Autorità di Bacino BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO
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- Fausto Ceccarelli
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1 Regolamento per le prestazioni di servizi di cui all allegato II A del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l affidamento dei servizi, di importo inferiore a ,00, di cui all allegato IIA del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applica, ai sensi dell art.20 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del D.P.R n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Art.2 Principi 1. Le norme ivi contenute si armonizzano alla seguente normativa: legge 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; D.P.R n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n del 30 ottobre Con riferimento alle modalità di scelta del contraente e di affidamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, l del fiume Serchio assicura il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui al D.lgs.163/2006 e s.m.i. 3. Nel rispetto dell art.71 comma 1 del D.Lgs.152/2006, i servizi di cui all allegato II A inerenti ricerca e sviluppo (cat 8), ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica (cat. 10), consulenza gestionale e affini (cat. 11) e attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; all'urbanistica e alla paesaggistica; affini di consulenza scientifica e tecnica; di sperimentazione tecnica e analisi (cat. 12), sono affidati ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate per lo svolgimento delle funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino dalla legge. Art.3 Responsabile Unico del Procedimento Nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell art. 10 del D.lgs. 163/2006, l Autorità individua un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del contratto. Al Responsabile Unico del Procedimento competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del DPR 207/2010. Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alle acquisizioni dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è il Segretario Generale o il responsabile dallo stesso delegato. Art. 4 Tipologie di soggetti prestatori dei servizi 1. I servizi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti indicati dall art.34 del D.Lgs. 163/2006 smi: a) imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (80) c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
2 mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; e-bis) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37; (83) f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (81). 2. Nelle ipotesi di cui all art.90 comma 6, relativamente alla progettazione in materia di lavori pubblici, i servizi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti di cui all articolo 90, comma 1: a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; b) società di professionisti; c) società di ingegneria; d) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del D.Lgs. 163/ Si intendono per: a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. Art.5 Presupposti per l affidamento dei servizi nella progettazione in materia di lavori pubblici Nel rispetto dell art.90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, l può procedere all affidamento dei servizi di progettazione in materia di lavori pubblici di cui al presente Regolamento concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché
3 le attività tecnico-amministrative connesse in materia di lavori pubblici, nei casi, da accertare a cura del Responsabile Unico del Procedimento, di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione interna, ovvero in caso di servizi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. Art.6 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 1. Non possono risultare affidatari di servizi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 2. L assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge. 3. Gli affidatari dei servizi disciplinati dal presente Regolamento devono altresì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all art.39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 4. Qualora, a seguito di controllo d ufficio effettuato da questa Autorità sulle dichiarazioni rese, sia accertato il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, l affidatario è dichiarato decaduto. Art. 7 Modalità di affidamento per servizi di importo inferiore a ,00 1. Per i servizi di cui al presente Regolamento di importo stimato inferiore a ,00 IVA esclusa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 comma 2 e 125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché dell art. 267 comma 10 del DPR 207/2010 e della Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n del 30 ottobre 2012, l Autorità procede mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei. 2. L individuazione dei soggetti da consultare è effettuata da parte del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento attraverso: indagini di mercato tra gli operatori economici del territorio, anche tramite la pubblicazione di un avviso esplorativo con il contenuto di cui all art. 10 del presente regolamento; consultazione dei cataloghi elettronici di cui all art. 328 del D.P.R. 207/2010; elenchi aperti di operatori economici se predisposti dall Ente, ai sensi dell art. 332 del D.P.R. 207/2010. Il Responsabile del procedimento può valutare la possibilità di invitare alla procedura anche le ditte risultate affidatarie del servizio negli anni precedenti, nei confronti delle quali l Autorità di bacino non abbia mai espresso reclami o valutazioni negative in ordine all erogazione del servizio, sempre che vi sia congrua motivazione in tal senso e che la procedura si svolga nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento. 3. Ai sensi dell art. 334 del D.P.R. 207/2010, la lettera d'invito a presentare l offerta, con eventuale capitolato tecnico allegato, dovrà riportare: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte non inferiore di norma a 7 giorni, salvo motivate ragioni di urgenza; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, se presenti, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4 4. Le offerte saranno valutate da una Commissione di tre membri esperti nominata dal Segretario Generale e il servizio sarà affidato dal Responsabile del procedimento al soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri di cui al successivo art. 11, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all art.6 del presente Regolamento. 5. