INPS CIRCOLARI E MESSAGGI DEL 4 TRIMESTRE 2003 DI MAGGIOR INTERESSE PER LE AZIENDE INDUSTRIALI. Estremi Oggetto Pag.

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1 INPS CIRCOLARI E MESSAGGI DEL 4 TRIMESTRE 2003 DI MAGGIOR INTERESSE PER LE AZIENDE INDUSTRIALI INDICE: Estremi Oggetto Pag. Messaggio n. 160 del 30 dicembre 2003 Messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003 Messaggio n. 158 del 23 dicembre 2003 Circolare n. 201 del 23 dicembre 2003 Circolare n. 199 del 23 dicembre 2003 Circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 Circolare n. 196 del 23 dicembre 2003 Circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 Messaggio n. 151 del 17 dicembre 2003 Circolare n. 188 del 10 dicembre 2003 Circolare n. 185 del 2 dicembre 2003 Circolare n. 184 del 1 dicembre 2003 Circolare n. 183 del 1 dicembre 2003 Circolare n. 182 del 1 dicembre 2003 Eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 nelle 3 regioni Abruzzo e Molise e in provincia di Foggia. Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n.3268 del , n e n del Modalità di pagamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. Elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell agevolazione. Indennità sostitutiva del preavviso. Risposta a quesiti. 8 Art. 44, comma 9 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n Obbligatorietà della presentazione telematica dei modelli DM10/2. Operazione di emissione generalizzata degli estratti conto. Indicazioni operative per l acquisizione dei periodi contributivi mancanti relativi all anno 1998, segnalati dagli assicurato con modello Eco2. Assegno al nucleo familiare: Art. 34 Legge 12 novembre 2000, n Cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Conguaglio di fine anno 2003 dei contributi previdenziali e assistenziali. Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all amianto. Benefici per l assunzione di disabili ex art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Cumulabilità con altre agevolazioni contributive. Art. 21 del D.L. 269 del 30 settembre 2003 convertito con la legge 326 del 24 novembre Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Riposi giornalieri per allattamento (artt. 39, 40 e 43 D.Lgs. 151/2001). Non conguagliabilità delle somme corrisposte da parte dei datori di lavoro non tenuti all obbligo assicurativo per la maternità. Convenzioni INPS/Regione Piemonte. 65 Provvidenze in favore dei soggetti danneggiati dall eruzione dell Etna del 2001 e del Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 10 ottobre Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2002 emanato in applicazione dell art.1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione del lavoro irregolare reso dagli extracomunitari O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 1 di 100

2 Circolare n. 181 del 1 dicembre 2003 D.Lgs , n. 66. Riforma della disciplina in materia 73 di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce. Contribuzione atipica ex INPDAI. 77 Messaggio n. 142 del 26 novembre 2003 Circolare n. 180 del 24 novembre Provincia di Catania: sisma luglio Circolare n. 179 del 20 novembre Aliquote contributive in vigore per l anno Messaggio n. 133 del 13 Aliquota contributiva I.V.S. ex INPDAI per particolari 81 novembre 2003 tipologie di personale dirigente. Circolare n. 172 del 6 novembre Dirigenti di aziende industriali iscritti in evidenza contabile separata del FPLD - autorizzazione ai versamenti volontari: -prosecuzione volontaria degli autorizzati dal soppresso INPDAI -prosecuzione volontaria autorizzata dall INPS. Circolare n. 171 del 6 novembre Gestione esercenti attività commerciali. Chiarimenti in materia di iscrizione. Circolare n. 170 del 30 ottobre Sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali. Chiarimenti. Circolare n. 169 del 29 ottobre Richiesta di CIG da parte di aziende appaltatrici in seguito all esercizio del committente della facoltà prevista nei capitolati di appalto di sospendere i lavori stessi. Casi di non imputabilità dell evento ex art. 1 lett. a) L. 164/75 ed ex art. 1 L n. 77 così come modificato all art. 1 della L. del n Messaggio n. 363 del 22 ottobre Decreto-Legge 30 settembre 2003, n Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all amianto Articolo 47. Circolare n. 159 del 6 ottobre Sentenza Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 10 ottobre 2002 n Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari. O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 2 di 100

