Comunicazione Black list: casi pratici. Cuneo Mercoledì, 23 marzo 2011 a cura di Marco Politano

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1 Comunicazione Black list: casi pratici Cuneo Mercoledì, 23 marzo 2011 a cura di Marco Politano

2 Comunicazione Black list Modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata: Sezione prima: Frontespizio; Sezione seconda: Quadro A; occorre compilare un modulo, denominato quadro A, per ogni operatore economico black list con il quale il soggetto passivo italiano ha realizzato una o più delle seguenti operazioni: - cessioni di beni (comprese le esportazioni); - prestazioni di servizi rese; - acquisti di beni (comprese le importazioni); - prestazioni di servizi ricevute.

3 Comunicazione Black list: Frontespizio

4 Comunicazione Black list: Quadro A

5 Paesi Black list (paesi a fiscalità privilegiata)

6 Caso pratico 1 Oggetto: Compilazione comunicazione Black list con cambio di periodicità Un impresa italiana effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico con sede in Svizzera. Nel 2010 ha presentato la comunicazione black list con periodicità trimestrale. Nel mese di febbraio 2011 le prestazioni rese a tale operatore sono pari a ,00 euro e superano la soglia trimestrale dei ,00 euro. Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 53/E (n. 3)

7 Caso pratico 1 Soluzione: Presentazione di due comunicazioni black list entro il 31 marzo 2011 relative rispettivamente ai mesi di gennaio e febbraio. Indicare la variazione di periodicità.

8 Caso pratico 2 Oggetto: Cessione di beni nei confronti di un operatore economico con sede nel Principato di Monaco Un impresa italiana esegue una cessione di beni nei confronti di un operatore economico con sede nel Principato di Monaco. La cessione di beni è un operazione intracomunitaria in quanto il territorio del Principato di Monaco rientra nell ambito fiscale della Comunità europea. Tale cessione risulta non imponibile Iva ai sensi dell art. 41 D.L. 331 /1993. Dati: Corrispettivo della cessione: ,00euro; Periodicità comunicazione black list: mensile, in quanto l impresa ha superato la soglia trimestrale di ,00 euro negli ultimi quattro trimestri precedenti; L impresa nel mese di febbraio non esegue altre operazioni;

9 Caso pratico 2 Soluzione: Presentazione comunicazione black list entro il 31 marzo Presentazione modello Intra 1-bis (entro 25 marzo se mensile oppure entro 25 aprile se trimestrale).

10 Caso pratico 2 Quadro A : Nella parte denominata dati anagrafici occorre indicare i dati identificativi dell operatore economico avente sede in un paese black list. Persone fisiche: Indicare il cognome, il nome, la data e lo stato di nascita, tralasciando lo spazio relativo alla provincia. Soggetti diversi dalle persone fisiche: Indicare la ragione sociale tralasciando tutti gli altri campi.

11 Caso pratico 2 Quadro A: Nella parte denominata domicilio fiscale o sede legale occorre indicare i dati identificativi dell operatore economico avente sede in un paese black list. Persone fisiche: Indicare il codice Stato estero, lo stato federato, provincia o contea, la località o la città di residenza e l indirizzo estero. Soggetti diversi dalle persone fisiche: Indicare il codice Stato estero, lo stato federato, provincia o contea, la località o la città di residenza e l indirizzo estero.

12 Caso pratico 2 Codice stato estero: Attenzione: l appendice allegata alle istruzioni riporta anche paesi non black list.

13 Caso pratico 2 Quadro A: Nella parte denominata identificativi fiscali occorre indicare il codice IVA ed il codice fiscale dell operatore economico black list. Qualora non sia possibile reperire il codice fiscale estero, sarebbe opportuno indicare un altro dato allo stesso similare, ad esempio il numero d iscrizione alla camera di commercio, sempre che tale dato renda immediata ed univoca l identificazione dell operatore economico black list. Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n.2/e (n. 4.4)

14 Caso pratico 2 Nel caso in cui il soggetto passivo italiano non abbia la possibilità di ottenere un qualunque codice identificativo del soggetto black list spetterà agli organi accertatori la valutazione circa l applicazione di sanzioni per l errata compilazione del modello. Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E (n. 4.4). Si consiglia, in merito, di ottenere dal soggetto black list una dichiarazione nella quale attesti di essere un operatore economico sprovvisto di codice Iva, codice fiscale o altro codice identificativo. In subordine, conservare le pezze giustificative (raccomandate, mail, ecc.) con le quali è possibile documentare la bontà del comportamento tenuto dal contribuente al fine di reperire tali informazioni.

15 Caso pratico 3 Oggetto: Emissione fattura d acconto Un impresa italiana conclude con un operatore economico svizzero un accordo consistente nella fornitura di prodotti alimentari (esportazione) previa corresponsione di un acconto sul prezzo. Dati: Corrispettivo della cessione : ,00 euro. Corrispettivo dell acconto: 5.000,00 euro. Data pagamento acconto: 23 marzo Periodicità comunicazione black list : mensile.

16 Caso pratico 3 Al momento del pagamento dell acconto l impresa italiana deve emettere e successivamente registrare la relativa fattura, ai sensi dell art. 21, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972, con l indicazione che si tratta di operazione non imponibile a norma dell art. 8 D.P.R. 633/1972.

17 Caso pratico 3 Soluzione: Presentazione comunicazione black list entro il 30 aprile 2011 relativa al mese di marzo 2011.

18 Caso pratico 3 Soluzione: Presentazione comunicazione black list entro il 30 aprile 2011 relativa al mese di marzo Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E (n. 2.3).

