LOTTO N 5 CAPITOLATO DI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA SOGGETTI VARI
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- Raffaella Giovanna Verde
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1 LOTTO N 5 CAPITOLATO DI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA SOGGETTI VARI La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CORCIANO VIA CARDINALE ROTELLI, PERUGIA (PG) C.F e Società Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore del : 31/12/2016 Alle ore del : 31/12/2019 Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 1 di 22
2 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: 1) Assicurazione: il contratto di assicurazione. 2) Polizza: il documento che prova l assicurazione. 3) Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. 4) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. 5) Società: l impresa assicuratrice. 6) Broker: la AON S.p.a. 7) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. 8) Sinistro: il fatto verificatosi durante il periodo di efficacia dell assicurazione 9) Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. 10) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 11) Scoperto/Franchigia: la parte di danno che rimane a carico dell Assicurato. 12) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 13) Beneficiario: il soggetto cui, in caso di morte dell Assicurato, deve essere pagata la somma garantita. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 2 di 22
3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.) ART. 2 PROVA DEL CONTRATTO FORMA DELLE COMUNICAZIONI La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera, raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio, quando questa sia rilevabile. ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO L assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. E facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s impegna a prorogare l assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall inizio della proroga. I limiti d indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro. L assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell appalto iniziale, previa adozione di apposito atto. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 3 di 22
4 ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore del giorno indicato in polizza. Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l effetto dell assicurazione decorre dalle ore del giorno di pagamento del premio. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della società stessa. L assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art C.C.). ART. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO, BUONA FEDE A parziale deroga delle C.G.A., si conviene che l omissione della dichiarazione da parte dell Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 4 di 22
5 ART. 7 DEROGA DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società. ART. 8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. Anche l'assicurato/contraente può recedere dall assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso. ART. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione, sono a carico del Contraente. ART. 11 FORO COMPETENTE Foro competente è il luogo dove ha sede il Contraente. ART. 12 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo. L inabilità temporanea, al di fuori dell Europa o degli Stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa o negli Stati sopra menzionati. ART. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 5 di 22
6 ART.15 DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art C.C. verso i Terzi responsabili dell infortunio. ART. 16 DISCIPLINA DELL APPALTO Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: Capitolato speciale d Appalto, offerta economica, dichiarazioni e corredo dell offerta. ART. 17 CLAUSOLA BROKER L assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. L assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della societànella misura del 4,50% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società. Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall una all altra parte, anche ai fini dell Articolo 1913 del Codice Civile. ART TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell art. 3 della legge 136/2010. ART CLAUSOLE DI PROTOCOLLO DI LEGALITA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE La società si impegna al rispetto del protocollo di legalità di cui all art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e al punto 2.12 del piano triennale di prevenzione del rischio corruzione del Comune di Corciano 2014/2016 e successivi aggiornamenti, sottoscritto ed allegato all offerta di gara. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 6 di 22
7 La polizza si intende automaticamente risolta qualora non sia rispettato il predetto protocollo di legalità già sottoscritto in sede di offerta nella gara. La società si impegna ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.Lgs 165/2001 nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo. Ai sensi dell art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, la polizza si risolve di diritto in caso di violazione da parte della società degli obblighi previsti dal sopra richiamato codice. ART CLAUSOLE PER LA LEGALITA E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE La società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell anno 2016 dal Comune di Corciano con la Prefettura di Perugia (deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 21/03/2016), consultabile ai siti e e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La società si impegna a comunicare al Comune di Corciano l elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell esecuzione dei servizi con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la società si impegna ad accertare preventivamente l avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. La società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). La società si impegna a segnalare alla Prefettura l avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell immediato, eventuali iniziative di competenza. La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell impresa, oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 7 di 22