3 Direzione Centrale_ delle Entrate Contributive_ Roma, Messaggio n. 160 Allegati 1 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI RESPONSABILI DELLE UDP AZIENDE AI RESPONSABILI DEI FLUSSI CONTABILI OGGETTO: Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise e in provincia di Foggia. Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n.3268 del , n e n del Modalità di pagamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. Elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell agevolazione. DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA E BILANCIO DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI Allegati 1 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI RESPONSABILI DELLE UDP AZIENDE AI RESPONSABILI DEI FLUSSI CONTABILI Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise e in provincia di Foggia. Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n.3268 del , n e n del Modalità di pagamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. Elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell'agevolazione. PREMESSA. Nell'allegato 1 della circolare n. 123 dell'8 luglio 2003 è stato riportato l'elenco dei comuni della regione Molise beneficiari dell'agevolazione di cui all'ordinanza del P.C.M. n del 2003; in allegato alla circolare n. 143 dell'11 agosto 2003 è stato riportato l'elenco dei comuni della regione Abruzzo beneficiari dell'agevolazione di cui all'ordinanza del P.C.M. n del 2003; in allegato alla presente circolare si riporta l'elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell'agevolazione di cui all'ordinanza del P.C.M. n del 2003, individuati con decreto del Commissario Delegato del 27 agosto Considerato che, a causa della mancata pubblicazione del suddetto elenco sulla Gazzetta Ufficiale, l Istituto è venuto tardivamente a conoscenza dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell agevolazione in discorso, si consente esclusivamente ai residenti e alle ditte operanti nei citati comuni, di effettuare i necessari adempimenti per la rilevazione del credito complessivo da dilazionare, riguardante i contributi eventualmente già versati per i mesi successivi alla data di pubblicazione dell ordinanza 3280/2003 e, comunque, fino al periodo di paga novembre 2003, con i Modelli DM10 di dicembre 2003 o di gennaio 2004 o di febbraio In tale evenienza, se la rilevazione del credito avviene con il DM10 di dicembre, il versamento della prima rata deve avvenire alla normale scadenza del 16 gennaio; se avviene con il DM10 di gennaio 2004, entro il 16 febbraio dovranno essere versate due rate; se avviene con il mese di febbraio, entro il 16 marzo dovranno essere versate tre rate. DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI. Dopo aver disposto le norme per la sospensione contributiva, tutte e tre le ordinanze citate stabiliscono all'art. 7, comma 1, che "il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri in un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso". O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 3 di 100

4 Ciò significa che il pagamento può avvenire, oltre che in unica soluzione, anche in 88 rate mensili uguali e consecutive, la prima delle quali dovrà essere pagata entro il 16 gennaio 2004, mentre le successive avranno scadenza il giorno 16 di ogni mese (cfr. circolare n. 123 dell'8 luglio 2003). A) DATORI DI LAVORO. La contribuzione oggetto di sospensione può riferirsi, con la sola limitazione dei contributi già versati prima della data di pubblicazione sulla G.U. delle relative ordinanze di sospensione, ai periodi di paga da gennaio 2003 a novembre I datori di lavoro interessati al recupero dei contributi sospesi che non avessero ancora presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto della sospensione, dovranno provvedere alla presentazione di detta modulistica contestualmente al pagamento della prima rata o al pagamento del debito in unica soluzione. Le modalità di compilazione dei modelli DM10 sono state illustrate nella circolare n.123/2003, cui si fa rinvio. Per i contributi previdenziali esposti nel mod.dm10, lo strumento di pagamento deve essere il Mod.F24 da compilare con le modalità esposte nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo " DSOS" istituito con circolare n. 98 del , ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dagli stessi codici ( "N944": contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, Molise, ord.n. 3268; "N945": contr. sosp. per alluvione gennaio 2003 prov. FG. ord. n. 3280; "N946": contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, Abruzzo, ord. n. 3281) esposti nel quadro D del modello DM10 di denuncia, per la rilevazione del credito. Tali codici devono essere utilizzati dai datori di lavoro diversi dalle imprese che esercitano il credito e le assicurazioni, per le quali sono stati istituiti i codici N947 per il Molise, N948 per Foggia e N949 per l Abruzzo per la sospensione contributiva della sola quota a carico del lavoratore (cfr circ.n.192 del ). Per maggiore chiarezza, si espone di seguito una sezione INPS del mod. F24 compilata per i versamenti relativi alla provincia di Foggia: COD.SEDE Causale ctr. Matr.INPS/cod.INPS Periodo di rif. Importi Importi Filiale az. a deb. a cred. versati compensati xxxx DSOS PPNNNNNNCCN945 Si precisa, comunque, che i datori di lavoro dovranno versare mensilmente anche la quota recuperata a carico dei lavoratori e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, dovranno recuperare il residuo debito sul trattamento di fine rapporto ovvero, nell'ipotesi di azienda in cassa integrazione a zero ore, sugli importi dovuti ai dipendenti a titolo di prestazioni a carico della C.I.G.. Un diverso comportamento nei confronti dei lavoratori interessati comporterà comunque l obbligo del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro anche per la quota sospesa del lavoratore. B) ARTIGIANI E COMMERCIANTI. Per i residenti con sede operativa nei Comuni interessati, la sospensione dei termini concerne le scadenze indicate al p. 2 della circolare n. 123 dell' Coloro che intendono versare in unica soluzione entro il possono utilizzare gli F24 originali e, qualora non ne siano in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente. Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono presentare apposita istanza e versare la prima rata a mezzo delega unificata (mod. F24) indicando, nella sezione riservata all'i.n.p.s., i codici istituiti con la circolare n. 210 del e precisamente: - AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani; - CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti. La Sede competente avrà cura di fornire ai richiedenti, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare. Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento. O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 4 di 100

