Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate. Traduzione 1. (Stato 22 aprile 2015)

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1 Traduzione 1 Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate Conclusa a New York il 21 novembre 1947 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 25 settembre 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 2012 (Stato 22 aprile 2015) Considerato che il 13 febbraio 1946 l Assemblea generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a unificare, nella misura del possibile, i privilegi e le immunità di cui godono l Organizzazione delle Nazioni Unite e le diverse istituzioni specializzate, considerato che sono state condotte consultazioni tra l Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate in vista dell applicazione di detta risoluzione, con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 novembre 1947, l Assemblea generale ha quindi approvato la seguente Convenzione, che viene sottoposta per accettazione alle istituzioni specializzate e per adesione a tutti i Membri dell Organizzazione delle Nazioni Unite e a qualsiasi altro Stato Membro di una o più istituzioni specializzate. Art. I Definizioni e campo di applicazione Sezione 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per: i) «clausole standard»: le disposizioni contenute negli articoli da II a IX; ii) «istituzioni specializzate»: a) l Organizzazione Internazionale del Lavoro, b) l Organizzazione delle Nazioni Unite per l Alimentazione e l Agricoltura, c) l Organizzazione delle Nazioni Unite per l Educazione, la Scienza e la Cultura, d) l Organizzazione dell aviazione civile internazionale, e) il Fondo monetario internazionale, f) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, g) l Organizzazione mondiale della Sanità, h) l Unione postale universale, i) l Unione internazionale delle telecomunicazioni, j) qualsiasi altra istituzione collegata all Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensi degli articoli 57 e 63 dello Statuto 2 ; RU Dal testo originale francese. 1

2 Organizzazioni internazionali iii) «Convenzione»: applicandosi ad una determinata istituzione specializzata, le clausole standard modificate dal testo finale (o riveduto) dell allegato trasmesso da detta istituzione ai sensi delle sezioni 36 e 38; iv) «beni ed averi»: giusta l articolo III, anche i beni e i fondi amministrati da un istituzione specializzata nell esercizio delle sue mansioni previste dall atto costitutivo; v) «rappresentanti dei membri»: giusta gli articoli V e VII, tutti i rappresentanti, rappresentanti supplenti, consiglieri, esperti e segretari di delegazione; vi) «riunioni convocate da un istituzione specializzata»: giusta le sezioni 13, 14, 15 e 25, le riunioni: 1) della sua assemblea o del suo consiglio di direzione (comunque siano denominati), 2) di qualsiasi commissione prevista dall atto costitutivo, 3) di qualsiasi conferenza internazionale da essa indetta, 4) di qualsiasi commissione appartenente a uno degli organi precedenti; vii) «direttore generale»: il funzionario principale dell istituzione specializzata in questione, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il titolo di direttore generale o un titolo diverso. Sezione 2 Ogni Stato Parte della presente Convenzione riconosce a tutte le istituzioni specializzate coperte dalla loro adesione e alle quali sia divenuta applicabile la presente Convenzione in virtù della sezione 37, i privilegi e le immunità previsti dalle clausole standard alle condizioni ivi specificate, con riserva di ogni eventuale emendamento apportato a dette clausole dalle disposizioni del testo finale (o riveduto) dell allegato relativo a tale istituzione, debitamente trasmesso in conformità con le sezioni 36 o 38. Art. II Personalità giuridica Sezione 3 Le istituzioni specializzate hanno personalità giuridica. Esse hanno la facoltà di: a) contrattare; b) acquistare e vendere beni immobili e mobili; c) stare in giudizio. Art. III Beni, fondi e averi Sezione 4 Le istituzioni specializzate con i loro beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, godono dell immunità di giurisdizione, salvo 2 RS

