COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA III REPARTO OPERAZIONI 2 Ufficio Operazioni

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1 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA III REPARTO OPERAZIONI 2 Ufficio Operazioni N di prot. Roma, 21 luglio 1998 OGGETTO: Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Guardia di Finanza. AL: (vgs. elenco indirizzi allegato) Seguito foglio n datato 30 aprile Per orientamento dell'attività di servizio, si invia copia del Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Guardia di Finanza, stipulato il 12 dicembre L'accordo disciplina le procedure da seguire per le diverse forme di collaborazione che il Corpo fornisce all'autorità tramite il Centro Tutela Concorrenza e Mercato, referente esclusivo deputato a coordinare, dare impulso ed orientare i servizi nello specifico settore. Il documento conferma ed integra le direttive emanate con la circolare cui si fa seguito, riconoscendo piena efficacia e visibilità al ruolo strategico attribuito all'istituzione nello specifico settore. d'ordine IL CAPO DI STATO MAGGIORE (Gen.B. Giovanni Mariella)

2 PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E LA GUARDIA DI FINANZA Finanza: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Guardia di PRESO ATTO che sin dalla fase di prima applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'autorità ha instaurato con la Guardia di Finanza un rapporto di collaborazione particolarmente proficuo, finalizzato all accertamento di violazioni alla normativa a tutela della concorrenza; CONSIDERATO che tale rapporto di collaborazione è stato esteso all accertamento di violazioni alla normativa in materia, di pubblicità ingannevole di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74; CONSIDERATO che i suddetti rapporti di collaborazione risultano potenziati a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994), la quale all'art. 54 prevede che, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge n. 287/90, l'autorità si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che agiscono con i poteri e con le facoltà previste dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e dalle altre norme tributarie; 1

3 CONSIDERATO che il citato art. 54 della legge n. 52/96 ha altresì stabilito che, nell'ambito della cooperazione con la Commissione europea in materia di concorrenza, l Autorità, in caso di opposizione delle imprese interessate e su richiesta della Commissione, può richiedere l'intervento della Guardia di Finanza, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri e le facoltà previste dalla normativa sopra richiamata, CONSIDERATO che con provvedimento n /310 del 21 luglio 1995 del Comandante Generale della Guardia di Finanza è stato costituito il Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza, reparto specificatamente incaricato di prestare attività collaborativa a favore dell'autorità; CONSIDERATO che anche a seguito delle suindicate modifiche del quadro normativo e della costituzione del Centro, i fattivi rapporti di collaborazione fra l'autorità e la Guardia di Finanza sono venuti progressivamente intensificandosi, tanto in materia di tutela della concorrenza che dì accertamento e repressione della pubblicità ingannevole; RITENUTO, pertanto, opportuno individuare principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra l'autorità e la Guardia di Finanza, concordano di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata attività nei termini seguenti: 1. Collaborazione fra l'autorità e la Guardia di Finanza La Guardia di Finanza collabora con l'autorità per l'accertamento delle violazioni alla legge n.287/90, nonché per l'accertamento delle violazioni alla normativa in materia di pubblicità ingannevole, di norma, su richiesta dell'autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa. 2

4 In particolare, la Guardia di Finanza collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'autorità, svolge studi ed indagini di settore e sottopone all Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ed in materia di pubblicità ingannevole. 2. Rapporti di collaborazione Nell'ambito dell'attività di collaborazione, l'autorità intrattiene i necessari rapporti esclusivamente con il Centro Tutela Concorrenza e Mercato, quale reparto della Guardia di Finanza specializzato per assicurare, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa. in favore dell'autorità. L'Autorità fornisce al Centro le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione. A sua volta, il Centro relaziona l'autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta. L'Autorità e il Centro individuano determinati settori economici ove può risultare particolarmente utile un'attività della Guardia di Finanza di osservazione, di raccolta e di elaborazione di dati ed elementi informativi, al fine di verificare l'osservanza della disciplina. in materia di tutela della concorrenza. Tra gli Uffici dell'autorità e il Centro si svolgono incontri periodici anche per la verifica dell'andamento dell'attività di collaborazione. 3

5 3. La richiesta di collaborazione L'Autorità trasmette al Centro una specifica richiesta d'intervento in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza. La richiesta indica l'ambito e lo scopo dell'intervento, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire i dati e le informazioni, i soggetti presso i quali acquisirli e, ove occorra, le modalità dell'acquisizione. 4. Aree di collaborazione in materia di tutela della concorrenza a) Attività pre-istruttoria L'Autorità richiede al Centro la collaborazione della Guardia di Finanza nell'ambito degli accertamenti preliminari, volti a valutare l'esistenza dei presupposti per l'avvio dei procedimenti istruttori. b) Attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti avviati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 L'Autorità si avvale del Centro per la collaborazione della Guardia di Finanza con riguardo alle attività di accertamento svolte nell'ambito delle istruttorie avviate ai sensi dell'art. 14, in materia di intese e abusi di posizione dominante, nonché delle istruttorie avviate ai sensi dell art. 16, comma 4, in materia di concentrazioni. c) Verifica dell'ottemperanza dei provvedimenti deliberati dall Autorità e procedimenti sanzionatori L'Autorità si avvale del Centro per la collaborazione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di accertamento dell'ottemperanza da parte delle imprese interessate a tutti i provvedimenti da essa adottati. d) Indagini conoscitive 4