5 C) ALTRE CATEGORIE C.1) GESTIONE SEPARATA. Gli interessati al pagamento in unica soluzione potranno effettuare i versamenti utilizzando i modelli F24 con le causali in uso per i pagamenti correnti e cioè "C10" e CXX per i committenti e "P10" e PXX per i professionisti. Coloro che intendono avvalersi del pagamento dilazionato devono presentare la richiesta di rateazione in forma libera e versare con la delega unificata ( mod. F24) inserendo nella causale il codice "COC" per i committenti e il codice "POC" per i professionisti, entrambi istituiti con la circolare n. 98/2002. C.2) DATORI DI LAVORO DOMESTICO. I datori di lavoro dovranno presentare la domanda utilizzando il Mod. LD15 ed effettuare i versamenti con la delega unificata ( modf24), compilata con gli stessi criteri esposti nell esempio, ma indicando nel campo causale ctr DOM1 e nel campo Matricola INPS il numero di dodici cifre formato dal codice del rapporto di lavoro di dieci caratteri, seguito dal controcodice di due (es ). Il codice rapporto è rilevabile dalla lettera ricevuta unitamente ai bollettini di versamento per i rapporti di lavoro preesistenti alla sospensione, mentre per i rapporti denunciati per la prima volta al momento della richiesta di pagamento della contribuzione oggetto di sospensione, sarà fornito direttamente dalla Sede. In mancanza del controcodice, potranno essere inseriti i caratteri 00. C.3) PROSECUTORI VOLONTARI. Il versamento dei contributi di cui trattasi dovrà essere effettuato mediante il bollettino di conto corrente postale di mod. VV08, il cui importo sarà determinato in base ai trimestri da regolarizzare ed all'importo del contributo settimanale o mensile vigente nel periodo stesso. In sostanza se l'interessato intende usufruire delle previste rateazioni, deve presentare la domanda in carta libera entro il 16 gennaio 2004 ed ottenere dalla sede un congruo numero di VV08 per l'importo corrispondente al numero delle settimane che intende coprire con il versamento stesso. Poiché la scadenza del modello è trimestrale, l'importo da indicare in esso e da versare dovrà essere corrispondente a tre trimestri. Considerata la non obbligatorietà della contribuzione, è indispensabile che la volontà di versare sia manifestata con la domanda da presentare in forma libera e che i versamenti siano effettuati rispettando le naturali scadenze trimestrali del citato modello VV08. Eventuali versamenti tardivi saranno oggetto di rimborso. C.4) LAVORATORI AGRICOLI Le disposizioni riguardanti i datori di lavoro ed i lavoratori dell area agricola sono contenute nella circolare n.167 del D) ISTRUZIONI CONTABILI. Per la rilevazione contabile del recupero dei contributi sospesi, previsto dall art. 7, comma 1, delle già ricordate O. P.C.M n. 3268, per la regione Molise, O.P.C.M. n. 3280, per la provincia di Foggia, e O.P.C.M n. 3281, per la regione Abruzzo si fa presente quanto segue. D-1) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO Per quanto riguarda la rilevazione del credito per i contributi sospesi verso le aziende si richiamano le istruzioni impartite con n la citata circolare n. 123 dell 8 luglio Le riscossioni dei contributi in questione sono imputati ai conti GPA 00/104, per la regione Molise; GPA 00/105, per la provincia di Foggia e GPA 00/106, per la regione Abruzzo, mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099. Tali scritture di storno verranno effettuate in automatico dall apposita procedura, che sarà messa quanto prima a disposizione delle Sedi, sulla base dei diversi codici ( N944 ; N945 e N946 ) risultanti nella code-line dei modelli F24, secondo le modalità di compilazione previste per i datori di lavoro al precedente punto A). Con la suddetta procedura verranno aggiornati in automatico anche i partitari dei citati conti. Attraverso le risultanze dei partitari stessi, per una più incisiva azione di recupero, devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 5 di 100

6 versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l effettuazione dei versamenti medesimi. In ultimo, si precisa che i conti GPA 00/104, GPA 00/105 e GPA 00/106 vengono abbinati alla causale esistente di mod. FL02: in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. 10/2. D-2) CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALI I versamenti di contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, qualora siano effettuati in unica soluzione, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 (contributi entro il minimale) ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale). Nell ipotesi di versamenti rateali, a seconda del codice contributo, gli stessi sono rilevati al conto ARR 52/055 (codice contributo AD), se afferenti agli artigiani, oppure al conto COR 52/055 (codice contributo CD) se relativi agli esercenti attività commerciali.. D-3) CONTRIBUTI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE EX ART. 2, COMMA 26, LEGGE N. 335/1995 (PARASUBORDINATI) Per tale categoria di lavoratori, gli importi dei contributi, versati secondo le modalità previste al precedente punto C.1), sono imputati al conto al conto PAR 52/010, se in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 nei casi di pagamento dilazionato. D-4) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO In relazione alle modalità di versamento dei contributi in questione, previste al precedente punto C.2), per la regolarizzazione del periodo oggetto di sospensione, le relative somme vengono imputate al conto GPA 54/028. D-5) PROSECUTORI VOLONTARI I contributi versati dai prosecutori volontari mediante bollettini di conto corrente postale di mod. VV08, di cui al precedente punto C.3), devono essere imputati, secondo le vigenti disposizioni, al conto GPA 52/084. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE FINANZA, CONTABILITA E SISTEMI INFORMATIVI E BILANCIO TELECOMUNICAZIONI CRACA ANGELINI CRECCO O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 6 di 100