3 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. esplicita rinuncia da parte delle stesse a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive. Sezione 5 I locali delle istituzioni specializzate sono inviolabili. I loro beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. Sezione 6 Gli archivi delle istituzioni specializzate e, in generale, tutti i documenti da esse posseduti o conservati sono inviolabili indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Sezione 7 Senza essere sottoposte ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, le istituzioni specializzate possono: a) possedere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e avere conti in qualsiasi moneta; b) trasferire liberamente da una Paese a un altro o all interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l oro o le divise in loro possesso e convertire queste ultime in qualsiasi altra moneta. Sezione 8 Nell esercizio dei diritti concessi loro in virtù della sezione 7 di cui sopra, ogni istituzione specializzata tiene conto di qualsiasi esigenza presentatale dal Governo di uno Stato Parte della presente Convenzione, nella misura in cui ritenga di potervi adempiere senza pregiudicare i propri interessi. Sezione 9 Le istituzioni specializzate, i loro averi, redditi e altri beni, sono esenti: a) da qualsiasi imposta diretta, rimanendo tuttavia inteso che le istituzioni specializzate non chiedono l esenzione da imposte non eccedenti la semplice rimunerazione di servizi d utilità pubblica; b) da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione di importazione o di esportazione, per gli oggetti importati o esportati dalle istituzioni specializzate per il proprio uso ufficiale. Rimane tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non sono venduti sul territorio del Paese di importazione, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dal Governo di detto Paese; c) da qualsiasi dazio, divieto e limitazione di importazione o di esportazione delle loro pubblicazioni. Sezione 10 Sebbene le istituzioni specializzate non rivendichino in linea di principio l esenzione dalle accise e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili e immobili, gli Stati Parte della presente Convenzione provvedono a stabilire, ove possibile, adeguati accordi amministrativi volti a garantire loro l esenzione o il rimborso di 3

4 Organizzazioni internazionali dette accise e tasse, qualora incluse nel prezzo di acquisti importanti cui esse procedano per i propri impieghi ufficiali. Art. IV Agevolazioni di comunicazione Sezione 11 Ogni istituzione specializzata gode, per le sue comunicazioni ufficiali sul territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione, relativamente a tale istituzione, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Governo di detto Stato a qualsiasi altro Governo o relativa rappresentanza diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, nonché le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio. Sezione 12 La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni specializzate non possono essere sottoposte a censura. Le istituzioni specializzate hanno il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere la loro corrispondenza per corrieri o valigie sigillate che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici. La presente sezione non può in alcun modo essere interpretata come un divieto di adottare adeguate misure di sicurezza, da definire mediante accordo tra lo Stato Parte della presente Convenzione e un istituzione specializzata. Art. V Rappresentanti dei Membri Sezione 13 I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate da un istituzione specializzata, durante l esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità: a) immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione; b) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; c) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie sigillate; d) esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell esercizio delle proprie funzioni; e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di restrizioni monetarie o cambiarie; f) stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, quanto ai loro bagagli personali. 4

5 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Sezione 14 Al fine di garantire ai rappresentanti dei Membri delle istituzioni specializzate, durante le riunioni da queste convocate, piena libertà di parola e totale indipendenza nell adempimento delle loro funzioni, l immunità di giurisdizione per parole, scritti o atti relativi a detto adempimento continua ad essere loro concessa anche dopo la cessazione del loro mandato. Sezione 15 I periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri delle istituzioni specializzate, alle riunioni da queste convocate, si trovano sul territorio di uno Stato Parte per l esercizio delle loro funzioni non sono considerati periodi di residenza nei casi in cui l applicazione di un imposta sia subordinata alla residenza del contribuente. Sezione 16 I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative alle istituzioni specializzate. Un Membro ha pertanto non solo il diritto ma anche il dovere di revocare l immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa. Sezione 17 Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono opponibili dinanzi alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante. Art. VI Funzionari Sezione 18 Ogni istituzione specializzata determina le categorie di funzionari a cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell articolo VIII e le comunica periodicamente ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione per quanto concerne detta istituzione, e al Segretario generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi di cui sopra. Sezione 19 I funzionari delle istituzioni specializzate: a) godono dell immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi); b) godono degli stessi esoneri d imposta concessi ai funzionari dell Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni versate dalle istituzioni specializzate; c) unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, non sono soggetti alle misure restrittive per l immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri; 5

