La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il prelievo contributivo del 2,5% sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

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1 ULTIM ORA La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il prelievo contributivo del 2,5% sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti La Corte Costituzionale, con Sentenza n.223 dell , ha sancito l illegittimità del contributo di solidarietà imposto ai dipendenti pubblici, ivi compresi i Dirigenti scolastici, di cui al D.L.78/2010. Il Giudice delle leggi ha rilevato la disparità di trattamento (a parità di reddito imponibile) tra dipendenti pubblici e dipendenti privati e conseguente violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa sentenza ha confermato altresì che la trattenuta per il TFR è interamente a carico del datore di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, e che nulla è dovuto da parte del lavoratore. Cosa cambia per i dipendenti pubblici Facciamo un piccolo passo indietro. La Legge n. 122 del , di conversione del D.L. n. 78 del , all art.12 - commi 7, 8, 9, 10 -, ha introdotto importanti novità in tema di T.F.S (Trattamento di Fine Servizio) e T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto). La Circolare INPDAP n. 17 del ha fornito poi ulteriori chiarimenti inerenti alle modalità applicative di tali disposizioni normative. In virtù di tale novellata normativa oggi: sono in regime di T.F.S. (Ex. IBU, cioè INDENNITA DI BUONUSCITA), ai sensi del D.P.R 1032/73, i dipendenti pubblici (Dirigenti scolastici, Docenti e ATA): con contratto a tempo indeterminato entro il ; dipendenti a tempo indeterminato che hanno preso servizio dopo il , ma con decorrenza giuridica del proprio contratto anteriore a tale data; dipendenti a tempo determinato in servizio fino al ; sono in regime di T.F.R. i dipendenti pubblici (nello specifico Dirigenti scolastici, Docenti e ATA): assunti con contratto a tempo indeterminato per la prima volta dopo il ; assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al , anche se non per la prima volta, purché ci sia stata soluzione di continuità (intervallo di almeno 1 I

2 giorno) rispetto a precedenti rapporti di lavoro a t.i. presso la P.A. rispetto ai quali il dipendente era in regime di TFS; assunti con contratto a tempo determinato in corso o successivo al I sistemi di calcolo dei due sistemi sono profondamente diversi Il TFS viene calcolato sull 80% della retribuzione utile, TFS, intendendosi per tale l ultimo stipendio lordo percepito alla data del collocamento in pensione, dato da: stipendio annuo lordo ( Es ,00 Euro) I.I.S (Es ,00 Euro già ricondotto al 60%) 13 mensilità (Es ,00 Euro) R.I.A. ore d insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali (Nota INPDAP n. 8/ ); altre voci retributive anzianità (es., anni 30: anni di ruolo, anni non di ruolo, anni riscattati). TFS 80% di ,00 Euro : 12 x 30anni = ,00 Euro (IBU lorda) La scuola calcola e versa i contributi ai fini TFS in misura pari al 9,60%, sommando quelli a proprio carico, pari al 7,10% dell 80%, con i contributi a carico del dipendente, pari al 2,50% dell 80%. Ai fini del suddetto calcolo bastano 6 mesi e 1 giorno per far scattare un anno intero. In caso contrario, l anno si perde. A seguito del mutato quadro normativo in materia previdenziale, ed in particolare in virtù dell art.12 della Legge , n. 122, di conversione, con modificazioni, del D.L , n. 78,a decorrere dal non dovrebbe essere più effettuata alcuna ritenuta del 2,50% sull 80% della retribuzione a carico del lavoratore. Tale principio risulta avallato da recenti pronunciamenti dei giudici amministrativi, secondo cui la nuova normativa possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell istituto, dal momento che disciplina ex-novo la medesima materia, introducendo una differente modulazione del contributo, esaustivamente regolata richiamando la disciplina dell art c.c., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo. Non ultima la recente Sentenza n. 223 dell della suprema Corte Costituzionale. Il TFR, così come previsto dall art del c.c., viene calcolato accantonando annualmente una quota pari al 6,91% del 100% della retribuzione utile TFR, data dalle seguenti voci retributive: stipendio tabellare (es., ,00 Euro) I.I.S. (es ,00 Euro) R.I.A. 13 mensilità (es ,00 Euro) ulteriori voci retributive previste dal CCNL (R.P.D. o C.I.A. o I.D.) II

