Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico

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1 Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico (ai sensi dell Articolo 3 della Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 9 maggio 2001) Documento trasmesso al Ministro delle attività produttive per l approvazione, sentita l Autorità per l energia elettrica e il gas 18 gennaio 2002

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI...7 Articolo 1 Oggetto ed allegati... 7 Articolo 2 Definizioni... 7 Articolo 3 Unità di misura e arrotondamenti Articolo 4 Accesso al sito Internet del GME Articolo 5 Comunicazioni e pubblicazione di dati e di informazioni TITOLO II DATI E INFORMAZIONI SULLE UNITA DI PRODUZIONE E SULLE UNITA DI CONSUMO. ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MERCATO...13 Articolo 6 Dati e informazioni sulle unità di produzione Articolo 7 Dati e informazioni sulle unità di consumo Articolo 8 Elenco degli operatori ammessi al mercato Articolo 9 Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell Elenco degli operatori ammessi al mercato TITOLO III AMMISSIONE AL MERCATO...18 Articolo 10 Requisiti di capacità Articolo 11 Requisiti di onorabilità Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato Articolo 14 Procedura di ammissione Articolo 15 Ammissione al mercato del GRTN e dell Acquirente Unico Articolo 16 Soggetti tenuti alla presentazione di offerte sul mercato elettrico Articolo 17 Obblighi di comunicazione Articolo 18 Esclusione su richiesta dal mercato TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO...23 Articolo 19 Principi generali di comportamento degli operatori sul mercato elettrico Articolo 20 Offerte di vendita e di acquisto Articolo 21 Modalità di presentazione delle offerte Articolo 22 Contenuto minimo delle offerte Articolo 23 Controllo di validità delle offerte

3 Articolo 24 Verifica della congruità tecnica delle offerte Articolo 25 Obblighi degli operatori conseguenti all accettazione delle offerte Articolo 26 Procedure di emergenza Articolo 27 Assegnazione di valori di priorità delle offerte predefinite TITOLO V MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL ENERGIA E MERCATO DI AGGIUSTAMENTO...30 CAPO I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL ENERGIA (MGP)...30 Articolo 28 Oggetto del MGP e termini di presentazione delle offerte Articolo 29 Informazioni preliminari al MGP Articolo 30 Contenuto delle offerte sul MGP Articolo 31 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP Articolo 32 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP Articolo 33 Programmi orari preliminari provvisori di immissione e prelievo Articolo 34 Contestazione dei programmi orari preliminari provvisori e dei relativi prezzi Articolo 35 Programmi orari preliminari di immissione e prelievo Articolo 36 Programmi orari preliminari cumulati di immissione e prelievo in esito al MGP CAPO II MERCATO DI AGGIUSTAMENTO (MA)...36 Articolo 37 Articolazione e oggetto del MA e termini di presentazione delle offerte Articolo 38 Informazioni preliminari al MA Articolo 39 Contenuto delle offerte sul MA Articolo 40 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MA Articolo 41 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MA Articolo 42 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MA Articolo 43 Programmi orari aggiornati di immissione e prelievo Articolo 44 Comunicazione dei primi programmi orari aggiornati di immissione e prelievo Articolo 45 Primi programmi orari aggiornati cumulati di immissione e prelievo in esito al MA Articolo 46 Secondi programmi orari finali di immissione e prelievo Articolo 47 Comunicazione dei secondi programmi finali di immissione e prelievo Articolo 48 Secondi programmi orari finali cumulati di immissione e prelievo in esito al MA

4 TITOLO VI MERCATI PER L APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO...45 CAPO I MERCATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONGESTIONI (MRC)...45 Articolo 49 Oggetto del MRC e termini per la presentazione delle offerte Articolo 50 Contenuto delle offerte sul MRC Articolo 51 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MRC Articolo 52 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MRC Articolo 53 Primi programmi orari finali di immissione e prelievo CAPO II MERCATO DELLA RISERVA (MR)...49 Articolo 54 Articolazione e oggetto del MR e termini per la presentazione delle offerte Articolo 55 Informazioni preliminari al MR Articolo 56 Contenuto delle offerte sul MR Articolo 57 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MR Articolo 58 Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MR Articolo 59 Determinazione dell esito del MR Articolo 60 Quantificazione dell energia elettrica erogata a fini di regolazione CAPO III MERCATO DI BILANCIAMENTO (MB)...55 Articolo 61 Articolazione e oggetto del MB e termini di presentazione delle offerte Articolo 62 Contenuto delle offerte sul MB Articolo 63 Determinazione dell esito del MB TITOLO VII LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO ELETTRICO...58 CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE...58 Articolo 64 Liquidazione delle offerte accettate Articolo 65 Liquidazione giornaliera Articolo 66 Partite economiche di pertinenza del GRTN CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE...61 Articolo 67 Periodo di fatturazione Articolo 68 Fatturazione