6 Organizzazioni internazionali d) godono degli stessi privilegi concessi agli agenti diplomatici di rango analogo in materia di agevolazioni cambiarie; e) unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, godono, in periodi di crisi internazionale, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango; f) godono del diritto di importare in franchigia i loro mobili ed effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato. Sezione 20 I funzionari delle istituzioni specializzate sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne gli Stati di cui sono cittadini, l esenzione è limitata ai funzionari delle istituzioni specializzate il cui nome, in ragione delle loro funzioni, è incluso nell elenco compilato dal direttore generale dell istituzione specializzata e approvato dal predetto Stato. In caso di chiamata al servizio nazionale di altri funzionari delle istituzioni specializzate, lo Stato interessato concede, su domanda delle stesse, la dispensa necessaria per evitare l interruzione di un servizio essenziale. Sezione 21 Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nelle sezioni 19 e 20, il direttore generale di ogni istituzione specializzata e qualsiasi funzionario che lo sostituisca in sua assenza, unitamente ai suoi congiunti e figli minorenni, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi, conformemente al diritto internazionale, agli inviati diplomatici. Sezione 22 I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell interesse delle istituzioni specializzate e non già a loro vantaggio personale. Ogni istituzione specializzata può e deve revocare l immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell istituzione specializzata. Sezione 23 L istituzione specializzata collabora in qualsiasi momento con le competenti autorità degli Stati Parti onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui possano dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni elencati nel presente articolo. Art. VII Abuso di privilegi Sezione 24 Se uno Stato Parte della presente Convenzione ritiene che sia stato commesso un abuso di un privilegio o di una immunità concessi dalla presente Convenzione, sono avviate consultazioni tra tale Stato e l istituzione specializzata interessata al fine di accertare se sia stato effettivamente commesso l abuso e, nel caso affermativo, di prevenirne la reiterazione. Se tali consultazioni non dovessero produrre un risultato soddisfacente per lo Stato o l istituzione specializzata interessata, la questione 6

7 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. dell accertamento dell abuso è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia conformemente ai disposti della sezione 32. Qualora la Corte internazionale di Giustizia constati che si è verificato un simile abuso, lo Stato Parte della presente Convenzione leso da detto abuso ha il diritto, previa notifica all istituzione specializzata in questione, di non concedere più, nei suoi rapporti con essa, il beneficio del privilegio o dell immunità oggetto dell abuso. Sezione I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate dalle istituzioni specializzate, nell esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi di andata e ritorno dalla sede della riunione, come pure i funzionari di cui alla sezione 18, non possono essere costretti dalle autorità territoriali a lasciare il Paese nel quale esercitano le loro funzioni a causa di attività da loro compiute in veste ufficiale. Tuttavia, nel caso in cui uno di essi abusi del privilegio di residenza per esercitare nel Paese attività irrelate alle sue funzioni ufficiali, questi potrebbe essere costretto dal Governo del Paese a lasciare il territorio dello stesso, fatte salve le seguenti disposizioni. 2. i) i rappresentanti dei Membri o le persone che godono dell immunità diplomatica, ai sensi della sezione 21, possono essere costretti a lasciare il Paese solo conformemente alla procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici in esso accreditati; ii) nel caso di un funzionario a cui non si applichi quanto disposto alla sezione 21, l espulsione non può essere decisa senza l approvazione del ministro degli affari esteri di quel Paese, concessa previa consultazione con il direttore generale dell istituzione specializzata in questione; nel caso in cui venga avviata una procedura d espulsione contro un funzionario, il direttore generale dell istituzione specializzata ha il diritto di intervenire a favore della persona contro cui è diretta tale procedura. Art. VIII Lasciapassare Sezione 26 I funzionari delle istituzioni specializzate hanno il diritto d utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi amministrativi conclusi tra il Segretario generale delle Nazioni Unite e le autorità competenti delle istituzioni specializzate a cui saranno delegati i poteri speciali di rilasciare i lasciapassare. Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a ciascuno Stato Parte della presente Convenzione gli accordi amministrativi così conclusi. Sezione 27 I lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari delle istituzioni specializzate sono riconosciuti e accettati come titoli di viaggio validi dagli Stati Parte della presente Convenzione. Sezione 28 Le domande di visto (qualora sia necessario un visto) presentate dai funzionari delle istituzioni specializzate titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto di un istituzione specializ- 7

