REPUBBLICA ITALIANA. Prot PALERMO 08 luglio Oggetto: Scaffale Giuridico Comunicazione atti di rilevanza e di interesse generale.

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1 REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE AREA INTERDIPARTIMENTALE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE Viale Regione Siciliana PALERMO tel. 091/ telefax 091/ formazione@regione.sicilia.it Prot PALERMO 08 luglio 2005 Oggetto: Scaffale Giuridico Comunicazione atti di rilevanza e di interesse generale. All Area Affari Generali S E D E Al Capo dell Ufficio di diretta collaborazione dell On.le Assessore alla Presidenza S E D E A Tutti i Dirigenti delle Aree, Servizi ed UU. OO. del Dipartimento regionale del Personale, dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del personale S E D E Si da comunicazione delle sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale, nonché degli atti con i quali si promuove il giudizio della Corte medesima, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana parte prima, serie Corte Costituzionale nn. 16 e 17 del mese di aprile 2005, nn. 18, 19 e 20 del mese di maggio

2 Guri 20 aprile 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 16 Sentenze ed Ordinanze della Corte Lavoro N Sentenza 4-12 aprile Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Giudice a quo - Giurisdizione - Difetto non rilevabile ictu ocuii - Argomentazione non implausibile- Legittimazione. Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato con riferimento al periodo compreso tra l inizio dell anno e la constatazione della violazione - Irragionevole equiparazione di situazioni diseguali, mancata valutazione della effettiva durata della condotta antigiuridica, lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. - D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito in legge dall art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 24. Disabili Accesso agli strumenti informatici N Sentenza 4-12 aprile Disabile - Accesso agli strumenti informatici - Disposizioni statali - Obbligo di vigilanza sull attuazione a carico della Provincia autonoma di Trento - Ricorso - Lesione delle competenze statutarie della Provincia - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 7, comma 2. - Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, 9, numeri 2 e 10, e 16; d lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, comma 1, e 4; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Disabile - Accesso agli strumenti informatici - Disposizioni statali - Regolamento governativo di attuazione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lesione della competenza legislativa della Provincia - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art Costituzione, artt. 117, sesto comma; statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, 9, numeri 2 e 10, e 16; d lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, comma 1, e 4; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Provincia autonoma di Bolzano - Estensione dell efficacia delle decisioni di incostituzionalità pronunciate. 2

3 Impiego pubblico Guri 27 aprile 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 17 N Sentenza 7-21 aprile Eccezione di inammissibilità - Genericità del ricorso - Reiezione. Regione Calabria - Impiego pubblico - Inquadramento degli ispettori fitosanitari - Accesso alla qualifica «funzionario D3» - Concorso riservato al solo personale interno, con inquadramento di tutti gli idonei - Ricorso del Governo - Violazione del principio del pubblico concorso, irragionevolezza e scivolamento automatico verso posizioni superiori - Illegittimità costituzionale. - Legge Regione Calabria 5 dicembre 2003, n Costituzione, art. 97, primo e terzo comma. Università e istituzioni di alta cultura N Sentenza 7-21 aprile Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce. Università e istituzioni di alta cultura - Istituti di cultura - Finanziamenti a destinazione vincolata - Previsione di decreto ministeriale di attuazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale nella materia «organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente - Illegittimità costituzionale. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma Costituzione, art Ambiente N Sentenza 7-21 aprile Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Norma in un testo diverso da quello vigente al momento dell emanazione dell ordinanza - Sostanziale identità del precetto normativo - Ammissibilità della questione. Oggetto del giudizio - Sopravvenienza di disposizione aggiunta - Oggetto diverso da quello della disposizione censurata - Ammissibilità della questione. Oggetto del giudizio - Eccezione - Mancata censura di talune disposizioni - Irrilevanza nel giudizio a quo - Reiezione dell eccezione. Regione Basilicata - Ambiente - Rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi provenienti da altre regioni o nazioni - Smaltimento e/o stoccaggio negli impianti della Regione - Divieto -Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell ambiente e dell ecosistema, contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, ostacolo alla libera circolazione delle cose e delle persone nelle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili di censura. - Legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, art. 1, come modificato dall art. 45 della legge 3