19 Caso pratico 4 Oggetto: Operazione nei confronti di un rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede in un paese Black list. Un impresa italiana esegue un acquisto di beni (cancelleria) nei confronti di un rappresentante fiscale tedesco di un operatore economico avente sede in Lussemburgo (Paese black list). I beni partono dalla Germania ed arrivano in Italia. L impresa italiana riceve la fattura emessa dal rappresentante fiscale tedesco. Dati: Corrispettivo dell operazione: ,00 euro; Data di consegna della merce : 23 marzo 2011; Periodicità Comunicazione black list: trimestrale.

20 Caso pratico 4 Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.L. 331/1993, l impresa italiana deve integrare e registrare la fattura del rappresentante fiscale tedesco oppure, in alternativa, emettere autofattura, ai sensi dell art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. In entrambi i casi occorre indicare la base imponibile, l ammontare dell imposta o l indicazione del titolo di non imponibilità o esenzione.

21 Caso pratico 4 Soluzione: Integrazione fattura ai sensi art. 46 e 47, D.L. 331/1993. Annotazione sul registro delle fatture emesse e sul registro acquisti. Esempio: LUSSEMBURGO DEUTCHLAND GMBH (rappresentante fiscale) Strabe Green n. 345 Berlin (Deutschland) n. DE LUSSEMBURGO WORK S.A.R.L. (casa madre) Boulevard Royal n.22 Vianden (Lussemburgo) n. LU Handelsrenchnung n Berlin, 23 marzo 2011 Cliente: SEVOB Srl via Santuario n Boves (CN) P.Iva / C.F Prodotti di cancelleria Totale da corrispondere ,00 euro ,00 euro Integrazione ai sensi art. 46 D.L. 331/1993: Numerazione: Imponibile ,00 euro Registro fatture emesse n. IVA 20% 3.000,00 euro Registro acquisti n Totale ,00 euro

22 Caso pratico 4 Soluzione: Presentazione comunicazione black list entro il 30 aprile Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 53/E (n. 2.1).

23 Caso pratico 4 Soluzione: Presentazione comunicazione black list entro il 30 aprile Presentazione modello Intra 2-bis entro 25 aprile 2011 (sia se mensile che trimestrale). Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 53/E (n. 2.1).

24 Caso pratico 4 Sono allo stesso modo soggette all obbligo di comunicazione black list le operazioni che il soggetto passivo Iva, stabilito in Italia, realizza con la stabile organizzazione, con sede in un paese non black list (Italia, Francia, Germania, ecc.), di un operatore economico con sede in un paese black list (San Marino, Lussemburgo, Hong Kong, ecc.). Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 53/E (n. 2.1).

25 Caso pratico 5 Oggetto: Importazione da paese black list con registrazione in contabilità generale del debito verso il fornitore precedente all annotazione della bolla doganale nei registri Iva. Un impresa italiana acquista dei motori elettrici da un operatore economico di Hong Kong. L operazione si configura come un importazione di beni ai sensi dell art. 67 del D.P.R. 633/72. L imposta è dovuta in Dogana all atto dell introduzione dei beni nel territorio italiano da colui che presenta la dichiarazione doganale o del soggetto per conto del quale viene eseguita l importazione.

26 Caso pratico 5 Oggetto: Importazione da paese Black list con registrazione in contabilità generale del debito verso il fornitore precedente all annotazione della bolla doganale nei registri Iva. L impresa italiana, al fine di concludere l acquisto dei beni, paga anticipatamente l intero corrispettivo pattuito. Contestualmente al pagamento l operatore di Hong Kong emette la fattura: Data fattura: ; Corrispettivo dell operazione: 530,00 Usd. Altri dati: Cambio alla data del pagamento: 1 euro = 1,66 Usd Periodicità comunicazione black list: mensile.

27 Caso pratico 5 Fattura dell operatore economico di Hong Kong Sulla fattura non sono riportati il numero di partita Iva, il codice fiscale o altro codice identificativo. L operatore economico di Hong Kong rilascia all impresa italiana una dichiarazione nella quale attesta di essere un operatore economico sprovvisto di tali dati.

28 Caso pratico 5 L impresa italiana provvede a registrare la fattura dell operatore economico nel libro giornale (contabilità generale) in data Acquisti extra CEE a Fornitore Hong Kong 319,28 Importo operazione: 530 Usd / 1,66 (cambio) = 319,28 euro

29 Caso pratico 5 Soluzione: Presentazione comunicazione black list entro il 31 maggio Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E (n. 1.1).

30 Caso pratico 5 Oggetto: Importazione da paese Black list con registrazione in contabilità generale del debito verso il fornitore precedente all annotazione della bolla doganale nei registri Iva. La consegna dei beni avviene nel mese di maggio 2011 con la relativa bolla doganale. Dati della bolla doganale: Data: ; Corrispettivo dell operazione: 530,00 Usd; Cambio alla data del : 1 euro = 1,3364 Usd; Dazi doganali: 10,71 euro; Iva corrisposta in dogana: 81,46.

31 Caso pratico 5 Bolla doganale Iva e dazi doganali

32 Caso pratico 5 L impresa italiana provvede a registrare, in data , la bolla doganale nel registro Iva degli acquisti di cui all art. 25 D.P.R. 633/1972 Diversi a Dogana 488,76 Iva su acquisti 81,46 Importazioni 407,30 Importo operazione: 530 Usd / 1,3364 (cambio) = 396,59 euro Dazi doganali: 396,59 x 2,7% = 10,71 euro Le voci importazioni e dogana dovranno essere stornate ai fini della quadratura della contabilità generale.

33 Caso pratico 5 Soluzione: Presentazione comunicazione black list entro il 30 giugno Riportare i dati della bolla doganale non indicati nella precedente comunicazione. Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E (n. 1.1).

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