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di offerte, nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, previa adeguata motivazione da parte del Responsabile del Procedimento. Art. 8 Modalità di affidamento per servizi di importo superiore a ,00 1. A norma dell art. 125 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, dell art. 334 del DPR 207/2010 e ai sensi della Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n del 30 ottobre 2012, per i servizi di cui all allegato II A di importo pari o superiore a ,00 euro e inferiore a ,00 IVA esclusa, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati previa pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito istituzionale, idoneo a individuare i soggetti interessati a essere invitati alla procedura negoziata, redatto nel rispetto dell art. 10 del Regolamento. Tutti gli operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse sono invitati a presentare l offerta. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione dell avviso, non pervengano manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento selezionerà n. 5 operatori economici del settore tramite ricerche di mercato. Se saranno acquisite più di 10 manifestazioni di interesse, saranno selezionati n. 5 soggetti da invitare tramite sorteggio. I soggetti selezionati sono invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 2. Le offerte sono valutate da una Commissione di tre membri esperti nominata dal Segretario Generale e il servizio è affidato dal Responsabile del procedimento al soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri di cui al successivo art.10 11, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all art.6 del presente Regolamento. Art. 9 Procedura di affidamento per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo superiore a I servizi di cui all allegato IIA attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo stimato pari o superiore a ,00 e inferiore a ,00 IVA esclusa, possono essere affidati ai sensi dell art.267 del DPR 207/2010 secondo le disposizioni di cui all articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 smi. 2. L Autorità procede ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura di cui all art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità previste dall art. 267 del DPR 207/2010, previa pubblicazione sul proprio sito internet di un avviso pubblico esplorativo, idoneo a individuare i soggetti interessati a essere invitati alla procedura negoziata, redatto nel rispetto dell art. 10 del Regolamento. 3. Si applicano le disposizioni di cui all art. 8 del presente Regolamento. 4. Ai sensi dell art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l Autorità sceglie il, le offerte sono valutate da una Commissione di tre membri esperti nominata dal Segretario Generale e il servizio è affidato dal Responsabile del procedimento al soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri di cui al successivo art.10 11, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all art.6 del presente Regolamento. Art. 10 Contenuto dell avviso pubblico esplorativo L avviso pubblico esplorativo di cui ai precedenti articoli 7 comma 2, 8 e 9 deve contenere: a) oggetto della prestazione; b) requisiti richiesti; c) importo presunto del servizio; d) tempi di esecuzione; e) altre indicazioni relative alla prestazione;
5 f) termine per la presentazione delle candidature, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 70 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; g) indicazione del criterio di valutazione; h) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il dirigente, in caso di servizi di cui all allegato IIA attinenti all'architettura e all'ingegneria; i) eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione alla prestazione. Art. 11 Criteri di valutazione L affidamento avverrà secondo i seguenti criteri di valutazione: a) criterio del prezzo più basso, nel caso in cui siano presi in considerazione esclusivamente i prezzi offerti. Nei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il corrispettivo da mettere a base d'asta può essere legittimamente determinato sulla base del D. M , la cui validità e vigenza è stata confermata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 352/2006 e ribadito dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n.4 del ; b) criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui siano presi in considerazione sia il prezzo che la qualità del servizio offerto, sulla base di elementi e/o punteggi variabili, se ed in quanto espressamente indicati nella lettera d invito. Art. 12 Garanzie 1. Per l affidamento di servizi per importi inferiori a ,00 non è richiesta, salvo diversa volontà del Responsabile Unico del Procedimento, la prestazione di cauzione definitiva. 2. Per l affidamento di servizi per importi pari o superiori a ,00 può essere richiesta la prestazione di una cauzione definitiva pari al 10%, del valore del servizio al netto di IVA e, comunque, secondo le disposizioni di legge se ed in quanto previste. In casi di particolare importanza e con eccezione dei servizi tecnici, sempre a giudizio del Responsabile del procedimento, potrà essere richiesta anche una cauzione provvisoria. 3. In ogni caso la cauzione, sia quella provvisoria che quella definitiva, dovrà essere prevista nel capitolato speciale, se formulato, o nella lettera d invito. In caso contrario, nessuna cauzione potrà essere pretesa. Art. 13 Contratto 1. Gli affidamenti dei servizi di cui all allegato IIA sono formalizzati con apposito contratto con allegato capitolato tecnico/disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta e approvato con Decreto del Segretario Generale. 2. Il pagamento del corrispettivo avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel contratto. 3. A norma dell art. 334 del DPR 207/2010, il contratto può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. Art. 14 Proroga e rinnovo dei contratti 1. I contratti aventi ad oggetto i servizi disciplinati dal presente regolamento sono prorogabili solo in caso di effettiva necessità che dovrà essere adeguatamente motivata a cura del Responsabile del Procedimento. 2. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto i servizi disciplinati dal presente regolamento ai sensi dell art. 57 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 3. Ai sensi dell art. 23 comma 2 della L. 62/2005, è sempre ammessa la c.d. proroga tecnica dei contratti stipulati per i servizi disciplinati dal presente regolamento, per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica e comunque per non più di 180 giorni.
6 Art. 15 Pubblicità del regolamento Nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 33/2013 e di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l del Fiume Serchio rende noto, mediante la pubblicazione sul sito web, il presente regolamento nella apposita sezione Amministrazione trasparente. Approvato con decreto. n del 24/10/2008 e modificato con decreto n del 22/08/2013 e con decreto n. 56 del 13/04/2015.
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