La nuova Agenzia per l Italia digitale di Pierluigi Ridolfi

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1 La nuova Agenzia per l Italia digitale di Pierluigi Ridolfi La Legge 7 agosto 2012, n , di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, ha introdotto, tra l altro, molte novità sul tema dello sviluppo digitale del Paese 2. La più importante è l istituzione della nuova Agenzia per l Italia digitale, che subentra a DigitPA e all Agenzia per la diffusione dell Innovazione tecnologica, entrambe soppresse, e che assorbe anche funzioni attualmente affidate ad altri organismi statali. 1. Compiti I compiti assegnati alla nuova Agenzia sono numerosissimi, elencati, in modo diretto e indiretto, nell art. 20 della Legge. 1.1 Compiti ex Agenda digitale italiana Un primo gruppo di compiti (comma 1 dell art. 20) sono quelli dell Agenda digitale italiana, che erano stati definiti in precedenza dalla Legge Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo 3. Il comma 2 bis dell art. 47 di quest ultima Legge li indica: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura; b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; Università di Bologna 1 G.U. n. 187 dell 11 agosto La materia viene tratta negli articoli dal 19 al 22, riportati integralmente nell allegato A. 3 Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 9 febbraio, n. 5 (G.U. n. 82, del 6 aprile 2012); l Agenda digitale italiana è trattata all articolo 47; altri argomenti relativi all Amministrazione digitale sono trattati negli articoli 47-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinques, 47-sexies, 48. Tutti questi articoli sono riportati integralmente nell allegato B. 1

2 f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società; h) consentire l'utilizzo del Sistema pubblico di connettività al fine di favorire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni; i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento Compiti ex DigitPA Un secondo gruppo di compiti viene assegnato dal comma 2 del sopra citato art. 20, con il quale viene trasferita all Agenzia la maggior parte dei compiti già assegnati a DigitPA dall articolo 3 del Dlgs. 1 dicembre 2009, n In sintesi: 4 V. Allegato C Compiti ex comma 2, art. 3 del Dlgs 77/09 a) Consulenza e proposta. DigitPA fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ict, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti. b) Emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché operazioni di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. DigitPA fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di informatizzazione della normativa statale vigente. c) Valutazione, monitoraggio e coordinamento. DigitPA formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni 2

3 e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ict. d) Predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni Compiti ex Comma 3, art. 3 del Dlgs 77/09 DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnicoeconomica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro ,00 nel caso di procedura negoziata e a euro ,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi. Il parere dell'ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta Su questo argomento si veda anche il successivo paragrafo Compiti ex Comma 4, art. 3 del Dlgs 77/09 DigitPA svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA. Si tratta di un numero grandissimo di compiti, di varia natura, a seguito di norme contenute soprattutto nel CAD Compiti ex Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione Un terzo gruppo di compiti è indicato nel già citato comma 2 dell articolo 20, in base al quale vengono trasferite le funzioni affidate all Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione, istituita dall articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che così recita: a) Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni 3

4 industriali, è costituita l'agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia". b) L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale. c) L'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità Compiti ex Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica Nello stesso comma 2 dell art. 20 viene stabilito che la nuova Agenzia svolgerà le funzioni attualmente attribuite al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da questa indicazione scaturisce un quarto gruppo di compiti - numerosissimi 5 -, così sintetizzati: a. Fornire al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il necessario supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. b. Trasformare la Pubblica amministrazione attraverso la promozione e realizzazione di iniziative di digitalizzazione delle attività degli uffici e la realizzazione di iniziative di grande innovazione in aree prioritarie quali: sanità, istruzione, giustizia, d'intesa con le pubbliche amministrazioni competenti centrali e locali. c. Ridurre il digital-divide, attraverso iniziative per promuovere le competenze necessarie a un adeguato uso delle tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei cittadini. d. Partecipare all'attuazione di programmi europei e nazionali anche al fine di attrarre, individuare, reperire, gestire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della Società dell'informazione, coordinando allo scopo tutte le strutture di cui si avvale il Ministro.. e. Predisporre le norme tecniche ai sensi dell'art. 71 del CAD e i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché per la loro interconnessione, qualità e sicurezza Compiti ex Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell informazione Nel già citato comma 2 dell art. 20 viene stabilito che l area di competenza che viene trasferita riguarda la sicurezza delle reti. La materia è di non facile limitazione e dovrà intervenire un Decreto Ministeriale per definire che cosa trasferire. 5 Le funzioni del Dipartimento sono elencate nel DM 3 agosto 2009, G.U. del 19 novembre 2009, n

