COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo)

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1 COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo) SCHEMA Concessione in esclusiva, dell uso di spazi pubblicitari su elementi di arredo urbano e segnaletica direzionale privata e pubblica nel territorio comunale di cui al piano approvato con DGC n. 67/2003 CAPITOLATO D ONERI

2 CAPITOLATO D ONERI Art. 1 - Oggetto della concessione Il presente capitolato contiene le condizioni contrattuali che disciplinano la concessione/+6gestione degli spazi pubblicitari dati in concessione con DGR n. 67/2003; La concessione in oggetto si estende per l interno del centro abitato così come definito dagli art. 4, 26 e 27 del D.Lgs.30 aprile n. 285 ( Nuovo Codice della Strada). Art. 2 Durata della concessione La concessione sarà avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. Art. 3 Descrizione impianti dati in concessione e caratteristiche. Gli spazi pubblicitari oggetto della concessione sono quelli individuati nel progetto degli impianti pubblicitari/arredo urbano approvato con DGC n. 67/2003; che forma parte integrante del presente capitolato. Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, all aggiornamento dell inventario degli impianti e della relativa mappatura. Art. 4. Canone a base d asta Il canone annuo di concessione posto a base d asta soggetto al rialzo è pari ad euro 500,00 (cinquecento) oltre I.V.A. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte economiche pari o inferiori all importo posto a base di gara. Art. 5. Obblighi e poteri del concessionario Il Concessionario deve esercitare le facoltà concessagli secondo l'ordinaria diligenza e nel rispetto delle prescrizioni: 1. del presente capitolato; 2. delle norme del diritto pubblico posto a tutela dell'ordinamento pubblico, del buon costume e della correttezza dei messaggi pubblicitari; 3. delle norme poste dai regolamenti comunali; 4. delle norme poste sia direttamente che indirettamente dai regolamenti edilizi vigenti nel territorio comunale di Castel Sant Elia; 5. delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione; fatto salvo quanto concesso in deroga, e successivamente contenuto nel piano generale degli impianti. Il concessionario è tenuto ai seguenti obblighi minimi: - alla corresponsione del canone e degli oneri tributari; - alla vigilanza sulla segnaletica direzionale privata ed alla rimozione di quella abusiva, previa apposita ordinanza del concedente; - alla manutenzione degli impianti dati in concessione come precisato nel successivo art.7; - alla gestione degli spazi pubblicitari; - al trasferimento degli impianti su richiesta dell ente concedente come precisato nel successivo art. 9; - alla effettuazione delle opere e della fornitura connesse alla eventuale estensione dell installazione e manutenzione di ulteriori impianti pubblicitari richiesti da Comune; - al trasferimento, allo scadere della concessione, della proprietà degli impianti installati che dovranno essere riconsegnate in perfetto stato di manutenzione ed efficienza; - alla rimozione e al ripristino dei siti e manufatti manomessi qualora il concedente non ritenga di acquisirne la proprietà;

3 Art. 6. Canone ed oneri tributari L aggiudicatario si impegna ad erogare al Comune di Castel Sant Elia il canone di concessione nella misura indicata in sede di offerta, da corrispondersi in rate annuali anticipate entro il giorno 20 del mese di Gennaio di ciascun anno. Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente alla stipula del contratto proporzionalmente al periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data del 31 dicembre dell anno di riferimento. Ai sensi e per effetto dell art. 6 della L. 537/1993, il canone rimarrà fisso i primi due anni. A decorrere dal terzo anno il canone sarà oggetto di rivalutazione in base all andamento annuo dell indice ISTAT del costo della vita (indice FOI) calcolato rispetto all anno precedente. Il mancato rispetto del termine di erogazione del canone comporterà, oltre all incameramento della cauzione come meglio specificato nel successivo art. 17, la corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella stabilita dall art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002; detti interessi verranno conteggiati per ogni giorno di ritardo. L aggiudicatario è inoltre tenuto a corrispondere al Comune l imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nella misura prevista dalla normativa vigente e dal regolamento comunale disciplinante l imposta. Art. 7. Manutenzione La manutenzione degli impianti consiste nell effettuazione di tutti quegli interventi ordinari e straordinari finalizzati alla conservazione degli stessi. Per tutta la durata della concessione l aggiudicatario dovrà dunque garantire, a propria cura e spese, l integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, comportanti la pulizia degli stessi e l eventuale sostituzione totale dell impianto o di parti di esso usurate o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a forza maggiore. Il Comune si riserva di effettuare periodicamente verifiche dello stato degli impianti e segnalerà per iscritto al concessionario eventuali necessità di intervento. Il concessionario è tenuto ad effettuare gli interventi sollecitati entro 15 giorni dalla richiesta in caso di manutenzione ordinaria, entro 40 giorni dalla richiesta in caso di manutenzione straordinaria. Per data della richiesta si intende quella apposta dall ufficio protocollo dell Ente. Le sostituzioni totali dovranno avvenire con impianti aventi le medesime caratteristiche funzionali ed estetiche di quelli già installati sul territorio. Lo smaltimento dei vecchi impianti dovrà essere fatto a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento dei vari obblighi di cui al presente articolo, il Comune procederà d ufficio addebitando l importo delle spese sostenute direttamente sulla cauzione definitiva. Art. 8. Attività pubblicitaria Il concessionario gestirà in esclusiva gli spazi pubblicitari collocati sugli impianti oggetto di concessione ed i segnali di direzione in osservanza alle norme del presente capitolato, della legislazione e del regolamento comunale vigente. In particolare per i segnali di direzione il concessionario dovrà rispettare le disposizioni dell art. 128 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.. I prezzi applicati al pubblico dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comune entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno (per il primo anno,contestualmente alla stipula del contratto). Annualmente, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei prezzi applicati in osservanza a quanto stabilito dal punto 9b.1 (canone all utenza) dell art. 9 del disciplinare di gara secondo cui i prezzi praticati devono essere invariati per i primi due anni.

