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1 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping "

2 Normativa nazionale in materia di doping

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10 Come agisce la Commissione???

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18 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (G.U. n. 294 del , L. 14 dicembre 2000, n. 376 ) Costituiscono doping somministrazione o assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. (art. 1, comma 2) equiparate al doping somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente attive, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati e i controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche proibite di cui al comma 2. (art. 1 comma 3). E sanzionabile anche il farmacista che vende specialità medicinali contenente sostanze vietate in modo difforme dalla normativa vigente.

19 Il fenomeno "doping riguarda l etica sportiva, ma anche la salute pubblica (art. 1 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) Il doping è un reato penale, punito fino a tre anni di reclusione (che possono diventare di più se insorgono danni effettivi per la salute), se ad essere indotto ad assumere sostanze vietate per doping è un minorenne o se, a distribuire le sostanze, è un dipendente del CONI.

20 Solo in presenza di condizioni patologiche dell atleta documentate e certificate da un medico e verificata l assenza di pericoli per la salute, è consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la possibilità di partecipare ugualmente alle competizione sportiva. Ma anche in questo caso il trattamento deve rispondere a specifiche esigenze terapeutiche e la documentazione deve essere conservata e tenuta sempre a disposizione dall atleta. Il controllo anti-doping vero e proprio sulle competizioni e sulle attività sportive spetta ad alcuni laboratori accreditati dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO)

21 I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping sono ripartite in classi approvate dal Ministero della Sanità, d'intesa con il Ministro per i beni Culturali e su proposta di una Commissione appositamente costituita per la vigilanza e il controllo sul doping (art. 2, comma 1) modificato con DM (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 222 del ).

22 Si possono raggruppare in tre categorie principali: 1- i farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli autorizzati 2- i farmaci vietati per doping 3- gli integratori, ovvero prodotti salutistici, prodotti che servono a reintegrare eventuali perdite di macro e micronutrienti (sali, aminoacidi, vitamine)

23 Farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli autorizzati Per quanto riguarda l impiego di farmaci al di fuori delle indicazioni per le quali sono stati sintetizzati, è opportuno ricordare che la loro somministrazione a persone non malate è sempre pericolosa in quanto priva di finalità terapeutica, scopo fondamentale di un medicamento. Tra i farmaci più usati gli antinfiammatori non steroidei e i farmaci omeopatici. Come effetti negativi possibile comparsa di gravi reazioni avverse.

24 Eritropoietina Anabolizzanti Stimolanti Farmaci vietati per doping EPO - glicoproteina prodotta dal rene - agisce stimolando proliferazione e maturazione di globuli rossi. - uso: trattamento dell anemia nei pazienti con insufficienza renale cronica. Per la sua capacità di regolare la produzione dei globuli rossi e di aumentare l apporto di ossigeno nel sangue è molto diffusa tra ciclisti e maratoneti, costretti a prestazioni atletiche di lunga durata. rischi per la salute aumento viscosità sangue e dell< pressione arteriosa (ictus, trombosi, infarto)

25 Farmaci vietati per doping Nella pratica sportiva, l'utilizzo di steroidi anabolizzanti accresce lo sviluppo muscolare, potenziando la forza fisica e la resistenza allo sforzo. Effetti negativi: tossicità a carico di fegato, degli apparati cardiovascolare e endocrino, sviluppo di tumori e disturbi psichiatrici Gli stimolanti (es. amfetamine, cocaina, efedrina, pseudoefredina, caffeina) aumentano il livello di vigilanza, riducono il senso di fatica e possono aumentare l'agonismo e l'aggressività. Altri effetti negativi comprendono disturbi cardiovascolari fino ad aritmie anche mortali, disturbi neurologici e psichiatrici.

26 Integratori alimentari - alimenti, che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, come vitamine e minerali, o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico. - sono presentati in forme predosate, come capsule, pastiglie, compresse, pillole, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri, destinati ad essere somministrati in dosi unitarie. In ambito sportivo vengono usati per incrementare la massa muscolare, ridurre il grasso corporeo, aumentare la velocità, migliorare la resistenza ed avere un recupero più rapido. Sono facilmente reperibili (supermercati) Dal punto di vista legale, non essendo considerati farmaci, non sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione. Per quelli ad uso sportivo è prevista l autorizzazione ministeriale, per altri la semplice notifica presso il Ministero, ma ve ne sono innumerevoli altri ancora, noti come prodotti salutistici (dai prodotti erboristici e dietetici a quelli omeopatici, dagli antiossidanti alle tavolette energetiche).

