Partito della Rifondazione Comunista di Sovicille Gruppo Consiliare. Seduta del Mozione
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- Arrigo Palmieri
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1 Partito della Rifondazione Comunista di Sovicille Gruppo Consiliare Seduta del Mozione In merito alla convenzione stipulata con la PROLOCO di Sovicille per la gestione della Biblioteca Comunale CHIEDIAMO che detta Convenzione non abbia inizio dal 1 dell anno 2005, come stipulato, ma che la gestione rimanga all attuale cooperativa fino al completo utilizzo dei fondi residui già versati dal nostro Comune, che quindi andrebbero persi. Il Fondo in avanzo dovrebbe ammontare a circa euro, e fa parte dei 5000 euro già spesi per la gestione e per le attività di programmazione culturale della Biblioteca. La nostra richiesta va incontro ai principi di risparmio, che sicuramente stanno alla base del motivo per cui avete ritenuto utile il cambio di gestione. I Consiglieri ANGELA BINDI e ALFREDO CAMOZZI
2 Partito della Rifondazione Comunista di Sovicille Gruppo Consiliare Seduta del In merito all affidamento del servizio apertura della Biblioteca all Associazione Turistica Pro Loco di Sovicille riteniamo di dover esprimere le seguenti considerazioni: La Gestione della Biblioteca dal 15 Giugno al 31 Dicembre 2004 è stata una gestione associata tra il nostro comune e quello di Monticano, questo ha comportato un risparmio ai due comuni in quanto la Provincia ha finanziato un buon 40% del costo facendo risparmiare al nostro Comune ben 3.187,57 euro. Tale gestione era stata affidata alla Cooperativa Sociale Pleiades dal Comune Capofila di Monticiano, la cooperativa era già favorevolmente conosciuta ed apprezzata dalla nostra Amministrazione che le aveva già affidato la gestione di iniziative culturali, dall evento di inaugurazione per la giornata dei Diritti Umani, il , poi per l apertura al pubblico dell aprile 2003 e ultimamente per la presentazione del libro di Luca Cavecchia il all Arci di Rosia, infine la nuova inaugurazione di Luglio 2004 alla quale erano presenti la dirigente Provinciale Sig.ra Patrizia Benetti insieme al Sindaco e all Assessore Pepi della nuova Amministrazione, che apprezzarono molto sia la presentazione che il Progetto di Gestione, inoltre la cooprativa ha gestito egregiamente l organizzazione della Festa della Toscana. Da rilevare che In ogni occasione succitata vi è sempre stato un apprezzamento per il lavoro svolto. Rileviamo che con queste premesse il solo criterio di economicità che motiverebbe il cambio di gestione ci risulta incomprensibile e apre grosse contraddizioni che andiamo ad elencare. 1- Rinunciando alla gestione Associata non solo si perde il contributo della Provincia ma si mette in seria difficoltà il comune di Monticiano che dovrà trovarsi in tutta fretta un altro partners. Essendo Monticiano un comune molto piccolo e privo di risorse, la nostra scelta mette a rischio l apertuta della loro biblioteca,(che peraltro, dalle notizie apprese in questi giorni, è divenuta un centro di aggregazione irrinunciabile per la comunità). 2- La Cooperativa Pleiades, assicura anche la Catalogazione, servizio che dovrà comunque essere nuovamente appaltato. Ha al suo interno delle professionalità di alto valore, così come si evince dal curriculum presentato dall operatrice Alice Bardini, peraltro risultate indispensabili ad accedere a questo incarico (e ci risulta richieste espressamente dalla dirigente Burrini).