5 Articolo 69 Contenuto delle fatture Articolo 70 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME TITOLO VIII PAGAMENTI E SISTEMI DI GARANZIA DEL MERCATO ELETTRICO...64 Articolo 71 Presentazione, verifica ed accettazione delle garanzie finanziarie Articolo 72 Ammontare della garanzia finanziaria Articolo 73 Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruità Articolo 74 Compensazione dei pagamenti Articolo 75 Pagamenti degli operatori a favore del GME Articolo 76 Pagamenti degli operatori a favore del GRTN Articolo 77 Pagamenti del GME a favore degli operatori Articolo 78 Pagamenti del GRTN a favore degli operatori Articolo 79 Copertura degli oneri di sbilanciamento Articolo 80 Escussione delle garanzie finanziarie Articolo 81 Insufficienza delle garanzie finanziarie TITOLO IX SANZIONI E CONTROVERSIE...73 CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI...73 Articolo 82 Cause di violazione della Disciplina Articolo 83 Gradualità delle sanzioni Articolo 84 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRICO...76 Articolo 85 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni Articolo 86 Contestazione dell esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte Articolo 87 Contestazione dell esito dei mercati Articolo 88 Contestazione dei programmi orari preliminari e dei relativi prezzi Articolo 89 Contestazione delle operazioni di liquidazione Articolo 90 Contestazione delle operazioni di fatturazione Articolo 91 Risoluzione delle contestazioni Articolo 92 Ricorso al Collegio dei Probiviri e al Collegio arbitrale Articolo 93 Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie

6 CAPO III CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI...81 Articolo 94 Contestazioni relative al mercato dei certificati verdi TITOLO X MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI...82 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI...82 Articolo 95 Principi generali di comportamento degli operatori sul mercato dei certificati verdi Articolo 96 Certificati verdi ammessi alle contrattazioni Articolo 97 Informazioni relative al mercato dei certificati verdi Articolo 98 Corrispettivo Articolo 99 Modalità delle contrattazioni CAPO II PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE...84 Articolo 100 Proposte di contrattazione Articolo 101 Verifica delle proposte Articolo 102 Registrazione delle transazioni eseguite CAPO III PAGAMENTI DEL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI...86 Articolo 103 Deposito in conto prezzo Articolo 104 Flussi informativi Articolo 105 Regolazione dei pagamenti TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI...89 CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE...89 Articolo 106 Disposizioni transitorie in materia di procedura di ammissione e di presentazione di offerte Articolo 107 Disposizioni transitorie in materia di determinazione dell esito del MGP CAPO II DISPOSIZIONI FINALI...92 Articolo 108 Disposizioni finali ALLEGATI

7 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto ed allegati 1.1 Le presenti Istruzioni contengono le norme attuative e procedimentali della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 9 maggio 2001, di seguito denominata la Disciplina. 1.2 I documenti allegati alle presenti Istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle medesime. Articolo 2 Definizioni 2.1 Ai fini delle presenti Istruzioni e dei documenti ad esse allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.2, valgono le definizioni di cui all Articolo 1 della Disciplina. 2.2 Nelle presenti Istruzioni si intende per: a) capacità di immissione o di prelievo corrispondente ad una offerta : la potenza minima necessaria a consentire l immissione o il prelievo del quantitativo di energia elettrica oggetto dell offerta; b) cliente finale idoneo : il cliente finale che, per effetto del D.lgs. n. 79/99, ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all estero; c) codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato : la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato; d) codice di identificazione del punto di offerta : la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta; e) codice di identificazione dell operatore : la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato; f) codice di identificazione dell unità : la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una unità di produzione o di consumo, ai fini del dispacciamento e della partecipazione al mercato elettrico; 7