7 Allegato 1 COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL P.C.M. N DEL ) ACCADIA 2) ALBERONA 3) ANZANO DI PUGLIA 4) APRICENA 5) ASCOLI SATRIANO 6) BICCARI 7) BOVINO 8) CANDELA 9) CARAPELLE 10) CARLANTINO 11) CARPINO 12) CASALNUOVO MONTEROTARO 13) CASALVECCHIO DI PUGLIA 14) CASTELLUCCIO DEI SAURI 15) CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 16) CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 17) CELENZA VALFORTORE 18) CELLE DI SAN VITO 19) CERIGNOLA 20) CHIEUTI 21) DELICETO 22) FAETO 23) FOGGIA 24) ISOLE TREMITI 25) LESINA 26) LUCERA 27) MANFREDONIA 28) MARGHERITA DI SAVOIA 29) MATTINATA 30) MONTELEONE DI PUGLIA 31) MOTTA MONTECORVINO 32) ORDONA 33) ORSARA DI PUGLIA 34) PANNI 35) PESCHICI 36) PIETRAMONTECORVINO 37) ROCCHETTA S. ANTONIO 38) RODI GARGANICO 39) ROSETO VALFORTORE 40) SAN MARCO LA CATOLA 41) SAN PAOLO DI CIVITATE 42) SANT'AGATA DI PUGLIA 43) SERRACAPRIOLA 44) TORREMAGGIORE 45) TRINITAPOLI 46) TROIA 47) VIESTE 48) VOLTURARA APULA 49) VOLTURINO 50) ZAPPONETA O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 7 di 100

8 Direzione Centrale_ delle Entrate Contributive_ Roma, Messaggio n. 159 OGGETTO: Indennità sostitutiva del preavviso. Risposta a quesiti. SOMMARIO: Si fornisce risposta a due quesiti in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Sono stati rivolti alla scrivente due quesiti in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Premesso che la disciplina applicabile a tale indennità ai fini contributivi è contenuta nella circ. 263 del 24 dicembre 1997 si fornisce di seguito la risposta ai seguenti quesiti: Quesito n. 1 : modalità di versamento della contribuzione relativa all indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai lavoratori distaccati all estero in paesi non convenzionati. Quesito: lavoratore distaccato all estero in paese non convenzionato (L.398/1987) indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo 1/02/ /01/2004 ultimo periodo di paga gennaio 2003 Qual è la fascia di retribuzione convenzionale che deve essere assunta come base ai fini del calcolo della contribuzione relativa all indennità sostitutiva del preavviso? Risposta: Come per la retribuzione anche per l indennità di preavviso, corrisposta ai lavoratori distaccati all estero in paesi non convenzionati, la contribuzione deve essere calcolata su valori convenzionali. Tuttavia, ai fini dell individuazione della retribuzione convenzionale da assumere ai fini contributivi per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, i due emolumenti (retribuzione dell ultimo mese e indennità) non devono essere cumulati ma per ciascuno di essi deve essere determinata la relativa fascia retributiva. Per quanto riguarda la retribuzione dell ultimo mese (gennaio 2003) la fascia di retribuzione convenzionale su cui calcolare la contribuzione è quella nella quale si colloca la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore (L. 398/1987 ; D.M ). Per quanto riguarda invece l indennità in questione la fascia di retribuzione convenzionale si determina : 1. dividendo l importo dell indennità per il numero dei mesi ai quali il preavviso si riferisce 2. confrontando il valore ottenuto con le fasce di retribuzioni convenzionali (D.M ) al fine di individuare la fascia in cui tale valore si colloca. L importo di cui al punto 1 deve poi essere assoggettato a contribuzione sulla base del corrispondente valore convenzionale e, al fine di determinare la misura dei contributi dovuti sull intera indennità, il quantum contributivo relativo al predetto valore convenzionale deve essere moltiplicato per il numero dei mesi cui il preavviso si riferisce. La contribuzione in tal modo determinata deve essere aggiunta a quella relativa all ultimo periodo di paga ma attribuita, ai fini dell accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (circ. n. 263 del 24 dicembre 1997). Quesito n. 2 : indennità sostitutiva del preavviso e massimale contributivo Quesito: indennità di mancato preavviso riferita al periodo 1/12/ /01/2003 ultimo periodo di paga novembre 2002 Quale è il massimale applicabile? La corresponsione dell indennità sostitutiva del preavviso fa superare l importo del massimale contributivo previsto per l anno 2002? O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 8 di 100

9 Risposta: Nell ipotesi in cui l indennità in oggetto si riferisca ad un periodo di preavviso che si collochi a cavallo di due annualità, ai fini dell applicazione del massimale contributivo, di cui all art. 2 comma 18 della L. 335/95, occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno. Nel caso in esame per la parte di indennità relativa a dicembre 2002 il massimale contributivo da applicare è quello del predetto anno mentre per la restante quota (gennaio 2003) quello dell anno successivo (2003). Qualora l indennità in argomento determini per l anno 2002 il superamento del massimale contributivo la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a contribuzione. IL DIRETTORE CENTRALE GIORGIO CRACA O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 9 di 100