5 2. Il problema dei Pareri e della strategia ICT per la PA Il Decreto-Legge 83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese prevedeva che l importantissimo compito dei Pareri (v. paragrafo 1.2.2) fosse trasferito da DigitPA alla Consip invece che alla nuova Agenzia. Infatti, il comma 4 dell articolo 20 così recitava: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto [26 giugno 2012] sono affidate a Consip Spa le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del Dlgs. 1 dicembre 2009, n. 177, limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, al monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonché le funzioni di cui alla lettera d) e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo. In sostanza, in base a questo comma, tutta la strategia ITC della PA sarebbe stata affidata a Consip. Ma lo scenario è presto cambiato. Infatti la Legge di conversione del DL 83/2012 ha cancellato il vecchio comma 4, sostituendolo con il seguente: Sono affidate alla società CONSIP Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Come va interpretata questa norma? Siamo all interno dell articolo 20, che al comma 3 elenca le funzioni assegnate alla nuova Agenzia, che prevedono anche la realizzazione effettiva di progetti informatici. Al successivo nuovo comma 4 viene stabilito che la gestione amministrativa, contrattuale e strumentale di questi progetti non può essere svolta all interno dell Agenzia, ma va affidata a Consip. Sembrerebbe pertanto che la nuova formulazione del comma 4 nulla abbia a che vedere con la precedente: i pareri restano pertanto nell ambito delle attività della nuova Agenzia, alla quale compete l intera responsabilità dell ICT nella PA. Ma su questo argomento interviene un altra norma, inserita nella Legge 7 agosto 2012, n , di conversione con modifiche del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, che, all articolo 4, commi da 3-bis a 3-quinques, così recita: 3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il 6 G.U. n. 189 del 14 agosto

6 precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A. 3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi 3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'agenzia per l'italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. In base a questa norma, le attività informatiche svolte da Consip (essenzialmente per l Amministrazione dell ex Ministero del Tesoro) passano a Sogei, che già svolge analoghe funzioni per l Amministrazione dell ex Ministero delle Finanze. Consip si occuperebbe essenzialmente degli acquisti, delle gare e in certi casi (ad esempio, l SPC) anche della gestione dei processi informatici. L intreccio di queste norme crea qualche sovrapposizione, per cui, ad esempio, riesce problematico individuare che cosa resti affidato alla nuova Agenzia sul tema fondamentale della strategia ICT per la PA. Sembrerebbe che i Pareri sì, ma la loro istruttoria no. Difficile da capire, difficilissimo da gestire! 3. La struttura della Agenzia Non c è dubbio che la nuova Agenzia sia un organo complesso, destinato a gestire tre tipi di obiettivi ben distinti fra loro: a. Lo sviluppo dell Amministrazione digitale. b. La progettazione e la realizzazione di una strategia per la larga banda, a beneficio delle imprese e dei cittadini. c. L impostazione di una serie di interventi mirati per la scuola, proseguendo e razionalizzando gli esperimenti già in atto. Per ognuno di questi obiettivi il direttore dell Agenzia dovrà seguire le direttive ricevuto da un differente Ministro: non gli sarà facile convivere in modo equilibrato con le priorità che verranno assegnate! 6

7 Inoltre, vi è un quarto obiettivo trasversale che comprende l informazione, la formazione e i rapporti con gli organismi europei: attività strategica, necessaria anche per attingere ai fondi comunitari disponibili. Sono quattro obiettivi importantissimi per il Paese, che richiedono vaste e differenziate professionalità, alcune di altissimo livello, capacità di visione strategica e grande determinazione. La Legge ha previsto un limite massimo di 150 persone per l Agenzia: sono molto meno sia di quelle attualmente in carico agli Enti assorbiti sia di quelle che una volta costituivano l Aipa, un Ente che aveva solo una parte degli attuali compiti di e-governement. Sono ignote, per ora, le risorse finanziarie di cui l Agenzia sarà dotata: è certo però che quelle umane sono di gran lunga sottostimate. In queste condizioni è facile prevedere che la nuova Agenzia non potrà dare i risultati sperati, così importanti per il Paese. Sembra però che sia in preparazione un nuovo Decreto in cui verrà rafforzato il ruolo dell Agenzia: è sperabile che in questa sede il problema dell organico venga rivisto. Potrebbe essere una straordinaria occasione per offrire lavoro, con contratti temporanei ad hoc, anche a giovani che, al termine di una esperienza qualificatissima nell Agenzia, non dovrebbe faticare ad affermarsi nel mondo esterno del lavoro. 7