8 g) energia massima erogabile : la quantità massima di energia elettrica che può essere erogata in un dato periodo di tempo utilizzando con continuità: g1) una data potenza di una unità di produzione; o g2) nel caso di consegna dell energia elettrica alla frontiera italiana, la potenza disponibile all operatore per l immissione di energia elettrica in un Paese confinante; o g3) nel caso di consegna dell energia elettrica importata da un Paese confinante attraverso l utilizzo di capacità di interconnessione nella disponibilità dell operatore, il minor valore tra la potenza di cui al precedente punto g2) e la capacità di interconnessione, tra il Paese confinante e l Italia, disponibile all operatore; h) energia massima prelevabile : la quantità massima di energia elettrica che può essere prelevata in un dato periodo di tempo utilizzando con continuità: h1) una data potenza di una unità di consumo; o h2) nel caso di ritiro dell energia elettrica alla frontiera italiana, la potenza disponibile all operatore per il prelievo di energia elettrica in un Paese confinante; o h3) nel caso di ritiro dell energia elettrica per l esportazione verso un Paese confinante attraverso l utilizzo di capacità di interconnessione nella disponibilità dell operatore, il minor valore tra la potenza di cui al precedente punto h2) e la capacità di interconnessione, tra l Italia e il Paese confinante, disponibile all operatore; i) esclusione dal mercato : la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore; j) giorno lavorativo : i giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento; k) liquidazione : la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere; l) MA : il mercato di aggiustamento; m) margine a salire : la capacità massima residua di aumento dell immissione o di riduzione del prelievo di una unità, rispettivamente, di produzione o di consumo ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato; n) margine a scendere : la capacità massima residua di riduzione dell immissione o di aumento del prelievo di una unità, rispettivamente, di produzione o di consumo 8

9 ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato; o) MA1 : la prima sessione del mercato di aggiustamento; p) MA2 : la seconda sessione del mercato di aggiustamento; q) MB : il mercato di bilanciamento; r) mercati dell energia : il MGP, il MA e il MRC; s) MGP : il mercato del giorno prima dell energia; t) MR : il mercato della riserva; u) MRC : il mercato per la risoluzione delle congestioni; v) mercati per l approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento : il MRC, il MR e il MB; w) MRS : la sessione del mercato della riserva dedicata all approvvigionamento dei servizi di regolazione secondaria; x) MRT : la sessione del mercato della riserva dedicata all approvvigionamento dei servizi di regolazione terziaria; y) offerta predefinita : una offerta che viene considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP in cui il GME non riceve offerte da parte dell operatore medesimo; z) operatore di riferimento per una unità di consumo : l operatore responsabile della conduzione dell unità di consumo, come risultante dai dati ed informazioni nella disponibilità del GRTN; aa) operatore di riferimento per una unità di produzione : l operatore responsabile della conduzione dell unità di produzione, come risultante dai dati ed informazioni nella disponibilità del GRTN; bb) prezzo di riferimento : il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del mercato dei certificati verdi; cc) primi programmi aggiornati di immissione e prelievo : i programmi di immissione e prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MA1; dd) primi programmi finali di immissione e prelievo : i programmi di immissione e prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MA1 e al MRC; ee) programmi orari preliminari di immissione e prelievo : i programmi di immissione e prelievo risultanti dal MGP; 9

10 ff) programmi orari preliminari provvisori di immissione e prelievo : i programmi di immissione e prelievo risultanti dal MGP e suscettibili di variazione a seguito di contestazioni; gg) punto di offerta : l insieme di uno o più punti della rete elettrica rispetto al quale sono definite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e rispetto al quale vengono calcolate le deviazioni dai programmi di immissione e prelievo in esito ai mercati di cui si compone il mercato elettrico ai fini dell applicazione della disciplina degli oneri di sbilanciamento; hh) secondi programmi aggiornati di immissione e prelievo : i programmi di immissione e prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MA1, al MRC e al MA2, e suscettibili di variazioni a seguito della revoca delle offerte accettate sul MA2, ai fini della risoluzione delle congestioni; ii) secondi programmi finali di immissione e prelievo : i programmi di immissione e prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MA1, al MRC, al MA2, e a seguito della eventuale revoca da parte del GRTN, ai fini della risoluzione delle congestioni, delle offerte accettate sul MA2; jj) seduta di un mercato : il periodo di tempo all interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere considerate valide; kk) semibanda di regolazione secondaria : la massima variazione di potenza, rispetto alla potenza programmata, di un unità di produzione che può essere richiesta, sia in aumento che in diminuzione, per il servizio di regolazione secondaria; ll) sessione di un mercato : l insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato; mm) sospensione dal mercato : la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi; nn) unità di consumo : un impianto nella disponibilità di un cliente finale idoneo che preleva l energia elettrica in un punto di prelievo; oo) unità di consumo abilitata : una unità di consumo abilitata dal GRTN alla fornitura di servizi di regolazione terziaria e di bilanciamento. 10