10 Direzione Centrale_ delle Entrate Contributive_ Roma, Messaggio n. 158 Ai Direttori Centrali Ai Direttori Regionali Ai Direttori le Sedi provinciali e sub provinciali OGGETTO: Art. 44, comma 9 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decretolegge 30 settembre 2003, n Obbligatorietà della presentazione telematica dei modelli DM10/2. L art. 44, comma 9 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, l'obbligatorietà della presentazione telematica dei modelli DM10/2. Dal periodo di paga in corso a gennaio 2004 (termine di presentazione della prima denuncia: 29 febbraio 2004, coincidente con l ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga di riferimento), le aziende dovranno, pertanto, trasmettere obbligatoriamente all Istituto le denunce contributive mensili (mod. DM10/2) mediante trasmissione telematica (Internet ). Ad ogni buon fine, si rammenta che il termine del versamento della contribuzione rimane fissato al giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di riferimento. Per avvalersi della possibilità di presentazione delle denunce DM10/2 mediante trasmissione telematica, i titolari e legali rappresentanti delle aziende o soggetti delegati (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli appositi albi) devono essere autorizzati ed ai predetti deve essere assegnato il PIN (Personal Identification Number) che consente anche di consultare i dati di propria pertinenza presenti negli archivi INPS: la situazione anagrafica, l'inquadramento, le coperture contributive, la visualizzazione di tutti i DM10/2 già presenti sugli archivi centrali dell'istituto. Le istruzioni relative al rilascio del PIN sono contenute nella circolare n. 191 del 30 ottobre Innovazioni alle modalità procedurali relative alla trasmissione telematica sono contenute, anche, nel messaggio n. 522 del 22 ottobre Le Direzioni Centrali interessate -facendo seguito al messaggio inerente alle attività di marketing a supporto della trasmissione telematica dei modelli DM10/2 (messaggio n. 276 del 30 aprile 2002)- con il messaggio n. 38 del 21 novembre 2003 e con il messaggio n. 39 del 24 novembre 2003, hanno previsto un ciclo di seminari informativi ed una Videoconferenza -svoltasi il 10 dicembre u.s.- per sensibilizzare le Sedi periferiche sulla necessità di avviare sul territorio di competenza le attività necessarie per supportare le aziende e gli intermediari ai fini dell applicazione del disposto del decreto-legge 30 settembre 2003, n Nei seminari informativi sopra citati, conclusi il 17 dicembre 2003, concernenti essenzialmente gli aspetti tecnico-procedurali relativi agli adempimenti pratici della telematizzazione del DM 10/2, sono state affrontate sia le problematiche afferenti alla gestione interna dei flussi in arrivo sia gli aspetti maggiormente legati al rapporto di customer care con l utenza esterna. E necessario, pertanto, che i direttori delle Sedi ed i funzionari impegnati nelle attività di promozione e marketing del software di controllo dell Istituto, facciano in primo luogo riferimento ai contenuti espressi nei Seminari informativi recentemente tenuti. Si rende noto, inoltre, che sul sito Internet dell Istituto è stata messa a disposizione dell utenza esterna, un apposita pagina d informazione e servizio riguardante l invio telematico dei modelli DM 10/2. La documentazione è raggiungibile sia dalla voce informazioni sia da quella servizi ondine presenti sull Home page del sito Nella predetta sezione informativa, le Aziende e gli intermediari, potranno prelevare il modulo di richiesta del PIN e la dichiarazione di responsabilità collegata alla propria tipologia di utenza (titolare o legale rappresentante dell Azienda, Professionista ovvero Associazione o CED). In tale sezione è possibile anche prelevare la normativa di riferimento e l insieme della modulistica in formato compresso. In considerazione dell esiguo margine temporale a disposizione, le Sedi periferiche dovranno individuare le aziende che non sono attualmente autorizzate alla trasmissione telematica delle denunce mensili (riconoscibili dall assenza del Codice di Autorizzazione 1Y, ed ovviamente nei casi in cui l archivio di riferimento risulti aggiornato). O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 10 di 100

11 Identificato il target di riferimento, sarà necessario contattare prioritariamente le associazioni di categoria ed i consulenti che gestiscono tali aziende -anche mediante l organizzazione di appositi incontri locali- al fine sia di sensibilizzare gli intermediari al reciproco vantaggio dell adozione delle procedure telematiche di trasmissione on line, sia di illustrare in concreto le relative operazioni mediante l utilizzo del Software di controllo INPS 2000, vers. 3.2, e del DM10FAST, vers Stante l obbligatorietà del dettato legislativo, i Direttori delle Sedi porranno in essere ogni utile iniziativa, anche ricorrendo a forme di consulenza personalizzata nei confronti delle Aziende che trovassero ancora difficoltà nella trasmissione in via telematica delle denunce mensili. p. IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE (Daniela Pizzi) p. IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI (Giorgio Pavan) O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 11 di 100

