Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo (2) (3)

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1 1 di 63 17/09/ :11 D.M. 18 dicembre 2006 (1) Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo (2) (3) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'art. 10, comma 1, che stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico approvato il Piano nazionale di assegnazione predisposto dal Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito: «Comitato»); Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 24 luglio 2006 recante la nomina dei membri del Comitato, ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che il Comitato predisponga la proposta di Piano nazionale di assegnazione da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; Vista la nota n. 6945/RAS/2006 del 1 dicembre 2006 recante l'accordo raggiunto dal Comitato nella seduta del 1 dicembre 2006 sui criteri e modalità di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per il periodo 2008/2012 trasmessa dal Presidente pro tempore del Comitato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico con nota n. 7058/RAS/2006 del 4 dicembre 2006; Vista la deliberazione del Comitato n. 06/2006 recante l'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008/2012 trasmessa dal Presidente pro tempore del Comitato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico con nota n. 7291/RAS/2006 del 15 dicembre 2006; Decretano: 1. È approvato il Piano nazionale di assegnazione dello quote di CO2 per il periodo allegato come parte integrante sostanziale al presente decreto. 2. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione europea il Piano di cui all'art. 1. Allegato Piano Nazionale d'assegnazione per il periodo elaborato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 Struttura del documento Il presente documento illustra il Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.

2 2 di 63 17/09/ :11 Il documento è strutturato come segue: Capitolo 1 - Criteri di base per l'assegnazione delle quote. Capitolo 2 - Numero totale di quote che si intende assegnare, dove viene definito il numero totale di quote che si intende assegnare agli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e vengono illustrate brevemente le modalità con cui lo stesso è stato individuato. Capitolo 3 - Distribuzione per attività delle quote che si intendono assegnare agli impianti esistenti, dove viene definito il numero di quote che si intende assegnare per ogni attività indicata nell'allegato A del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e vengono illustrate brevemente le modalità con cui le stesse sono state individuate. Capitolo 4 - Assegnazione di quote agli impianti esistenti termoelettrici dove vengono illustrati i criteri e la metodologia utilizzati per assegnare le quote agli impianti esistenti termoelettrici. Capitolo 5 - Assegnazione di quote agli impianti esistenti non termoelettrici, dove vengono illustrati i criteri e la metodologia utilizzati per assegnare le quote agli impianti esistenti non termoelettrici. Capitolo 6 - Assegnazione di quote agli impianti «nuovi entranti», dove vengono illustrati i criteri e la metodologia utilizzati per assegnare le quote agli impianti «nuovi entranti». Capitolo 7- Altri aspetti, dove vengono illustrate le scelte inerenti altri aspetti quali l'inclusione di altre attività e gas, le disposizioni riguardanti le osservazioni del pubblico e le modalità con le quali si terrà conto di tali osservazioni prima di adottare la decisione in materia di assegnazione. Allegato - contenente gli elenchi settoriali degli impianti e le quote che si intendono assegnare a ciascuno di essi. Annesso 1 - Approfondimenti sul numero totale di quote che si intende assegnare. Annesso 2 - Approfondimenti sulle quote che si intende assegnare per attività. Annesso 3 - Approfondimenti sulle quote che si intende assegnare ai livello di impianto ed i rimanenti criteri dell'allegato III. Capitolo 1 - Criteri di base per rassegnazione delle quote di CO2 per il periodo La decisione di ratifica del Protocollo di Kyoto impone all'italia di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, ciò implica che le emissioni medie nel periodo non potranno superare 485,7 MtCO2eq/anno. L'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra relativo all'anno 2006 evidenzia che al 2004 le emissioni totali di gas ad effetto serra (580,7 MtCO2eq) sono aumentate del 11,8% rispetto ai livelli del 1990 (519,5 MtCO2eq). Pertanto la distanza che al 2004 separa il Paese dal raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto è pari a 95,0 MtCO2eq. Per colmare tale «gap» in maniera economicamente efficiente occorre mettere in atto una combinazione equilibrata di misure comprendenti sia la riduzione delle quote da assegnare per la seconda fase di attuazione della direttiva 2003/87/CE sia la realizzazione di misure addizionali nei settori non regolati dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n.

3 di 63 17/09/ :11 216, eventualmente integrate dall'acquisto di crediti derivanti dai meccanismi di Kyoto. A tale riguardo, conformemente a quanto richiesto dal criterio 1 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, l'assegnazione delle quote nel periodo dovrà essere parte del più generale impegno di riduzione delle emissioni e le quote assegnate dovranno essere ridotte rispetto a quelle del periodo Tale approccio è conforme con quanto indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione «Orientamenti complementari sui Piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione della UE» (COM(2005)703 final). La ripartizione delle quote tra i settori regolati dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 dovrà tener conto della priorità nazionale di tutelare la competitività dell'economia italiana nel contesto europeo e globale. Pertanto la riduzione delle quote rispetto al Piano nazionale di Assegnazione dovrà riguardare soprattutto i settori meno esposti alla concorrenza internazionale. Capitolo 2 - Numero totale di quote che si intende assegnare 2.1 Numero totale di quote che si intende assegnare per il periodo ( ) Il numero totale di quote che si intende assegnare per il periodo è stata determinata applicando ai più recenti dati disponibili (inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra per l'anno 2006 [1] e numero di quote assegnate nel periodo con decreto DEC/RAS/74/CE del 23 febbraio 2006), la metodologia indicata dalla Commissione Europea nel documento «Orientamenti complementari sui Piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione della UE» (COM(2005)703 final) e tenendo conto delle peculiarità nazionali in termini di mix di combustibili utilizzato per la produzione di energia elettrica, di efficienza media del parco termoelettrico e dei settori industriali regolati dalla direttiva. Tale metodologia si basa sull'ipotesi che il peso delle emissioni dei settori regolati dalla direttiva (di seguito «settori EU ETS») sul totale delle emissioni nazionali e il peso delle emissioni dei settori non regolati dalla direttiva (di seguito «settori non EU ETS») sul totale delle emissioni nazionali rimanga costante nel periodo La metodologia fa riferimento alle seguenti informazioni: - assegnazione media/annua per il periodo ( ) approvata dalla Commissione Europea in fase di valutazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo con decisione C(2005) 1527 finale del 25 maggio 2005: 223, 11 MtCO2/anno [2]. - peso dei settori EU ETS in termini di CO2, sul totale delle emissioni di gas a effetto serra nazionali: 38,3%. Tale peso è calcolato come rapporto tra il numero di quote assegnate nell'anno 2005 (222,31 MtCO2) e il totale delle emissioni di gas ad effetto serra relative all'anno 2004 (580,7 MtCO2eq.) [3]. - distanza da Kyoto, determinata come differenza tra le emissioni di gas serra nazionali del 2004 (580,7 MtCO2eq.) e la quantità totale di emissioni di gas serra consentita all'italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto (485,7 MtCO2/anno): 95,0 MtCO2/anno. - ruolo dei meccanismi flessibili e degli assorbimenti di carbonio [4] nel ridurre lo

