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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i problemi economici e monetari /2166(INI) PROGETTO DI RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (2013/2166(INI)) Commissione per i problemi economici e monetari Relatore: Sven Giegold (Iniziativa articolo 42 del regolamento) PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 PR_INI_art42 INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...3 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA...9 PE v /11 PR\ doc

3 PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (2013/2166(INI)) Il Parlamento europeo, visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico 1, visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) 2, visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) 3, visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) 4, visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico 5, vista la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) 6, vista la sua posizione del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. / del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia 1 GU L 331 del , pag GU L 331 del , pag GU L 331 del , pag GU L 331 del , pag GU L 331 del , pag GU L 331 del , pag PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 di vigilanza prudenziale degli enti creditizi 1, vista la sua posizione del 12 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. /2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi 2, viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'autorità bancaria europea 3 e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta 4, viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 5 e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta 6, viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 3 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 7 e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta 8, viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 18 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'autorità bancaria europea, dell'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 9 nonché la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta 10, viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 25 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico 11 e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta 12, viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 25 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio P7_TA-PROV(2013)0371. P7_TA-PROV(2013)0372. A7-0166/2010. Testi approvati, P7_TA(2010)0337. A7-0170/2010. Testi approvati, P7_TA(2010)0334. A7-0169/2010. Testi approvati, P7_TA(2010)0339. A7-0163/2010. Testi approvati, P7_TA(2010)0336. A7-0168/2010. Testi approvati, P7_TA(2010)0335. PE v /11 PR\ doc

5 sistemico 1 e la sua posizione del 22 settembre 2010 su tale proposta 2, visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1 marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'autorità europea di vigilanza per l'esercizio 2011, visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1 marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2011, visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 1 marzo 2013 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2011, visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari del 5 settembre 2013 sul bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2014 tutte le sezioni, visti i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria il 13 e 14 settembre , visti i principi di correttezza sui collegi delle autorità di vigilanza pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nell'ottobre , visto il parere dell'avvocato generale del 12 settembre 2013 nella causa C-270/12 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'unione europea e Parlamento europeo 5, visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0000/2013), A. considerando che la crisi finanziaria ha dimostrato come una vigilanza inefficiente e frammentata dei mercati finanziari abbia contribuito all'instabilità finanziaria e alla mancata tutela dei consumatori nei servizi finanziari; B. considerando che l'istituzione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) ha migliorato la qualità e la coerenza della vigilanza finanziaria nel mercato interno; C. considerando che le autorità europee di vigilanza hanno espletato il proprio mandato contribuendo alle procedure legislative e proponendo norme tecniche; D. considerando che l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico ha costituito un passo importante verso una vigilanza coerente degli istituti bancari; Testi approvati, P7_TA(2010)0338. A7-0167/ PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 E. considerando che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha fornito utili raccomandazioni macroeconomiche per il processo legislativo che non sono sempre state tenute in considerazione dalla Commissione e dai colegislatori; F. considerando che, dalla creazione del SEVIF, la vigilanza microprudenziale nell'unione si è sviluppata a un ritmo più veloce della vigilanza macroprudenziale; G. considerando che la struttura del CERS e le dimensioni del suo organo decisionale ostacolano un rapido processo decisionale; H. considerando che il Parlamento ha previsto maggiori poteri in materia di coordinamento e vigilanza diretta per le autorità europee di vigilanza nelle sue proposte originali sulla creazione del SEVIF; I. considerando che la normativa relativa ai mercati finanziari, ai servizi finanziari e ai prodotti finanziari è fortemente frammentata e la moltitudine di testi giuridici genera lacune, duplicazione degli obblighi di notifica e sovrapposizioni normative; J. considerando che le tre diverse sedi delle autorità europee di vigilanza si sono rivelate un ostacolo alla loro cooperazione e a una coerente vigilanza nell'unione; K. considerando che nella causa C-270/12, l'avvocato generale ha rilevato che le restrizioni della sentenza nella causa C-9/56 Meroni 1 sono meno restrittive di quanto si riteneva fosse la corretta interpretazione della sentenza al momento della creazione del SEVIF; L. considerando che la vigilanza dei conglomerati finanziari attivi nei servizi bancari e assicurativi da parte della Banca centrale europea (BCE) è limitata dalla base giuridica del meccanismo di vigilanza unico e che sarebbe stato possibile evitare tale situazione istituendo il meccanismo di vigilanza unico sulla base dell'articolo 352 del TFUE; M. considerando che la BCE e le autorità europee di vigilanza hanno diverse norme e periodi di segnalazione e che la creazione del meccanismo di vigilanza unico presenta gravi rischi di duplicazione dei requisiti di segnalazione; N. considerando che il diritto di indagine contro possibili violazioni del diritto dell'unione è stato invocato raramente; O. considerando che si è fatto raramente ricorso alla possibilità di mediazione vincolante; P. considerando che le autorità europee di vigilanza si astengono da certe necessarie richieste di informazioni prevedendo un rifiuto da parte dei rispettivi consigli delle autorità di vigilanza; Q. considerando che nel corso dell'istituzione del meccanismo di vigilanza unico sono stati compiuti progressi conferendo all'autorità bancaria europea (ABE) i poteri necessari per raccogliere informazioni; R. considerando che gli orientamenti si sono rivelati essere uno strumento utile e necessario 1 Causa 9/56 Meroni/Alta autorità, Racc. 1958, pag. 11. PE v /11 PR\ doc