11 Articolo 3 Unità di misura e arrotondamenti 3.1 Ai fini del mercato: a) l unità di misura dell energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali; b) l unità di misura della potenza elettrica è il MW; c) l unità di misura monetaria è l Euro, con specificazione di due decimali; d) l unità di misura dei prezzi unitari dell energia elettrica è l Euro/MWh, con specificazione di due decimali; e) l unità di misura dei prezzi unitari della potenza elettrica è l Euro/MW, con specificazione di due decimali; f) l unità di misura dei prezzi unitari dell energia elettrica da fonte rinnovabile rappresentata dai certificati verdi è l Euro/MWh, con specificazione di due decimali. 3.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare: a) nei casi di cui al precedente comma 3.1, lettere a), c), d), e) ed f), le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso; b) nei casi di cui al precedente comma 3.1, lettera b), le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all intero più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso. Articolo 4 Accesso al sito Internet del GME 4.1 L accesso al sito Internet del GME può avvenire, salvo quanto disposto al successivo Articolo 21, comma 21.1, lettera c): a) attraverso la rete Internet; b) attraverso collegamenti dedicati, secondo modalità definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. 11

12 Articolo 5 Comunicazioni e pubblicazione di dati e di informazioni 5.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle presenti Istruzioni sono effettuate per via telematica. In particolare, quanto al GME: a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e informazioni sulla sezione del sito Internet del GME il cui accesso è riservato all operatore e l invio di un messaggio di notifica all operatore; b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sito Internet del GME. 5.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta: a) nel giorno di ricezione, se pervenuta entro le ore 16,00; b) alle ore 8,00 del giorno successivo a quello di ricezione, se pervenuta oltre le ore 16, Ai fini della determinazione dell orario di ricezione di una comunicazione, fa fede l orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l orario del sistema informatico del GME. 12

13 TITOLO II DATI E INFORMAZIONI SULLE UNITA DI PRODUZIONE E SULLE UNITA DI CONSUMO. ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MERCATO Articolo 6 Dati e informazioni sulle unità di produzione 6.1 Il GME riceve dal GRTN i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascuna unità di produzione relativamente alla quale possono essere presentate offerte sul mercato elettrico: a) codice di identificazione dell unità di produzione; b) codice di identificazione del punto di offerta a cui è associato il punto di immissione a cui afferisce l unità di produzione; c) coefficiente di perdita per il trasporto dell energia elettrica relativo al punto di offerta a cui è associato il punto di immissione a cui afferisce l unità di produzione; d) eventuali obblighi di presentazione di offerte relative all unità di produzione sul MRC, sul MR e sul MB; e) eventuali informazioni tecniche necessarie per la caratterizzazione delle offerte presentate sul MR e sul MB; f) identità dell operatore di riferimento dell unità di produzione. Articolo 7 Dati e informazioni sulle unità di consumo 7.1 Il GME riceve dal GRTN i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascuna unità di consumo relativamente alla quale possono essere presentate offerte sul mercato elettrico: a) codice di identificazione dell unità di consumo; b) codice di identificazione del punto di offerta a cui è associato il punto di prelievo a cui afferisce l unità di consumo; c) coefficiente di perdita per il trasporto dell energia elettrica relativo al punto di offerta a cui è associato il punto di prelievo a cui afferisce l unità di consumo; d) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative all unità di consumo sul MR e sul MB; e) eventuali informazioni tecniche necessarie per la caratterizzazione delle offerte presentate sul MR e sul MB; 13