4 di 63 17/09/ :11 sforzo di riduzione richiesto ai settori EU ETS: le riduzioni che possono essere realizzate attraverso il ricorso ai meccanismi flessibili sono quantificate al massimo in 19,0 MtCO2/anno (pari al 20% dello sforzo nazionale di riduzione), mentre gli assorbimenti sono quantificati in 16,2 MtCO2/anno (pari al 17,1% dello sforzo di riduzione) per un totale di 35,2 MtCO2/anno; considerate le peculiarità nazionali in termini di mix di combustibili utilizzato per la produzione di energia elettrica, di efficienza media del parco termoelettrico e dei settori industriali regolati dalla direttiva, nonché i maggiori benefici associati all'attuazione di politiche e misure nei settori non regolati dalla direttiva [5], circa il 63% di tali riduzioni (22,3 MtCO2/anno) saranno utilizzate per diminuire lo sforzo di riduzione richiesto ai settori EU ETS. - sforzo di riduzione richiesto ai settori EU ETS (14,1 MtCO2/anno), determinato come prodotto tra il peso dei settori EU ETS e la distanza da Kyoto, al netto dei 22,3 MtCO2/anno di cui al punto precedente [6]. Lo sforzo di riduzione richiesto ai settori regolati dalla direttiva (14,1 MtCO2/anno) è in linea con quello richiesto ai settori non regolati (per approfondimenti si rimanda all'allegato 1. Sottraendo all'assegnazione media/annua per il periodo ( ) lo sforzo di riduzione richiesto ai settori EU ETS, si ottiene la quantità totale media annua che si intende assegnare nel periodo pari a 209,0 MtCO2/anno (tale valore rappresenta una riduzione di 14,1 MtCO2/anno rispetto all'assegnazione ). Si ritiene che la quantità totale che si intende assegnare sia coerente con l'obiettivo di Kyoto. [1] Si evidenzia che conformemente agli obblighi di «reporting» sottoscritti nell'ambito della Convenzione sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto, l'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra relativo all'anno 2006 fa riferimento alle emissioni dell'anno [2] Si evidenzia che tale valore differisce dal valore riportato nella Decisione C(2005) 1527 finale del 25 maggio 2005 della Commissione Europea di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo (232,5 MtCO2/anno) per il fatto che numerosi impianti che inizialmente erano stati inclusi nel Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo approvato dalla Commissione Europea, a seguito di un processo di consolidamento del campo di applicazione, sono risultati non rientranti nello stesso e pertanto sono stati esclusi con il consenso della Commissione. A seguito di tale esclusione, sono state cancellate anche le relative quote di emissione. [3] Si evidenzia che il metodo utilizzato per determinare il peso dei settori EU ETS sul totale delle emissioni di gas ad effetto serra è analogo a quello suggerito nella Comunicazione COM(2005)703 finale con l'unica differenza che lo stesso è stato applicato utilizzando le emissioni totali relative all'anno 2004 (dati di emissione più recenti disponibili) e non a quelle relative all'anno 2003 come fatto nel documento della Commissione Europea. [4] Assorbimenti derivanti da interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione. [5] Ad esempio la riduzione dell'inquinamento locale derivanti da misure per la riduzione delle emissioni di CO2 attuate nel settore dei trasporti. [6] (38,3% * 95,00 MtCO2/anno)-22,3 MtCO2/anno=14,1 MtCO2/anno. 2.2 Quantità totale che si intende assegnare per il periodo ( ) agli impianti esistenti. La quantità totale che si intende assegnare per il periodo agli impianti esistenti è riportata in tabella 2.1.

5 di 63 17/09/ :11 Tabella 2.1: Quantità totale che si intende assegnare annualmente nel periodo ( ) agli impianti esistenti Quantità totale di quote che si intendono assegnare [MtCO [MtCO [MtCO [MtCO [MtCO ] ] ] ] ] 206,72 198,47 191,41 179,72 177, Assegnazione a titolo oneroso. Una parte delle quote sarà assegnata a titolo oneroso: più precisamente 10,3 MtCO2/anno saranno sottratte alle assegnazioni corrispondenti al combustibile «carbone» [7] (sia per gli impianti esistenti sia per quelli nuovi entranti) e cedute agli stessi impianti a titolo oneroso. Per quanto riguarda i settori diversi dal termoelettrico, per tener conto del fatto che parte dell'incremento del cap totale rispetto al cap di cui allo Schema di Piano posto in consultazione, è stato ridistribuito prevalentemente tra il settore raffinazione, acciaio ciclo integrato e cemento, a tali settori saranno cedute a titolo oneroso 1,7 MtCO2/anno in proporzione all'aumento di quote avuto rispetto allo schema di PNA. Più precisamente agli impianti del settore della raffinazione saranno cedute a titolo oneroso quote pari al 3,2 dell'assegnazione, agli impianti a ciclo integrato pari al 4,7%, agli impianti del settore del cemento pari allo 1,4%. In particolare, le quote a titolo oneroso determinate come sopra equivalgono al «diritto» all'asserzione di quote a titolo oneroso. L'operatore che beneficia di tale «diritto» ha la facoltà di richiedere l'assegnazione delle relative quote pagandone il corrispettivo. I «diritti» all'assegnazione delle quote a titolo oneroso non sono trasferibili ad altri operatori, mentre le quote assegnate sulla base degli stessi avranno le stesse caratteristiche di piena trasferibilità delle quote assegnate a titolo gratuito. La modalità di rilascio delle quote e il prezzo delle quote assegnate a titolo oneroso sarà decisa dal Comitato. Le entrate derivanti dalla cessione delle quote a titolo oneroso saranno destinate alla costituzione di un fondo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni di gas serra. Le modalità per la cessione delle quote a titolo onoreso saranno definite dal Comitato Nazionale per la gestione e l'attuazione della direttiva 2003/87/CE. [7] Al fine di tener conto della convenienza economica di cui gode il carbone. 2.4 Gestione dei «piccoli impianti» per il periodo ( ). Nell'ambito della Comunicazione «Orientamenti complementari sui Piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione della UE» (COM(2005)703 final), la Commissione Europea riconosce che i costi e i benefici legati alla partecipazione di alcuni impianti di dimensioni ridotte meritano di essere esaminati più approfonditamente nell'ambito del riesame del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione previsto dall'articolo 30 della direttiva e che nel corso del riesame essa intende prendere in considerazione in maniera più ampia il campo di applicazione della direttiva per quanto riguarda la partecipazione degli impianti più piccoli. In particolare la Commissione Europea sta valutando la possibilità di stabilire che le attività di combustione che non superano una certa soglia - ad esempio fino a 3 MW - non debbano essere contabilizzate ai fini della cosiddetta «regola di aggregazione» (la regola che stabilisce di sommare tutte le capacità delle attività effettuate dallo stesso gestore sullo stesso sito).