4 Regione Basilicata 2 febbraio 2001, n Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 120, primo comma (artt. 3, 11, 32, e 41); d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 1, 5, 11, 18, 19 e 26. Artigianato N Sentenza 7-21 aprile Giudizio di legittimità costituzionale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce. Artigianato - Sostegno economico dello Stato alla internazionalizzazione delle imprese - Incremento del relativo fondo, preesistente alla riforma del Titolo V della Costituzione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale della Regione, lesione della autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Artigianato - Sostegno economico dello Stato alla internazionalizzazione delle imprese - Previsione di decreto ministeriale per l attuazione - Forme di raccordo con le Regioni per l articolazione della normativa - Mancanza - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Contrasto con il principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Artigianato - Sostegno economico dello Stato alla internazionalizzazione delle imprese - Forme di raccordo con le Regioni per la gestione delle risorse - Asserita mancanza - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa e amministrativa della Regione, lesione della autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 83 (salva la pronunciata dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua). - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Guri 4 maggio 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 18 Controlli amministrativi N Sentenza aprile Regione Abruzzo - Controlli amministrativi - Controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali - Attribuzione della funzione al difensore civico regionale - Ricorso del Governo - Lesione del principio di leale collaborazione, dei principi in materia di controllo sostitutivo, dell autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure. - Legge Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4, art Costituzione, art. 120, secondo comma, (artt. 114, 117, secondo comma, lettera p). 4

5 Reati e pene N Sentenza aprile Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto - Pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista per analoghi reati contro gli altri culti ammessi nello Stato -Disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni, lesione del principio di imparzialità ed equidistanza dello Stato verso tutte le religioni - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Cod. pen., art. 403, primo e secondo comma. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma. Regione Siciliana - Elezioni N Ordinanza aprile Regione Siciliana - Elezioni - Sistema elettorale regionale - Cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale, sanzioni per l inosservanza del principio di pari opportunità tra i sessi, supplenza dei deputati nominati assessori, disciplina transitoria per l assegnazione dei seggi - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Promulgazione parziale della legge con omissione delle parti impugnate - Cessazione della materia del contendere. - Disegno di legge nn , approvato dall Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 226 del 5 agosto 2004, artt. 11, 16, 29, 35, 36, 37 e Costituzione, artt. 3, 23, 51, 81, quarto comma, e 97; Statuto della Regione Siciliana, artt. 3, 9 e12. Guri 11 maggio 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 19 Contratto collettivo di lavoro dei dipendenti provinciali N Sentenza 2-4 maggio Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Provincia autonoma di Trento - Contratto collettivo di lavoro dei dipendenti provinciali - Pretesa della Corte dei conti di sottoporre le ipotesi di accordo a certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio - Ricorsi della Provincia - Lesione della autonomia statutaria della Provincia - Non spettanza allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, della potestà in contestazione - Annullamento degli atti impugnati. - Corte dei conti, sezione di controllo di Trento, nota 28 maggio 2001 (n. prot. 548); Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 24 luglio 2001, n. 42/CONTR/CL/01. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal d.lgs. 14 giugno 1999, n Impiego pubblico N Sentenza 2-4 maggio

6 Regione Veneto - Impiego pubblico - Dipendente regionale condannato, per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado - Provvisorio trasferimento di sede o assegnazione ad altro incarico - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in tema di ordinamento civile e penale - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Veneto 27 febbraio 2004, n 4, art Costituzione, artt. 54, 97, 117, secondo comma, lettera l). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni N Sentenza 2-4 maggio Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Inclusione nel patrimonio dello Stato di beni immobili esistenti nei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Ricorsi delle Regioni nei confronti dell Agenzia del demanio - Denunciata lesione dei diritti delle Regioni e del principio di leale cooperazione - Conflitti diretti ad una vindicatio rerum anziché ad una vindicatio potestatis - Inammissibilità dei conflitti. - Decreto del Direttore dell Agenzia del demanio del 19 luglio 2002 (allegato A) - Statuto speciale della Regione siciliana, art. 33, d.p.r. 1 dicembre 1961, n. 1825; statuto speciale della Regione Sardegna, art. 14. Giustizia amministrativa N Ordinanza 2-4 maggio Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Disomogeneità rispetto al Consiglio di Stato - Partecipazione di giudici «laici» designati in sede locale - Censure concernenti lo status complessivo dei medesimi, e particolarmente il regime delle incompatibilità e la disciplina della vacatio - Asserita lesione del principio di autonomia contenuto nello statuto speciale, ingiustificata differenziazione dell organo giudicante e dell esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell unità dell ordinamento giuridico, lamentata mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l ordinamento giudiziario e l istituzione di sezioni specializzate, lesione dei principi della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Questioni già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2; d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1 della legge 26 Febbraio 2004, n. 45), art Costituzione, artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, e VI disposizione transitoria, primo comma; statuto speciale della Regione Siciliana, artt. 23 e 14, primo comma. 6