14 f) identità dell operatore di riferimento dell unità di consumo. Articolo 8 Elenco degli operatori ammessi al mercato 8.1 Il GME tiene l Elenco degli operatori ammessi al mercato, di cui all Articolo 4, comma 4.4, della Disciplina. 8.2 Nell Elenco degli operatori ammessi al mercato sono inseriti, all atto dell ammissione, i soggetti ammessi al mercato ai sensi del successivo Articolo 14. Tale Elenco è formato e tenuto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni. 8.3 Per ciascun operatore, l Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene almeno i seguenti dati e informazioni: a) codice di identificazione dell operatore; b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale; codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo , soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito; c) mercati sui quali l operatore è ammesso ad operare (mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi); d) stato dell operatore (attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente); e) codice di identificazione, attribuito dal GRTN, delle unità di produzione e delle unità di consumo abilitate, relativamente alle quali l operatore ha titolo a presentare offerte; f) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l operatore ha titolo a riferire offerte; g) potenza disponibile all operatore per l immissione o il prelievo di energia elettrica in un Paese confinante, ai fini della consegna o del ritiro alla frontiera italiana; h) capacità di interconnessione tra un Paese confinante e l Italia disponibile all operatore; i) coordinate bancarie dell operatore da utilizzarsi in sede di regolazione delle partite economiche relative al mercato; j) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME e del GRTN; 14

15 k) codice del conto su cui il GRTN registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore. 8.4 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l operatore è ammesso ad operare. 8.5 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell Elenco degli operatori ammessi al mercato. Articolo 9 Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell Elenco degli operatori ammessi al mercato 9.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, ciascun operatore richiede al GME l inserimento nell Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 8, comma 8.3, lettere e), f), g), h), i) e k). 9.2 L inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 8, comma 8.3, lettera j), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 71, comma 71.5, e Articolo 72, comma Ai fini delle verifiche di congruità di cui al successivo Articolo 24, ciascun operatore comunica al GME la quantità oraria massima di energia elettrica destinabile all insieme delle unità di consumo non abilitate afferenti a punti di prelievo associati a ciascun punto di offerta. L operatore può modificare tale quantità in qualunque momento, comunicando al GME la quantità aggiornata. 9.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 8, comma 8.3, lettera e), è allegata una dichiarazione, resa dall operatore di riferimento dell unità di produzione o dell unità di consumo abilitata, attestante che l operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detta unità. Tale dichiarazione riporta, almeno, l indicazione di: a) unità di produzione o di consumo abilitata oggetto della richiesta di inserimento; b) data a partire dalla quale l operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale unità; 15

16 c) data fino alla quale l operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale unità. 9.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all Articolo 8, comma 8.3, lettera g), è allegata una dichiarazione, resa dal gestore della rete di trasmissione del Paese confinante, attestante l impegno a consegnare alla frontiera italiana o ritirare a tale frontiera, secondo le modalità concordate con il GRTN, l energia elettrica e la potenza corrispondente agli impegni assunti dall operatore sul mercato elettrico. Detta dichiarazione riporta, almeno, l indicazione di: a) energia elettrica e potenza massima, corrispondente agli impegni assunti dall operatore sul mercato elettrico, che il gestore della rete di trasmissione del Paese confinante si impegna a consegnare o a ritirare alla frontiera italiana; b) data dalla quale il gestore che rende la dichiarazione si impegna a consegnare o ritirare l energia elettrica e la potenza corrispondente agli impegni assunti dall operatore sul mercato elettrico; c) data fino alla quale il gestore che rende la dichiarazione si impegna a consegnare o ritirare l energia elettrica e la potenza corrispondente agli impegni assunti dall operatore sul mercato elettrico. 9.6 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 8, comma 8.3, lettera h), è allegata una dichiarazione, resa dal gestore della rete responsabile dell assegnazione della capacità di interconnessione, attestante che l operatore dispone della capacità di interconnessione specificata nella richiesta. Detta dichiarazione riporta, almeno, l indicazione di: a) data a partire da cui l operatore dispone della capacità di interconnessione oggetto della richiesta; b) data fino a cui l operatore dispone della capacità di interconnessione oggetto della richiesta. 9.7 Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma 9.6 debba essere rilasciata dal GRTN, l operatore è esentato dal produrla. In tal caso la richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 8, comma 8.3, lettera h), deve indicare tale circostanza. 9.8 Entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 9.1, l Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini del 16

17 successivo Articolo 24, tale modifica produce effetti a partire dalle ore 00,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 9.4, 9.5, 9.6, gli effetti si producono comunque non prima delle date di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 9.4, lettera b), 9.5, lettera b), e 9.6, lettera a). 17