6 6 di 63 17/09/ :11 In considerazione di quanto sopra, il Governo italiano, previo assenso della Commissione Europea, intende avviare un'indagine volta ad individuare gli impianti che sul proprio sito svolgono attività di combustione che non superano la soglia dei 3 MW e di escludere tali attività dalla cosiddetta «regola di aggregazione», se a seguito di tale esclusione la potenza complessiva dell'impianto risulta inferiore ai 20 MW l'impianto sarà escluso dal campo di applicazione e le quote ad esso assegnate saranno annullate. Capitolo 3 - Distribuzione per attività delle quote che si intendono assegnare agli impianti esistenti La distribuzione per attività delle quote che si intendono assegnare agli impianti esistenti è stata effettuata modificando come segue l'assegnazione relativa al periodo (comprensiva della riserva da assegnare agli impianti «nuovi entranti» per il periodo ): - l'assegnazione ai settori acciaio forno elettrico, carta, vetro, calce, ceramici, laterizi, altri impianti di combustione [8] è stata stabilizzata ai livelli (comprensiva della riserva da assegnare agli impianti «nuovi entranti» per il periodo ); - l'assegnazione al settore acciaio ciclo integrato - sinterizzazione - cokeria è stata aumentata di 1 MtCO2/anno; - l'assegnazione al settore del cemento è stata incrementata di circa 1,11 MtCO2/anno in considerazione delle recenti evidenze sulla situazione emissiva del settore rispetto all'assegnazione In particolare, nell'ambito dei settori non termoelettrici del cemento è l'unico per il quale le emissioni 2005 sono state superiori all'assegnazione media per il periodo ; - l'assegnazione al settore termoelettrico e alla raffinazione è stata ridotta nella misura necessaria a rispettare il numero di quote complessivo assegnato agli impianti esistenti (da 131,06 MtCO2/anno a 100,66 MtCO2/anno per il settore termoelettrico e da 23,76 MtCO2/anno a 20,06 MtCO2/anno per il settore della raffinazione). Tale scelta si basa sulla constatazione che, rispetto agli altri settori regolati dalla direttiva, sia il settore termoelettrico sia il settore della raffinazione sono caratterizzati da un maggior potenziale di riduzione delle emissioni, da una minore esposizione alla concorrenza internazionale nonché dalla maggiore possibilità di re-distribuire sui clienti finali gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'eventuale acquisto dei permessi. La tabella 3.1 pone a confronto le assegnazioni medie per attività (comprensiva della riserva «nuovi entranti») con quelle per gli impianti esistenti [9] derivanti dai criteri di ripartizione delle riduzioni di cui sopra. Si evidenzia che l'assegnazione per gli impianti esistenti al 1 gennaio 2008 è inferiore di 33,11 MtCO2/anno rispetto all'assegnazione [8] Con riferimento al sotto settore «Altri impianti di combustione - Altro», la differenza di 0.37 MtCO2/anno rispetto all'assegnazione agli impianti saccariferi conseguente la minor attribuzione delle quote di produzione a seguito della ristrutturazione del settore (si veda paragrafo 5.4). [9] Le assegnazioni , comprensive delle riserve «nuovi entranti», sono confrontate con le assegnazioni relative agli impianti esistenti nel I periodo (si veda definizione al paragrafo 4.1) e agli impianti entrati in esercizio entro il poiché gli stessi saranno «esistenti» al 1 gennaio Tabella Distribuzione per attività delle assegnazioni medie annue relative ai periodi e

7 di 63 17/09/ :11 Assegnazione Assegnazione ( ) [10] ( ) [11] [MtCO /anno] [MtCO /anno] 2 2 ATTIVITÀ ENERGETICHE Termoelettrico cogenerativo e non cogenerativo 131,06 100,66 [12] Altri impianti di combustione 14,90 14,52 Compressione metanodotti 0,88 0,88 Teleriscaldamento 0,23 0,23 Altro 13,78 13,41 Raffinazione 23,76 20,06 [13] Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi 14,76 15,76 Ciclo integrato, sinterizzazione, cokeria 13,47 14,47 [14] Forno elettrico 1,29 1,29 Industria dei prodotti minerali 33,54 34,65 Cemento 26,52 27,63 [15] Calce 3,07 3,07 Vetro 3,15 3,15 Prodotti ceramici e laterizi 0,80 0,80 Altre attività Pasta per carta/carta e cartoni 5,09 5,09 Totale [*] 223,11 190,75 Riserva impianti «nuovi entranti» Settore termoelettrico 15,84 [12] Settori non termoelettrici 2,42 Totale [*] 223,11 209,00 [*] I totali potrebbero non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti La tabella 3.2 presenta la diminuzione per attività delle assegnazioni annue relative agli impianti esistenti. Ad eccezione del settore termoelettrico, le assegnazioni annuali sono costanti nel quinquennio e quindi coincidono con le assegnazioni medie di periodo. Tale scelta è motivata alla luce dell'imprevedibilità delle dinamiche relative all'ingresso degli impianti «nuovi entranti» nel sistema comunitario degli scambi. Per il settore termoelettrico per il quale l'ingresso degli impianti «nuovi entranti» nel sistema è più agevolmente prevedibile, le assegnazioni annuali sono state modulate in funzione di tali dinamiche. [10] L'assegnazione è comprensiva della riserva destinata agli impianti «nuovi entranti». [11] L'assegnazione fa riferimento ai soli impianti esistenti. [12] 10,3 MtCO2/anno saranno sottratte alle assegnazioni corrispondenti al combustibile «carbone» (sia esistenti sia nuovi entranti) e cedute agli stessi impianti a titolo oneroso (si veda paragrafo 2.3 del presente documento). [13] Il 3,2% delle quote assegnate agli impianti esistenti del settore saranno cedute a titolo oneroso (si veda paragrafo 2.3 del presente documento). [14] Il 4,7% delle quote assegnate agli impianti esistenti del settore saranno cedute a titolo oneroso (si veda paragrafo 2.3 del presente documento). [15] L'1,4% delle quote assegnate agli impianti esistenti del settore saranno cedute a titolo oneroso (si veda paragrafo 2.3 del presente documento). Tabella Distribuzione per attività delle assegnazioni annuali per gli impianti esistenti nel periodo [MtCO2/anno].