6 L'Autorità si avvale del Centro per la collaborazione della Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini conoscitive di carattere generale, di cui all'art. 12, comma 2, della legge 287/90. e) Attività di segnalazione del Centro Tutela Concorrenza e Mercato Il Centro Tutela Concorrenza e Mercato segnala all'autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 287/90, le notizie sulle presunte violazioni alle norme poste a tutela della concorrenza, acquisite su iniziativa propria o degli altri reparti della Guardia di Finanza. 5. Accertamenti istruttori particolari i) Richieste di informazioni e di esibizione di documenti Nel corso delle istruttorie di cui all'art. 14 della legge, l'autorità, ove intenda avvalersi della Guardia di Finanza per rivolgere a chiunque ne sia ritenuto in possesso una richiesta di informazioni utili, ovvero di esibizione di documenti, inoltra specifica istanza al Centro. Detta istanza indica: - i soggetti destinatari; - i fatti e le circostanze in ordine ai quali sono richieste le informazioni o l'esibizione di documenti; - lo scopo della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti; - le informazioni da fornire o i documenti da esibire, nonché il termine entro il quale e le modalità attraverso le quali dovranno pervenire le risposte o essere esibiti i documenti per il caso di non immediata disponibilità, le sanzioni applicabili per il caso di rifiuto, omissione, ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, nonché per il caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. ii) Attività ispettiva Nel caso di ispezione deliberata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 287/90, ove l'autorità intenda avvalersi della collaborazione della Guardia 5

7 di Finanza, trasmette al Centro apposita richiesta contenente elementi informativi in merito all'attività ispettiva. In tal caso, i funzionari incaricati dall'autorità di eseguire l'accertamento ispettivo sono assistiti da personale del Centro e, ove occorra, da militari dei reparti del Corpo territorialmente competenti. Le modalità dell'intervento sono concordate in apposite riunioni di coordinamento fra gli Uffici dell'autorità ed il Centro. Qualora nel corso delle ispezioni emerga la necessità di superare l'opposizione delle imprese interessate ovvero risulti necessario al fine di assicurare comunque il buon esito degli accertamenti, i funzionari dell'autorità incaricati dell'ispezione possono richiedere che i militari della guardia di Finanza utilizzino i poteri ad essi conferiti dai D.P.R. 633/72 e D.P.R. 600/73 e successive modificazioni e dalle altre norme tributarie. Di detta richiesta e degli accertamenti successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza viene fatta menzione nei relativi verbali di ispezione. L'Autorità può affidare direttamente al Centro, con apposita lettera di incarico, l'esecuzione di accertamenti ispettivi. La Guardia di Finanza procede agli accertamenti secondo criteri e modalità concordati con l'autorità. 6. Esiti degli accertamenti Gli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti punti 4. e 5. sono riferiti dal Centro esclusivamente all'autorità, unitamente alla documentazione acquisita. 7. Attività di collaborazione in materia di pubblicità ingannevole i) Attività di collaborazione L'Autorità si avvale della collaborazione del Centro Tutela Concorrenza e Mercato al fine di acquisire informazioni utili agli accertamenti istruttori nei procedimenti avviati ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, 6

8 nonché al fine di verificare l'ottemperanza ai provvedimenti adottati dall'autorità in materia di pubblicità ingannevole. La collaborazione del Centro è attivata da una richiesta dell'autorità, che individua i fatti e le circostanze da accertare, nonché le modalità e i termini entro i quali concludere gli accertamenti in relazione ai termini procedimentali. ii) Attività di denuncia La Guardia di Finanza, in qualità di pubblica amministrazione ed in relazione ai propri compiti istituzionali normativamente previsti, denuncia all'autorità, per il tramite del Centro, messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 74/92 e secondo le forme e modalità stabilite dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n Attività di collaborazione in materia di inquinamento acustico L'Autorità può avvalersi della collaborazione del Centro Tutela Concorrenza e Mercato per l'applicazione dell'art. 12 della legge 26 ottobre 1995 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico). La collaborazione del Centro è attivata da una richiesta dell'autorità, che individua i fatti e le circostanze da accertare, nonché le modalità e i termini entro i quali concludere gli accertamenti in relazione ai termini procedimentali. 9. Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza Qualora sia richiesto l'intervento della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di collaborazione con la Commissione delle Comunità europee prevista dall art. 54 della legge n. 52/96, l'autorità informa tempestivamente e della richiesta il Centro, al fine di coordinare le modalità di detto intervento. Gli esiti degli accertamenti eseguiti sono destinati esclusivamente alla Commissione e non possono essere utilizzati ad altri fini. 7

9 10. Interscambio di dati e notizie Con riferimento alle questioni di maggiore rilevanza, l'autorità comunica al Centro, con finalità di coordinamento e di indirizzo e per una più proficua attività di collaborazione, le decisioni adottate in ordine all'autonoma attività posta in essere dalla Guardia di Finanza. Agli stessi fini, l'autorità e il Centro si impegnano, altresì, a realizzare un interscambio di dati e notizie utili al perseguimento delle finalità innanzi indicate, anche attraverso il reciproco utilizzo delle banche dati a disposizione. Le modalità per la concretizzazione di detto interscambio sono concordate negli incontri periodici di cui al precedente punto Integrazioni e modifiche Il presente protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra l'autorità e la Guardia di Finanza. 8

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