8 Organizzazioni internazionali zata, devono essere esaminate entro il più breve tempo possibile. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido. Sezione 29 Agli esperti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lasciapassare delle Nazioni Unite, presentano un certificato attestante il fatto che essi viaggiano per conto di un istituzione specializzata sono concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 28. Sezione 30 I direttori generali delle istituzioni specializzate, i direttori generali aggiunti, i capi di dipartimento e gli altri funzionari di rango almeno pari a quello di capo di dipartimento, quando viaggiano per conto di queste ultime con un lasciapassare delle Nazioni Unite, godono delle stesse agevolazioni di viaggio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango. Art. IX Composizione delle controversie Sezione 31 Ogni istituzione specializzata prevede procedure adeguate per comporre: a) le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato in cui l istituzione specializzata sia parte in causa; b) le controversie in cui sia coinvolto un funzionario di un istituzione specializzata che, in virtù della sua situazione ufficiale, gode dell immunità, qualora questa non sia stata revocata in conformità con le disposizioni della sezione 22. Sezione 32 Ogni divergenza sull interpretazione o l applicazione della presente Convenzione è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvo ove le parti abbiano stabilito, per un determinato caso, di ricorrere a una diversa modalità di composizione. Se nasce una controversia tra una delle istituzioni specializzate e uno Stato Membro, è chiesto un parere consultivo su ogni questione giuridica controversa, in conformità con l articolo 96 dello Statuto delle Nazioni Unite, l articolo 65 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno e le disposizioni corrispondenti degli accordi conclusi tra le Nazioni Unite e l istituzione specializzata in questione. Il parere della Corte è accettato dalle parti come definitivo. Art. X Allegati e applicazione della Convenzione a ogni istituzione specializzata Sezione 33 Le clausole standard sono applicate a ogni istituzione specializzata, fatte salve eventuali modifiche incluse nel testo finale (o riveduto) dell allegato relativo all istituzione in questione, come previsto alle sezioni 36 e RS

9 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Sezione 34 Le disposizioni della Convenzione sono interpretate per ciascuna istituzione specializzata alla luce delle finalità assegnatele dal proprio atto costitutivo. Sezione 35 I progetti di allegato I IX costituiscono raccomandazioni per le istituzioni specializzate ivi nominate. Nel caso di un istituzione specializzata che non compare nella sezione 1, il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette a tale istituzione un progetto di allegato raccomandato dal Consiglio Economico e Sociale. Sezione 36 Il testo finale di ciascun allegato è la versione approvata dall istituzione specializzata in questione, in conformità con la sua procedura prevista dall atto costitutivo. Ogni istituzione specializzata trasmette al Segretario generale delle Nazioni Unite una copia dell allegato approvato dalla stessa, che sostituisce il progetto di cui alla sezione 35. Sezione 37 La presente Convenzione può essere applicata a un istituzione specializzata quando questa ha trasmesso al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo finale dell allegato che la concerne e gli ha notificato l accettazione delle clausole standard modificate dall allegato e il proprio impegno ad applicare le sezioni 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 e 45 (fatti salvi gli emendamenti che potrebbe essere necessario apportare alla sezione 32 nel testo finale dell allegato affinché questo sia conforme all atto costitutivo dell istituzione) e tutte le disposizioni dell allegato che impongono obblighi all istituzione. Il Segretario generale invia a tutti i Membri dell Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati Parte delle istituzioni specializzate le copie conformi certificate di tutti gli allegati trasmessigli in virtù della presente sezione, e degli allegati riveduti trasmessi in virtù della sezione 38. Sezione 38 Se, dopo aver trasmesso il testo finale di un allegato ai sensi della sezione 36, adotta emendamenti a tale allegato in conformità con la procedura prevista dal suo atto costitutivo, l istituzione specializzata trasmette il testo riveduto dell allegato al Segretario generale delle Nazioni Unite. Sezione 39 Le disposizioni della presente Convenzione non comportano alcuna restrizione e non pregiudicano i privilegi e le immunità che sono già stati o possono essere concessi da uno Stato a un istituzione specializzata che abbia stabilito la propria sede o i propri uffici regionali sul territorio di detto Stato. La presente Convenzione non può essere interpretata come un divieto di concludere ulteriori accordi tra uno Stato Parte e un istituzione specializzata allo scopo di emendare disposizioni della presente Convenzione e di estendere o limitare i privilegi o le immunità da essa concessi. Sezione 40 Resta inteso che le clausole standard modificate dal testo finale di un allegato trasmesso da un istituzione specializzata al Segretario generale dell Organizzazione 9