8 di 63 17/09/ : ATTIVITÀ ENERGETICHE Termoelettrico cogenerativo e non cogenerativo 116,64 108,40 101,33 89,64 87,30 Altri impianti di combustione 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 Compressione metanodotti 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 Teleriscaldamento 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Altro 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 Raffinazione 20,06 20,06 20,06 20,06 20,06 Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 Ciclo integrato, sinterizzazione, cokeria 14,47 14,47 14,47 14,47 14,47 Forno elettrico 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 Industria dei prodotti minerali 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 Cemento 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 Calce 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 Vetro 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 Prodotti ceramici e laterizi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Altre attività Pasta per carta/carta e cartoni 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 Totale [*] 206,72 198,47 191,41 179,72 177,38 [*] I totali potrebbero non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti. Capitolo 4 - Assegnazione di quote per impianti esistenti termoelettrici Il presente capitolo descrive nel dettaglio la metodologia utilizzata per l'assegnazione delle quote agli impianti esistenti termoelettrici. 4.1 Regole per la classificazione di un impianto all'interno del settore termoelettrico Ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, sono inclusi nel settore termoelettrico gli impianti che svolgono attività di combustione per la produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici, con potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW termici (MWt) e che immettono in rete una quota pari ad almeno il 51% della propria produzione di energia elettrica. La quota di energia elettrica ceduta alla rete da un impianto è pari al rapporto tra la quantità di energia elettrica complessivamente immessa in rete negli anni e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta dall'impianto nel medesimo periodo Classificazione di un impianto termoelettrico nella categoria «esistente». Ai fini dell'assegnazione per il periodo sono considerati impianti esistenti nel settore termoelettrico gli impianti o parti di impianto che rientrano nelle due seguenti categorie: a) «impianti esistenti nel I periodo» [16]: sono gli impianti o parti di impianto che hanno effettuato il primo parallelo con la Rete Elettrica Nazionale entro il 31/12/2004; b) «impianti esistenti da nuovi entranti I periodo» [16]: sono gli impianti o parti di impianto che hanno effettuato il primo parallelo con la Rete Elettrica Nazionale dopo il 31/12/2004 ed entro il 31/08/2006. Ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, sono considerati «nuovi entranti» gli impianti o le sezioni di impianto che hanno effettuato il primo parallelo dopo il 01/09/2006, come desumibile dalla comunicazione alla Rete Elettrica Nazionale. Le assegnazioni per il periodo relative agli impianti nuovi entranti (o ripotenziamenti) del primo periodo che iniziano l'attività dopo l'1/9/2006 ed entro il 31/12/2007 saranno determinate sulla base degli stessi parametri utilizzati per l'assegnazione agli «impianti esistenti da nuovi entranti I periodo». La metodologia di

9 9 di 63 17/09/ :11 assegnazione per gli impianti «nuovi entranti» è esposta nel capitolo 6. [16] Per «I periodo» si intende il primo periodo di attuazione della direttiva, ossia il triennio Classificazione di un impianto termoelettrico nella categoria «cogenerativo» Si considerano impianti cogenerativi gli impianti di produzione combinata di energia elettrica ed energia termica che soddisfano le previsioni della Delibera AEEG 42/02 e successive modificazioni. Gli impianti di sola produzione di energia elettrica e gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore che non soddisfano la suddetta condizione sono considerati impianti non cogenerativi. Gli impianti cogenerativi sono stati individuati dall'autorità Nazionale Competente sulla base delle informazioni a disposizione al momento della finalizzazione del presente Piano. Lo status di «impianto cogenerativo» e l'assegnazione che ne deriva sarà confermata nella decisione di assegnazione solo a seguito della trasmissione da parte del gestore all'autorità Nazionale Competente della documentazione attestante il riconoscimento di impianto cogenerativo per l'anno 2005 da parte del Gestore Servizi Elettrici. 4.2 Regole generali per l'assegnazione agli impianti del settore termoelettrico Calcolo delle assegnazioni per l'anno 2008 Per gli «impianti esistenti nel I periodo», l'assegnazione per l'anno 2008 è basata sulla produzione elettrica lorda, e del calore utile per gli impianti cogenerativi, del 2005 come desumibile dalla comunicazione dovuta ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 216/2006 e verificata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 216/2006. Per gli «impianti esistenti da nuovi entranti I periodo», l'assegnazione per l'anno 2008 è basata sull'energia calcolata considerando la potenza elettrica, e potenza termica per gli impianti cogenerativi, e le ore convenzionali di funzionamento per combustibile/tecnologia fissate per l'anno 2007 nel PNA (tabella 3.2, allegato 1 del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/RAS/74/2006 del 23 febbraio 2006). L'assegnazione per l'anno 2008 è calcolata sulla base del prodotto delle energie determinate come sopra con i coefficienti di emissione che combinano il fattore specifico di emissione del combustibile utilizzato con il rendimento nella generazione di energia elettrica. Tali coefficienti sono fissati, per ciascuna categoria di tecnologia/combustibile, sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili o Best Available Techniques. (Vedi tabella 4.1). Tabella 4.1 Coefficienti di emissione per gli impianti termoelettrici esistenti Esistenti alfa kg/kwh gas derivati da cokeria 0,358 gas derivati da acciaierie-altoforno 0,757 ciclo combinato esistente non cogenerativo [17] 0,358 ciclo combinato esistente cogenerativo [18] 0,358 nuovo ciclo ciclo combinato non cogenerativo [19] 0,358 Prodotti petroliferi (olio, gasolio 0,613 Rifiuti 0,358 Teleriscaldamento 0,358 gassificazione di residui di raffinazione 0,358

10 10 di 63 17/09/ :11 vapore condensazione carbone 0,757 Esistenti da nuovi entranti ciclo combinato cogenerativo 0,358 nuovo ciclo combinato non cogenerativo 0,358 Teleriscaldamento 0,358 vapore condensazione carbone 0,757 Assegnazione Calore Cogenerativo 0,35 kg/kwh IRE 15% 1-IRE 85% [17] Tale categoria comprende anche altre tecnologie d'impianto alimentate a gas o GPL, tra cui: vapore a condensazione, motori a combustione interna, turbogas a ciclo aperto. [18] Tale categoria comprende anche altre tecnologie d'impianto alimentate a gas o GPL, tra cui: vapore a condensazione, motori a combustione interna, turbogas a ciclo aperto. [19] In tale categoria sono ricompresi gli impianti a ciclo combinato a gas naturale che sono entrati in esercizio dopo il (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 59, art. 2) Calcolo delle assegnazioni per gli anni Dal 2009 al 2012 l'assegnazione per gli impianti esistenti è riconosciuta a produzioni di energia (da combustibili fossili) coerenti con gli andamenti delle produzioni per combustibile/tecnologia previsti per il quinquennio Tali andamenti sono descritti/riprodotti dai coefficienti riportati nella tabella 4.2. Per gli «impianti esistenti da nuovi entranti I periodo» l'assegnazione è riconosciuta a produzioni corrispondenti a ore di funzionamento convenzionali: le ore di funzionamento previste per il 2008 e quelle per gli anni (individuate sulla base agli andamenti delle produzioni energetiche di cui alla tabella 4.2) sono riportate nella successiva tabella 4.3. Tabella 4.2 Andamento delle produzioni energetiche (Ti) per ciascuna categoria di tecnologia/combustibile. Categoria per combustibile/tecnologia gas derivati da cokeria 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 gas derivati da acciaierie-altoforno 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 biomassa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ciclo combinato esistente non cogenerativo 1,00 0,94 0,87 0,81 0,74 ciclo combinato cogenerativo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 impianti a prodotti petroliferi (olio, gasolio) 1,00 0,70 0,50 0,00 0,00 nuovo ciclo combinato (non cog) [20] 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 rifiuti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 teleriscaldamento 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 gas di raffineria 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 vapore condensazione carbone 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 [20] In tale categoria sono ricompresi gli impianti a ciclo combinato a gas naturale che sono entrati in esercizio dopo il (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 59, art. 2).

