Scambi commerciali con la Repubblica di San Marino
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1 Scambi commerciali con la Repubblica di San Marino di Paolo Giovannetti Pubblicato il 29 settembre 2010 una guida alla corretta gestione contabile e fiscale dei rapporti commerciali intercorrenti fra Italia e San Marino La disciplina nazionale che regola gli scambi commerciali con soggetti economici residenti nella repubblica di San Marino è prevista con decreto ministeriale 24 dicembre 1993, redatto sulla base di reciproci accordi intercorsi tra i due Paesi, con il quale si è provveduto a: 1. disciplinare l intera materia relativa alle cessioni di beni dall Italia verso la Repubblica di San Marino, da quest ultima verso l Italia nonché quelle concernenti i mezzi di trasporto nuovi ovvero le merci acquistate in base a cataloghi o per corrispondenza; 2. 1
2 fissare le norme di procedura cui gli uffici tributari dei due Stati devono ispirarsi ai fini di un proficuo scambio di informazioni relative alle operazioni commerciali di reciproco interesse. Da parte dello Stato sammarinese è stata approvata la Legge n. 134/1993. Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore il 1 gennaio 1994 e da allora non hanno subito modifiche. Il citato D.M. del 1993 trova il suo fondamento giuridico nella decisione del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/561/CEE, relativa alla conclusione dell accordo internazionale di commercio e di unione doganale tra le comunità e la Repubblica di San Marino nonché nelle conseguenti intese intercorse tra l Italia e la Repubblica del Titano nel novembre
3 Come puntualizzato nella circolare del 7 agosto 2000 n. 158/E/ dell allora Dipartimento delle Entrate, tale sistema è riferito alle sole cessioni di beni ed alle relative prestazioni accessorie (quali il trasporto e gli imballaggi, ecc.) mentre le prestazioni di servizi restano assoggettate alla disciplina ordinaria prevista dal D.P.R. n. 633/1972 e dal D.L. n. 331/1993. Il D.M. 24 dicembre 1993 disciplina agli effetti dell I.V.A., specularmene alla legge sammarinese n. 134/1993, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e quella del Titano, ricalcando le regole operanti in ambito comunitario. Viene infatti affermata la regola generale secondo la quale le vendite e gli acquisti possono avvenire in regime di non imponibilità soltanto se entrambe le parti contrattuali sono soggetti passivi I.V.A. nel proprio Stato e, più precisamente, se risultano titolari di partita I.V.A. o di codice identificativo per quanto concerne la Repubblica di San Marino. 3
4 La regola generale subisce alcune eccezioni con riferimento: 1. alle cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, le quali, a norma dell art. 19, comma 1, del citato decreto ministeriale, sono in ogni caso assoggettate al tributo nel Paese di destinazione; 2. alle cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, con trasporto a carico del cedente, di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, nei confronti soggetti che non agiscono nell esercizio di imprese, arti e professioni. In tali casi, l art. 20 del decreto ministeriale prevede che dette cessioni scontino l imposta nel Paese di destinazione quando il cedente, nel corso dell anno solare precedente, ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dall altro Stato per un ammontare complessivo superiore ad ,67 ovvero, qualunque non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell anno in corso. 4
5 Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l applicazione dell imposta nel Paese di destinazione dei beni. Per le cessioni di beni effettuate da operatori sammarinesi, da assoggettare all imposta in Italia, deve essere nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. Infine, gli artt. 22, 23 e 24 disciplinano la,materia dell interscambio informativo relativo alle diverse operazioni commerciali tra i due Stati, nell ottica di garantire la corretta riscossione delle imposte, la prevenzione e la repressione dei rischi di frode. Con particolare riferimento alle cessioni effettuate da operatori economici nazionali nei confronti degli omologhi soggetti sammarinesi (artt. 1-6 D.M. 24/12/1993) si evidenzia che: 5
6 1. i primi devono emettere, nei termini stabiliti dall art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, fattura in quattro esemplari, dei quali tre devono essere consegnati o spediti all acquirente sammarinese ed uno trattenuto dal cedente; uno dei tre esemplari consegnati al cessionario dovrà da questi essere restituito munito della marca apposta dall Ufficio Tributario di San Marino, con timbro a secco dello stesso; 2. la fattura, oltre agli elementi richiesti dall art. 21 del D.P.R. n. 633/72, deve obbligatoriamente indicare il numero identificativo fiscale del cessionario sammarinese; la stessa deve inoltre essere regolarmente annotata nel registro di cui all art. 23 del D.P.R. n. 633/72; 3. l applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 633/72 e, quindi, la non imponibilità delle operazioni in argomento è subordinata alla prova, da parte dell operatore economico italiano, dell avvenuta introduzione dei beni nello Stato sammarinese. 6
7 A tal fine l art. 4 del citato D.M richiede espressamente la sussistenza delle seguenti tre condizioni da parte dell operatore italiano: 1. possesso dell esemplare della fattura con marca e timbro d ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, restituita dal soggetto acquirente sammarinese. Si precisa che, ai sensi dell art. 3 dello stesso decreto, tale esemplare della fattura deve essere allegato al documento di accompagnamento dei beni viaggianti, del quale permane l obbligo di emissione nell interscambio commerciale italosammarinese, secondo quanto disposto al paragrafo 2.5 della circolare 16 settembre 1996, n. 225/E dell allora Direzione AA.GG. e contenzioso tributario; 7
8 2. notazione, a margine delle corrispondenti scritture effettuate nel registro delle vendite, dell avvenuto ricevimento dell esemplare della fattura vidimata sub a); 3. indicazione dell operazione, per la sola parte fiscale, nell elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni (intra 1). 29 settembre 2010 Paolo Giovannetti 8
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