8 appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all impresa in relazione alle prestazioni eseguite. La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La società dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l accordo per l affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all aggiudicazione. La società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell art c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall art. 317 c.p.. La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all art c.c., ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI ART. 18 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L' assicurazione vale per gli infortuni subiti dalle persone assicurate per i rischi specificati per singola categoria: CAT. A) AMMINISTRATORI L assicurazione è prestata per gli infortuni verificatisi a causa ed in occasione dell espletamento di tutte le attività e funzioni connesse alla carica, ivi comprese quelle esercitate in Enti o Società collegate e/o controllate dal Contraente. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 8 di 22
9 E incluso il "rischio in itinere" nonché tutti gli spostamenti necessari all espletamento degli incarichi loro assegnati, effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono quindi esclusi dalla garanzia gli infortuni verificatisi nell espletamento dell attività professionale privata di ciascun Assicurato, e quelli relativi a qualsiasi attività extraprofessionale, comunque non collegata alla carica. La garanzia si intende prestata sulla base dei seguenti capitali assicurati: Somme Assicurate Morte Euro ,00 Invalidità Permanente Euro ,00 Inabilità Temporanea Euro 50,00 Ricovero Ospedaliero Euro 50,00 Rimborso Spese Mediche Euro 3.000,00 CAT. B) INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DI PROPRIETA O IN USO ALL ENTE Infortuni subiti da conducenti e dalle persone di cui sia autorizzato il trasporto durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia per tutti i veicoli di proprietà o in uso all Ente. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dagli automezzi. Gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria di terzi. La garanzia si intende prestata sulla base dei seguenti capitali assicurati: Somme Assicurate: Morte Euro ,00 Invalidità Permanente Euro ,00 Ricovero Ospedaliero Euro 50,00 Rimborso Spese Mediche Euro 3.000,00 CAT. C) DIPENDENTI IN MISSIONE La garanzia deve intendersi prestata in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti al Contraente, di garantire i dipendenti per gli infortuni subiti durante lo svolgimento della missione o di adempimenti di servizio fuori ufficio, qualora sia autorizzato l utilizzo di veicoli a motore, purché non intestati al PRA a nome del Contraente, limitatamente al tempo necessario per l esecuzione delle prestazioni relative. L assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. La copertura inizia dall effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dal luogo di residenza dell Assicurato stesso o dalla sede di lavoro; la copertura termina al ritorno dell Assicurato ad una delle predette sedi di partenza. Gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 9 di 22
10 La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria di terzi. L Assicurazione relativa alla presente categoria potrà essere oggetto di rescissione unilaterale esercitabile esclusivamente dalla Contraente qualora intervengano norme di legge che rendano illegittima detta copertura assicurativa. La garanzia si intende prestata sulla base dei seguenti capitali assicurati: Somme Assicurate Morte Euro ,00 Invalidità Permanente Euro ,00 Ricovero Ospedaliero Euro 50,00 Rimborso Spese Mediche Euro 3.000,00 ART. 19 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dall uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri), salvo quanto disposto dall art. 18; c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere; d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 10 di 22
11 e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; g) da guerre o insurrezioni; h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). l) da infarti e da ernie di qualsiasi tipo salvo quanto previsto successivamente per le ernie. ART. 20 SERVIZIO MILITARE Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso l assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea e prosegue per le altre garanzie e per le rispettive indennità previste in polizza. Comunque, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio - o rata di premio - successiva all inizio del servizio, il Contraente ha diritto di chiedere la sospensione dell assicurazione fino al termine del servizio medesimo. ART. 21 LIMITE DI ETA L assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente. ART. 22 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoici. Di conseguenza l assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. ART. 23 CRITERI DI INDENNIZZABILITA La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. ART. 24 MORTE Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 11 di 22
12 Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quali l infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salva diversa designazione da parte dell Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi, in caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi. Qualora l assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo. Vengono parificati al caso di morte, il caso in cui l Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell art. 60 comma 3 del C.C. ART. 25 INVALIDITA PERMANENTE L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro e la mano destra, varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale d invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. ART. 26 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO Per la cura delle lesioni causati da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato le spese sostenute: a) in caso di ricovero, per la degenza in Istituto di cura (onorari dei Medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiali di intervento compreso l acquisto di apparecchi protesici e terapeutici, trattamenti riabilitativi, rette di degenza). Qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società in sostituzione del rimborso liquida una diaria di 50,00 per ogni pernottamento e per un massimo di 100 pernottamenti. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 12 di 22