11 11 di 63 17/09/ :11 Tabella 4.3 Ore di funzionamento per gli impianti esistenti da nuovi entranti I periodo Categoria per combustibile/tecnologia ciclo combinato non cogenerativo ciclo combinato cogenerativo impianti a prodotti petroliferi (olio, gasolio) vapore condensazione carbone Trattamento impianti termoelettrici in regime CIP6 Per gli impianti delle diverse categorie di tecnologia/combustibile che fruiscono delle agevolazioni previste dalle convenzioni CIP 6/92 [21], secondo il meccanismo del «costo evitato», fino alla data di scadenza della convenzione e per la parte di energia prodotta in regime CIP6 (determinata in funzione della potenza in convenzione CIP6 rispetto alla potenza complessiva), l'assegnazione viene calcolata con i coefficienti di emissione del ciclo combinato a gas naturale e per un periodo di funzionamento annuo di 1800 ore per tutta la durata della convenzione (ossia le ore di funzionamento nel corso dell'anno 2005 dell'impianto a ciclo combinato assunto come riferimento nel provvedimento CIP del 26 aprile 1992). Per la parte di energia complessiva non in regime CIP6 e alla scadenza della convenzione (per l'intera potenza) l'assegnazione è stata effettuata seguendo le regole generali relative alla categoria di tecnologia/combustibile di appartenenza dell'impianto. [21] Gli impianti in regime CIP6/92, la relativa durata della convenzione e la relativa potenza in convenzione (rispetto alla potenza installata complessiva) sono stati individuati dall'autorità Nazionale Competente sulla base delle informazioni a disposizione al momento della finalizzazione del presente Piano. Lo status di «impianto in regime CIP6» e l'assegnazione che ne deriva saranno confermati nella Decisione di Assegnazione solo previo controllo con l'autorità competente in materia Rettifica del dato produzione di energia elettrica lorda per guasti e manutenzioni straordinarie Nel caso di fermata dell'impianto superiore ai 28 giorni consecutivi verificatasi nell'anno 2005 a causa di manutenzioni straordinarie, guasti o vincoli territoriali la produzione di energia elettrica lorda dall'impianto (E2005) considerata ai fini dell'assegnazione è determinata moltiplicando l'energia effettiva prodotta nel 2005 per il rapporto tra i giorni dell'anno (pari a 365) e i giorni di effettiva produzione (calcolati come differenza tra 365 e il numero di giorni di fermata riconosciuti). Il numero di giorni di fermata complessivi riconosciuti è limitato comunque a 182,5 giorni, pari ad un riproporzionamento del 200%. Le informazioni riguardo il verificarsi di tali fermate sono state acquisite dalle segnalazioni effettuate da parte dei gestori interessati durante la fase di consultazione dello schema di Piano. L'assegnazione risultante dalla revisione del dato di produzione di energia elettrica lorda (E2005) sarà confermata nell'ambito della Decisione di Assegnazione solo previa trasmissione all'autorità Nazionale Competente da parte dei gestori interessati della Comunicazione alla Rete Elettrica Nazionale. Qualora a seguito della notifica del presente Piano pervenissero ulteriori comunicazioni inerenti documentate fermate superiori ai 28 giorni consecutivi verificatesi nell'anno 2005, il valore di produzione di energia elettrica lorda (E2005) per gli impianti coinvolti sarà rivisto sulla/base della metodologia di cui al presente paragrafo e la relativa assegnazione sarà modificata conformemente a tale revisione Altre regole di assegnazione Per gli impianti che dispongono di parti di «impianto esistente nel I periodo» e

12 12 di 63 17/09/ :11 parti di «impianto esistente da nuovi entranti I periodo», ai fini della corretta determinazione delle quote da assegnare alle due parti di impianto, l'energia del 2005 (E2005) considerata ai fini dell'assegnazione dell'«impianto esistente I periodo» (vedi par. 4.3 e 4.4) è solo quella relativa alla parte di impianto esistente: tale quantità è calcolata come rapporto dell'energia prodotta dalla parte esistente sul totale comunicato dall'impianto per l'anno 2005 (comunicazione di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 216/2006, verificata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 216/2006). L'assegnazione complessiva è determinata dalla somma delle quote per la parte di «impianto esistente nel I periodo» e delle quote per la parte di «impianto esistente da nuovo entrante I periodo» (vedi par. 4.5 e 4.6) [22]. Per gli impianti che nel 2005 hanno prodotto più dell'85% dell'energia con l'utilizzo di biomassa, per il periodo , sono assegnate quote pari alle emissioni verificate nell'anno Le assegnazioni derivanti dall'applicazione delle presenti regole sono arrotondate alla tonnellata metrica con il criterio commerciale. [22] Per gli «impianti nuovi entranti I periodo» che hanno prodotto energia elettrica nel 2005, l'esclusione dell'energia prodotta dalla parte di impianto «nuovo entrante» nel 2005 è già stata operata sulla base delle informazioni in possesso dell'autorità Nazionale Competente. Ai fini della predisposizione della Decisione di Assegnazione, l'autorità Nazionale Competente richiederà con apposita comunicazione ai gestori interessati l'invio delle informazioni relativa alle energie prodotte nel 2005 dalle porzioni di impianto esistente e nuovo entrante. Per i suddetti impianti, in mancanza di tali informazioni, non verranno assegnate le quote relative agli impianti o parti di impianti esistenti da nuovi entranti I periodo. 4.3 Assegnazione di quote agli «impianti esistenti nei I periodo» non cogenerativi Per gli «impianti esistenti nel I periodo» non cogenerativi l'assegnazione annuale di quote è determinata come di seguito indicato: Qi = E2005*α/1000*Ti dove: Qi denota le quote assegnate all'impianto (in tonnellate metriche di CO2) nell'anno i-esimo; E2005 denota la produzione di energia elettrica lorda prodotta dall'impianto nel 2005 (in MWh) come risultante dalle comunicazioni dei gestori dovute ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 216/2006 e verificate ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 216/2006; α denota il coefficiente di emissione per lo specifico gruppo di impianti (in kgco2/mwh), come riportati nella Tabella 4.1. Ti denota il coefficiente che descrive, per l'anno i-mo, l'andamento delle produzioni energetiche per ciascuna categoria di tecnologia/combustibile presa a riferimento (si veda Tabella 4.2.). Per gli impianti che nell'anno 2005 hanno utilizzato più combustibili, l'assegnazione è calcolata sulla base della produzione di energia elettrica lorda prodotta dall'impianto (E2005) corrispondente ai diversi combustibili (calcolate sulla base del contenuto energetico di ciascun combustibile) moltiplicate per i rispettivi coefficienti di emissione α e rispettivi Ti.

