Città di Saronno. Provincia di Varese. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
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1 Città di Saronno Provincia di Varese Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Delibera N. 4 del 31/01/2017 L anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 20:30, previa osservanza delle formalità di legge, in SARONNO nella sala consiliare presso l Università dell Insubria si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI nella sua qualità di Presidente, così composto: Alessandro FAGIOLI-Sindaco
2 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31 gennaio 2017 Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMu) per l'anno IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamate le proprie deliberazioni: n. 4 del con la quale è stato approvato l apposito regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria (IMu), introdotta dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e anticipata a decorrere dall anno 2012 fino al 2014 in via sperimentale ai sensi dell art. 13 del DL n. 201 del convertito con modificazioni nella legge n. 214 del , n. 50 del con la quale sono state apportate modifiche ad alcuni articoli dello stesso regolamento in ossequio alle osservazioni del Ministero dell Economia e delle Finanze e ulterirori altre modifiche, n. 54 del con la quale il regolamento è stato adeguato ai rilievi del Ministero e ad ulteriori modifiche normative, n. 21 del con la quale il Consiglio Comunale ha adeguato il vigente regolamento per l applicazione dell IMu alle norme introdotte con la legge n. 208 del ; Visti i commi 6, 7, 8 e 9 del richiamato art. 13 del DL 201/2011 i quali prevedono che le aliquote devono essere deliberate entro limiti minimi e massimi, e possono essere diversificate entro tali limiti con riferimento alle diverse categorie catastali di immobili tra altri immobili e immobili adibiti ad abitazione principale; Accertato che, l'aliquota massima complessiva dell'imu e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dell art. 1 della legge n. 147 del ; Visto l art. 1, e in particolare, i commi 10, 13 e 15 della legge n. 208 del con i quali erano state introdotte all art. 13 del DL 201/2011 che detta le norme relative all imposta municipale propria (IMu) le rilevanti modifiche riportate sotto: 1. con il comma 10: la lettera a) ha eliminato la possibilità per i Comuni di assimilare all abitazione principale l abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva, la lettera b) ha introdotto (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: - il comodante deve risiedere nello stesso Comune; - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; - il comodato deve essere registrato,
3 le lettere c) e d) hanno abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall IMU, la lettera c) è intervenuta sul comma 5 dell articolo 13 del dl 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità Il moltiplicatore 135 vale solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016, la lettera d) ha abrogato l art.13, comma 8-bis, del dl 201/2011, che prevedeva la cd. franchigia per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l imponibile dei terreni per scaglioni di valore; 2. con il comma 13 era stato ripristinato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, 3. con il comma 15 era stato integrato l articolo 13, co.2 del dl 201/2011 che prevede che l IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Tale previsione è stata estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; Dato atto che: l imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nei seguenti casi: o l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; Di dare atto che l imposta non si applica, altresì,: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del , c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del dlgs n n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,
4 e) sono esenti dall imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati; f) l art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha modificato l art. 13, comma del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011, ulteriormente modificato dall art. 10 quater del DL 35/2013, stabilendo che sugli altri immobili il tributo deve essere versato interamente al comune mentre per gli immobili di categoria D-immobili strumentali, per i quali il coefficiente è stato elevato da 60 a 65 a decorrere dall ai sensi dell art. 13, comma 4 del DL 201/ il tributo si versa ad aliquota di base (7,6 per mille) direttamente all erario, g) sono esclusi dall imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), ai sensi dell art. 1, comma 10, lettere c) e d) della legge 2018/2015, h) ai sensi dell art. 10, comma 4 punto b) del DL n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 i soggetti passivi devono effettuare il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente nell eventualità che le aliquote non fossero deliberate; Visto il comma 21 dell art. 1 della legge 208/2015 che ha stabilito che a far data dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, e accertato che il corrispondente minor gettito dell imposta derivante dalla riduzione di imponibile dovrebbe essere garantito da un trasferimento erariale compensativo di pari importo ai sensi del successivo comma 24 dello stesso art. 1; Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Municipale il quale, all'articolo 4 (Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta), recepisce