4 Art. 9. Trasferimento degli impianti e variazione degli spazi Il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni agli spazi oggetti di concessione previa individuazione di siti alternativi ed altresì di disporre per iscritto, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, la rimozione temporanea o definitiva e/o il trasferimento di uno o più impianti installati. L aggiudicatario avrà l obbligo di provvedervi a proprie spese nel termine di 40 giorni dalla richiesta. Per data della richiesta si intende quella apposta dall ufficio protocollo dell ente. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, il Comune provvederà d ufficio addebitando le spese sulla cauzione definitiva. Nei casi di rimozione definitiva o temporanea di impianti, il canone annuo potrà essere ridotto proporzionalmente sempre che la riduzione degli spazi pubblicitari superi di oltre il 20% quella originariamente assegnata. Art. 10. Estensione degli impianti pubblicitari Nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, il Comune provvedesse alla integrazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, il concessionario sarà tenuto ad adeguare il complesso degli impianti a detto piano. A tal fine il concessionario provvederà agli adempimenti necessari ad ottenere le autorizzazioni necessarie presso gli enti proprietari delle strade. L eventuale maggiore consistenza di impianti imporrà al concessionario di procedere alla fornitura, installazione e manutenzione dei nuovi impianti. Su di essi verrà comunque ad estendersi la concessione per lo sfruttamento pubblicitario, con conseguenti diritti ed oneri. Laddove la maggiore consistenza di impianti comporti l aumento di oltre il 10% degli spazi pubblicitari disponibili, essa dovrà essere compensata da una proporzionata maggiorazione del canone di concessione. Art. 11. Personale Il concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal C.C.N.L. di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali e assicurative. Si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Art. 12. Responsabile del servizio Il concessionario si impegna a nominare un Responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati, comunicando il nominativo al Comune in sede di stipulazione del contratto. Il Responsabile del servizio sarà il referente per il concessionario nei rapporti con l ente e con i destinatari del servizio, dovrà essere sempre reperibile e dovrà garantire il corretto adempimento del contratto. Le segnalazioni e i reclami relativi al servizio oggetto di concessione che dovessero pervenire al Comune verranno prontamente inoltrati al concessionario che, attraverso il Responsabile del servizio, sarà tenuto a dare riscontro agli interessati entro 5 giorni dal suddetto inoltro. Art. 13. Controlli dell attività del concessionario Il servizio verrà esercitato sotto il controllo degli uffici comunali all uopo preposti. L Ente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, per mezzo di propri incaricati, verifiche sugli impianti ed in generale sull attività svolta dal concessionario in riferimento all uso degli impianti, con diritto di ispezione dei documenti contabili e di gestione riguardanti la corretta applicazione delle norme di cui al presente capitolato. Il concessionario non può rifiutarsi di fornire al Comune tutti i dati che venissero richiesti. Il Responsabile del servizio, quando convocato dagli uffici preposti al controllo, dovrà raggiungere

