Repubblica di San Marino: situazione procedurale vigente per acquisti/cessioni
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1 Repubblica di San Marino: situazione procedurale vigente per acquisti/cessioni di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 3 settembre 2008 RAPPORTI COMMERCIALI SPECIALI DELL ITALIA CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Gli scambi di merce con la Repubblica di San Marino, poiché non appartenente alla Comunità europea, sono regolati, in via di principio, come quelli con i paesi terzi (esportazioni e importazioni). Tuttavia, esistono delle particolarità (1), non solo procedurali, come le modalità di pagamento dell Iva all importazione, ma anche sostanziali. A cominciare dalle operazioni nei confronti di privati consumatori, che sono tassate nel paese del venditore. Per alcune operazioni, inoltre, valgono le regole stabilite per gli scambi intracomunitari (mezzi di trasporto nuovi, vendite a distanza, acquisti degli enti non commerciali). Acquisti da San Marino 1
2 Gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, al pari delle vendite, vengono considerati come importazioni da paesi terzi. Tuttavia, differentemente dalla classica tipologia delle importazioni, l imposta non viene riscossa dalla dogana, ma viene direttamente applicata dal cessionario italiano, soggetto passivo, a norma dell art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 633/72. Inoltre, quale alternativa, viene previsto che l imposta possa essere assolta direttamente a cura del fornitore sammarinese. In sostanza, per l importazione di beni dalla Repubblica di San Marino sono previsti due metodi di assolvimento dell Iva in Italia, la cui scelta viene rimessa agli accordi tra le parti. Acquisti da San Marino tramite il rappresentante fiscale del cedente sammarinese In aggiunta alle due precedenti procedure disciplinate dal D.M. 24/12/1993, esiste una terza procedura che prevede l intervento del rappresentante fiscale, così come disciplinato dal comma 2 dell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. In sostanza, nelle cessioni a residenti italiani gli operatori sammarinesi impiegano il proprio rappresentante fiscale (qualora sia stato nominato) e, pertanto, la transazione diviene un operazione interna. Ciò comporta che l acquirente italiano deve considerare la fattura emessa dal 2
3 rappresentante fiscale esattamente come una qualsiasi fattura emessa da un operatore economico nazionale (italiano) a fronte di una cessione, con tutte le conseguenze che tale circostanza comporta (pagamento dell Iva esposta, registrazione e annotazione nelle dichiarazioni periodiche e annuali). Acquisti con imposta assolta Tale particolare metodo prevede che il venditore sammarinese eserciti la normale rivalsa in fattura nei confronti del cliente italiano e versi l imposta all ufficio tributario sammarinese, il quale a sua volta gira l importo all ufficio dell Agenzia delle Entrate di Pesaro, competente per territorio. L acquirente nazionale poi registra la fattura ricevuta sul registro degli acquisti al fine di detrarre, sussistendo i presupposti, l imposta pagata in via di rivalsa. Acquisti senza imposta Un ulteriore metodo è quello in base al quale il venditore non applica l Iva in fattura; questa viene emessa in tre esemplari deve contenere sia il numero identificativo del cedente sammarinese, sia il numero partita Iva del cessionario italiano. L imposta deve essere assolta dall acquirente nazionale ai sensi dell art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, ossia con il meccanismo dell inversione contabile. In pratica, l operatore italiano deve indicare l ammontare dell imposta sull originale della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (effettuando la cd. integrazione della 3
