Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010

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1 ORIGINE PREFERENZIALE REGOLE E PROCEDURE Dott. Paolo Di Costanzo Forlì, 25 novembre

2 Struttura della presentazione Sguardo d insieme Le regole di origine preferenziale Le prove di origine preferenziale La Cooperazione Amministrativa I certificati di origine 2

3 Sguardo d insieme Accordi preferenziali - unilaterali - bilaterali Preferenze concesse unilateralmente dall UE - S.P.G. - Paesi beneficiari Unioni doganali 3

4 Sguardo d insieme Le regole di origine preferenziale si trovano: - nel CDC - nelle DAC - negli Accordi - nella regolamentazione comunitaria per Ceuta et Melilla 4

5 ATTENZIONE BISOGNA SEMPRE RICORDARE CHE LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE SONO DIFFERENTI A SECONDA DELL ACCORDO CONSIDERATO 5

6 Il carattere originario Un prodotto ha il carattere originario preferenziale se è stato interamente ottenuto, oppure se è stato sufficientemente lavorato o trasformato QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI GLI ACCORDI PREFERENZIALI SULL ORIGINE 6

7 Il carattere originario I prodotti interamente ottenuti sono: - i prodotti naturali del Paese - le merci fabbricate a partire da tali prodotti I prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati se rispettano le specifiche contenute nelle regole di lista 7

8 La regola del cumulo Il cumulo può essere effettuato soltanto tra Paesi che applicano regole di origine identiche Paese A PRODOTTO ORIGINARIO Paese B TRASFORMAZIONE O INCORPORAZIONE 8

9 Forme di cumulo Il cumulo può essere: 1. bilaterale materie originarie di 2 paesi 2. diagonale materie originarie di più di 2 paesi 3. regionale forma di cumulo diagonale applicata tra i membri di un gruppo regionale 4. totale tutte le operazioni effettuate sono prese in considerazione 9

10 Operazioni insufficienti Le operazioni insufficienti sono operazioni considerate di minore importanza, tale da non conferire mai il carattere originario Tutte le regole di origine preferenziale contengono un articolo che definisce le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti per conferire l origine 10

11 Tolleranza generale E la possibilità di utilizzare materie non originarie fino a concorrenza di una percentuale di valore fissata In ogni caso, se la regola di lista permette già di ricorrere a materie non originarie, la regola della tolleranza non può derogare alla regola specifica 11

12 Tolleranza generale La regola della tolleranza generale non si applica ai prodotti tessili dei capitoli da 50 a 63 Regole di tolleranza specifiche per i tessili figurano nelle note introduttive delle regole di lista 12

13 Regola del no-drawback No-drawback significa che il rimborso dei dazi versati sulle materie prime importate da Paesi terzi è vietato L obiettivo del no-drawback è quello di contrastare la concorrenza sleale sul mercato interno 13

14 Il drawback-parziale Il drawback-parziale costituisce una deroga alla regola generale. Si applica in alcuni Accordi e per un periodo limitato L obiettivo del drawback-parziale è quello di compensare la differente percentuale di dazio applicabile a materie non originarie esistenti nell UE e in altri Paesi 14

15 Principio di territorialità Il principio di territorialità consiste nel fatto che le operazioni o trasformazioni devono essere effettuate senza interruzione nei territori dei Paesi aderenti all Accordo 15

16 Regola del trasporto diretto Lo scopo del trasporto diretto è quello di assicurare che le merci che arrivano nel paese di importazione siano le stesse che hanno lasciato il paese di esportazione 16

17 Regola del trasporto diretto Prove: - un titolo di trasporto unico che copra il passaggio delle merci nel paese di transito - un "certificato di non-manipolazione" rilasciato dalle autorità del paese di transito - altro 17

18 Prove dell origine Le autorità doganali del paese di importazione devono avere la certezza sull origine preferenziale ed è necessaria la presentazione di una prova di origine Specifiche prove di origine sono richieste sulla base dei differenti regimi preferenziali 18

19 Prove dell origine in Dogana Certificato di circolazione EUR 1 e EUR-MED Certificato di origine Form A Dichiarazione su fattura Semplice Esportatore autorizzato 19

20 Prove dell origine in Dogana I documenti di origine presentati in dogana hanno una validità limitata, in funzione dei vari regimi preferenziali. La validità comincia a decorrere dal giorno di emissione I documenti possono essere presentati a posteriori 20

21 Prove dell origine per l esportatore L esportatore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l origine per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di emissione del certificato o della dichiarazione su fattura ed è tenuto a presentarla in qualsiasi momento in caso di controllo da parte della Dogana 21

22 La Cooperazione Amministrativa La COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA è comune a tutti i regimi sull origine Funziona nel quadro della cooperazione tra le autorità competenti dei paesi partners 22

23 La Cooperazione Amministrativa La Cooperazione Amministrativa permette alle amministrazioni doganali di effettuare dei controlli dopo l importazione: a) sull autenticità e sulla veridicità delle prove di origine b) sull applicazione effettiva delle regole stabilite negli accordi 23

24 La Cooperazione Amministrativa I paesi aderenti devono comunicarsi, per mezzo della mutua assistenza, le impronte dei timbri utilizzati per il rilascio dei certificati di origine Le comunicazioni avvengono attraverso la Commissione UE 24

25 L esportatore autorizzato Un esportatore autorizzato è un soggetto che possiede determinati requisiti, previsti dall accordo, che viene autorizzato dalle autorità doganali del paese di esportazione ad emettere delle dichiarazioni su fattura Queste dichiarazioni sostituiscono il certificato di origine preferenziale 25

26 La dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE n. 1207/2001 dell 11 giugno 2001 ed è trasmessa dal fornitore all esportatore Viene utilizzata per stabilire il carattere originario o non originario e per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più Paesi della UE 26

27 La dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore, su domanda della Dogana, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità 27

28 Le unioni doganali Nell unione doganale le merci non sono scambiate sulla base del loro carattere originario, ma in funzione della loro posizione di libera pratica Alcune merci, d altro canto, non sono contemplate dall unione doganale ma continuano ad essere oggetto di trattamento preferenziale basato sul carattere originario 28

29 Le unioni doganali L UE ha formato unioni doganali con 3 Paesi: TURCHIA ANDORRA SAN MARINO 29

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