18 TITOLO III AMMISSIONE AL MERCATO Articolo 10 Requisiti di capacità 10.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza. Articolo 11 Requisiti di onorabilità 11.1 Non possono partecipare al mercato: a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per il delitto di aggiotaggio di cui all articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all articolo 640 ter del codice penale; b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo Nel caso in cui il soggetto interessato all ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.1 sono riferite al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.1 e 11.2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME. Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato 12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l apposito modello allegato alle presenti 18

19 Istruzioni (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13. Tale domanda è presentata presso il GME, ovvero a questo inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento La domanda di cui al precedente comma 12.1 è sottoscritta dal soggetto interessato, ovvero dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri. Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato 13.1 La domanda di ammissione al mercato è corredata di: a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere stato destinatario in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, lettera a), ovvero di non essere stato destinatario, all estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti; b) copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato, secondo il modello allegato alle presenti Istruzioni (Allegato 2) Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera a), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall autorità competente dello Stato estero, attestante che il soggetto non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, lettera a). Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non è previsto il rilascio del certificato per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva. 19

20 13.3 Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 13.1, lettera a), e 13.2 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima. Articolo 14 Procedura di ammissione 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di capacità ed onorabilità di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 10 e Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità di cui al precedente Articolo 10, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato è ammesso ad operare Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dal ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata. Articolo 15 Ammissione al mercato del GRTN e dell Acquirente Unico 15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al GRTN e all Acquirente Unico. 20

21 Articolo 16 Soggetti tenuti alla presentazione di offerte sul mercato elettrico 16.1 Qualora, in virtù di leggi, regolamenti, provvedimenti delle autorità o di quanto disposto nelle Regole di dispacciamento, sussista l obbligo di presentare offerte in relazione a determinate unità su alcuni dei mercati che costituiscono il mercato elettrico, l operatore di riferimento di tali unità è ammesso di diritto a detti mercati. Tale operatore è tenuto al rispetto della Disciplina, delle presenti Istruzioni, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché delle clausole contenute nei seguenti Articoli del Contratto di adesione al mercato allegato alle presenti Istruzioni (Allegato 2): Articolo 2, commi 2.1 e 2.2, lettere a), primo periodo, b), c), d), g), h), i), j), k) ed l), Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 12, Articolo 13, commi 13.2, lettera b), e 13.3, Articolo 15, Articolo 16 e Articolo 17. Articolo 17 Obblighi di comunicazione 17.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione di fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 8, comma 8.3, dichiarati dall operatore e inseriti nell Elenco degli operatori ammessi al mercato A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 17.1, il GME aggiorna l Elenco degli operatori ammessi al mercato. Articolo 18 Esclusione su richiesta dal mercato 18.1 Ai fini dell esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, sottoscritta dall operatore o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante, indicando la data a decorrere dalla quale l esclusione viene richiesta L esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti: 21

22 a) il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 18.1; b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma L esclusione su richiesta dal mercato non esonera l operatore dall adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi Articolo 83 e Articolo 84, l operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alle negoziazioni potrà avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione. 22

23 TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO Articolo 19 Principi generali di comportamento degli operatori sul mercato elettrico 19.1 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato elettrico agli ordinari principi di correttezza e di buona fede Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei mercati che costituiscono il mercato elettrico deve: a) nel caso di offerte relative ad unità di produzione o di unità di consumo abilitate, essere coerente con le caratteristiche tecniche e le potenzialità effettive dell unità a cui l offerta è relativa; b) corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l energia elettrica oggetto dell offerta nel punto di offerta La quantità oraria massima di energia elettrica comunicata ai sensi del precedente Articolo 9, comma 9.3, deve essere coerente con le caratteristiche tecniche e le potenzialità effettive delle unità di consumo non abilitate afferenti ai punti di prelievo associati al punto di offerta e relativamente alle quali l operatore ha titolo a presentare offerte Il MA deve essere utilizzato per rendere coerenti con le effettive possibilità e le migliori previsioni di immissione e di prelievo di energia elettrica i programmi di immissione o di prelievo definiti nel punto di offerta, come risultanti dal MGP, dall eventuale precedente sessione del MA e dal MRC. Articolo 20 Offerte di vendita e di acquisto 20.1 Le offerte presentate sul mercato elettrico sono riferite ai punti di offerta Nel caso di offerte relative ad unità di produzione o ad unità di consumo abilitate, le offerte stesse specificano le quantità relative rispettivamente a ciascun punto di immissione o a ciascun punto di prelievo. 23

