AI GENTILI CLIENTI LORO SEDI. Brugnera, 9 marzo Circolare Informativa n. 24/2016
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1 AI GENTILI CLIENTI LORO SEDI Brugnera, 9 marzo 2016 Circolare Informativa n. 24/2016 Oggetto: LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI - IL NUOVO SPESOMETRO. L art. 21 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Per effetto dell art. 2 comma 6 del D.L. n. 16/2012, a decorrere dal 2012, la comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali: è previsto l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a (al lordo IVA). TERMINI PER LA COMUNICAZIONE POLIVALENTE A regime (2013 e successivi) la comunicazione va effettuata entro: il 10.4 dell anno successivo per i soggetti mensili; il 20.4 dell anno successivo per gli altri soggetti. ESCLUSIONI SOGGETTIVE Sono esonerati espressamente dall obbligo di comunicazione i contribuenti minimi. ESCLUSIONI OGGETTIVE Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria. In particolare, non sono oggetto di comunicazione le seguenti operazioni: importazioni;
2 esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono tale comunicazione come, in particolare: - le operazioni intraue già acquisite attraverso i mod. Intra; - le operazioni di importo pari o superiore a 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; operazioni finanziarie (ad es. operazioni di prestito e finanziamento) esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE Come previsto espressamente dal citato Provvedimento n , per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l emissione della stessa determina comunque l obbligo di comunicare l operazione, a prescindere dall importo. CASI PARTICOLARI Uscita regime dei minimi in corso d anno Non è possibile usufruire dell esonero dalla comunicazione in esame qualora il regime dei minimi venga meno in corso d anno. In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. La comunicazione, quindi, va effettuata in corso d anno soltanto nel caso di superamento del limite di ricavi/compensi pari a In tutte le altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi l obbligo di comunicazione decorre dall anno successivo. Autofatture cessioni gratuite Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell attività dell impresa, documentate da autofattura. Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente. Fatture cointestate La fattura cointestata va comunicata con riferimento ad ognuno dei cointestatari. Fatture ricevute da contribuenti minimi
3 Va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la stessa, come noto, non evidenzia l IVA. L operazione infatti è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione. Leasing e noleggio In presenza di contratti leasing/noleggio: il prestatore (società di leasing/noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali operazioni è esonerato dalla comunicazione in esame. Ciò al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti già oggetto della specifica comunicazione ex Provvedimento ; l utilizzatore, è obbligato alla comunicazione. Cessioni beni usati e regime del margine Le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex D.L. n. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione solo se di importo pari o superiore a Servizi accessori a import/export Le prestazioni accessorie ad un importazione/esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali). Carte carburante Qualora gli acquisti di carburanti siano certificati tramite la carta carburante è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in virtù dell obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari. Vendite per corrispondenza Tali operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie. Di conseguenza in caso di: emissione della fattura, la vendita va comunicata a prescindere dall importo; non emissione della fattura, la vendita va comunicata solo se di importo pari o superiore a Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate non richiamati nelle attuali istruzioni, da ritenersi comunque applicabili anche alla comunicazione.