27 Metodi proibiti Le pratiche di doping più diffuse sono: il doping ematico urina le manipolazioni chimiche e fisiche dei campioni di

28 doping ematico - all atleta vengono somministrati, per via endovenosa, sostanze di sintesi correlate all EPO che migliorano il trasporto di ossigeno nel sangue. - autotrasfusione: l atleta si sottopone a un prelievo di sangue che, dopo essere stato adeguatamente conservato e non appena i globuli rossi sono tornati a livello normale, gli viene trasfuso nuovamente, ottenendo così un incremento del numero dei globuli rossi. I rischi connessi al doping ematico: reazioni allergiche, possibile trasmissione di malattie infettive, sovraccarico del sistema circolatorio, shock metabolico.

29 manipolazioni chimiche e fisiche dei campioni di urina Per manipolazione farmacologica, chimica o fisica si intende l uso di sostanze e di metodi in grado di alterare l'integrità e la validità dei campioni di urine utilizzati per i controlli antidoping". - manipolazioni: scambio dei campioni d urina, diluizione con altri liquidi, inserimento in vescica tramite catetere di urina altrui si esaminano - ph (è possibile facilitare l eliminazione di farmaci vietati alcalinizzando o acidificando l urina) - densità: urina con basso peso specifico può indicare un tentativo di diluizione di un farmaco al di sotto della soglia di rilevazione. Si possono usare diuretici (mascheranti) perché in grado di eliminare più velocemente le sostanze proibite rintracciabili ai test antidoping.

30 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 24 settembre 2003 Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping». Aggiornamento 19/01/2010

31 IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993; Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1995; Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati ed il suo documento esplicativo entrato in vigore il 1 settembre 2001; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000;Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive; Visto il proprio decreto 15 ottobre 2002 «Approvazione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive integrazioni e modificazioni; Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 14 febbraio 2002;Considerata la necessità di chiarire ed esplicitare le modalità di attuazione dell'art. 7 della citata legge 14 dicembre 2000, n. 376;

32 Decreta Art Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (di seguito: «specialità medicinali») e inclusi nella lista di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e modificazioni. 2. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, via della Civiltà Romana, Roma, in formato cartaceo e su supporto i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ciascuna singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute. 3. L'etichettatura ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicato: a) l'etichettatura dell'imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nell'allegato al presente decreto; b) il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo «Avvertenze speciali» la frase: «Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping: può determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positività ai test anti-doping». 3. I titolari di A.I.C. sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al precedente comma 3 a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. È autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse. 4. I titolari di A.I.C. delle specialità medicinali autorizzate secondo procedura centralizzata sono tenuti ad applicare le sole disposizioni di cui al comma 3, lettera a). 5. La documentazione relativa alle domande di A.I.C., di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere conforme alle disposizioni di cui al precedente comma 3.

33 Art Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali, preparati in farmacia detti «formula magistrale» e «formula officinale», inclusi nella lista di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e modificazioni. 2. I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, via della Civiltà Romana, Roma, in formato cartaceo e su sopporto informatico (in formato compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità prodotte e vendute di ogni singolo medicinale. 3. Ai medicinali di cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini della fornitura di «medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n L'etichettatura deve riportare la frase «Contiene sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000» e quella indicata al comma 3, lettera b) del precedente art. 1. Art. 3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 30

34 Allegato Il pittogramma è di forma circolare riportante un simbolo di divieto di colore rosso con all'interno la dicitura DOPING e deve possedere le seguenti caratteristiche: - diametro complessivo 17 millimetri; - per il colore rosso si possono utilizzare i seguenti criteri: 100% magenta + 100% giallo (stampa in quadricromia) oppure pantone 185C; - scritta doping, in nero, lettere maiuscole, carattere Trade Gothic condensed 8 pt. Sono ammesse dimensioni del pittogramma complessivamente più grandi di quelle minime obbligatorie, purché siano rispettate le proporzioni tra le varie parti di esso, individuate con riferimento alle dimensioni minime obbligatorie. Fatti salvi gli elementi iconografici indispensabili per la identificabilità del simbolo (il segno di divieto, la scritta doping) potranno essere previste disposizioni grafiche ridotte per confezioni particolarmente piccole, laddove la dimensione del simbolo costituisse elemento di disturbo rispetto alle informazioni obbligatorie riportate.