12 Entrate Contributive Direzione Centrale Prestazioni Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Progetto Integrazione Evoluzione nuove tecnologie Roma, 23 Dicembre 2003 Circolare n. 201 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Operazione di emissione generalizzata degli estratti conto. Indicazioni operative per l acquisizione dei periodi contributivi mancanti relativi all anno 1998, segnalati dagli assicurato con modello Eco2. 1) Premessa Tra le attività preparatorie all emissione generalizzata degli estratti conto, particolare importanza ha assunto la gestione delle attività connesse all acquisizione, variazione e gestione dei modd. SA770 con particolare riferimento a quelli per gli anni 1998, 1999, 2000, per la cui specificità sono state fornite alle Sedi indicazioni con i messaggi n. 5 del 22/2/2002 della D. C. Pianificazione e Controllo di Gestione, n. 13 del 15/4/2002 del Progetto Centro Periferia e n. 358 del 13/6/2002 della D.C. Sistemi Informativi e telecomunicazioni. In particolare, con il messaggio del 22 febbraio 2002 n. 5 sono state segnalate le modalità operative relative al recupero e all acquisizione delle informazioni contributive presenti nei modelli SA 770 per l anno 1998, con l obiettivo di conseguire la definitiva sistemazione delle informazioni negli archivi contributivi dei lavoratori dipendenti. A fronte di tale iniziativa sono stati raggiunti soddisfacenti risultati quali quantitativi grazie all impegno delle strutture centrali e periferiche ed alla collaborazione dei Consulenti del Lavoro e delle Aziende coinvolte nelle iniziative di recupero,. Peraltro, considerato che l Istituto nel dare l avvio all operazione di emissione generalizzata degli estratti conto ha sospeso l invio degli estratti per quegli assicurati cui non è stato ancora possibile ricostruire il periodo contributivo relativo all anno individuati verificando l assenza di contributi dell anno 1998 in presenza di contributi per il 1997 e per il al fine di procedere secondo quanto previsto dalla O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 12 di 100

13 circolare n. 86 del 12/5/2003 all emissione degli estratti conto è necessario ricomprendere nelle prossime emissioni anche gli assicurati come sopra individuati per consentire agli stessi di segnalare tramite Eco2 l eventuale mancanza della contribuzione dell anno 1998 e procedere alla sistemazione del conto assicurativo. A tal fine, con la presente circolare si forniscono le indicazioni in merito alla documentazione che dovrà essere prodotta dagli interessati in allegato al Modello Eco2, alla validità e all utilizzo della documentazione stessa, nonché ai criteri per la determinazione sia del numero delle settimane che dei valori retributivi accreditabili. 2) Modalità per il riconoscimento e per l accredito dei periodi contributivi dell anno Premesso che il documento indispensabile per procedere alla istruttoria finalizzata all accredito dei contributi dell anno in questione è il modello CUD dell anno 1998, e che l istruttoria deve essere preceduta da una attenta ricerca della posizione anagrafica, anche con dati incompleti, nell archivio ARCA, di seguito vengono illustrate le modalità operative che dovranno essere seguite con riferimento alle possibili tipologie di documentazione presentata dagli assicurati. Quanto al contenuto del modello CUD per l anno 1998 si rimanda alle circolari n. 80 dell 8 aprile 1998 e n. 24 del 9 gennaio ) Documentazione prodotta: CUD e Mod. 01/M Sost o SA/Sost Con il citato messaggio n. 5 del 22 febbraio del 2002, è stata indicata la possibilità di utilizzare, per il recupero dei periodi mancanti, le certificazioni CUD rilasciate dal datore di lavoro integrate dalle dichiarazioni sostitutive (Mod. 01/M Sost o SA/Sost). In tal caso è sufficiente: - consultare la lista dei versamenti aziendali ed attivare la procedura confronto cumuli per verificare l entità dei monti retributivi; - verificare l esatta compilazione delle tre sezioni di cui si compone il Sost; - verificare che il numero delle settimane(comprese quelle utili per gli accrediti figurativi) del modello Sost sia congruo rispetto al numero dei giorni per i quali l assicurato ha beneficiato delle detrazioni d imposta per lavoro dipendente riportate nella casella 6 del CUD, attraverso la divisone per 7 del numero di tali giorni; le settimane accreditabili del Sost devono essere pari o inferiori al risultato di tale divisione; - verificare che l importo delle retribuzioni indicate sul Sost corrisponda a quello riportato nella casella 26 del CUD; - compilare il modello O1/M-Vig e procedere all acquisizione dei dati utilizzando la procedura SA/vig. 2.2) Documentazione prodotta: CUD e buste paga. Qualora l assicurato non sia in grado di produrre il modello SA/Sost emesso dal datore di lavoro, possono essere considerate utili le buste paga del periodo. Generalmente i dati contenuti nelle buste paga: periodo, qualifica, numero giorni e settimane, retribuzioni corrisposte (suddivise tra competenze correnti e altre competenze), eventuale orario part-time, eventi figurativi a carico dell Istituto e/o integrati dal datore di lavoro, permettono di determinare i dati necessari per un corretto accredito della contribuzione. In questo caso: - consultare la lista dei versamenti aziendali ed attivare la procedura confronto cumuli per verificare l entità dei monti retributivi; - verificare la congruità dei dati contributivi/retributivi rilevati dall esame delle buste paga con quelli corrispondenti della certificazione CUD (casella 6 e casella 26 del CUD); - se presente la busta paga della 13^ mensilità, e questa risulta erogata in misura intera, può essere considerata quale elemento certo per quantificare in 52 il numero delle settimane dell anno, - altrimenti chiedere ulteriore documentazione, quale : libretto di lavoro, lettera assunzione, lettera di licenziamento, da cui rilevare l esatto periodo di occupazione presso l azienda; - verificare se l importo della casella 26 meno l importo della casella 29 sia uguale all imponibile fiscale riportato nella casella 1 del CUD; se l imponibile fiscale è superiore alla differenza: O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 13 di 100