3 100 = 7,41% - 0,50 = 6,91% TFR 13,5 100% della retribuzione utile ai fini TFR, pari a ,00 Euro x 6,91% = 1.520,20 Euro (quota annuale TFR da accantonare). Tale quota va ad alimentare un Fondo, detto appunto TFR, che al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato nella seguente misura: TFR x 1,5 + (75% dell indice ISTAT) Il comma 10 dell art. 12 ha previsto testualmente: Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal , per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell articolo 1 della legge , n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non e già regolato in base a quanto previsto dall articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell aliquota del 6,91 per cento. In pratica, a partire dal , anche i dipendenti in regime di TFS, di cui in premessa, pur restando formalmente in regime di TFS, vedranno cambiate le modalità di calcolo dello stesso per i periodi successivi al secondo quanto previsto dall art del c.c. Costoro, all atto del pensionamento, si vedranno erogata una liquidazione che sarà pari alla somma di due quote: 1 a QUOTA TFS: ANZIANITA MATURATA AL calcolata, così come previsto dal D.P.R 1032/73 e dalla Legge 152/68, a seconda che si tratti di IBU o IPS, secondo le modalità di calcolo previste per il TFS, così come precedentemente illustrate. 2 a QUOTA TFS: ANZIANITA MATURATA DAL calcolata, così come previsto dall art del c.c., secondo le stesse modalità previste per il calcolo del TFR, senza che muti però la natura delle prestazioni che rimangono TFS: le voci retributive utili ai fini del calcolo di questa seconda quota restano le medesime di quelle previste per il TFS. Pertanto, questa 2 quota verrà calcolata applicando: il 6,91% sull 80% (e non sul 100%) della retribuzione utile ai fini TFS; sulle stesse voci retributive utili ai fini del TFS. secondo le modalità di calcolo del TFR; La suprema la Corte Costituzionale, con sentenza 223/2012, depositata in data 11/10/12, e con effetti immediatamente esecutivi, ha riconosciuto l illegittimità del contributo di solidarietà imposto ai dipendenti pubblici di cui al D.L. 78/2010, in quanto frutto della disparità di trattamento (a parità di reddito imponibile) tra dipendenti pubblici e dipendenti privati e conseguente violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non esclude l ap- III

4 plicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica , n (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato). La stessa sentenza ha confermato poi che la trattenuta per il TFR è interamente a carico del datore di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Da quasi due anni (dal ad oggi), quindi, ai lavoratori della scuola lo Stato ha illegittimamente trattenuto il 2,5% dello stipendio in busta paga. Cosa possono fare i dipendenti pubblici Possono chiedere, per via giudiziale, che la propria Amministrazione: provveda, con decorrenza retroattiva dal , ad annullare in autotutela tutti i provvedimenti emessi, aventi ad oggetto la rivalsa coatta del 2,5 %; provveda, con decorrenza retroattiva dal e per il futuro, a versare in toto, e con oneri a proprio carico, il suddetto contributo di rivalsa; provveda al rimborso dei contributi illegittimamente trattenuti, con addebito di relativi interessi e rivalutazione monetaria. Previa diffida, di cui all allegato facsimile. Diffida che, ricordiamo, è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. IV