5 la residenza comunale per fornire gli eventuali resoconti, chiarimenti, documenti che venissero richiesti. Art. 14. Modalità di espletamento della gara La procedura di affidamento è la procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006. L aggiudicazione dell appalto avverrà mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del Decreto Legislativo n 163/2006, sulla base dei criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara. La valutazione delle offerte è demandata alla commissione di gara che sarà nominata ai sensi dell art. 84 del Decreto Legislativo n 163/2006. L aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto effettuato il maggior rialzo, sommando i singoli punteggi stabiliti nel disciplinare di gara La stipulazione del contratto di concessione avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione definitiva. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. Art. 15. Cauzione provvisoria L offerta è corredata da una garanzia dell importo di _.50,00 pari al 2% dell'importo complessivo del contratto posto a base di gara da presentarsi mediante: versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale (Banca Carivit-Ag. Di Castel Sant Elia); da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da istituti di credito autorizzati all esercizio dell attività bancaria e da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzione, ai sensi della Legge 348/82, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventivo escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile e l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione Art. 16. Cauzione definitiva A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell importo contrattuale, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventivo escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile e l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto previa verifica da parte del Comune dell esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L aggiudicatario è tenuto a reintegrare la somma versata a titolo di cauzione entro 10 giorni dall applicazione delle penali da parte del Comune dovuta al mancato rispetto degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte de comune.

6 Art. 17. Stipulazione del contratto Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) sono a carico dell aggiudicatario. Ove nel termine di trenta giorni dalla data indicata nell invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno stabilito, il Comune avrà la facoltà di aggiudicare il servizio all impresa seconda classificata. Art. 18. Responsabilità del concessionario Il Concessionario è esclusivamente e direttamente responsabile, ai sensi dell art e delle altre disposizioni di legge, dei danni a persone e cose comunque imputabili alla propria attività di gestione del servizio, con conseguente assunzione dell obbligo di risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune - concedente. A tale scopo e per la copertura dei rischi di eventuali danni dovrà essere stipulata una polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a persone o a cose con un massimale non inferiore a ,00. La validità della polizza assicurativa non deve essere inferiore alla durata della concessione. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all ente concedente entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell aggiudicazione. Il concessionario dovrà dichiarare di conoscere esattamente l ubicazione del Comune ed il suo territorio, il Regolamento comunale sull imposta di pubblicità e quello sugli impianti pubblicitari e di avere completa cognizione di tutte le norme giuridiche di settore ivi compreso l art. 128 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. A far data dall inizio della gestione, il concessionario assume ogni responsabilità in ordine all oggetto del contratto. Saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alla gestione, comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari. I servizi connessi alla concessione dovranno essere svolti con regolarità e puntualità; il concessionario risponderà di ogni infrazione tenendo indenne il Comune da qualsiasi responsabilità e onere verso terzi che dovesse sorgere in dipendenza del contratto. Il concessionario dovrà gestire il servizio con correttezza e trasparenza, e dovrà limitare la durata dei contratti di sfruttamento pubblicitario alla durata della concessione. Art. 19. Penali In caso di inadempienza totale o parziale nella gestione e manutenzione degli elementi di arredo urbano, il Comune applicherà una penale pari a 2500,00 (duemilacinquecento/00), (con aggiornamenti biennali in base all'indice ISTAT di aumento dei prezzi) per ogni giorno di ritardo dalla contestazione scritta e per ogni elemento di arredo per il quale si è verificata la mancata o inadeguata prestazione. In particolare saranno applicate le penali per la mancata pulizia e non adeguato standard qualitativo di mantenimento degli elementi di arredo urbano in generale. La penalità è disposta, con provvedimento motivato, dal competente responsabile del settore, che provvederà all'applicazione delle penali rivalendosi direttamente sulla cauzione. Art. 20. Risoluzione del contratto L Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e/o compenso al concessionario, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato. In tal caso al concessionario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato al concessionario secondo

7 le vigenti disposizioni di legge. In particolare si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento qualora: - il concessionario non rispetti le disposizioni concernenti il personale impiegato dettate dall art.11 del presente capitolato; - la manutenzione sia effettuata in modo da recare pregiudizio allo stato di conservazione delle strutture; - l Ente abbia provveduto per tre volte all applicazione delle penali di cui al precedente art. 20 per il medesimo inadempimento; - mancato versamento del canone entro il termine stabilito dall art. 6 del presente capitolato; - mancato versamento, anche parziale, dell imposta di pubblicità entro i termini di legge e T.O.S.A.P. ove dovuta; - cessione del contratto a terzi; - mancato reintegro della cauzione definitiva. Art. 21. Divieto di cessione del contratto e di subappalto E vietata la cessione, anche parziale, del contratto pena l immediata risoluzione del rapporto e conseguente rivalsa per i danni subiti. E parimenti vietato il ricorso al subappalto se non a seguito di esplicita autorizzazione scritta rilasciata dal concedente. Art. 22. Spese Le spese relative al presente atto ed ogni altra conseguente sono a carico del concessionario. Art. 23. Foro competente Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del successivo contratto sarà competente il Foro di Viterbo Art. 24. Trattamento dei dati I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al corretto espletamento della gara e per l eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. I diritti dell interessato sono quelli previsti dall art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 25. Rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

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