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40 L'etichettatura dell'imballaggio esterno deve includere un pittogramma (al decreto ) escluso: le specialità medicinali contenenti plasma expanders le specialità medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti diuretici e agenti mascheranti (classe S5) e stimolanti (classe S6), di cui al D.M. 13 aprile 2005 le specialità medicinali contenenti come eccipiente alcool etilico

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50 Lista delle sostanze ammesse Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a 6 mesi. (art. 2, comma 3). In vigore dal 18 luglio 2012 il DM con la lista aggiornata delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è vietato per doping. La lista è composta da cinque sezioni e 2 allegati: Sezione 1: classi vietate Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialità medicinali Sezione 5: pratiche e metodi vietati Allegato 1: Codice mondiale antidoping. La lista delle sostanze vietate e metodi proibiti Standard internazionale Allegato 2: Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche, il cui impiego è considerato vietato per doping lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=522

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53 durante la competizione sono vietati

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77 MINISTERO DELLA SALUTE Gazzetta Ufficiale n 42 del 20/02/2004 DECRETO 16/01/2004 in vigore dal 01 gennaio 2004 Modifiche al decreto ministeriale 15/10/2002, recante Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate: è eliminata la classe degli Anestetici locali e i relativi principi attivi e specialità medicinali

78 Sono, altresì, eliminati i seguenti principi attivi e le relative specialità medicinali - caffeina - pseudoefedrina - fenilefrina - fenilpropanolamina - pipradrolo sono inseriti i seguenti principi attivi

79 adrafinil; amphetaminil; benzphetamine; dimethylamphetamine; etilamphetamine; furfenorex; methamphetamine; methylamphetamine; methylenedioxyamphetamine; modafinil; parahydroxyamphetamine; androstadienone; boldione; drostanediol; delta1-androstene-3,17-dione; mestanolone; 4-hydroxytestosterone; oxabolone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; quinbolone; stenbolone; zeranol; 1-testosterone (delta1-dihydro-testosterone); chlorothiazide.

80 Le sostanze eliminate dalla lista non devono riportare in etichetta le diciture Contiene sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n 376/2000 Per chi svolge attività sportiva, l uso del farmaco senza necessità terapeutiche costituisce doping, e può determinare (effetti dopanti e causare), anche per dosi terapeutiche, positività ai test anti-doping..tutte le altre, sì!!!!

81 NUOVA NORMATIVA SUL DOPING Il D.M. 13 aprile 2005, pubblicato su G.U. n. 127 del 03 giugno Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping - è retroattivo in vigore dal 01 gennaio 2005 Per quanto riguarda la SINEFRINA (sinonimo oxedrina) è stata esclusa specificamente dall elenco delle sostanze dopanti dal 01/01/2005. Per le altre modifiche vedi allegati.

82 Il D.M. 19 maggio 2005 pubblicato su G.U. n. 127 del 03 giugno Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell art. 7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping in vigore dal 04 giugno 2005 e stabilisce nuove modalità di vendita, etichettatura e trasmissione dei dati annuali, in particolare della classi S5 (diuretici, agenti mascheranti), S6 (stimolanti) e P1 (alcol etilico).

83 Abrogando il Decreto Ministeriale del 24 settembre 2003 per i medicinali magistrali e officinali la validità della ricetta ritorna ad essere di 3 mesi anziché trenta giorni. Mannitolo e DEAE-destrano sono doping solo in caso di uso e.v. rispettivamente come diuretico (vedi Allegato II al D.M. 13 aprile 2005) e come plasma-expander (per analogia col precedente). Il D.M. 10 marzo 2006 pubblicato su G.U. n. 97 del 27 aprile 2006 ha tolto l obbligo di indicare le Avvertenze specifiche per l alcol etilico dalle preparazioni per uso topico.