7 Sanità pubblica Guri 18 maggio 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 20 N Sentenza 5-10 maggio Regione Marche - Sanità pubblica - Strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale - Personale - Inserimento nei ruoli regionali mediante procedura riservata e rideterminazione del fabbisogno di organico - Ricorso del Governo - Irragionevolezza, lesione del principio del concorso per l accesso ai pubblici uffici, violazione del principio di buon andamento dell amministrazione - Illegittimità costituzionale - Inapplicabilità dei restanti articoli della stessa legge. - Legge Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4, artt 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97, primo e terzo comma. Atti di promovimento del giudizio della Corte Guri 20 Aprile 2005 serie corte Costituzionale, parte prima n. 16 Magistratura N. 16. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 marzo 2005 (del Consiglio superiore della magistratura). Magistratura - Pubblici dipendenti (nella specie magistrati) sospesi dal servizio o collocati, a domanda, anticipatamente in quiescenza a seguito di procedimento penale - Successiva assoluzione con formula piena ovvero con formula assolutoria diversa - Diritto o facoltà, rispettivamente, del ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari alla durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra di loro - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) contro la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e, ove occorra, il Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza del C.S.M. in ordine allo status giuridico dei magistrati, in conseguenza della prevista automaticità del ripristino del rapporto d impiego, senza alcun margine di valutazione discrezionale circa l eventuale rilevanza disciplinare dei fatti che hanno formato oggetto di procedimento penale e sull idoneità specifica, in concreto, del magistrato a rivestire le funzioni relative al posto richiesto - Assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Violazione del principio di leale collaborazione per la conversione in legge del d.l. n. 66/2004, in assenza del prescritto parere del C.S.M. in materia di ordinamento giudiziario - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 57; decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, art. 2, comma 3, convertito in legge 11 maggio 2004, n Costituzione, artt. 77, 97 e

8 Previdenza e assistenza sociale N Ordinanza del Tribunale di Udine del 14 febbraio Previdenza e assistenza sociale - Pensione di riversibilità - Coniuge divorziato con sentenza non definitiva - Diritto alla percezione di quota della pensione - Condizioni - Titolarità dell assegno divorzile - Ingiustificato deteriore trattamento del coniuge titolare di assegno provvisorio di mantenimento in conseguenza di sentenza di divorzio non definitiva - Incidenza sul principio di uguaglianza e su diritto fondamentale della persona e della famiglia. - Legge1 dicembre 1970, n. 898, art Costituzione, artt. 2, 3 e 29. Filiazione N Ordinanza del Tribunale di Rovigo del 28 ottobre Filiazione - Filiazione legittima - Azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio - Possibilità di provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre - Previsione subordinata alla prova dell adulterio della moglie nel periodo del concepimento - Compressione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Accresciuta difficoltà della prova dell adulterio ove (come nella specie) l azione sia esercitata da parte del figlio che ha raggiunto la maggiore età. - Cod. civ., art. 235, comma 1, n Costituzione, artt. 3 e 24. Giustizia amministrativa N Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 27 gennaio 2005 Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ricorso - Previsto deposito presso la segreteria del T.A.R. adito - Notifica del ricorso all Amministrazione nei cui confronti viene chiesta la pronuncia giudiziale - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo. - R.D. 17 agosto 1907 n. 642, art Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo. Lavoro e occupazione Guri 4 maggio 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 18 N. 20. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 aprile 2005 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). Lavoro e occupazione - Regolamento statale in materia di immigrazione - Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati - Previsione che nelle Regioni a statuto speciale siano disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l organizzazione e l esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo Sportello medesimo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione - Lesione delle competenze costituzionali della Regione in 8