10 Organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite in virtù della sezione 36 (o di un allegato riveduto trasmesso in virtù della sezione 38) devono essere in armonia con le disposizioni previste dall atto costitutivo dell istituzione allora in vigore e che se a tal fine dovesse essere necessario apportare un emendamento a tale atto, esso deve entrare in vigore in conformità con la procedura prevista dall atto costitutivo dell istituzione prima della trasmissione del testo finale (o riveduto) dell allegato. Nessuna disposizione dell atto costitutivo di un istituzione specializzata, nessun diritto o obbligazione che tale istituzione possa possedere, acquisire o assumere, può essere abrogato per il solo effetto della presente Convenzione, che non può apportarvi ulteriori deroghe. Art. XI Disposizioni finali Sezione 41 L adesione alla presente Convenzione da parte di un Membro dell Organizzazione delle Nazioni Unite e, fatta salva la sezione 42, da parte di qualsiasi Stato Parte di un istituzione specializzata avviene mediante deposito presso il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite di uno strumento di adesione che acquista validità alla data del suo deposito. Sezione 42 Ogni istituzione specializzata interessata comunica il testo della presente Convenzione e degli allegati che la concernono ai suoi Membri che non fanno parte dell Organizzazione delle Nazioni Unite, e li invita ad aderire alla Convenzione, per quanto la concerne, mediante deposito dello strumento di adesione richiesto presso il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite o del direttore generale di detta istituzione. Sezione 43 Ogni Stato Parte della presente Convenzione indica, nel proprio strumento di adesione, l istituzione specializzata o le istituzioni specializzate verso cui si impegna ad applicare le disposizioni della presente Convenzione. Ogni Stato parte della presente Convenzione può impegnarsi ad applicare le disposizioni in essa presenti a un altra o altre istituzioni specializzate, mediante ulteriore notifica scritta al Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale notifica acquista validità a partire dalla data di ricezione da parte del Segretario generale. Sezione 44 La presente Convenzione entra in vigore tra qualsivoglia Stato Parte di detta Convenzione e un istituzione specializzata quando essa sarà divenuta applicabile all istituzione in questione ai sensi della sezione 37 e quando lo Stato Parte si sarà impegnato ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tale istituzione ai sensi della sezione 43. Sezione 45 Il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati Membri dell Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti gli Stati Membri delle istituzioni specializzate e i loro direttori generali del deposito di ogni strumento di ade- 10

