L esportazione e le prove dell uscita della merce dal territorio della Comunità. Studio Armella & Associati
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1 L esportazione e le prove dell uscita della merce dal territorio della Comunità 1
2 Prima del 2002 interpretazione rigorosa le prove alternative ammesse solo in casi eccezionali ex art. 346 tuld 2
3 art. 346 t.u.l.d Il Ministero delle finanze, può, in via generale consentire che: a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale; b) alle attestazioni apposte da autorità estere, sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana. 3
4 circolare n. 75/D del 2002 Il timbro sul retro del DAU costituisce la prova dell uscita delle merci dal territorio. Se l esemplare 3 del DAU è smarrito o non è mai recapitato, l esportatore effettivo può richiedere il duplicato all ufficio di esportazione che, sulla base dei documenti forniti, apporrà timbro di uscita a posteriori Se un Cad o un doganalista ha svolto l operazione, la copia asseverata dell esemplare 3 può essere presentata all ufficio di esportazione, unitamente al mandato e alla richiesta dell esportatore e del Cad/spedizioniere di apporre timbro di uscita, correlata dai motivi per cui èrichiesta timbratura a posteriori e all elenco dei documenti obbligatori e quelli ad adiuvandum comprovanti uscita delle merci DAU avrà dicitura DUPLICATO con data e numero del protocollo di accettazione della domanda. 4
5 circolare n. 75/D del 2002 Se un terzo è in possesso di una copia dell esemplare 3 relativa a un esportazione già appurata, può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la conformità della copia all originale, unitamente alla copia del documento d identità, alla richiesta di timbratura a posteriori con tutti i documenti obbligatori. 5
6 circolare n. 75/D del 2002 Se operatori non sono in possesso della copia dell esemplare 3 possono chiedere copia dell 1/EX in possesso dell ufficio di esportazione. La richiesta deve parimenti contenere i motivi e l elenco dei documenti comprovanti l uscita della merce (se è un cad o un doganalista a inoltrare la domanda anche il mandato). La dogana apporrà sul duplicato la dicitura vale come esemplare 3, oltre a duplicato e data e firma dell accettazione della domanda 6
7 Prove obbligatorie 2002 Fattura commerciale o documento fiscale equipollente Documento bancario attestante pagamento Dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione dell esemplare 3 Dichiarazione con cui si attesta che la merce è giunta nel paese terzo di destinazione Per trasporti via mare, aerea e ferroviaria, copia del contratto di trasporto unico a destinazione paese terzo Per via postale copia del bollettino postale 7
8 Prove ad adiuvandum 2002 Se ufficio di uscita riscontra dubbi o incertezze sull effettiva uscita delle merci: - CMR con attestazione del vettore o suo agente di consegna a destino - Attestazione della dogana di uscita nazionale sulla base risultanze dei registri - Certificati di importazione rilasciati da autorità estere o attestazioni di arrivo di dogane o autorità estere anche mediante annotazioni sul documento di trasporto - Ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale emergano gli estremi della spedizione e l arrivo a destino (lettera di credito, certificato assicurazione, certificazione sanitaria ) 8
9 La giurisprudenza sulle prove alternative La giurisprudenza di merito riconosce che la restituzione dell esemplare 3 è onere dell Amministrazione, per cui le prove alternative devono essere liberamente valutabili es. vidimazione a posteriori della bolla accompagnamento (Comm. Trib. Centrale, sez. X, n. 1549); viene riconosciuta l efficacia probatoria della documentazione doganale esibita solo in contenzioso (Comm. Trib. Centrale, sez XXI, 28 aprile 1994, n. 1306) Cassazione 26 ottobre 2001, 1322, Cassazione 6 febbraio 2002, n. 1614; Cassazione 3 maggio 2002, n. 1710: la prova dell effettiva uscita della merce è libera, perché l esportatore non ha la disponibilità del documento. Deve essere prova certa e incontrovertibile. E sufficiente la documentazione di pagamento o la dichiarazione del vettore privato. 9
10 Art. 346 t.u.l.d. Il Ministero delle finanze, può, in via generale consentire che: a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale; b) alle attestazioni apposte da autorità estere, sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana. 10
11 Cass. civ. 19 ottobre 2007, n L esportazione deve risultare da un esemplare delle fatture emesse dai cedenti o cessionari, senza che alcuna rilevanza possano assumere quelle emesse da spedizionieri o trasportatori nei confronti del cedente o di altri soggetti. In ogni caso, ai fini Iva, l esportazione deve risultare da un documento doganale o dalla vidimazione di un autorità doganale su un esemplare della fattura senza che siano ammissibili documenti equipollenti 11
12 Cass. civ. 26 maggio 2006, n Nell ipotesi di mancato perfezionamento dell esportazione l onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destino è a carico del cedente. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo purchè avente carattere di certezza e incontrovertibilità, quale l attestazione delle amministrazioni pubbliche del Paese di destino, mentre documenti di origine privata come la documentazione bancaria non può costituire prova idonea allo scopo 12
13 Reg. CE 1875 del 2006 modifica il d.a.c. in applicazione del reg. CE 648 del 2005 che aveva modificato il c.d.c. introducendo norme in materia di sicurezza Reg. CE 1875 del 2006 èla base giuridica del progetto comunitario ECS
14 Chiusura e follow up ECS 1 14
15 Chiusura e follow up ECS 2 15
16 Follow up segue- 16
17 ECS 1 e ECS2 confronto 17
18 Grazie per la cortese attenzione Chi fosse interessato a ricevere la newsletter dello studio in materia doganale può inviare una mail all indirizzo: armella@studioarmella.com 18
Copyright 2003 Acerbi & Associati
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