Restrizioni all'esportazione nel quadro PESC: misure ostative specifiche e prodotti duali. A cura di MICHELA ORLANDO

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1 Restrizioni all'esportazione nel quadro PESC: misure ostative specifiche e prodotti duali A cura di MICHELA ORLANDO

2 Prodotti a duplice uso: servizi di intermediazione Per servizi di intermediazione si intendono: - la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, vendita o fornitura di prodotti a duplice uso da paese terzo ad altro paese terzo - la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso altro paese terzo Sono esclusi dal regolamento i servizi ausiliari, ovvero trasporto, servizi finanziari, assicurazione, pubblicità e promozione

3 Servizi di intermediazione: autorizzazione Anche i servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso possono essere assoggettati ad Autorizzazione ministeriale quando l'intermediario sia stato informato dalle proprie Autorità che le merci possono essere destinate ad un utilizzo militare o collegato all'industria delle armi chimico-biologiconucleari. Detta limitazione può essere estesa da parte di uno Stato membro anche a beni duali non listati.

4 Prodotti a duplice uso: transito Il transito di prodotti a duplice uso non comunitari compresi nell'allegato I del Reg. Dual Use può essere vietato dalle Autorità competenti degli Stati membri in cui il transito ha luogo nel caso detti prodotti siano o possano essere destinati agli usi come sopra. Uno Stato membro può comunque, in singoli casi, autorizzare il transito specifico di siffatte tipologie, subordinandole ad autorizzazione.

5 Prodotti a duplice uso: trasferimento all'interno della Comunità E' richiesta un'autorizzazione al trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti duali elencati nell'allegato IV del Reg. Dual Use.

6 Regola NO UNDERCUT Le autorità competenti degli Stati membri possono negare un'autorizzazione all'esportazione, nonchè annullare, sospendere, modificare o revocare una autorizzazione già concessa. I Paesi membri hanno l'obbligo di avvisarsi reciprocamente in merito a quanto sopra. Autorizzazioni che siano state negate da un Paese membro per un determinato traffico, non potranno dunque essere concesse dagli altri Paesi membri ad altri esportatori per il medesimo traffico.

7 Autorizzazioni: dinieghi I dinieghi al rilascio di una autorizzazione vengono rivisti entro tre anni dalla notifica in sede europea. I dinieghi al rilascio di una autorizzazione non revocati rimangono validi.

8 Beni a duplice uso: procedure doganali Le autorità doganali di uno Stato membro possono sospendere o impedire l'esportazione di beni duali scortati da autorizzazione se hanno ragione di sospettare: - che al momento del rilascio della medesima non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; - che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio.

9 Beni a duplice uso: procedure doganali Le autorità dello Stato membro che hanno rilasciato l'autorizzazione sono immediatamente consultate in merito al fermo e devono decidere entro 10 gg lavorativi (prorogabili a 30) se mantenere o meno l'autorizzazione. Passato questo periodo, vale il principio del silenzio-assenso.

10 Beni a duplice uso: misure di controllo Gli esportatori e gli intermediari commerciali sono tenuti a tenere dettagliati registri o altra documentazione commerciale e/o di trasporto inerente le transazioni a duplice uso e a conservarli per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale è avvenuta l'esportazione o la mediazione.

11 Altre tipologie soggette a divieto CONVENZIONE DI WASHINGTON La Convenzione di Washington del 1973 in materia di salvaguardia di flora o fauna selvatiche (conosciuta con l acronimo CITES) stabilisce che il commercio di specie vegetali ed animali e loro derivati considerati in pericolo o in via di estinzione debba essere compatibile con la sopravvivenza della specie in natura. Nell'U.E. è stata recepita con Reg. 338/97 e succ. modifiche, l'ultima delle quali è il Reg. UE 1158/12

12 Altre tipologie soggette a divieto TIPOLOGIE PREGIUDIZIEVOLI PER ALCUNE SPECIE ANIMALI NON INCLUSE NELLA CONVENZIONE: PELLI E PELLICCE DI CANE E DI GATTO e prodotti che le contengano: Reg. CE 1523/07 PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA: Reg. UE 737/2010

13 Altre tipologie soggette a divieto TIPOLOGIE PREGIUDIZIEVOLI PER L'AMBIENTE: PRODOTTI CHE RIDUCONO LO STRATO DELL'OZONO: Reg. CE 1005/2009 PRODOTTI FLUORANTI AD EFFETTO SERRA: Reg. CE 842/2006, Dir. 2006/40/CE RIFIUTI, ROTTAMI E SCARTI DI LAVORAZIONE (Ex Decreto Ronchi) SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE: Reg. CE 689/2008 MERCURIO E DERIVATI: Reg. CE 1102/2008

14 Altre tipologie soggette a divieto TIPOLOGIE PREGIUDIZIEVOLI PER LA PERSONA: ARMI E MATERIALI DI ARMAMENTO: L. n. 185/1990 ARTICOLI UTILIZZABILI PER TORTURA O REPRESSIONE: Reg. CE 1236/2005 SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI DI DROGA: Reg. CE 111/2005, Reg. CE 1277/2005 ALIMENTI, ANIMALI E PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE O PROVENIENZA JP: Reg. di esecuzione n. 961/2011

15 Altre tipologie soggette a divieto TIPOLOGIE PREGIUDIZIEVOLI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO: BENI CULTURALI: Reg. UE 1081/2012 di esecuzione del REG. CE 116/2009; D. L.vo n. 42/2004, Allegato A BENI DI ANTIQUARIATO: Reg. CE 1210/2003

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