7 per colmare le lacune della regolamentazione laddove la normativa settoriale non prevedeva poteri per le autorità europee di vigilanza; S. considerando che i diritti di voto nei consigli delle autorità di vigilanza non sono proporzionati alle dimensioni dei pertinenti Stati membri; T. considerando che alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà nel soddisfare gli obblighi di contribuzione ai bilanci delle autorità europee di vigilanza; U. considerando che le autorità europee di vigilanza non sono in grado di espletare completamente il loro mandato a causa della mancanza di risorse, personale e flessibilità per le assunzioni; V. considerando che alcuni requisiti che le autorità europee di vigilanza hanno imposto a tutti i partecipanti al mercato sono stati considerati onerosi, inadeguati e non proporzionati alle dimensioni e ai modelli imprenditoriali dei destinatari; X. considerando che le autorità europee di vigilanza hanno solo possibilità molto limitate di avviare indagini negli Stati membri; Y. considerando che nell'ambito della tutela dei consumatori, gli sforzi, le risorse impiegate e i risultati delle agenzie europee di vigilanza variavano ed erano considerevolmente ridotti presso l'autorità bancaria europea; Z. considerando che l'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'abe non hanno fornito relazioni sostanziali sulle tendenze in materia di consumo; AA. considerando che alcuni membri delle autorità europee di vigilanza nei consigli di tali autorità hanno assunto decisioni in materia di tutela dei consumatori senza averne avuto mandato nel proprio Stato membro; AB considerando che le attuali clausole di salvaguardia di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, limitano le possibilità di mediazione a norma degli articoli 18 e 19, in particolare per quanto riguarda i casi di risoluzione di gruppo transfrontaliera ai sensi della [direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi]; 1. invita la Commissione a presentare al Parlamento, entro il 1 luglio 2014, proposte legislative per la revisione e, ove opportuno, l'unione dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) n. 1096/2010, sulla base delle raccomandazioni particolareggiate di cui all'allegato seguente, sulla scorta dell'esperienza maturata dall'istituzione delle autorità europee di vigilanza e di un'analisi approfondita della base giuridica e delle alternative disponibili per l'articolo 114 del TFUE, compresa la recente giurisprudenza; 2. conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà; PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio. PE v /11 PR\ doc