9 materia di lavoro - Contrasto con il divieto di regolamenti statali in materia regionale. - D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, art. 24, comma 1. - Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1, e art. 65; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 11. Ambiente N Ordinanza del Tribunale di Terni del 2 febbraio Ambiente - Regime dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa dei rifiuti - Contrasto con la nozione di «rifiuto» della Corte di giustizia europea - Inosservanza dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario. - Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e Costituzione, artt. 11 e 117. Sanzioni amministrative N Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria dell 11 gennaio Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all irrogazione attribuita all Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale. In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l inizio dell anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n Costituzione, art. 3. Lavoro e occupazione Guri 11 maggio 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 19 N. 45. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro - Obiettivi della formazione nell apprendistato - Valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato - Individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la 9

10 capacità formativa delle imprese - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di contratti di lavoro rientrando in tale categoria i contratti a contenuto formativo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Richiamo alla sent. n. 50 del Legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20, artt. 2, lett a) e d) aggiuntivo dell art. 18-bis, comma 1, lett. a) e d) della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l). Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro - Disciplina dei profili formativi e delle modalità organizzative dell apprendistato con regolamento, approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la disciplina statale in materia di apprendistato che prevede forme di maggior coinvolgimento delle parti sociali nelle forme di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e per l alta formazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile -Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standard uniformi sull intero territorio nazionale - Richiamo alla sent. n. 50 del Legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20, art 3, aggiuntivo dell art. 18-ter della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l), Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, 49 e 50. Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsione della disciplina, con successivo regolamento regionale, delle modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l attività di intermediazione, di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione dello stesso - Necessità anche per i soggetti abilitati a livello nazionale di richiedere l autorizzazione regionale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la disciplina statale che prevede l autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione dello stesso da parte delle regioni e province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio - Mancata comunicazione al Ministero del lavoro delle predette autorizzazioni - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standard uniformi sull intero territorio nazionale. - Legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20, art. 11, lett. h), modificativo dell art. 32, comma 5, lett. h) della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 6 e 7. N. 46. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Lavoro e occupazione - Norme della Regione Marche - Disposizioni per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro - Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni (ex art. 1, comma 2, d.lgs n. 165/2001) - Procedimento per l avviamento stesso - Previsione dell invio della richiesta al centro per l impiego competente per territorio - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la disciplina statale in materia di collocamento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in 10

11 materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standard uniformi sull intero territorio nazionale - Richiamo alla sent. n. 50 del Legge Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, art. 10, comma 1. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. g,); Decreto legislativo 10 settembre 2003, n Lavoro e occupazione - Norme della Regione Marche - Disposizioni per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro - Autorizzazione per lo svolgimento del servizio di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione - Modalità per il rilascio a soggetti pubblici o privati della predetta autorizzazione - Necessità anche per i soggetti abilitati a livello nazionale di richiedere l autorizzazione regionale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la disciplina statale che prevede l autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione da parte delle regioni e province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standard uniformi sull intero territorio nazionale. - Legge Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, art. 11, comma 1. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. m); Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art 6, comma 6. Lavoro (rapporto di) N Ordinanza del Tribunale di Torino del 30 novembre Lavoro (rapporto di) - Lavoratore assunto con contratto di lavoro temporaneo - Mancanza di forma scritta del contratto - Previsione della trasformazione in contratto a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato - Erronea formulazione della disposizione censurata nella parte in cui prevede che debba sostituirsi la parola «indeterminato» con la parola «determinato» nel secondo periodo dell art. 10, comma 2, 1. n. 196/1997, anziché nel primo periodo - Irrazionalità - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Violazione del principio di soggezione del giudice alla legge nel senso dell imposizione al giudice dell applicazione di una legge assurda. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 117, comma 1, lett. c). - Costituzione, artt, 3, 35 e 101. Giustizia amministrativa N Ordinanza del T.A.R. per la Sicilia - sez. staccata di Catania - del 9 febbraio Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Utilizzabilità nei confronti di sentenza del giudice ordinario esecutiva, non ancora passata in giudicato - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all esecuzione della sentenza del giudice amministrativo di primo grado - Violazione del diritto di azione e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento dell amministrazione nonché sul principio di ragionevole durata del processo. - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e