5 FACSIMILE DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE (da InvIARe TRAmITe RACC. A/R) AL DIRIGENTE DELL USR ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA OGGETTO: diffida stragiudiziale avverso l applicazione della rivalsa, pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica , n (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) con decorrenza Il/la sottoscritto/a... nato/a a... il..., residente in..., in servizio presso..., in qualità di..., premesso che la Legge n. 122 del , di conversione del D.L. n. 78 del , all art.12 commi 7, 8, 9, 10, ha innovato la normativa inerente al T.F.S (Trattamento di Fine Servizio) e al T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto); V

6 verificato che il suddetto comma 10 dell art. 12 recita testualmente: Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell articolo 1 della legge , n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell aliquota del 6,91 per cento ; considerato che a seguito della suddetta normativa, a decorrere dal , tutti i dipendenti pubblici in regime di TFS (con contratto a tempo indeterminato stipulato entro il , con contratto a tempo indeterminato che hanno preso servizio dopo il ma con decorrenza giuridica anteriore a tale data, con contratto a tempo determinato in servizio fino al ), pur restando formalmente in regime di TFS, hanno visto cambiate le modalità di calcolo della propria indennità di buonuscita secondo quanto previsto dall art del c.c. che pone a carico del datore di lavoro il totale onere contributivo; preso atto che i suddetti dipendenti, all atto del pensionamento, si vedranno erogata una liquidazione che sarà pari alla somma di due quote: 1 a QUOTA TFS: ANZIANITA MATURATA AL calcolata, così come previsto dal D.P.R 1032/73 e dalla Legge 152/68 a seconda che si tratti di IBU o IPS, secondo le modalità di calcolo previste per il TFS; 2 a QUOTA TFS: ANZIANITA MATURATA DAL calcolata, senza che muti però la natura delle prestazioni TFS, secondo le stesse modalità di calcolo previste dall art del c.c. per il calcolo del TFR, (6,91% sull 80% delle stesse voci retributive utili ai fini del TFS, anche se secondo le modalità di calcolo del TFR); VI

7 visto che l ente datoriale sino ad oggi ha sempre calcolato e versato i contributi ai fini TFS in misura pari al 9,60%, sommando quelli a proprio carico, pari al 7,10% dell 80%, con quelli a carico del dipendente, pari al 2,50% dell 80%. della retribuzione utile imponibile; alla luce di tale mutato quadro normativo, ed in particolare dell art.12 della Legge , n. 122, di conversione, con modificazioni, del D.L , n. 78, e dei recenti ed unanimi pronunciamenti giurisprudenziali secondo cui la nuova normativa possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell istituto introducendo una differente modulazione del contributo, esaustivamente regolata richiamando la disciplina dell art c.c., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo ; stante il recente pronunciamento della suprema la Corte Costituzionale che, con sentenza 223/2012, depositata in data 11/10/12, e con effetti immediatamente esecutivi, ha riconosciuto l illegittimità del contributo di solidarietà imposto ai dipendenti pubblici di cui al D.L. 78/2010, in quanto frutto della disparità di trattamento (a parità di reddito imponibile) tra dipendenti pubblici e dipendenti privati e conseguente violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non esclude l applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica , n (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); codesta Amministrazione affinché: diffida provveda, con decorrenza retroattiva dal , ad annullare in autotutela tutti i provvedimenti emessi, aventi ad oggetto la rivalsa coatta del 2,5 %; provveda, con decorrenza retroattiva dal e per il futuro, a versare in toto, e con oneri a proprio carico, il suddetto contributo di rivalsa; provveda al rimborso dei contributi illegittimamente trattenuti, con addebito di relativi interessi e rivalutazione monetaria; VII

8 significa che, in difetto di riscontro e perdurando l efficacia degli atti emanati, lo scrivente si riterrà libero di procedere nelle più opportune sedi giudiziarie per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con aggravio di oneri ed interessi a carico di codesta Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti dell art C.C., con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, la presente vale ad interrompere ogni prescrizione e decadenza. In attesa di riscontro nei termini di legge, si porgono distinti saluti Luogo e data Firma N.B.: L invio della diffida è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. VIII

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