11 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. sione ricevuto in virtù della sezione 41, e di tutte le ulteriori notifiche ricevute in virtù della sezione 43. Il direttore generale di ciascuna istituzione specializzata informa il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite e i Membri dell istituzione specializzata del deposito di ogni strumento di adesione depositato presso di sé in virtù della sezione 42. Sezione 46 Resta inteso che, qualora venga depositato uno strumento di adesione o un ulteriore notifica a nome di un qualsiasi Stato, quest ultimo deve essere in grado, in virtù del proprio diritto, di applicare le disposizioni della presente Convenzione come modificate dai testi finali di tutti gli allegati relativi alle istituzioni oggetto delle adesioni o notifiche di cui sopra. Sezione Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna ad applicare detta Convenzione a ciascuna istituzione specializzata oggetto dello strumento di adesione dello Stato o di un ulteriore notifica, fino a quando una convenzione o un allegato riveduto diventi applicabile a tale istituzione e fino ad avvenuta accettazione da parte dello Stato in questione. Nel caso di un allegato riveduto, l accettazione degli Stati avviene mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che acquista validità il giorno della sua ricezione da parte del Segretario generale. 2. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione che non è o non è più Membro di un istituzione specializzata può tuttavia indirizzare una notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite e al direttore generale dell istituzione interessata per informarli dell intenzione di cessare di concederle il beneficio della presente Convenzione a partire da una determinata data che non può precedere di meno di tre mesi la ricezione della notifica. 3. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può rifiutare di concedere il beneficio di detta Convenzione a un istituzione specializzata qualora essa non dovesse più essere collegata all Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati Membri Parti della presente Convenzione di tutte le notifiche trasmessegli in conformità con le disposizioni della presente sezione. Sezione 48 Su richiesta di un terzo degli Stati Parte della presente Convenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza per la revisione della Convenzione. Sezione 49 Il Segretario generale trasmette copia della presente Convenzione a ogni istituzione specializzata e ai Governi di ciascun Membro delle Nazioni Unite. (Seguono le firme) 11

12 Organizzazioni internazionali Allegato I Organizzazione internazionale del Lavoro 4 All Organizzazione internazionale del Lavoro 5 sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. I membri e i membri aggiunti imprenditori e lavoratori del Consiglio di Amministrazione dell Organizzazione internazionale del Lavoro, così come i loro supplenti, beneficeranno delle disposizioni dell articolo V (a esclusione della lettera c) della sezione 13) e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell articolo VII, con l eccezione che, in virtù della sezione 16, l immunità di costoro potrà essere revocata solo dal Consiglio. 2. I privilegi, le immunità, le esenzioni e i vantaggi di cui alla sezione 21 delle clausole standard sono altresì concessi a ciascun direttore generale aggiunto e vicedirettore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro. 3. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui essi si rendano necessari per l esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non eserciteranno più le loro funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell Organizzazione. ii) Il principio enunciato nell ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile relativamente alle disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 di cui sopra. 4 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 14 set RS ; Cost. dell Organizzazione internazionale del Lavoro, del 28 giu

13 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell interesse dell Organizzazione e non già a loro vantaggio personale. L Organizzazione può e deve revocare l immunità concessa a un perito in tutti i casi in cui ritenga che ostacoli l azione della giustizia e che possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell Organizzazione. 13