24 Articolo 21 Modalità di presentazione delle offerte 21.1 Le offerte sul mercato elettrico possono essere presentate mediante: a) la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito Internet del GME; b) l invio, attraverso il sito Internet del GME, di un file, nel formato definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento; c) la consegna di un file, nel formato e sul supporto informatico definiti nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, limitatamente a casi eccezionali di comprovata impossibilità per l operatore di fare ricorso alle modalità di cui alle precedenti lettere a) e b) I moduli e i files di cui al precedente comma 21.1, riportano le quantità di energia elettrica riferite al punto di offerta. Ai fini di quanto previsto all Articolo 16 della Disciplina, le quantità offerte così espresse sono corrette per le perdite relative al punto di offerta dal sistema informatico del GME La ricezione da parte del GME, in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il mercato elettrico, di una offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta e relativa ad una unità di produzione, ad una unità di consumo abilitata o ad un insieme di unità di consumo non abilitate, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte dello stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante e relative alla stessa unità o insieme di unità, precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché dell eventuale offerta predefinita presentata dall operatore per il punto di offerta e relativa alla stessa unità o insieme di unità. Articolo 22 Contenuto minimo delle offerte 22.1 Le offerte sul mercato elettrico riportano almeno le seguenti indicazioni: a) il codice di identificazione dell operatore che presenta l offerta; b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l offerta è presentata; c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l offerta è riferita; d) il periodo rilevante a cui l offerta si riferisce; e) la tipologia dell offerta (acquisto/vendita); 24

25 f) l eventuale indicazione di offerta predefinita; g) la quantità offerta; h) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta Nei mercati per i quali sono ammesse offerte multiple, il numero massimo di coppie quantità - prezzo unitario che compongono un offerta multipla è definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le disposizioni di cui all Articolo 22, commi 22.2 e 22.3, della Disciplina si applicano alle quantità cumulate specificate nell offerta. Articolo 23 Controllo di validità delle offerte 23.1 Ai sensi dell Articolo 14 della Disciplina, entro cinque minuti dalla ricezione di ciascuna offerta, il GME ne effettua il controllo di validità. Entro lo stesso termine, il GME comunica all operatore interessato l esito del controllo e i motivi dell eventuale esito negativo Una offerta ricevuta è considerata valida se è stata inviata: a) con le modalità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1; b) entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Articolo 24 Verifica della congruità tecnica delle offerte 24.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle offerte valide presentate sul MGP, sul MA1, sul MA2 o sul MRC non prima della comunicazione agli operatori dell esito del mercato immediatamente precedente e della comunicazione da parte dell operatore di riferimento al GME o della definizione da parte di questo dei margini a salire e a scendere ai fini del mercato stesso Nel caso di offerte relative ad unità di produzione o ad unità di consumo abilitate, qualora più operatori abbiano titolo a presentare offerte relative alla stessa unità, il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato. 25

26 24.3 Relativamente ad offerte presentate sul MR, il GME avvia la verifica della congruità tecnica delle offerte valide dopo aver ricevuto da parte del GRTN la notifica dei margini a salire e a scendere ai fini del MR, relativi ad ogni unità di produzione e di consumo abilitata e comunque non prima della comunicazione agli operatori dell esito del mercato immediatamente precedente Una offerta valida, riferita ad un punto di offerta e relativa ad una unità di produzione o ad una unità di consumo abilitata, è considerata congrua se soddisfa le seguenti condizioni: a) che l operatore non sia sospeso; b) che l operatore abbia titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta; c) che l operatore abbia titolo a presentare offerte relative all unità, ai sensi del precedente Articolo 8, comma 8.3, lettera e), dei successivi Articolo 50, comma 50.1, Articolo 56, comma 56.1, Articolo 62, comma 62.1; d) che, ove necessario, l operatore disponga della capacità di interconnessione di cui al precedente Articolo 8, comma 8.3, lettera h); e) che l unità risulti abilitata alla fornitura del servizio offerto; f) che l offerta riporti tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 22, comma 22.1 e, per le offerte presentate sul MRT e sul MB, le indicazioni di cui rispettivamente al successivo Articolo 56, comma 56.8, e Articolo 62, comma 62.5; g) che l offerta sia garantita ai sensi del successivo Articolo 73; h) che l offerta rispetti i requisiti specifici per ciascun mercato di cui ai successivi Articolo 32, Articolo 42, Articolo 52 e Articolo Una offerta valida, presentata su uno dei mercati di cui si compone il mercato elettrico, riferita ad un punto di offerta e relativa ad unità di consumo non abilitate, è considerata congrua se: a) soddisfa le condizioni di cui al precedente 24.4, lettere a), b), d), f) e g); b) la differenza tra la somma dei quantitativi di energia elettrica corrispondenti alle offerte di acquisto riferite dall operatore ad un punto di offerta per un determinato periodo rilevante e la somma dei quantitativi di energia elettrica corrispondenti alle offerte di vendita riferite dall operatore allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante è minore della quantità massima di cui al precedente Articolo 9, comma 9.3, ridotta della somma dei quantitativi di energia elettrica 26