4 fattura); e, indi, provvede alla registrazione della fattura, negli ordinari termini, nel registro delle vendite al fine di evidenziare il debito d imposta nella liquidazione del periodo, nonché nel registro degli acquisti al fine di esercitare, se spettante, il diritto alla detrazione. L operatore italiano deve, inoltre, dare comunicazione dell esecuzione di tali adempimenti all ufficio dell Agenzia delle Entrate competente nei propri confronti; secondo la circolare n. 30/1973, la comunicazione va resa nel termine di cinque giorni dalle registrazioni. La predetta disciplina vale per le vendite fatte da operatori sammarinesi a soggetti italiani muniti di partita Iva (imprese e lavoratori autonomi); gli enti non commerciali non titolari di partita Iva, invece, sono tenuti a versare l imposta mensilmente, presentando l apposito modello previsto anche per gli eventuali acquisti effettuati in paesi Ue, secondo la medesima disciplina prevista per gli acquisti intracomunitari. Fac simile del modello per la comunicazione: (Denominazione del contribuente italiano) 4
5 Spett.le Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto/Entrate di. via.. città c.a.p. Ci pregiamo comunicarvi che la fattura n.. del../../.. di.. emessa dalla ditta.. SM00000 con sede nella Repubblica di San Marino via. n... è stata annotata dalla ns. ditta/società, nel registro degli acquisti al n.. il../../.. e nel registro fatture al n.. il../../.. Distinti saluti (timbro e firma) Per le vendite fatte da operatori sammarinesi a privati si applica l imposta sammarinese, salvo che si tratti di: mezzi di trasporto nuovi; beni oggetto di vendite a distanza, se il cedente sammarinese abbia superato la soglia annua di euro ,67 oppure abbia optato per l applicazione dell imposta in Italia; 5
6 acquisti effettuati da enti non soggetti passivi d imposta oltre la soglia annua di euro 8.263,31, ovvero anche al di sotto di tale soglia qualora l ente abbia optato per l applicazione dell imposta in Italia. Cessioni verso la Repubblica di San Marino Ai sensi dell art. 71 del D.P.R. n. 633/72, alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino e alle prestazioni di servizi connessi si applicano le disposizioni degli artt. 8 e 9 del medesimo Decreto IVA. Ciò comporta che le cessioni usufruiscono del trattamento di non imponibilità previsto per le cessioni all esportazione, mentre le prestazioni connesse (per esempio, il trasporto o la spedizione, le lavorazioni ecc.) fruiscono dell analogo trattamento previsto per i servizi internazionali. L assimilazione vale a tutti gli effetti del D.P.R. n. 633/72, e, quindi, anche ai fini dell agevolazione prevista per gli esportatori abituali, nonché dei presupposti per il diritto al rimborso infrannuale e annuale del credito. Il D.M. 24/12/1993, regola non soltanto gli aspetti procedurali, infatti, l art. 7 di tale Decreto Ministeriale dispone che alle cessioni verso la Repubblica di San Marino, diversamente da quanto previsto in linea generale per le cessioni all esportazione, la non imponibilità si applica se il cessionario è un operatore economico, mentre sono invece soggette all applicazione dell Iva le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori (fanno eccezione le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, le vendite cosiddette a distanza e quelle effettuate nei confronti di enti). 6
7 Adempimenti del fornitore italiano Ai sensi dell art. 1 del D.M., per le cessioni di beni effettuate verso San Marino il cedente nazionale deve emettere fattura in quadruplice esemplare, di cui tre da inviare al cessionario sammarinese. La fattura deve indicare anche il codice identificativo fiscale dell acquirente sammarinese e deve essere registrata nel registro delle fatture emesse. Uno dei tre esemplari inviati al cessionario deve essere da questi restituito, munito di una marca apposta dall ufficio tributario sammarinese perforata con l indicazione della data, nonché del timbro a secco. Anche dopo la soppressione della bolla di accompagnamento, per il trasporto dei beni nella Repubblica di San Marino l art. 2 del decreto conferma l obbligo di emettere un documento di consegna o trasporto. Il documento di trasporto, da redigere in tre esemplari, deve contenere: l indicazione dei soggetti tra i quali è effettuata l operazione; la natura, qualità e quantità dei beni esportati; 7
