Modelli Intrastat: il regolamento con le modifiche delle soglie regolatrici della periodicità e delle date di presentazione

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1 Pag. 776 n. 7/99 13/02/1999 Modelli Intrastat: il regolamento con le modifiche delle soglie regolatrici della periodicità e delle date di presentazione Decreto del Presidente della Repubblica - (DPR) n. 10 del 7 gennaio 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/1999 Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10 Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1), che delega al Governo l emanazione di regolamenti concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili e formali dei contribuenti, al fine della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l istituzione e la disciplina dell imposta sul valore aggiunto; Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 (2), relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri; Visto il regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992 (3), relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio tra Stati membri; Visto il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione, del 22 ottobre 1992 (4), recante disposizioni d applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/91; Vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (5), sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996 (6); Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992 (7), concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA); Visto l articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l obbligo per i soggetti passivi all imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell UE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con

2 13/02/1999 n. 7/99 Pag. 777 decreto del Ministro delle finanze; Visto l articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 (8), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l uso e la compilazione; Visto il decreto direttoriale 4 febbraio 1998 (9), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, con il quale sono stati da ultimo modificati tali elenchi per quanto attiene alla menzione del valore statistico e delle condizioni di consegna delle merci; Ritenuta la necessità di coordinare con le disposizioni comunitarie la legislazione vigente in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998; Ritenuto che la riformulazione dell articolo 1, comma 4, suggerita dal Consiglio di Stato con l anzidetto parere può essere accolta con alcune modifiche di carattere formale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Nota (1) L 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 3, comma Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore. Nota (2) Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 16 novembre Nota (3) Il regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio tra Stati membri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 4 agosto Nota (4) Il regolamento (CEE) n. 3046/92 del Consiglio, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/1991 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 307 del 23 ottobre Nota (5) La direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 145 del 13 giugno Nota (6) La direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, recante modifiche alla direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 9 luglio Nota (7) Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 24 del 1 febbraio Nota (8) Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 reca: «Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni».

3 Pag. 778 n. 7/99 13/02/1999 Nota (9) Decreto 4 febbraio 1998 Modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 recante: «Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.» IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE Visto il regolamento (CEE) n. 3330/1991 del consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri; Visto il regolamento (CEE) n. 3046/1992 della commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/1991; Visto il regolamento (CE) n. 2385/1996 della commissione, del 16 dicembre 1996, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la semplificazione dell indicazione della massa netta; Visto il regolamento (CE) n. 860/1997 della Commissione, del 14 maggio 1997, che ha modificato da ultimo il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la menzione del valore delle merci; Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996; Visto il regolamento (CEE) n. 218/1992 del consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette; Visto l art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l obbligo per i soggetti passivi all imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti Iva residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l uso e la compilazione; Vista la nota del 15 ottobre 1997, prot. SP/ , contenente la richiesta dell Istituto nazionale di statistica per l applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 860/1997; Art L intestazione della colonna 10 del mod. INTRA-1-bis e della colonna 11 del mod. INTRA-2-bis, approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, è modificata in: «COND. CONS.». 2. Le istruzioni per l uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui all allegato VII del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, sono modificate come indicato nell allegato al presente decreto. 3. Nell allegato VIII al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, concernente le caratteristiche tecniche e il contenuto dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni: a) la descrizione del campo nella posizione 98 del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo delle cessioni mensili è così modificata: «98 Codice delle condizioni di consegna Picture X»; b) la descrizione del campo nella posizione 111 del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo degli acquisti mensili è così modificata: «111 Codice delle condizioni di consegna Picture X». Art Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all anno Limitatamente agli elenchi riepilogativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, l indicazione del codice relativo alle condizioni di consegna è facoltativa. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. EMANA DECRETA: Art In applicazione dell art. 12 del regolamento (CEE) n. 3046/92, come sostituito dall art. 1 del regolamento (CE) n. 860/97, sono tenuti alla menzione del valore statistico: a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso d inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire; b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso d inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3,5 miliardi di lire.

4 13/02/1999 n. 7/99 Pag. 779

5 Pag. 780 n. 7/99 13/02/1999 il seguente regolamento: Art Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, previsti dall articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (1), si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire; b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire; c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. 2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, previsti dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire; b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire; c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dagli elenchi relativi all anno I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale. 5. Gli elenchi mensili sono presentati agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento; quelli trimestrali ed annuali entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. 6. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono indicati i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato. Nota (1) DL 23 gennaio 1993, n. 16, conv., con mod., dalla L 24 marzo 1993, n. 75 Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie Testo coordinato con la legge di conversione 24 maggio 1993, n.75 Art A decorrere dall 1 gennaio 1993, i soggetti passivi all imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. [I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.] (Il secondo periodo è stato soppresso dall art. 3, comma 1 del DPR 07/01/1999, n. 10). 2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi, e per ogni tipo di merce, l ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l ammontare delle cessioni o degli acquisti. 3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d intesa con l ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

6 13/02/1999 n. 7/99 Pag. 781 presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono, altresì, redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative. [4. (Comma abrogato dall art. 34, comma 6 del D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85)]. Art Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 e dei relativi regolamenti di applicazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli elenchi presentati con periodicità mensile ai sensi dell articolo 1, comma 4. Art A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è soppresso il secondo periodo dell articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (vedi nota 1 all art. 1). 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 è, altresì, soppresso il secondo periodo del comma 6 dell articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 33l, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (1). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Nota (1) DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 29/10/1993, n. 427 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la discliplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l esclusione dall ILOR dei redditi di impresa fino all ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l istituzione per il 1993 di un imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie Art. 50 Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza (Le parole «lettera c)» sono state così sostituite alle precedenti «lettere a) e c)» e le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall art. 1, comma 2, lett. h) della L 18/02/1997, n. 28). 2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze (1), conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all imposta deve comunicare all altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell esercizio di imprese, arti e professioni (Le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall art. 1, comma 2, lett. h) della L 18/02/1997, n. 28). 4. I soggetti di cui all art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, non soggetti passivi d imposta, che non hanno optato per l applicazione dell imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all ufficio competente nei loro confronti, a norma dell art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all effettuazione di ciascun acquisto; l ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto (2). 5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilo-

7 3/02/1999 n. 7/99 Pag.782 gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all articolo 6 del decreto-legge 23/01/1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/1993, n. 75. [L elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell articolo 41, comma 3, ovvero dell articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo]. I soggetti indicati nell articolo 38, comma 3, lettera c) devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. (Il secondo comma è stato soppresso dall art. 3, comma 2 del DPR 07/01/1999, n. 10). 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l ammontare complessivo delle operazioni stesse. [8. Con l osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi] (comma abrogato dall art. 1, comma 2, lett. h) della L 18/02/1997, n. 28). (1) Cfr. DM 28/01/1993, in Gazzetta Ufficiale n. 26/93 che si riporta: Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identificazione dei soggetti di imposta residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea Articolo 1 Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l applicazione dell imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro della Comunità economica europea nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti interessati, rilascia un attestazione su cui devono essere apposti il timbro dell ufficio e la firma del funzionario responsabile. (2) Cfr. DM 16/02/1993.

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