13 3 di 63 17/09/ : Assegnazione di quote agli «impianti esistenti nel I periodo» cogenerativi Per gli «impianti esistenti nel I periodo» cogenerativi l'assegnazione delle quote è determinata come di seguito indicato: Qi= (E2005*α/1000+λ*F2005)*(1-IRE)*Ti dove: Qi denota le quote assegnate all'impianto per l'anno i-esimo (in tonnellate metriche di CO2). E2005 denota l'energia elettrica lorda prodotta nell'anno 2005 (in MWh) come risultante dalle comunicazioni dei gestori dovute ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 216/2006 e verificate ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 216/2006; α denota il coefficiente di emissione per lo specifico gruppo di impianti (in kgco2/mwh), come riportati nella Tabella 4.1; λ denota il fattore di emissione per la produzione di calore pari a 350 kgco2/mwth; F2005 denota il calore utile prodotto nell'anno 2005 (in MWth); IRE denota la media dell'indice di Risparmio Energetico fissato dall'anc al valore del 15%; Ti denota il coefficiente che descrive, per l'anno i-mo, l'andamento delle produzioni energetiche per ciascuna categoria di tecnologia/combustibile presa a riferimento (si veda Tabella 4.2 del presente capitolo). Per gli impianti che nell'anno 2005 hanno utilizzato più combustibili, l'assegnazione è calcolata sulla base della produzione di energia elettrica lorda prodotta dall'impianto (E2005) corrispondente ai diversi combustibili (calcolate sulla base del contenuto energetico di ciascun combustibile) moltiplicate per i rispettivi coefficienti di emissione a e i rispetti Ti. 4.5 Assegnazione di quote agli «impianti esistenti da nuovi entranti I periodo» non cogenerativi Per gli impianti esistenti da nuovi entranti I periodo «non cogenerativi, l'asserzione annuale di quote è determinata come di seguito indicato: Qi = P* (h*α/1000)ti dove: Qi denota le quote assegnate all'impianto nell'anno i-esimo (in tonnellate metriche di CO2). P denota la potenza elettrica come risultante dal collaudo (in MW); h denota le ore annuali di funzionamento convenzionali per combustibili/tecnologia per l'anno 2008; tali ore sono pari a quelle fissate per l'anno 2007 nel PNA (tabella 3.2, allegato 1, Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 Febbraio 2006) per la specifica tipologia dell'impianto;

14 4 di 63 17/09/ :11 α denota il coefficiente di emissione per la specifica tipologia dell'impianto (in kgco2/mwh), come riportati nella Tabella 4.1; Ti denota il coefficiente che descrive, per l'anno i-mo, l'andamento delle produzioni energetiche differenziate per ciascuna categoria di tecnologia/combustibile presa a riferimento (si veda Tabella 4.2 del presente capitolo) Assegnazione per l'anno di entrata in esercizio commerciale Per l'anno di entrata in esercizio commerciale, l'assegnazione è proporzionale al periodo di effettivo esercizio (in giorni), determinato a partire dall'entrata in esercizio commerciale. Per data di entrata in esercizio commerciale di un impianto o parte di un impianto di produzione di energia elettrica si intende la data di abilitazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, come definita nel Codice di Rete, o la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto o parte di impianto fissata dal produttore, considerando come periodo di collaudo e avviamento un periodo massimo di 6 (sei) mesi a partire dalla data in cui è stato effettuato il primo funzionamento dell'impianto o parte di impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale, come risulta dalla denuncia dell'utf di attivazione di officina elettrica. Per il periodo che intercorre tra il primo parallelo e l'entrata in esercizio commerciale (periodo di avviamento) l'assegnazione è determinata a consuntivo come definito nel capitolo 6, paragrafo 6.3 nella parte relativa all'«avviamento». Le regole di assegnazione descritte nel presente paragrafo si applicano anche nel caso di entrata in servizio di nuove sezioni di impianti esistenti Assegnazione per le sezioni di impianto con funzioni di sicurezza o avviamento installate dopo l'esercizio commerciale L'installazione di sezioni di impianto con funzioni di sicurezza o di avviamento dopo esercizio commerciale non da luogo ad assegnazione di quote. 4.6 Assegnazione di quote agli «impianti esistenti da nuovi entranti I periodo» cogenerativi 1. Per gli «impianti esistenti da nuovi entranti I periodo», del secondo periodo di riferimento, l'assegnazione annuale di quote è determinata, come di seguito indicato: Qi= (Pe*h*α+*Pt*h*λ)*(1-IRE)*Ti/1000 dove: Qi denota le quote assegnate alla sezione (in tonnellate metriche di CO2); Pe denota la potenza elettrica, come risultante dal collaudo, dichiarata dal gestore dell'impianto (in MW); α denota il coefficiente di emissione per la specifica tipologia della sezione (in kgco2/mwh), come riportati nella Tabella 4.1; λ denota il fattore di emissione per la produzione di calore pari a 350 kgco2/mwth); Pt denota il calore utile in potenza, come risultante dal collaudo, dichiarata dal gestore dell'impianto (in MWt); IRE denota l'indice di Risparmio Energetico fissato al 15%;

15 15 di 63 17/09/ :11 h denota le ore annuali di funzionamento convenzionali per combustibile/tecnologia per l'anno 2008; tali ore sono pari a quelle fissate per l'anno 2007 nel PNA (tabella 3.2, allegato 1, decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 febbraio 2006) per la specifica tipologia dell'impianto; Ti denota il coefficiente che descrive, per l'anno i-mo, l'andamento delle produzioni energetiche differenziate per categorie di tecnologia/combustibile come riportato in Tabella Assegnazione per l'anno di entrata in esercizio commerciale Per l'anno di entrata in esercizio commerciale, l'assegnazione è proporzionale al periodo di effettivo esercizio (in giorni), determinato a partire dall'entrata in esercizio commerciale. Per data di entrata in esercizio commerciale di un impianto o parte di un impianto di produzione di energia elettrica si intende la data di abilitazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, come definita nel Codice di Rete, o la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore, considerando come periodo di collaudo e avviamento un periodo massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi a partire dalla data in cui è stato effettuato il primo funzionamento dell'impianto o parte di impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale, come risulta dalla denuncia dell'utf di attivazione di officina elettrica. Per il periodo che intercorre tra il primo parallelo e l'entrata in esercizio commerciale (periodo di avviamento) l'assegnazione è determinata a consuntivo come definito nel capitolo 6, paragrafo 6.3 della parte relativa all'«avviamento». Le regole di assegnazione descritte nel presente paragrafo si applicano anche nel caso di entrata in servizio di nuove sezioni di impianti esistenti Assegnazione per le sezioni di impianto con funzioni di sicurezza o avviamento installate dopo l'esercizio commerciale L'installazione di sezioni di impianto con funzioni di sicurezza o di avviamento dopo esercizio commerciale non da luogo ad assegnazione di quote. Capitolo 5 - Settori diversi dal termoelettrico - assegnazione di quote agli impianti esistenti Ai fini dell'assegnazione delle quote a livello di impianto non appartenente al settore termoelettrico, lo stesso viene classificato all'interno di una delle attività per le quali sono state stabilite le assegnazioni di cui alla Tabella 3.2. Le attività di riferimento sono le seguenti: - Attività energetiche - altri impianti di combustione - Attività energetiche - raffinazione - Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi - Industria dei prodotti minerali - Cemento - Industria dei prodotti minerali - Calce - Industria dei prodotti minerali - Vetro - Industria dei prodotti minerali - Prodotti ceramici e laterizi - Altre attività - Fabbricazione di pasta per carta, fabbricazione di carta e cartoni.