13 La diaria sostitutiva è cumulabile con la diaria per ricovero eventualmente assicurata, con il limite di 100,00 b) relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero, per: accertamenti diagnostici, onorari dei medici, interventi chirurgici ambulatoriali, cure mediche e medicinali prescritti, trattamenti riabilitativi, acquisto e/o noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche, cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio, trasporto dell Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un Istituto di cura all altro con mezzi adeguati. Le spese di cui al presente comma sono rimborsate previa detrazione di una franchigia fissa di 50,00 per ogni infortunio. ART. 27 INABILITA TEMPORANEA (operante ove indicata la somma assicurata) L indennizzo per inabilità temporanea è dovuto per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle proprie occupazioni a causa di evento garantito in polizza. Per ogni giorno la Società corrisponderà una somma (VEDI SCHEDA DI QUOTAZIONE) per un massimo di 360 giorni. Tale somma è cumulabile con le altre garanzie previste dalla presente polizza. La presente garanzia viene prestata con franchigia temporale assoluta di 03 giorni. ART. 28 DIARIA DA RICOVERO Premesso che: - per RICOVERO si intende la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento; - per ISTITUTO DI CURA si intende l ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura convenzionati e non con il Servizio Sanitario Nazionale regolarmente autorizzati al ricovero dei malati esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno; - tale indennità sarà assicurabile solamente abbinata ai rischi morte e invalidità permanente. La Compagnia, alle condizioni previste dal presente articolo, corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza con pernottamento in caso di suo ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato), reso necessario da infortunio indennizzabile dalla presente polizza. Tale indennità viene corrisposta per la durata massima di 300 giorni per ogni anno assicurativo. L assicurazione ha effetto dall ore 24 del giorno di decorrenza della polizza. ART. 29 MODALITA DI VALUTAZIONE DEL DANNO CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado o durata dell inabilità temporanea e sulla loro entità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici. Il Collegio medico risiede presso la sede della Contraente. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 13 di 22
14 Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. ART. 30 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art C.C. ART. 31 RISCHIO VOLO L assicurazione vale per gli Infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: per persona: - Euro ,00 per il caso di Morte - Euro ,00 per il caso di Invalidità Permanente - Euro 250,00 per il caso di Inabilità Temporanea per aeromobile: - Euro ,00 per il caso di Morte - Euro ,00 per il caso di invalidità Permanente - Euro 5.000,00 per il caso di Inabilità Temporanea Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. ART. 32 DANNI AL VESTIARIO (operante ove indicata la somma assicurata) In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà all Assicurato le spese effettivamente sostenute per l acquisto del suo vestiario in sostituzione di quello danneggiato avente analogo valore. La presente estensione di garanzia opera in favore di soggetti assicurati per i quali è espressamente rpevista la somma assicurata. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 14 di 22
15 Art. 33 LIMITI DI RISARCIMENTO Qualora l infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l intera polizza ammonta ad ,00=. Nel caso di infortunio causato da forze della natura, compresi terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine, il limite massimo di risarcimento per l intera polizza è pari ad ,00=. CONDIZIONI PARTICOLARI Si precisa che sono considerati infortuni anche: - asfissia causata da fuga di gas o di vapore; - soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi; - avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione di cibo o altre sostanze; - intossicazioni anche aventi origine traumatica; - affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza; - ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi caustici; - annegamento; - assideramento o congelamento; - folgorazione e scariche elettriche in genere; - colpi di sole o di calore o di freddo; - lesioni determinate da sforzi con esclusione di infarti ed ernie, salvo quanto successivamente previsto per le ernie. L assicurazione vale anche per: - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche; - gli infortuni conseguenti a colpi di sonno. A) EVENTI SOCIOPOLITICI L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purché l Assicurato provi di non aver preso parte attiva. B) CALAMITA NATURALI Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 15 di 22