14 - (casella 26 meno casella 29), significa che l imponibile fiscale comprende importi di indennità che possono dar luogo al riconoscimento di contributi figurativi. In tal caso può essere necessario, se non altrimenti rilevabile, un contatto con l assicurato al fine di definirne la tipologia e/o la durata; - compilare il modello O1/M-Vig e procedere all acquisizione dei dati utilizzando la procedura SA/vig. 2.3) Documentazione prodotta: CUD. Nel caso in cui l assicurato non sia in grado di produrre documentazione diversa oltre al CUD, sarà necessario ricorrere ad una dichiarazione integrativa, redatta secondo lo schema riportato nell allegato n. 1, per acquisire le informazioni necessarie alla definizione dei dati contributivi mancanti. In questo caso: - consultare la lista dei versamenti aziendali ed attivare la procedura confronto cumuli per verificare l entità dei monti retributivi; - quantificare le anzianità ed i valori retributivi da accreditare; - compilare il modello O1/M-Vig e procedere all acquisizione dei dati utilizzando la procedura SA/vig. Il Direttore Generale f.f. Tomassini O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 14 di 100

15 Allegato n. 1 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO ASSICURATIVO RELATIVO ALL ANNO Il sottoscritto., nato a, il.., c.f..., residente a.., in., consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: Azienda presso la quale ha prestato attività lavorativa Settore di attività Sede legale: via/piazza, città, provincia Indirizzo dell unità lavorativa se diverso dalla sede legale: via/piazza, città, provincia Qualifica professionale (operaio, impiegato, quadro, dirigente): Tipologia del rapporto (tempo determinato, tempo indeterminato, part time, apprendista, contratto di formazione lavoro): Periodo del rapporto di lavoro dal al Orario settimanale contrattuale ore : Nel caso di part-time indicare n ore settimanali effettuate Ha goduto di indennità sostitutiva del preavviso per n. sett. Importo Eventi figurativi (mat. mal/inf. cig tbc donaz. Sangue) totalmente a carico dell INPS/INAIL, n sett. (event. Docum.) Eventi figurativi (come sopra) con integrazione da parte del datore di lavoro: Eventuali altre notizie utili: In fede, Data Firma O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 15 di 100

16 Direzione Centrale_ Prestazioni a Sostegno del Reddito_ Roma, 23 Dicembre 2003 Circolare n. 199 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Assegno al nucleo familiare: Art. 34 Legge 12 novembre 2000, n. 324 SOMMARIO: Si forniscono precisazioni in merito all applicazione dell art. 34 della legge 12 novembre 2000, n. 324 nell erogazione dell assegno al nucleo familiare. Sono stati formulati da parte delle strutture periferiche numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disposizione di cui all art. 34 della legge n.324 del 12 novembre 2000 relativamente all erogazione dell assegno al nucleo familiare. La norma in parola, introducendo sostanziali modifiche in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ha stabilito, a decorrere dal , l assimilabilità di detti redditi a quelli da lavoro dipendente. Al riguardo si chiarisce che, nel caso di richiesta di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori dipendenti, in virtù del dettato della norma in argomento, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente richiesto dall art.2, comma 10 della legge n.153/1988. Si precisa inoltre che il criterio sopra indicato può trovare applicazione nel computo del reddito familiare ai fini della corresponsione dell assegno al nucleo con decorrenza dal 1 luglio 2002, in quanto il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito nell anno 2001, e pertanto il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente si considera raggiunto considerando anche il reddito conseguito con attività coordinata e continuativa, che dal è stato assimilato a quello da lavoro dipendente. Diversamente, per la corresponsione della prestazione per il periodo / , dovendosi acquisire il reddito familiare dell anno 2000, i criteri da applicare nel computo di detto reddito sono quelli antecedenti alle modifiche introdotte dall art.34 della legge 324/2000. Peraltro, la nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, che ha valenza ai soli fini fiscali, nulla modifica ai fini del diritto all assegno per il nucleo familiare per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, in quanto per i lavoratori parasubordinati, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, rimane fermo il requisito richiesto dalla vigente normativa del 70 per cento di reddito derivante dall attività di cui all art.2, c.26 della legge 335/1995. Si sottolinea, infine, che per i lavoratori di cui all art. 2, comma 26 della legge 335/1995 sussiste la norma che prevede la possibilità di cumulare il reddito da lavoro parasubordinato con quello da lavoro dipendente, come specificato con la circolare n. 193 del IL DIRETTORE GENERALE F.F. TOMASSINI O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 16 di 100