8 DOCUMENTAZIONE Allegato A Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (GU n. 187 dell 11 agosto 2012). Misure urgenti per la crescita del Paese [estratto relativo all Agenda digitale] TITOLO II MISURE URGENTI PER L AGENDA DIGITALE Articolo 19 - Istituzione dell Agenzia per l Italia digitale 1. È istituita l Agenzia per l Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. 2. L Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Articolo 20 Funzioni 1. L Agenzia per l Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l Agenda digitale europea. 2. L Agenzia svolge, altresì, fatte salve le funzioni dell INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall articolo 3 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonché le funzioni affidate all Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione istituita dall articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del 8

9 Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all Agenzia. L Agenzia assicura il coordinamento informatico dell amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera r),della Costituzione. 3. In particolare l Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l Agenzia: a) contribuisce alla diffusione dell utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN); b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell Unione europea; c) assicura l omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo; d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all uso delle tecnologie, previsto dall articolo 3 del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa; f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; g) effettua il monitoraggio, anche a campione,dell attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonché segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale; h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di 9

10 servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese; i) costituisce autorità di riferimento nazionale nell ambito dell Unione europea e internazionale; partecipa all attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell informazione; l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi; m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull attuazione delle intese o degli accordi medesimi. 4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate alla società CONSIP Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma L Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell anno Articolo 21 - Organi e statuto 1. Sono organi dell Agenzia: a) il Direttore generale; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro dell economia e finanze nomina, previo avviso pubblico, il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 3. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza 10

11 del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2. Ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori, composto da tre membri. Articolo 22 - Soppressione di DigitPa e dell Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 1 innovazione sono soppressi. 2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell Agenzia per l Italia Digitale. 3. Sono trasferite all Agenzia per l Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza. 4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell esperienza maturata nel settore dell innovazione tecnologica, dell anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all Agenzia ritorna all amministrazione o all ente di appartenenza. 5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell istruzione, dell università e della 11

12 ricerca, con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell Agenzia, è determinata l effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il limite massimo di 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell Agenzia, in un ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell inquadramento. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all articolo 20, comma All attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9. All Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull assistenza in giudizio di cui all articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n Il comma 1 dell articolo 68 del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall Agenzia per l Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto». 12

13 Allegato B Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla Legge di conversione 4 aprile, n. 35 (GU n. 82, del 6 aprile 2012) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. [estratto relativo all Amministrazione digitale] Titolo II Disposizioni in materia di sviluppo Capo I Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche Sezione I Innovazione tecnologica Articolo 47 - Agenda digitale italiana 1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura; 13

14 b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società; h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni; i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. 2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a: a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete. 14

15 Articolo 47-bis - Semplificazione in materia di sanità digitale 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 47-ter - Digitalizzazione e riorganizzazione [contenuto abrogato] Articolo 47-quater - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili». Articolo 47-quinquies - Organizzazione e finalità dei servizi in rete 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. A partire dal 1 gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. 3-ter. A partire dal 1 gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata. 3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da 15

16 emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Articolo 47-sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente: «a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;». Sezione II Disposizioni in materia di università Articolo 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di università 1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente: «Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. 2. A decorrere dall'anno accademico , la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.». 1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 16

17 Allegato C Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (GU n. 290 del 14 dicembre 2009) Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 [estratto] Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto 1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69. Art. 2 - Natura e finalità dell'ente 1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA». 2. DigitPA è un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. 3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale. Art. 3 - Funzioni 1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: 17

18 a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ict, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti; b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di informatizzazione della normativa statale vigente; c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ict; d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni. 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro ,00 nel caso di procedura negoziata e a euro ,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi. Il parere dell'ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 18

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