16 6 di 63 17/09/ :11 Per consentire l'esatta classificazione di un impianto di combustione all'interno delle diverse attività di riferimento si evidenzia che lo stesso viene considerato asservito ad un'attività produttiva (raffinazione, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, industria dei prodotti minerali, fabbricazione pasta per carta, fabbricazione carta e cartoni) nel caso in cui più del 51% dell'energia elettrica prodotta negli anni è stata utilizzata nell'ambito dell'attività produttiva stessa. Nel caso un impianto sia asservito ad un'attività produttiva (raffinazione, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, industria dei prodotti minerali, fabbricazione pasta per carta, fabbricazione carta e cartoni), lo stesso riceve quote sulla base della metodologia individuata per l'attività a cui è asservito. Gli impianti di combustione asserviti alle categorie di attività diverse da «Attività energetiche - impianti termoelettrici cogenerativi e non cogenerativi» e «Attività energetiche - altri impianti di combustione», sono regolati dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 a prescindere dalla loro potenza nominale. Gli impianti di combustione che producono energia utilizzata in un'attività produttiva diversa da «Attività energetiche - impianti termoelettrici cogenerativi e non congenerativi», raffinazione, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, industria dei prodotti minerali, fabbricazione di pasta per carta, fabbricazione carta e cartoni, ricevono quote sulla base della metodologia individuata per il settore «Attività energetiche - altri impianti di combustione». Tali impianti sono regolati dalla direttiva se caratterizzati da potenza calorifica di combustione aggregata superiore ai 20 MW. Ad esempio: - un impianto di combustione per la generazione di energia asservito ad un'attività di produzione e trasformazione di minerali ferrosi, non rientra nella categoria «Attività energetiche - altri impianti di combustione», ma nella attività «Produzione e trasformazione di minerali ferrosi»; - un impianto di combustione che produce energia asservito ad un processo di produzione chimico rientra nell'ambito della categoria «Attività energetiche - altri impianti di combustione» Modalità di assegnazione delle quote agli impianti esistenti Ad esclusione del settore termoelettrico per il quale le modalità di assegnazione vengono illustrate nel capitolo 4, il numero di quote assegnate per singolo impianto esistente [23] è calcolato come segue: Qt,j,n=Qt,j*Xn,j Dove: Qt,j,n = Quote assegnate all'impianto n appartenente all'attività di riferimento j per l'anno t Qt,j = Quote assegnate agli impianti esistenti dell'attività di riferimento j nell'anno t Xn,j = Quota parte per l'impianto n dell'assegnazione complessiva all'attività di riferimento j a cui esso appartiene. Nell'ambito della formula di cui sopra la quota parte viene determinata nel modo seguente: Xn,i = Lcorr,n,j/Σ(i=0..., m)l corr,i,j

17 17 di 63 17/09/ :11 Dove: Lcorr,n,j = livello di attività corretto dell'impianto n nell'ambito dell'attività di riferimento j comprendente m impianti. Lcorr,i,j = livello di attività corretto dell'impianto i nell'ambito dell'attività di riferimento j comprendente m impianti. In generale il livello di attività corretto Lcorr,n,j dell'impianto n appartenente all'attività j, viene determinato applicando all'assegnazione 2007 «aggiornata» (ossia inclusiva di eventuali quote assegnate a impianti/parti d'impianto avviate entro il 31/8/2006), un meccanismo di correzione finalizzato ad integrare eventuali «azioni precoci» [24] e particolari dinamiche espansive. In particolare il livello di attività corretto Lcorr,n,j è calcolato come segue: Lcorr,n,j = Sn,j x (1 + 0,03 x Ieff + 0,03 x Iesp) dove: Sn,j = assegnazione 2007 per l'impianto n nell'ambito dell'attività di riferimento j Ieff = indice di efficienza, che può essere in alternativa un indice di benchmarking o un indice di azioni precoci Iesp = indice di espansione, che tiene in considerazione eventuali risultati positivi in termini di espansione di quote di mercato. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della formula, nei casi in cui un impianto (o parte d'impianto) nel corso del 2007 sia stato oggetto di assegnazione in qualità di impianto «nuovo entrante» (così come definito nel decreto DEC/RAS/74/2006), l'indice Sn,j di assegnazione 2007 viene corretto al fine di considerare il periodo di tempo effettivo in cui l'impianto ha operato nella sua configurazione di «nuovo entrante». Si evidenzia che al fine della determinazione del livello di attività corretto Lcorr,n,j non è stato possibile applicare l'indice di efficienza nei seguenti casi: - raffinazione e produzione di acciaio da ciclo integrato: infatti la complessità oggettiva dei processi industriali di riferimento impedisce lo sviluppo di un indice di efficienza coerente; - compressione metanodotti e teleriscaldamento: infatti la natura delle attività e le significative modifiche sostanziali a livello d'impianto presenti rendono poco significativo un indice di efficienza sia di benchmarking sia di azioni precoci. Per quanto riguarda calce e cemento, l'applicazione dell'indice di efficienza risulta superfluo in quanto l'indice di assegnazione 2007 basato sulla produzione storica include implicitamente l'efficienza ambientale dell'impianto. Al fine di permettere ad ogni operatore la verifica della corretta applicazione della metodologia di assegnazione si: - riportano nella tabella 5.1 i valori settoriali della sommatoria dei livelli di attività corretti (Σ(i=0..., m)l corr,i,j) - rimanda all'assegnazione per l'identificazione della variabile Sn,j - riporta nei paragrafi successivi le modalità dei calcolo degli indici di correzione Ieff Iesp

