
7 L 159/7 b) di verificare la corretta applicazione delle misure di control- (2) a) Uno Stato membro può imporre un autorizzazione lo all esportazione, che possono consistere in particolare per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone dal suo territorio verso un altro Stato membro se, interessate a un operazione di esportazione svolgono la propria attività. al momento del trasferimento: CAPO VIII Disposizioni generali e finali all operatore consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità; Articolo 18 l esportazione dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad autorizzazione nello Stato membro dal quale i beni devono essere 1. È istituito un gruppo di coordinamento presieduto da trasferiti, a norma degli articoli 3, 4 o 5 e tale un rappresentante della Commissione e composto di un esportazione direttamente dal suo territorio rappresentante di ciascuno Stato membro. non è consentita da un autorizzazione generale o globale; Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro e, tra i beni non devono essere sottoposti a processi l altro: o a lavorazioni di cui all articolo 24 del codice doganale comunitario nello Stato membro vera) i provvedimenti che dovrebbero essere adottati dagli Stati so il quale devono essere trasferiti. membri per informare gli esportatori degli obblighi loro imposti dal presente regolamento; b) L autorizzazione di trasferimento deve essere b) gli orientamenti in materia di formulari di autorizzazioni richiesta nello Stato membro da cui devono essere d esportazione. trasferiti i prodotti a duplice uso. 2. Il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può consultare le organizzazioni che rappresentano c) Nei casi in cui la successiva esportazione dei gli esportatori interessati dal presente regolamento. prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti vengono Articolo 19 trasferiti, nell ambito delle procedure di consultazione di cui all articolo 7, viene immediatamente rilasciata all operatore l autorizzazione di trasferi- Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per mento, a meno che le circostanze non siano assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del cambiate significativamente. presente regolamento e, in particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e delle relative disposizioni di applicazione. Le d) Gli Stati membri che impongono tale requisito sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali Articolo 20 informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in applicazione del presente regolamento, comprese le misure di cui all articolo 19. La Commissione comunica tali informazioni 3. Le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non agli altri Stati membri. Essa trasmette ogni tre anni al implicano alcun controllo alle frontiere interne della Comunità, Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull applicaprocedure ma unicamente controlli effettuati nell ambito delle normali zione del presente regolamento. Gli Stati membri forniscono di controllo applicate in modo non discriminatorio alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare in tutto il territorio della Comunità. tale relazione. Articolo Per il trasferimento all interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all allegato IV è richiesta un autorizzazione. Per i prodotti di cui all allegato IV, parte 2 l autorizzazione non può essere un autorizzazione generale. 4. L applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti da uno Stato membro ad un altro di un determinato prodotto siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8 L 159/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti Articolo 22 intracomunitari di prodotti a duplice uso elencati nell allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine Il presente regolamento non pregiudica: dell anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo e sono presentati alle autorità competenti dello Stato membro l applicazione dell articolo 296 del trattato che istituisce la da cui i prodotti sono stati trasferiti su loro richiesta. Comunità europea; l applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica. 6. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intracomunitari da detto Stato membro di prodotti elencati nell allegato I, categoria 5, parte Articolo 23 2 e che non sono elencati nell allegato IV debbano essere Il regolamento (CE) n. 3381/94 è abrogato. fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione. Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione d esportazione formulate prima dell entrata in vigore del presente regolamento, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3381/ I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all interno della Comunità dei prodotti a duplice uso elencati nell allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione Articolo 24 sono soggetti a controllo se esportati dalla Comunità. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell ordine, fatture ed avvisi di spedizione. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno Per il Consiglio Il Presidente J. SÓCRATES
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214 L 159/214 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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CAPO II Ambito di applicazione
Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
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