84 Obbligo di trasmissione dei dati annuali entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping a partire da quelle utilizzate nell anno 2006, esclusivamente in modalità elettronica con un modulo excel disponibile sul sito alla voce Antidoping, Preparati galenici, che una volta compilato deve essere inviato all indirizzo preparazioni.doping@sanita.it. (D.M. 24 ottobre 2006, pubbl. su G.U. n. 302 del 30/12/2006)

85 Tale decreto ha introdotto l obbligo di conservazione, in originale o in copia, per 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio dell anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati, delle ricette o dei fogli di lavorazione che giustificano l allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggette a trasmissione

86 Foglio illustrativo deve riportare al paragrafo «Avvertenze speciali» la frase: Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping I medicinali contenenti plasma expanders (classe S5- Altri diuretici) devono riportare la frase: Attenzione per chi pratica attività sportiva: il principio attivo contenuto in questa preparazione è incluso nella lista delle sostanze vietate per doping I medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti diuretici e agenti mascheranti (classe S5) e stimolanti (classe S6), di cui al D.M. 13 aprile 2005, deve riportare la frase: «Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate» I medicinali contenenti alcool etilico come eccipiente, devono riportare la frase: Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive

87 Prescrizioni magistrali Se le preparazioni allestite dal farmacista contengono sostanze dopanti incluse in elenchi ufficiali, la ricetta - non è ripetibile, - ha validità 3 mesi - non richiede il nome e cognome del paziente L etichetta del preparato deve riportare la frase: Per chi svolge attività sportiva: l uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping Le preparazioni contenenti alcool etilico devono riportare in etichetta la frase: Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping

88 Tale frase non deve essere riportata sulle preparazioni per uso topico contenenti come eccipiente alcol etilico quale unica sostanza vietata per doping (D.M , G.U.n.97 del ). Tali preparazioni richiedono una ricetta ripetibile Preparati magistrali per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico e odontostomatologico) a base sostanze appartenenti alle classi S5 Diuretici e agenti mascheranti e S6 Stimolanti possono essere prescritti con ricetta ripetibile e devono riportare sull'etichetta la frase: Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E vietata una assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte (Legge 14 dicembre 2000, n.376; DM 19 maggio 2005, modificato dal DM 10 marzo 2006)

89 Il D.M pubblicato sulla G.. n. 302 del indica le modalità di trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi il cui impiego è considerato doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute, secondo le modalità indicate nel sito Internet del Ministero della salute. Non sono soggette a trasmissione le quantità di alcool etilico utilizzate; le quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa le quantità di corticosteroidi utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping per 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.

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92 TABELLA RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE ATTUALE * S.P. valido solo per i preparati officinali CLASSE DI SOSTANZE TIPO DI RICETTA VALIDITÀ RICETTA FRASE DI AVVERTENZA OBBLIGATORIA OBBLIGO TRASMIS DATI S5 DIURETICI AG. MASCH. Uso sistem RNR Uso topico RR o SP * 3 mesi Avvertenze: Per chi svolge attività sportiva: l uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping 6 mesi Avvertenze: Attenzione per chi svolge attività sportiva: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E vietata un assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte. SI SI S5 MANNITOLO e DEAE- DESTRANO Uso endov. RNR Altri usi RR o SP * 3 mesi Avvertenze: Per chi svolge attività sportiva: l uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping 6 mesi NESSUNA (per analogia con specialità medicinali) SI NO

93 CLASSE DI SOSTANZE TIPO DI RICETTA VALIDITÀ RICETTA FRASE DI AVVERTENZA OBBLIGATORIA OBBLIGO TRASMIS DATI S6- STIMOLANTI Uso sistem. RNR Uso topico RR o SP * 3 mesi Avvertenze: Per chi svolge attività sportiva: l uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. 6 mesi Avvertenze: Attenzione per chi svolge attività sportiva: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E vietata un assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte. SI SI S9- CORTISONICI Uso sistem. RNR 3 mesi Avvertenze: Per chi svolge attività sportiva: l uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. SI Uso topico RR o SP * 6 mesi NESSUNA (All. I D.M. 13 aprile 2005) NO

94 CLASSE DI SOSTANZE TIPO DI RICETTA VALIDITÀ RICETTA FRASE DI AVVERTENZA OBBLIGATORIA OBBLIGO TRASMIS DATI P1- ALCOL ETILICO U.I. RR o SP * Uso Topico RR o SP 6 mesi Avvertenze: Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping. 6 mesi NESSUNA (D.M. 10 marzo 2006) NO (D.M. 19 maggio 2005) TUTTE LE ALTRE Uso sistem. Uso topico RNR 3 mesi Avvertenze: Per chi svolge attività sportiva: l uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. SI

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