17 Direzione Centrale_ delle Prestazioni_ Roma, 23 Dicembre 2003 Circolare n. 197 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. SOMMARIO: Si riepilogano e coordinano le istruzioni succedutesi dal 1994 al 2003 in merito al regime di cumulo pensione redditi da lavoro per i trattamenti di vecchiaia, anzianità, invalidità e supers. PREMESSA A decorrere dal 1 gennaio 1994 la normativa che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente ha subìto profonde innovazioni. La disciplina contenuta nell art. 10 D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 (con le modifiche di cui all art.11 della legge 24/12/1993, n. 537) è stata parzialmente modificata dalla legge 8/8/1995, n. 335, dall art 1, co della legge 23/12/1996, n. 662, dall art. 59, comma 14 della legge 27/12/1997, n. 449, dall art. 77 della legge 23/12/1998, n. 448, dall art. 72 della legge 23/12/2000, n. 388 nonché, da ultimo, dall art. 44 della legge 27/12/2002, n La presente circolare riepiloga la regolamentazione vigente in materia di cumulo pensione-redditi da lavoro dal 1 gennaio 1994 ad oggi richiamando le circolari e i messaggi emanati nel tempo per fornire istruzioni applicative in merito. Poiché il regime del cumulo varia secondo il tipo di reddito percepito dal pensionato (reddito da lavoro dipendente o autonomo), la tipologia del trattamento pensionistico ed il periodo di riferimento, si procederà nell esposizione tenendo conto di queste tre variabili. 1 - INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo, stante la genericità del disposto legislativo che ha previsto la rilevanza di tale reddito ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (art. 10 del D.Lgs.30/12/1992, n. 503), debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione. Rientrano pertanto nel regime di limitazioni al cumulo introdotto dall'art. 10 in parola, non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, iscritti alle particolari gestioni previdenziali amministrate dall'istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali (circolare n. 91 del 31 marzo 1995). Devono considerarsi, ai predetti fini, redditi da lavoro autonomo: i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro. i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni; i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata.tali redditi debbono continuare ad essere valutati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 17 di 100

18 trattamenti pensionistici indipendentemente dalla innovazione introdotta dall art. 34 della legge 21/11/2000, n. 342 che li ha ricompresi, per quanto concerne il trattamento fiscale, nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 47 del Tuir, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7) i compensi percepiti per gli altri rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.. le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro; i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo (messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001); Le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell art. 82 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 Testo unico degli enti locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive non devono essere considerate redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici. Quindi, non sono rilevanti ai fini del cumulo le indennità percepite dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei (circolare n. 58 del 10 marzo 1998), nonché quelle relative alle cariche richiamate nei primi due commi dell art. 82 del TUEL (messaggio n. 340 del 29 settembre 2003) REDDITI DA DICHIARARE I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e a lordo delle ritenute erariali. Il reddito d impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all anno di riferimento del reddito. Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali (messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Dal reddito agrario può essere dedotta la contribuzione versata all Istituto per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in ogni caso, l indeducibilità della parte di contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti (messaggio n del 24 giugno 1997). Il reddito così individuato deve essere ripartito dal capo famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i componenti il nucleo familiare in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente attribuite ai componenti il nucleo familiare non possono comunque superare il 49% del reddito, restando in tal modo attribuito al titolare dell azienda almeno il 51% del reddito. Tali indicazioni recepiscono il criterio stabilito dall art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per la ripartizione, ai fini fiscali, del reddito dell impresa familiare costituita a norma dell art. 230-bis del codice civile. Nei casi di mancata costituzione dell impresa familiare, la ripartizione del reddito tra le unità attive del nucleo familiare iscritte alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, può essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, senza alcun vincolo in ordine all ammontare della quota di reddito da riservare al capo famiglia titolare dell azienda. La dichiarazione di ripartizione del reddito da parte del titolare dell'azienda, richiesta ai fini fiscali per le imprese familiari, deve ritenersi non necessaria a corredo della dichiarazione individuale, in quanto la dichiarazione rilasciata dal singolo componente del nucleo è sufficiente ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti negli anni di interesse (messaggio n del 15 maggio 1997). Per quanto riguarda, infine, il reddito da lavoro autonomo degli artigiani e degli esercenti attività commerciali deve essere individuato nel reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Qualora ai fini fiscali l intero reddito sia attribuito al titolare, ai fini del regime di incumulabilità della pensione il titolare dell'impresa artigiana o commerciale deve indicare la quota di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il complesso delle quote dei collaboratori non può comunque superare il 49% del reddito di impresa (messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Anche per tali assicurati valgono i criteri enunciati con riferimento agli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia per quanto concerne la validità della sola dichiarazione reddituale resa dal singolo componente senza che si renda necessaria la dichiarazione di ripartizione da parte del titolare (messaggio n del 15 maggio 1997). O:\Ail_lav\INTERNET\NUOVO SITO AIL\Documenti fino 2003\CircINPS_4_2003.doc Pagina 18 di 100

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