8 la data dell operazione; l indicazione dell eventuale incaricato del trasporto; la causale del trasporto. Peraltro, l obbligo del documento di trasporto sussiste anche per il percorso inverso, ossia per i beni provenienti, a qualsiasi titolo, da San Marino e diretti in l Italia. L art. 4 del Decreto, inoltre, subordina espressamente l applicabilità del trattamento di non imponibilità delle cessioni verso San Marino al fatto che il cedente nazionale: sia in possesso dell esemplare della fattura restituitagli dal cessionario, munito della marca e delle annotazioni apposte dall ufficio tributario sammarinese; abbia preso nota dell avvenuto ricevimento del suddetto esemplare a margine della annotazioni relative alla fattura; non è tuttavia necessario se il contribuente non intrattiene rapporti commerciali con i paesi comunitari. Nel caso in cui non sia entrato in possesso dell esemplare della fattura convalidata dall ufficio tributario sammarinese entro quattro mesi dall effettuazione della cessione, il cedente italiano deve darne comunicazione all ufficio stesso e all Ufficio delle Entrate competente nei propri confronti. Tale procedura è valida solo per le cessioni di beni effettuate nei confronti di imprese o enti soggetti d imposta nella Repubblica di San Marino, giacché le cessioni 8
9 effettuate nei confronti di privati devono essere soggette ad Iva. Fanno eccezione a tale principio: 1. le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, come definiti nell art. 38, coma 4, del dl n. 331/93; 2. le vendite cosiddette a distanza di cui all art. 40 del D.L. n. 331/93, oltre la soglia annua di euro ,67. Peraltro, l art. 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 ha chiarito che la locuzione in base a cataloghi, per corrispondenza e simili deve intendersi riferita alle cessioni con trasporto a destinazione da parte del cedente, indipendentemente dalle modalità di effettuazione dell ordine di acquisto; 3. le vendite a enti soggetti non passivi, entro la soglia di euro 8.263,31. MEZZO DI TRASPORTO CEDENTE ITALIANO IVA REGIME 9
10 Nuovo o come nuovo di fabbrica Operatore economico Operazione non imponibile Privato Operazione fuori campo Iva Usato Operatore economico Operazione non imponibile se l acquirente sammarinese è un operatore Operazione soggetta a Iva se l acquirente sammarinese è un privato Privato Operazione fuori campo Iva San Marino: La Legge n. 92/08 ha recepito le indicazioni della direttiva comunitaria Dal 24/09/2008 sarà operativo il nuovo sistema di registrazione informatica dei soggetti che svolgono particolari attività, considerate sospette (2). Il nuovo meccanismo costituisce un perfezionamento di quello già presente nel piccolo Stato. La Repubblica di San Marino, con la legge n. 92/08 di recepimento della direttiva comunitaria antiriciclaggio, si è allineata agli altri Stati dell Unione europea nella lotta 10
11 al riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite fissando al 24 settembre 2008 la data di decollo del nuovo sistema di registrazione informatica di chi svolge particolari attività considerate sospette. Il nuovo meccanismo di identificazione e tracciabilità dei dati costituisce un perfezionamento di quello già operativo nell ordinamento del piccolo Stato e conferma ancora una volta la volontà del legislatore sanmarinese di attenersi alle raccomandazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie. L intento è continuare ad essere in linea con le direttive comportamentali condivise da tutti i Paesi membri. L adempimento degli obblighi di legge Nell ottica di disciplinare le misure preventive del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la legge individua i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa e considerando che il contenuto degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione varia in ragione della situazione di maggiore o minore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contempla obblighi semplificati o rafforzati in relazione alla tipologia della clientela, dell operazione o del rapporto. È stato introdotto il divieto di instaurare rapporti anonimi e imposte limitazioni all uso del contante e dei libretti al portatore. Le novità introdotte nel codice penale La maggiore novità introdotta dalla legge sta, tuttavia, nell aver introdotto modifiche 11
12 al codice penale per garantire la repressione di fatti che, secondo le convenzioni internazionali, possono costituire il presupposto del reato di riciclaggio. (1) Si veda, in tal senso, Franco Ricca in Italia Oggi del 21/08/2008 (2) in Notiziario telematico dell Agenzia delle Entrate 3 settembre 2008 Vincenzo D Andò 12
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