il complesso delle facoltà ad oggi concesse in materia all'ente locale; Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l'ente locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione - contenente il fabbisogno finanziario annuale - e la conseguente determinazione delle aliquote dell'imposta Municipale (IMu); correlazione più volte espressa e sancita dalla giurisprudenza amministrativa, già in materia di ICI (in tal senso Consiglio di Stato - sez. V - n. 1 3 ) 5/1996, con riferimento alla "adeguata motivazione in considerazione del richiamo al bilancio di previsione"; Viste le deliberazioni in data odierna con le quali si sottopone il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (DUP) all approvvazione del Consiglio Comunale; Ritenuto, nel rispetto degli equilibri del bilancio , di approvare la diversificazione delle aliquote stabilite dal sopra ricordato articolo 13;
5 Accertato che per i proprietari che concedono immobili- in locazione a titolo di abitazione principale - alle condizioni concordate negli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative di cui alla legge del n. 431, il comma 53 dell art. 1 della legge n. 208/2015 ha integrato il contenuto dell articolo 13 del decreto legge n. 214/2011, e dispone che, l'imu, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%; Visto l art. 2, comma 2, punto a) del DL n. 102/2013 convertito in legge n. 124 del 2013 in merito all esenzione dall imposta municipale sui fabbricati costruiti e ristrutturati destinati alla vendita dall impresa costruttrice (beni merce); Rilevato che l'applicazione delle aliquote di seguito determinate consente di ottenere un gettito atto a garantire il pareggio economico - finanziario del Bilancio di Previsione ; Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale nel Comune di Saronno e, in particolare l art. 3, comma 3 in merito alla determinazione del valore delle aree edificabili e ritenuto di approvare anche per l anno 2017 in 172,00 al metro quadrato l importo minimo da assoggettare all imposta; Visto l articolo 1, comma 42, lettera a) della legge n. 232 dell (legge di bilancio 2017) che proroga anche per il 2017 la sospensione dell efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali già stabilita con il comma 26 dell art. 1 della legge n. 208 del (legge di stabilità 2016) per l esercizio 2016 e che, pertanto, restano confermate nel 2017 le aliquote in vigore per il 2016; Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti; Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, dal Dirigente dell'area Economico-Finanziaria.ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del dlgs n. 267 del come modificato e integrato con l art. 3, del DL n. 174 del convertito con modificazioni nella legge n. 213 del ; Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 15, i consiglieri: Alessandro Fagioli (Sindaco) Raffaele Fagioli (Presidente), Veronesi, Sala, Borghi, Guzzetti, Mai, Negri, Legnani, Garbelli, Codega, Sironi, Pescatori del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l Indipendenza della Padania, Indelicato del gruppo Fratelli d Italia/Alleanza Nazionale e Strano del gruppo Saronno al Centro, astenuto il consigliere De Marco del gruppo Forza Italia, contrari n. 7, i consiglieri: Leotta,Gilardoni,Licata e Pagani del gruppo Partito Democratico, Casali del gruppo Tu@Saronno, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle e Bendini del gruppo Unione Italiana, su n. 23 consiglieri presenti;
6 D E L I B E R A 1) Di approvare, per l anno 2017, le aliquote dell'imposta Municipale propria (IMu) già in vigore per l anno 2016, nelle misure di seguito indicate: a. abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 4,50 per mille; la detrazione spettante per l abitazione principale è pari ad 200,00. la suddetta detrazione, di 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque, denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n b. immobili locati a canone convenzionato, dietro presentazione del relativo contratto di locazione: 4,50 per mille, con il beneficio della riduzione dell imposta al 75%, c. alloggi di proprietà dell Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale occupati: 4,50 per mille, d. alloggi di proprietà dell Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale non occupati: 7,6 per mille, e. sull'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, aliquota 4,6 per mille, con il beneficio della riduzione della rendita catastale al 50%, f. Terreni agricoli: 4,60 per mille g. Aree fabbricabili: 10,60 per mille h. Altri fabbricati: 10,60 per mille i. Altri fabbricati rientranti nella cat. D-immobili strumentali-10,00 per mille; 2) di dare atto che: a. l imposta IMu non è dovuta: sull abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica
7 sui fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del , a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del dlgs n n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, sui fabbricati rurali strumentali all attività dell impresa agricola, per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, b. come stabilito dall art. 6 del regolamento, ai fini dell abitazione principale, rileva la dimora abituale e/o la residenza, c. l alloggio è considerato abitazione principale dalla data di richiesta della residenza anagrafica, d. in caso di abitazione principale composta di due unità catastali, una sola da diritto all applicazione del tributo con aliquota ridotta. L altra sconta l aliquota per gli altri immobili; 3) di stabilire per l'anno 2017: a. il valore delle aree edificabili da assoggettare all imposta in 172,00 al metro quadrato, b. in 12,00 l importo minimo al di sotto del quale non sussiste l obbligo di versamento di cui all art. 1, comma 168 della legge n. 296 del ; 4) di dare atto, altresì, che si provvederà ad applicare il disposto di cui al comma 6 punto a) dell art. 1 della legge n. 244/2007 in ordine alla possibilità di abbassare l aliquota sotto il 4 per mille per gli immobili in cui sono installati impianti per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile quando sarà tecnicamente definito negli strumenti urbanistici di questo Ente; 5) di comunicare la presente deliberazione alla Saronno Servizi Spa per gli adempimenti di competenza; 6) di incaricare il Funzionario Responsabile di procedere alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, conformemente al disposto di cui all'articolo 58, comma 4, del D. L.vo n. 446/1997, ribadito, al comma 15 dell art. 13 del DL n. 201 del convertito con modificazioni nella legge n. 214 del ; 7) di dare atto, altresì, che: a. gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che li utilizzino come propria abitazione di residenza, possono
8 beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile e dell aliquota agevolata solo in presenza dei seguenti requisiti: - il comodante deve risiedere nello stesso Comune; - il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in categoria A/1, A/8 o A/9, - il comodato deve essere registrato in duplice copia, b. i contribuenti proprietari di immobili di categoria D Immobili strumentalidovranno versare l imposta calcolata con l aliquota base del 7,6 permille direttamente all erario e la differenza al Comune di Saronno, c. è stato stabilito, come previsto al comma 12 dell art. 13 del DL n. 201 del convertito con modificazioni nella legge n. 214 del , la modalità di versamento dell imposta con provvedimento n. 2012/53909 del Direttore dell Agenzia delle Entrate mediante F24 con appositi codici tributo rispettivamente per la quota spettante all erario e per quella spettante al comune nonché a mezzo bollettino di conto corrente postale. Successivamente, con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 15, i consiglieri: Alessandro Fagioli (Sindaco ), Raffaele Fagioli (Presidente), Veronesi, Sala, Borghi, Guzzetti, Mai, Negri, Legnani, Garbelli, Codega, Sironi, Pescatori del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l Indipendenza della Padania, Indelicato del gruppo Fratelli d Italia/Alleanza Nazionale e Strano del gruppo Saronno al Centro, astenuto il consigliere De Marco del gruppo Forza Italia, contrari n. 7, i consiglieri: Leotta,Gilardoni,Licata e Pagani del gruppo Partito Democratico, Casali del gruppo Tu@Saronno, Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle e Bendini del gruppo Unione Italiana, su n. 23 consiglieri presenti; IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, 4 comma del dlgs n. 267 del , al fine di consentire la corretta gestione dell esercizio finanziario. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 del 31/01/2017 I \ A Beneficiario\Debitore Numero Eserc. Comp. Importo Piano dei conti Cap. Siope &&CNTB_LIV Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l anno 2017
9 Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000) Parere favorevole Saronno, 23/01/2017 Il Dirigente del Settore Dott.ssa Cristina Pizzetti Parere di regolarità contabile (comportando l atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali D.lgs 267/2000) Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL D.lgs 267/2000) Saronno, 23/01/2017 Letto, confermato e sottoscritto Letto, confermato e sottoscritto Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Cristina Pizzetti Il Presidente Raffaele Fagioli Il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all Albo pretorio di questo Comune il giorno 8 febbraio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000. Dalla Residenza Municipale, addì 7 febbraio 2017
10 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Vittorio Carrara il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005
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IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE (aggiornamento a seguito dell entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (in G.U. n. 302 del 30.12.2015 Suppl. ordinario n. 70) Le sotto elencate
ALIQUOTE IMU TASI ANNO 2019
ALIQUOTE IMU TASI ANNO 2019 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/3/2019 sono state approvate le aliquote IMU per l anno 2019. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/3/2019
Ai sensi del comma 703 dell articolo 1 della Legge 147/2013, l istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU.
I.M.U. 2015 INTRODUZIONE L' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è stata istituita in via sperimentale a decorrere dal 2012 ai sensi dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,
ESCLUSA 2,2 per mille ESCLUSA 2,2 per mille 3958
1 Unità immobiliare (categorie catastali da A/2 ad A/7 ) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6
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$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21,
1 2 di natura patrimoniale dell imposta comunale unica (IUC), istituita dall articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato
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