14 Organizzazioni internazionali Allegato II Organizzazione delle Nazioni Unite per l Alimentazione e l Agricoltura 6 Le clausole «uniformi» entrano in vigore nella loro applicazione all Organizzazione delle Nazioni Unite per l Alimentazione e l Agricoltura 7 (di seguito denominata «l Organizzazione»), fatte salve le seguenti disposizioni: 1. L articolo V e la sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell articolo VII si applicano al presidente del Consiglio dell Organizzazione e ai rappresentanti dei membri associati, con l eccezione che, in virtù della sezione 16, l immunità del presidente può essere revocata solo dal Consiglio dell Organizzazione. 2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all articolo VI), che siedono nei comitati dell Organizzazione o sono da questa incaricati di missioni, beneficiano dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante le trasferte per conto di detti comitati o missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente i discorsi pronunciati oralmente, gli scritti o gli atti compiuti nell esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità deve continuare a essere applicata anche quando l interessato non siede più nei comitati dell Organizzazione o non è più incaricato delle missioni per conto di quest ultima; c) sono concessi gli stessi esoneri in materia di restrizioni sul cambio e bagagli personali di cui godono i rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in missione temporanea di carattere ufficiale; d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell Organizzazione e a fini di comunicazione con l Organizzazione, diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie diplomatici. ii) Relativamente alla lettera d) del paragrafo 2. i), è applicato il principio enunciato nella prima frase della sezione 12 delle clausole uniformi. iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell interesse dell Organizzazione e non a vantaggio personale del beneficiario. L Organizzazione ha il diritto, se non il dovere, di rinunciare all immunità di qualsiasi esperto qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che tale rinuncia non pregiudichi gli interessi dell Organizzazione. 3. I privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard sono inoltre concessi al direttore generale aggiunto e ai vicedirettori generali dell Organizzazione. 6 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 28 dic RS ; Statuto dell Organizzazione delle Nazioni Unite per l Alimentazione e l Agricoltura (FAO), del 16 ott

15 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Allegato III Organizzazione dell aviazione civile internazionale 8 All Organizzazione dell aviazione civile internazionale 9 (di seguito denominata «l Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni, agevolazioni e i vantaggi citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso al presidente del Consiglio dell Organizzazione. 2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell Organizzazione. ii) Il principio enunciato nell ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile relativamente alle disposizioni della lettera d) del paragrafo 2. i). iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell interesse dell Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L Organizzazione può e deve revocare l immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell Organizzazione. 8 Traduzione dal testo originale inglese ricevuto dal Segretario generale l 11 ago RS ; Conv. relativa all aviazione civile internazionale, del 7 dic

16 Organizzazioni internazionali Allegato IV Organizzazione delle Nazioni Unite per l educazione, le scienze e la cultura 10 All Organizzazione delle Nazioni Unite per l educazione, le scienze e la cultura 11 (di seguito denominata «l Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. Il presidente della Conferenza e i membri del Consiglio d amministrazione dell Organizzazione, i loro supplenti e consiglieri beneficiano delle disposizioni dell articolo V e della sezione 25 paragrafo 2. i) dell articolo VII, con l eccezione che, in virtù della sezione 16, l immunità di costoro può essere revocata solo dal Consiglio di amministrazione. 2. Il direttore generale aggiunto dell Organizzazione, unitamente ai suoi congiunti e ai figli minorenni, gode dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli agenti diplomatici in conformità con il diritto internazionale e garantite al direttore generale di ogni istituzione specializzata dall articolo VI, sezione 21 della Convenzione. 3. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non eserciteranno più le loro funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali. ii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell interesse dell Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L Organizzazione può e deve revocare l immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che ostacoli l azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell Organizzazione. 10 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 7 feb RS 0.401; Cost. dell Organizzazione delle Nazioni Unite per l educazione, le scienze e la cultura, del 16 nov

17 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Allegato V Fondo monetario internazionale 12 La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata al Fondo monetario internazionale 13 (di seguito denominato «il Fondo»), fatte salve le seguenti disposizioni: 1. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che vertono sull interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode il Fondo unicamente in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che esso può rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione. 2. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell atto costitutivo del Fondo, e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esenzione concessi al Fondo o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall atto costitutivo del Fondo o da un statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro del Fondo o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione. 12 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 9 mag RS ; Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 lug

18 Organizzazioni internazionali Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 14 Allegato VI La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 15 (di seguito denominata «la Banca»), fatte salve le seguenti disposizioni: 1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4: «La Banca può essere perseguita soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda una succursale, abbia designato un agente incaricato di ricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito valori mobiliari. Non potrà essere intentato alcun procedimento giudiziario da parte degli Stati membri o di persone che li rappresentino o facciano valere diritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averi della Banca, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, opposizione o esecuzione fino a che sia stata pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della Banca.» 2. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che vertono sull interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode il Fondo unicamente in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che essa possa rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione. 3. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell atto costitutivo della Banca e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esenzione concesso alla Banca o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall atto costitutivo della Banca o da uno statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro della Banca o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione. 14 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 29 apr RS ; Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, del 22 lug