27 corrispondenti alle offerte di acquisto riferite dall operatore allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, accettate nei mercati precedenti e aumentata della somma dei quantitativi di energia elettrica corrispondenti alle offerte di vendita riferite dall operatore allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, accettate nei mercati precedenti Al fine di garantire la massima disponibilità di risorse per il servizio di dispacciamento, limitatamente al MRC e al MR, qualora una offerta risulti non congrua rispetto alle quantità, ai sensi del precedente comma 24.4, lettera h), il GME provvede a rettificare l offerta, modificando la quantità indicata nell offerta stessa, nella misura minima necessaria per rendere l offerta congrua, comunicando all operatore interessato l offerta rettificata Al fine di garantire la massima disponibilità di risorse per il servizio di dispacciamento, limitatamente al MRC e al MB, qualora una offerta di acquisto, congrua rispetto alle quantità ai sensi del precedente 24.6, risulti non congrua rispetto alla capienza delle garanzie prestate, ai sensi del precedente comma 24.4, lettera g), il GME provvede a rettificare l offerta, riducendo il prezzo di acquisto indicato nell offerta stessa, nella misura minima necessaria per rendere l offerta congrua, comunicando all operatore interessato l offerta rettificata Ai fini dell applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 42 e Articolo 52 e della determinazione dei margini a salire e scendere, di cui ai successivi Articolo 41 e Articolo 51, i quantitativi relativi ad offerte di acquisto o di vendita e ai margini a salire e a scendere sono tutti considerati con il segno positivo. Articolo 25 Obblighi degli operatori conseguenti all accettazione delle offerte 25.1 I secondi programmi orari finali di immissione e prelievo e, per i periodi rilevanti per cui questi non sono definiti, i primi programmi orari finali di immissione e prelievo rappresentano il diritto e l obbligo degli operatori, nei confronti del GRTN, ad immettere in rete o a prelevare dalla rete, nei punti di offerta indicati, i quantitativi di energia elettrica definiti nei programmi stessi. 27

28 Articolo 26 Procedure di emergenza 26.1 Si considerano condizioni di emergenza: a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari ad una seduta di mercato; b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettere a) e b), a causa di disfunzioni nei sistemi di telecomunicazione; c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME; d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME o nei sistemi di telecomunicazione Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 26.1, lettera b), il GME comunica agli operatori, tramite telefacsimile, l insorgere della condizione di emergenza, il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato e l utilizzo in via esclusiva delle modalità di presentazione delle offerte di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, lettera c), fino a successiva comunicazione. In presenza di eventi di particolare gravità, qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato non siano pervenute offerte presentate da un operatore e riferite ad un punto di offerta ed in mancanza di offerte predefinite, il GME utilizza le offerte presentate dallo stesso operatore per lo stesso mercato e lo stesso punto di offerta, in relazione allo stesso giorno della settimana precedente più recente con analoghe caratteristiche Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 26.1, lettera c), il GME sospende per la giornata in corso le contrattazioni sul mercato elettrico e comunica al GRTN e agli operatori, tramite telefacsimile, la durata presunta della sospensione Le Disposizioni tecniche di funzionamento definiscono le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 26.1, lettere a) e d). 28

29 Articolo 27 Assegnazione di valori di priorità delle offerte predefinite 27.1 Ai fini della definizione dell ordine di priorità delle offerte predefinite per la determinazione dell esito dei mercati che costituiscono il mercato elettrico, entro le ore 12,00 di ciascuna domenica, il GME assegna a ciascun operatore in relazione a ciascun punto di offerta, attraverso un meccanismo casuale, un valore di priorità valido per i successivi sette giorni di calendario. 29

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