12 Impiego pubblico Guri 18 maggio 2005 serie Corte Costituzionale, parte prima n. 20 N. 47. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Inquadramento di personale regionale in qualifiche superiori a quella di appartenenza [Previsione riguardante i dipendenti che abbiano svolto funzione di consulenti tecnici di parte per conto della Regione] - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i principi e con la giurisprudenza costituzionale in tema di accesso ai livelli superiori mediante pubblico concorso. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 27 [modificativo dell art. 20 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77]. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Inquadramento di personale regionale in qualifiche superiori a quella di appartenenza - [Previsione riguardante il personale della Giunta e del Consiglio] - Ricorso del Governo della Repubblica Denunciato contrasto con i principi e con la giurisprudenza costituzionale in tema di accesso ai livelli superiori mediante pubblico concorso. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo, Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Attribuzione di qualifiche funzionali superiori al personale iscritto al registro dei Divulgatori Agricoli - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 31 [comma 2, modificativo della tabella allegata alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 66]. - Costituzione, artt 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti nella qualifica di dirigente regionale - Copertura del 60% mediante concorso interno - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dei principi costituzionali riguardanti l accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 35 [modificativo dell art. 16 della legge regionale 10 maggio 2002, n Costituzione, artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale in servizio presso le commissioni consiliari - Inquadramento nei ruoli organici del Consiglio regionale tramite procedura concorsuale riservata - Ricorso del Governo dello Repubblica - Denunciata violazione dei principi costituzionali riguardanti l accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art Costituzione. artt. 3, 51 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale - Retroattiva attribuzione ope legis di un livello superiore (mediante estensione degli effetti della legge regionale n. 39/2004) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata espansione di norma già impugnata dinanzi alla Corte costituzionale - Violazione del principio dell accesso ai livelli superiori mediante concorso pubblico - Lesione dei principi di 12

13 ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art Costituzione, artt. 3 e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale assunto con contratto a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione professionale, in servizio presso l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le Segreterie dei componenti la Giunta - Inquadramento nel ruolo organico del Consiglio regionale e della Giunta previo espletamento di corso-concorso riservato, esteso al personale regionale di ruolo in servizio nelle medesime strutture - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 41, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale [di categoria C] che ha svolto le funzioni di vice direttore del Bollettino Ufficiale della Regione - Accesso ad un profilo professionale superiore mediante corso-concorso - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 41 [comma 3]. - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Rapporti di lavoro a tempo determinato [del personale assunto per l espletamento di funzioni presso i Centri regionali per la formazione professionale] - Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art Costituzione, art. 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa [degli ex lavoratori socialmente utili in servizio presso le USL] - Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art Costituzione, art. 97, commi primo e terzo. Amministrazione pubblica N. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 aprile 2005 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana). Amministrazione pubblica - Norme della Regione siciliana per il rafforzamento dell azione amministrativa a tutela della legalità - Procedura per l assegnazione agli uffici giudiziari di dipendenti regionali in posizione di comando e di attrezzature in comodato - Attribuzione ai capi degli uffici periferici degli organi giudiziari del potere di richiesta del personale da comandare - Esclusione per i dipendenti comandati del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni destinatarie - Attribuzione al Presidente della Corte d appello o al Procuratore Generale della facoltà di segnalare le attrezzature ed i servizi di cui siano sprovvisti o non adeguatamente forniti - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata lesione delle potestà del Ministro della giustizia - Incidenza sulla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» - Interferenza in materia di diritto privato e di contratta- 13

14 zione collettiva - Possibilità di disfunzione nell apparato regionale - Inosservanza dell obbligo di quantificazione e copertura degli oneri finanziari conseguenti. - Delibera legislativa approvata dall Assemblea regionale siciliana il 12 aprile 2005,(disegno di legge n. 805), artt, 1, ultimo inciso; 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4, ultimo inciso; 3 e 4. - Costituzione, art. 81, comma quarto, 97, 110 e 117, comma secondo, lett. g). Gli addetti allo Scaffale Giuridico ( sig. Antonino La Sala ) ( sig.ra Silvia Iacona ) Il Dirigente dell Area (Dr. R. CICALA) Scaffale Giuridico Tel / fax

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