19 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Allegato VII Organizzazione mondiale della Sanità 16 All Organizzazione mondiale della Sanità 17 (di seguito denominata «l Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni: 1. Le persone designate per far parte del Consiglio esecutivo dell Organizzazione, i loro supplenti e consiglieri beneficiano delle disposizioni dell articolo V e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell articolo VII, con l eccezione che, in virtù della sezione 16, l immunità di costoro può essere revocata solo dal Consiglio. 2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: a) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; b) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest ultima; c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; d) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento; e) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l Organizzazione mondiale della Sanità. ii) Il beneficio dei privilegi e delle immunità citati alle lettere b) ed e) di cui sopra è concesso alle persone facenti parte dei gruppi consultivi di esperti dell Organizzazione nell esercizio delle loro funzioni. iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell interesse dell Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L Organizzazione può e deve revocare l immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell Organizzazione. 16 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 25 lug RS ; Cost. dell Organizzazione mondiale della Sanità, del 22 lug

20 Organizzazioni internazionali 3. Le disposizioni dell articolo V e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell articolo VII sono estese ai rappresentanti dei membri associati che partecipano ai lavori dell Organizzazione, ai sensi degli articoli 8 e 47 della Costituzione. 4. Il beneficio dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso a tutti i direttori generali aggiunti, vicedirettori generali e direttori regionali dell Organizzazione. 20

21 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Allegato VIII Unione postale universale 18 Le clausole standard si applicano senza alcuna modifica Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale l 11 lug RS ; Cost. dell Unione postale universale, del 10 lug

22 Organizzazioni internazionali Allegato IX Unione internazionale delle telecomunicazioni 20 Le clausole standard sono applicate senza alcuna modifica, salvo che l Unione internazionale delle telecomunicazioni 21 richieda di beneficiare del trattamento privilegiato previsto nella sezione 11 dell articolo IV per le «Agevolazioni di comunicazione». 20 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 16 gen RS ; Cost. dell Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic

23 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Allegato X Organizzazione internazionale per i rifugiati L Organizzazione internazionale per i rifugiati è stata sciolta il 15 feb

24 Organizzazioni internazionali Allegato XI Organizzazione meteorologica mondiale 23 Le clausole standard si applicano senza alcuna modifica Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 29 dic RS ; Conv. per l Organizzazione meteorologica mondiale, dell 11 ott

25 Privilegi e immunità delle istituzioni specializzate. Conv. Allegato XII Organizzazione marittima internazionale Il Segretario generale dell Organizzazione 26, il Segretario generale aggiunto, il Segretario del Comitato di sicurezza marittima e i direttori della Divisione amministrativa, della Divisione per la cooperazione tecnica, della Divisione legale e per le relazioni esterne, della Divisione delle conferenze e della Divisione dell ambiente marino godono dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni citati nella sezione 21 dell articolo VI delle clausole standard, fatto salvo che le disposizioni del presente paragrafo non obblighino lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede dell Organizzazione ad applicare ai suoi cittadini la sezione 21 dell articolo VI delle clausole standard. Se l Organizzazione dovesse modificare in un qualsiasi momento il titolo delle cariche direttive, al momento della modifica i titolari di dette cariche continuano a beneficiare dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni citati nel presente paragrafo. 2. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni: i) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali; ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest ultima; iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali; iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per l Organizzazione; e v) diritto di fare uso di codici cifrati e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l Organizzazione marittima internazionale. Il principio enunciato nell ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile alle disposizioni previste ai punti iv) e v). 25 Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale l 8 apr RS ; Conv. istitutiva dell Organizzazione marittima internazionale, del 6 mar

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