9 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo o gli atti legislativi che devono essere adottati debbano prevedere quanto segue. Il sistema europeo di vigilanza finanziaria deve essere ulteriormente adattato al meccanismo di vigilanza unico come di seguito descritto: migliorando il mandato di tutte le autorità europee di vigilanza per la mediazione vincolante e non vincolante, in particolare per quanto riguarda la BCE, e sopprimendo il considerando 32 che risulta fuorviante per quanto concerne la mediazione non vincolante; fornendo alle autorità europee di vigilanza la possibilità di avviare la mediazione vincolante e non vincolante su propria iniziativa; migliorando i poteri di tutte le autorità europee di vigilanza di condurre prove di stress per conferire almeno le stesse possibilità garantite all'abe nel corso dell'istituzione del meccanismo di vigilanza unico; garantendo che le autorità europee di vigilanza, le autorità nazionali di vigilanza e la BCE abbiano accesso alle stesse informazioni di vigilanza che devono essere fornite, ove possibile, in un formato comune definito dalle autorità europee di vigilanza; istituendo il CERS all'esterno della BCE per evitare l'insorgere di conflitti di interesse tra la vigilanza microprudenziale e macroeconomica. Laddove l'esperienza abbia messo in rilievo la necessità di una revisione, i nuovi atti legislativi devono migliorare il funzionamento delle autorità europee di vigilanza come di seguito indicato: proponendo un'unica sede per tutte e tre le autorità europee di vigilanza; migliorando i poteri dei presidenti di tutte e tre le autorità europee di vigilanza di adottare decisioni tecniche e operative o di richiedere informazioni alle altre autorità di vigilanza senza richiedere il consenso dei rispettivi consigli delle autorità di vigilanza; modificando l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e convertendo i consigli di amministrazione delle tre autorità europee di vigilanza in organi indipendenti, composti da tre professionisti con un mandato europeo, nominati dal Parlamento europeo, il presidente delle autorità europee di vigilanza e i direttori esecutivi, e conferendo ai membri del consiglio di amministrazione il diritto di voto nel consiglio delle autorità di vigilanza; concedendo alle autorità europee di vigilanza una linea di bilancio indipendente come per il garante europeo della protezione dei dati finanziata dai contributi dei partecipanti al mercato e dal bilancio dell'unione; tenendo in considerazione la dimensione degli Stati membri al momento di riesaminare i PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 diritti di voto sui consigli delle autorità di vigilanza e introducendo una votazione a maggioranza semplice per tutte le decisioni nelle autorità europee di vigilanza; chiarendo che gli orientamenti volti a migliorare le norme comuni per l'intero mercato interno a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 possono essere emessi senza ulteriore potenziamento della normativa settoriale e sopprimendo il considerando 26 di tali regolamenti; migliorando i poteri di indagine delle autorità europee di vigilanza e incrementando le loro risorse al fine di controllare la corretta attuazione degli atti normativi per esempio mediante "acquisti in incognito"; sospendendo il diritto di voto in merito alle questioni relative alla tutela dei consumatori per i membri del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno un mandato per la tutela dei consumatori nel rispettivo Stato membro; consentendo al CERS di esaminare e proporre misure aggiuntive per la stabilità macroeconomica come il coefficiente di leva e il rapporto prestito/valore, gli ammortizzatori anticiclici e le norme contabili che promuovano la stabilità finanziaria; chiedendo alle autorità europee di vigilanza di rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne i partecipanti al mercato di medie e piccole dimensioni, nello svolgimento delle loro attività e nell'elaborazione dei metodi, delle pratiche e dei manuali di vigilanza; riesaminando la struttura del CERS per consentire un processo decisionale più rapido e una maggiore responsabilità istituendo un consiglio per la stabilità sistemica con un numero limitato di membri; migliorando i poteri di indagine delle autorità europee di vigilanza per quanto concerne le possibili violazioni del diritto dell'unione; conferendo alle autorità europee di vigilanza un mandato e il potere di definire norme per la gestione delle denunce a livello nazionale e la raccolta di dati relativi alle denunce; riunendo le unità responsabili per la tutela dei consumatori delle autorità europee di vigilanza sotto la responsabilità del Comitato congiunto e creando un corrispondente gruppo di parti interessate dei consumatori con un sostegno sufficiente da parte del personale del segretariato e di ricerca; chiedendo alle autorità europee di vigilanza di prevedere la possibilità per i cittadini di tutti gli Stati membri di contattare le autorità europee di vigilanza per presentare interrogazioni, ottenere risposte e presentare denunce; garantendo maggiore flessibilità alle autorità europee di vigilanza per l'assunzione di personale specializzato per compiti specifici, anche per periodi limitati, e per l'adeguamento delle retribuzioni; PE v /11 PR\ doc

11 disponendo la partecipazione obbligatoria delle autorità europee di vigilanza e del CERS ai processi legislativi relativi ai rispettivi ambiti di competenza; migliorando la trasparenza della partecipazione delle parti interessate e dei potenziali conflitti di interesse ed elaborando un regime più severo per i periodi di riflessione; garantendo che il Parlamento europeo e i suoi membri abbiano la possibilità di beneficiare delle competenze delle autorità europee di vigilanza e del CERS e di presentare interrogazioni; garantendo che la relazione sulle tendenze in materia di consumo elaborata dall'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sia composta di almeno quattro pagine. Prima dell'adozione degli atti legislativi, occorre valutare con attenzione i seguenti punti, considerando che persino durante i peggiori periodi di crisi finanziaria gli Stati membri non erano intenzionati a conferire alle autorità europee di vigilanza poteri di vigilanza sostanziali: se il modello attuale che prevede tre diverse autorità di vigilanza sia la migliore soluzione per una vigilanza coerente; se le autorità europee di vigilanza debbano avere maggiori poteri in materia di vigilanza diretta rispetto alle istituzioni sistemiche come le controparti centrali e le grandi imprese assicurative transfrontaliere; se la molteplicità e la parziale sovrapposizione del diritto dell'unione in materia di regolamentazione finanziaria crei lacune e definizioni diverse e se tale situazione possa essere superata mediante un codice finanziario europeo generale; come sia possibile standardizzare, ottimizzare e semplificare per i partecipanti al mercato la segnalazione alle autorità europee di vigilanza e alle autorità nazionali di vigilanza; se debbano essere mantenuti i poteri di azione in caso di emergenza delle autorità europee di vigilanza. PR\ doc 11/11 PE v01-00

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