3 3- Con l affidamento dell apertura alla PROLOCO si perde un posto di lavoro regolare e si privilegia il lavoro al nero. Comportamento del tutto inconcepibile per una amministrazione di centrosinistra, e per un Sindaco che ha firmato un protocollo per combattere proprio quelle forme di precariato e sfruttamento dei lavoratori. 4- L affidamento alla PROLOCO, un Ente estraneo alla gestione di biblioteche, i cui fini sono la promozione del turismo,difficilmente potrà garantire un buon servizio ai cittadini, infatti attualmente l addetto al servizio si occupa dell accoglienza del pubblico, dell aiuto alla consultazione, del servizio di prestito anche interbibliotecario, di segnalare i volumi da acquistare,dell aiuto alla consultazione dell archivio e della fornitura delle copie. 5- La nuova convenzione riduce ancora i tempi di apertura che passano da 3 mezze giornate a I costi, che ammontano a per l apertura dell intero anno, sembrano ad una prima osservazione molto convenienti per il Comune, ma se si vanno ad analizzare meglio, vediamo che i vantaggi sono veramente esigui: un giorno in meno di apertura, nessuna garanzia di un migliore servizio, nessun controllo da parte del comune, nella cifra non sono compresi la programmazione culturale, di cui da oggi dovrà occuparsi l Amministrazione Comunale e quindi con preventivi di spesa tutti da valutare. 7- Il compenso che il comune si impegna a corrispondere alla PRO LOCO, a titolo di rimborso spese, quantificata in 10 euro all ora, appare alquanto singolare, infatti in base alle nostre conoscenze, le associazioni che possono fornire servizi in convenzione esenti da iva, devono ricevere i compensi come contributi all associazione, la quale può destinarli a compensi per soci che svolgono servizio, ma dietro presentazione di notula, versamento della ritenuta d acconto ecc. e purchè questi ultimi abbiano i requisiti necessari, i rimborsi spesa invece, sono in genere forfettari e la cifra stabilita tiene conto degli spostamenti chilometri e altre spese sostenute. FATTE QUESTE PRIME CONSIDERAZIONI PASSIAMO ORA AD ANALIZZARE GLI ALTRI ASPETTI DELLA VICENDA. A) La dott.ssa Alice Bardini, operatrice attuale della Biblioteca, è stata avvertita solamente il 27 dicembre 2004 che avrebbe perso il suo posto di lavoro, comunicazione del tutto casuale fatta da una dipendente del Comune che la avvertiva che il giorno sarebbe venuto il suo sostituto sig. Landi a prendere le consegne, quindi ad oggi ufficialmente né lei né la cooperativa è stata avvertita che la convenzione non veniva rinnovata. B) La Dott.ssa Bardini ha più volte sollecitato la Dirigente Burrini a prendere contatto con i dirigenti scolastici per avviare un percorso di programmazione concordato, inoltre ha chiesto di poter contattare le famiglie con figli studenti alle superiori per informarle dell orario della Biblioteca oltre alla presenza del prestito interbibliotecario, tutto questo non è stato fatto, è stato anche impedita la produzione di un volantino che pubblicizzasse l apertuta della Biblioteca.
4 C) I manifesti per la Festa della Toscana non sono stati affissi, quindi la scarsa presenza di pubblico è da imputarsi alla non conoscenza dell evento. D) Il progetto di gestione, che comprendeva iniziative veramente attraenti per ragazzi e bambini non si è potuto realizzare, neppure quelle iniziative a costo zero sempre ed incomprensibilmente per indisponibilità della dirigente. E ci riferiamo a: - inserimento di una sezione di videocassette - ciclo di proiezioni di film e/o cartoni animati educativi - presentazioni di libri - ciclo di inviti alla lettura e animazioni per bambini - le storie dei nonni incontri rivolti allo scambio intergenerazionale e per la valorizzazione della memoria E) Non si sono risolti i problemi di trasporto per le scuole di San Rocco. CONSIDERAZIONI FINALI Se i rilevi da fare alla Cooperativa, non fossero solo di tipo economicistico, come pensiamo, prendiamo atto che non vi è stata nessuna volontà ad un proficuo dialogo tra le parti, Tale dialogo avrebbe senz altro portato a cambiamenti o miglioramenti della gestione. Se invece si voleva solo risparmiare dei denari, rileviamo che l affidamento alla PRO LOCO avviene senza alcun bando pubblico,senza garanzie di trasparenza e richiesta di competenze specifiche, ed è un fatto gravissimo, visto che il nostro territorio vanta decine di associazioni di volontariato, che possono gestire al pari della PRO LOCO l apertura della biblioteca. Nell ipotesi che nel consiglio di oggi venga presa la decisione di affidare l apertura alla PRO LOCO Chiediamo Che all operatrice venga permesso di proseguire il suo lavoro all interno de questa Associazione, considerando importante la professionalità,l esperienza,i legami con il territorio costruiti nei sei mesi di lavoro presso la nostra Biblioteca. Chiediamo questo in base agli articoli 2112 del Codice Civile, sul (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e della legge LEGGE 276/03 Art. 29 (sugli Appalti) CHE ALLEGHIAMO ARTICOLO CODICE CIVILE Art (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)
5 In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (1). Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2) N.B.: Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18. (1) Comma sostituito dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 2003, n (2) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n LEGGE 276/03 Art. 29 (Appalto) 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (1). 3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 (2). 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (2) (1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n (2) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
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