RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE* novembre 2006

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1 RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE* novembre 2006 Comunicato n. 111/2006 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri- 25 settembre 2006 Individuazione dell autorità centrale per la ricezione delle rogatorie dell ufficio europeo dei brevetti. (pubblicato sulla G.U. n. 235 del 9 ottobre 2006) Comunicato n. 112/2006 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2006 Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di Polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate. (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 20 novembre 2006) Comunicato n. 113/2006 Decreto- legge n. 279/2006 Misure urgenti in materia di previdenza complementare. (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2006) Comunicato n. 114/2006 Ministero dell università e della ricerca - Decreto 22 settembre 2006 Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di centri di competenza tecnologica, secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali. (pubblicato sulla G.U. n. 237 dell 11 ottobre 2006)

2 Comunicato n. 115/2006 Ministero dell università e della ricerca - Decreto 24 ottobre 2006 Riapertura dei termini per la presentazione della documentazione attestante l avvenuta costituzione delle società consortili, di cui al punto 5 del decreto 22 settembre 2006, recante Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di centri di competenza tecnologica, secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali. (pubblicato sulla G.U. n. 255 del 2 novembre 2006) Comunicato n. 116/2006 Ministero dell università e della ricerca decreto 30 ottobre 2006 Soggetti beneficiari di cui all articolo 14, comma 1, del decreto 8 agosto 2006, che disciplina la connessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca». (pubblicato sulla G.U. n. 262 del 10 novembre 2006) Comunicato n. 117/2006 Ministero dell economia e delle finanze decreto 7 novembre 2006 Ripartizione in capitoli delle variazioni alle Unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2006 suppl. ord. n. 213) Comunicato n. 118/2006 Legge n. 286/2006 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2006 suppl. ord. n. 223) ( si veda approfondimento ) Comunicato n. 119/2006 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri- 31 agosto 2006 Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n (pubblicato sulla G.U. n. 272 del 22 novembre 2006) 2

3 APPROFONDIMENTI Legge n. 286/2006 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 suppl. ord. n è stata pubblicata la legge n. 286/2006, concernente la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Ecco, in evidenza, alcune disposizioni di particolare interesse. Articolo 2, comma 9 Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, dopo l articolo 48 è inserito il seguente: Articolo 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell esercizio dell attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Articolo 2, comma 113 L articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, è sostituito dal seguente: Articolo 9. - (Diritto di interpello). 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. L adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili. 3

4 Articolo 2, comma 132 Il comma 132, in relazione al diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, così dispone: In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di euro per l anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall anno 2008 per l istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti Articolo 2, comma 149 Il comma in commento, in materia di procedure ad evidenza pubblica, dispone che ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell energia, sia termica che elettrica Articolo 2, comma La previsione di cui al comma 138 istituisce l Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgerà i seguenti compiti: a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell università e della ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell efficienza e dell efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. 4

5 Il comma successivo, inoltre, prevede che i risultati delle attività di valutazione dell ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Infine, il comma 140, dispone che con regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) la struttura e il funzionamento dell ANVUR, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità. Articolo 2, comma 146 Il comma 2-ter dell articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali, è sostituito dal seguente: 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall anno accademico , con regolamento del Ministro dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno. Articolo 2, comma 147 All articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nel primo periodo, le parole: è riconosciuto sono sostituite dalle seguenti: può essere riconosciuto. Lo stesso comma, poi, aggiunge che le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta. Articolo 2, comma 148 Il comma 148, in materia di criteri e procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, dispone che per le finalità di cui all articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell università e della ricerca, di concerto con il 5

6 Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i princìpi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici. Articolo 2, comma 159 All articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incarichi dirigenziali, dopo le parole gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 sono inserite le seguenti:, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all articolo 23, e al comma 6,. Pertanto, il nuovo comma 8, dopo la modifica apportata dalla legge in commento, recita: Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Il comma 161 dispone altresì che in sede di prima applicazione dell articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere. Articolo 2, comma 163 Il comma 163, in attuazione delle disposizioni di cui all articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all utenza. In particolare, il comma 3 cui la norma in esame fa riferimento, prevedeva, in materia di qualità dei servizi pubblici, che le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle 6

7 amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Articolo 2, comma 177 Il comma in esame, infine, modifica l articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, disponendo che le parole: centoventi giorni sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni. La previsione in commento si riferisce al termine introdotto dal suindicato d.l. 223/2006, in materia di soppressione di organismi. * A cura di: Avv. Giuseppe Bredice Area Legale - Politecnico di Milano Avv. Raffaele Moscuzza - Dirigente Area Legale - Politecnico di Milano La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori. 7

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