4 Dispensa adempimenti IVA operazioni esenti I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 sono tenuti alla presentazione della comunicazione in esame. L obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l esonero ex art. 36-bis. Operazioni con applicazione del reverse charge Sono oggetto di comunicazione le operazioni assoggettate al reverse charge ex artt. 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di oro, subappalti in edilizia, ecc.) nelle quali l imposta non è indicata in fattura in quanto assolta dall acquirente/committente. Quest ultimo, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l apposita casella 6 Op. in reverse charge. Compravendita di immobili Sono escluse dalla comunicazione le fatture d acconto e saldo emesse da un impresa relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. Se le fatture relative agli acconti sono annotate nell anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare. Operazioni ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72 Le operazioni di cui all art. 74, comma 1, DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA, sono escluse dall obbligo della comunicazione. Operazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 Sono escluse dall obbligo in esame le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73. L esclusione non riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, ma interessa anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all Anagrafe Tributaria, tra le quali, rientrano, a titolo esemplificativo, i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei mod. Intra. Fanno eccezione le operazioni relative ai contratti di leasing/noleggio/locazione in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell esonero. Cessione beni usati e regime del margine
5 Per le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex D.L. n. 41/95, non documentate da fattura, va comunicato l intero corrispettivo, se di importo pari o superiore al limite di indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfetario o globale). MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Si rammenta che la comunicazione può essere compilata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia: analitica; aggregata. La scelta della modalità vincola l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: acquisti da operatori economici di San Marino; acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72; acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo. Facciamo presente che da quest anno, nel modello polivalente dovranno essere ricomprese anche le operazioni effettuate con paesi avente sede/ domicilio in uno dei paesi Black list. Il decreto semplificazioni ha introdotto importanti novità nell'ambito della comunicazione operazioni black list 2015, in particolare è stata innalzata la soglia limite che fissa l'obbligo o l'esclusione dal dover inviare la comunicazione di tutte le operazioni con paesi black list per via telematica all'agenzia a euro all'anno. Al di sotto di tale limite, quindi ora c'è l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni con i paesi black list. Rispetto alla norma precedente, invece, la soglia limite per la comunicazione, era di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a partire da 500 qualora effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Operazioni incluse ed escluse dall'obbligo comunicazione: Le operazioni incluse nella comunicazione black list, con obbligo annuale di presentare il modello polivalente - spesometro, sono: Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della merce in Ue; cessioni di beni; prestazioni di servizi effettuate e ricevute; prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione; Importazione per cui l Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento; Importazione senza Iva; Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale;
6 Tali operazioni, per essere incluse nell'obbligo, devono essere compiute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati black list da parte di soggetti passivi IVA residenti in Italia, imprese e lavoratori autonomi, fatta eccezione per i contribuenti minimi e per i contribuenti nel regime forfettario. Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall impresa, relative a: trasporti; alberghiere; tutte le spese relative alla trasferta. Comunicazione Black List annuale scadenza: L'invio della comunicazione all'agenzia delle Entrate per via telematica deve essere effettuata dai soggetti interessati mediante apposito modello polivalente. Grazie al decreto semplificazioni, non vi sono più contribuenti tenuti alla comunicazione di dette operazioni con periodicità trimestrale o mensile, ma con scadenza annuale. Pertanto la nuova scadenza è entro il 10 o 20 aprile 2016 a seconda che l'iva sia mensile o trimestrale, e solo per i contribuenti che superano la soglia limite, totale di tutte le operazioni, che è di euro. Superando la soglia vanno comunicate tutte le operazioni di acquisto e cessione. Elenco paesi a fiscalità agevolata: I Paesi Black List sono paesi in cui vige un regime fiscale particolarmente privilegiato rispetto a quello dell Italia come per esempio la Svizzera, San Marino, Ecuador, Taiwan, Malta ecc. I paesi usciti dall'elenco paesi black list: Nel corso del 2014 e 2015 lo Stato italiano ha firmato diversi accordi internazionali con diversi paesi che rientravano nella lista nera. Alla luce dei nuovi accordi, pertanto, sono usciti dalla black list: San Marino, Lussemburgo, Monaco, Liechtenstein, Isole Cayman, Isole Cayman, Alderney (Isole del Canale, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia,Montserrat. La Svizzera uscirà dalla lista dal Hong Kong, Malta, Cipro, Corea del Sud ne sono usciti con specifico decreto dal 2010 N.B. Si raccomanda di rivolgersi in tempo utile alla propria società di software per la fornitura del programma al fine di derivare dalla contabilità tutti i dati occorrenti per la compilazione dello spesometro. Lo Studio è disponibile per l invio telematico dello spesometro stesso.
7 In caso di mancata funzionalità del Vostro software è disponibile il foglio excel per la compilazione, Vi preghiamo eventualmente di richiederlo allo Studio. Vogliate farci pervenire la documentazione e/o i file entro e non oltre il giorno 31 marzo 2015 al seguente indirizzo: michela.ronchese@studicovre.it A disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Studio Covre
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