18 18 di 63 17/09/ :11 - presenta in allegato l'elenco degli impianti esistenti con le corrispondenti assegnazioni [23] In allegato viene presentato l'elenco degli impianti esistenti. [24] Con «azioni precoci» si intendono quelle azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra intraprese prima dell'assegnazione. Un loro adeguato riconoscimento nell'ambito del meccanismo di assegnazione risulta critico in termini di mantenimento degli incentivi a ridurre emissioni impliciti al sistema di scambio di emissioni. Tabella Sommatorie dei livelli di attività corretti per le diverse attività di riferimento Attività Σ (i=0..., m) L corr,i,j Attività energetiche Altri impianti di combustione Compressione metanodotti Teleriscaldamento Altro Raffinazione Produzione e trasf. dei metalli ferrosi Ciclo integrato Sinterizzazione Cokeria Forno elettrico Industria dei prodotti minerali Cemento Calce Vetro Prodotti ceramici e laterizi Altre attività Pasta per carta/carta e cartoni Il calcolo dell'indice di efficienza L'indice di efficienza ambientale utilizzato per ciascuna attività di riferimento può assumere una delle seguenti forme: - Indice di Benchmarking (IB) - indice basato su fattori di emissione per unità di prodotto specifici per attività di riferimento; esso viene utilizzato in quei settori caratterizzati da produzioni che possono essere ricondotte ad un numero limitato di tipologie in termini di intensità emissiva - Indice di Azioni Precoci (IAP) - per le attività di riferimento per cui non è stato possibile sviluppare un Indice di Benchmarking, è stato sviluppato un fattore adimensionale sintetico che differenzi l'intensità di carbonio degli impianti presenti nel settore attraverso i seguenti macroindicatori: - il ricorso alla cogenerazione - il mix di combustibili (premiando l'utilizzo più o meno esteso del metano delle biomasse e valorizzando l'utilizzo dei rifiuti solidi). La Tabella 5.2 riporta la tipologia d'indice di efficienza utilizzato per le diverse attività di riferimento.

19 9 di 63 17/09/ :11 Tabella Tipologia di indice di efficienza utilizzato per le diverse attività di riferimento Attività energetiche Attività di riferimento Altri impianti di combustione Raffinazione Compressione metanodotti Teleriscaldamento Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi Industria dei prodotti minerali Altre attività Pasta per carta/carta e cartoni Altro Ciclo integrato, sinterizzazione, cokeria Forno elettrico Cemento Calce Vetro Prodotti ceramici e laterizi Indice di efficienza n.a. n.a. IAP n.a. n.a. IB n.a. n.a. IAP = Indice Azioni Precoci - IB = Indice di Benchmarking - n.a. = non applicabile IB IAP IB In particolare per quanto riguarda l'indice di Benchmarking (IB) esso è costruito come segue sulla base dei dati relativi all'anno 2005 trasmessi dagli operatori ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del DEC/RAS/74/2006: IB = w xemsp k, impianto - EmSp k, settore EmSp k, riferimento - EmSp k, settore dove EmSpk, impianto = emissioni specifiche dell'impianto per il prodotto k EmSpk, settore = emissioni specifiche medie di settore per il prodotto k EmSpk, riferimento = emissioni specifiche di riferimento per il prodotto k w = +1 nel caso di EmSpk, impianto ANDDDlt; EmSpk, settore w = -1 nel caso di EmSpk, impianto ANDDDgt; EmSpk, settore Nel caso di impianti caratterizzati da emissioni specifiche inferiori alla media le emissioni specifiche di riferimento sono pari all'emissione specifica relativa al 10 percentile [25], ossia il valore corrispondente alle migliori performance ambientali all'interno del settore. Nel caso di impianti caratterizzati da emissioni specifiche superiori alla media le emissioni specifiche di riferimento sono pari all'emissione specifica relativa al 90 percentile, ossia il valore corrispondente alle performance ambientali meno virtuose all'interno del settore. Nella Tabella 5.3 si riportano per ogni tipologia di prodotto all'interno di ciascuna attività di riferimento, i valori dei parametri di settore e di riferimento utilizzati nell'ambito del calcolo dell'indice di efficienza a livello d'impianto. Tali valori permettono ai gestori degli impianti in allegato di ripercorrere il calcolo che ha portato alla determinazione delle quote per il singolo impianto. [25] Calcolata la distribuzione di frequenza cumulata delle emissioni specifiche per il settore, il 10 percentile è quel valore di emissione specifica al di sotto del quale

20 0 di 63 17/09/ :11 ricade soltanto il 10% dei casi (tale valore pertanto corrisponde alle migliori performance ambientali nel settore). Tabella Indice di Benchmarking: valori dei parametri di settore e di riferimento per tipologia di prodotto Attività EmSp EmSp EmSp i, settore i, rif 10 % i, rif 90 % Produzione acciaio da forno elettrico 0, , ,1091 Produzione ghisa da forno elettrico 0, , ,6861 Vetro - produzione di vetro piano 0,7328 0,6411 0,8069 Vetro - produzione di vetro cavo 0,4711 0,3000 0,6989 Carta - fabbricazione pasta per carta [26] 0,4598 0,308 0,566 Carta - fabbricazione carta [26] 0,5914 0,370 1,065 Carta - fabbricazione cartoni [26] 0,4214 0,286 0,603 [26] Al fine di tenere in considerazione l'utilizzo differenziato della cogenerazione tra gli impianti del settore, le emissioni specifiche sono state determinate attraverso la somma delle emissioni specifiche dirette (rapporto tra le emissioni e la produzione) e delle emissioni specifiche indirette (legate al consumo e produzione di energia elettrica). Le emissioni specifiche indirette sono calcolate per l'anno 2005 moltiplicando il fattore di emissione medio dell'energia elettrica immessa in rete (517 gco2/mwh) per la differenza tra energia elettrica acquistata ed energia elettrica ceduta alla rete per poi dividere le emissioni indirette così ottenute per la produzione totale di carta, cartoni o pasta per carta. Nel caso in cui un impianto sia caratterizzato da diverse tipologie di prodotto l'indice di Benchmarking viene determinato come segue: a) calcolo dell'indice di Benchmarking per ciascuna tipologia di prodotto; b) calcolo dell'indice di Benchmarking finale come media ponderata dei livelli produttivi comunicati nel 2005 per ciascuna tipologia di prodotto. Analogamente all'indice di benchmarking, l'indice di azioni precoci (IAP) per l'impianto si è costruito come segue: IAP i = w x Y impianto i - Y settore Y riferimento - Y settore Dove: Yimpianto i = fattore di azioni precoci dell'impianto i Y settore = fattore di azioni precoci medio di settore Y riferimento = fattore di azioni precoci di riferimento W = +1 nel caso di Y impianto i ANDDDgt; Y settore W = -1 nel caso di Y impianto i ANDDDlt; Y settore. Nel caso di impianti con prestazioni inferiori alla media il «fattore di azioni precoci di riferimento» è pari al valor minimo dei «fattori di azioni precoci» calcoati per gli impianti del settore. Nei casi di impianti con prestazioni superiori alla media il «fattore di azioni precoci di riferimento» è pari al valor massimo dei «fattori di azioni precoci» calcolati per gli impianti del settore.

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