16 C) COLPA GRAVE L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato. D) ERNIE TRAUMATICHE E DA SFORZO ERNIE ADDOMINALI A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, quest ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l intesa che: - qualora sia operabile, viene corrisposta solamente l indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; - qualora l ernia, anche bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. E) LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e alla Contraente, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di liquidazione dalla Società. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato morisse, dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato morisse, la Società corrisponderà ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di Morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario. F) LIQUIDAZIONE INVALIDITA PERMANENTE Per i casi di Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 60% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Particolari di Assicurazione verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. G) ANTICIPO INDENNIZZO Qualora a seguito di infortunio fosse quantificata un Invalidità Permanente di grado superiore al 20% la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo, il 50% dell importo presumibilmente indennizzabile, con il massimo di Euro ,00. H) REGOLAZIONE PREMIO Il Contraente comunicherà i dati consuntivi necessari entro 90 giorni dalla scadenza annuale. Nel caso in cui l'assicurato Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: - la comunicazione dei dati ovvero - il pagamento della differenza attiva dovuta Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 16 di 22
17 Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione alla Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta, calcolando il costo, come indicato nella scheda di quotazione. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. I) MORTE PRESUNTA Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell art.60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di morte, a condizione che: a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l ultima notizia dell Assicurato; b) possa ragionevolmente desumersi che la morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza. Se successivamente l Assicurato ritorna o ne è provata l esistenza, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. L) DIABETE L assicurazione vale anche per le persone affette da diabete, a condizione che l infortunio non sia conseguenza diretta del diabete ed ogni complicazione riferibile al diabete esclusa. In caso di infortunio la Società corrisponde l indennizzo a sensi dell Art. 23 delle C.G.A. M) UBRIACHEZZA A parziale rettifica di quanto indicato nell art. 19 delle C.G.A. l assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza. N) ESONERO DALL OBBLIGO DI DENUNCIA DI INFERMITA MUTILAZIONI O DIFETTI FISICI La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 17 di 22
18 In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell Art. 23 delle C.G.A. O) ESONERO DENUNCIA GENERALITA DEGLI ASSICURATI Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio. P) ATTI DI TERRORISMO A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale. Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici in cui l Assicurato vi abbia partecipato in modo volontario. E definito atto di terrorismo, una qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione o una parte importante di esse, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. Q) RISCHIO IN ITINERE La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che possono colpire gli Assicurati durante: - il tragitto dall abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa; - il tragitto dalla sede dove viene svolta la loro attività fino al raggiungimento di altre sedi e viceversa purchè questi infortuni avvengano durante il tempo necessario a compiere il percorso previa ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, tanto privati che pubblici. R) RESPONSABILITA DEL CONTRAENTE La Società assume fino a quando ne ha interesse, e sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Qualora l infortunato o in caso di morte i suoi beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l infortunio, l indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 18 di 22
19 Qualora l infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile o rimangono in essa soccombenti, l indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese giudiziarie sostenute dal Contraente e/o dalla Società. Fermo quanto precede, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per Morte, Invalidità permanente in eccedenza alle indennità liquidate in base alla polizza e fino a concorrenza di un ulteriore importo uguale a quello di detta indennità. Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società appena ne abbia conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant altro riguarda la vertenza. S) DANNI ESTETICI PERMANENTI Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di 5.000,00= per evento. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ART. 1) DENUNCIA DELL INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni da quando l ufficio preposto del Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia dell infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell evento e sarà corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. ART. 2) LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e alla Contraente, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di liquidazione dalla Società. Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 19 di 22
20 Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato morisse, dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo l Assicurato morisse, la Società corrisponderà ai beneficiari la differenza fra l indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di Morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario. ART. 3) OBBLIGHI DELLA SOCIETA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI La Società, entro 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); - sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro, data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale in presenza di coassicurazione) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri Capitolto polizza Infortuni Cumulativa soggetti vari Pag. 20 di 22
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