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1 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 1/8 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO AI FINI DELL ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO TRA LE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - PADOVA con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio 1848, 2 (C.F ), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Giuseppe Zaccaria, nato a Padova il , autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Senato Accademico del 4 aprile 2011 e del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2011; - VERONA con sede legale in Verona, Via Dell Artigliere, 8 (C.F ), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Alessandro Mazzucco, nato a Venezia il , autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Senato Accademico del 10 maggio 2011 e del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2011, - E LA REGIONE DEL VENETO nella persona del Presidente, dott. Luca Zaia, nato a Conegliano - Tv il , domiciliato per la carica in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, E GLI ORDINI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLE PROVINCIE DI - BELLUNO, con sede legale in via C.F. rappresentato dal Presidente pro - PADOVA, con sede legale in via C.F. rappresentato dal Presidente pro - ROVIGO, con sede legale in via C.F. rappresentato dal Presidente pro - TREVISO, con sede legale in via C.F. rappresentato dal Presidente pro - VENEZIA, con sede legale in via C.F. rappresentato dal Presidente pro - VERONA, con sede legale in via C.F. rappresentato dal Presidente pro - VICENZA, con sede legale in via C.F. rappresentato dal Presidente pro PREMESSO: - che il Decreto 19/10/2001 n. 445 del Ministero dell Università e della Ricerca Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all esercizio della professione di medico-chirurgo prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001); - che la prova pratica prevista dall art. 2, co. 1 del sopra citato Decreto 445/2001 consiste in un tirocinio pratico valutativo continuativo della durata complessiva di tre mesi da realizzarsi presso policlinici

2 ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 2/8 universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all art. 2 del d.lgs 517/1999, nonchè presso uno studio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell art. 27 del d.lgs 368/99; - che il tirocinio pratico di cui sopra viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso uno studio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; - che, ferma restando l autonomia valutativa del tutor-valutatore, la certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, nonché del medico di medicina generale; - che il tirocinio è organizzato dalle università e, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, viene disciplinato dalla presente convenzione; - che la Regione del Veneto, attraverso la presente convenzione, intende promuovere e garantire una formazione orientata anche alla conoscenza dell attività ospedaliera e delle cure primarie attraverso le quali il Servizio Sanitario Regionale eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza; - che le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Padova e di Verona, hanno inteso ed intendono promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nella dimensione socio-culturale; - che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e altri processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Università hanno promosso, in collaborazione con gli Ordini dei Medici, anche tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti degli ultimi anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; - che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti; - che obiettivo del tirocinio pratico valutativo svolto presso le Strutture Ospedaliere è valutare: a) la capacità di individuare e ricoverare pazienti che hanno bisogno di ricovero; b) la capacità di svolgere autonomamente sotto la responsabilità del tutore prestazioni quali: - intervistare e raccogliere l anamnesi; - effettuare l esame obiettivo; - individuare i problemi attivi e quelli urgenti e formulare ipotesi diagnostiche; - fornire informazioni e chiarimenti al paziente e/o parenti; - comunicare e relazionare con il paziente e con i parenti; - mantenere un adeguato comportamento professionale con il paziente ed i parenti; - capacità cliniche, mediche e chirurgiche, in riferimento a decisioni diagnostiche e terapeutiche, sulla base delle migliori prove cliniche di efficacia; - interpretare gli esami diagnostici, di laboratorio e strumentali, più comuni e i referti delle visite specialistiche; - formulare un giudizio prognostico sulla base della storia naturale delle malattie; - capacità di interagire e collaborare con i colleghi e le figure professionali sanitarie non mediche; - che obiettivo del Tirocinio pratico valutativo svolto presso il medico di Medicina Generale è valutare le competenze pratiche e relazionali acquisite dal candidato: a) nella gestione, attraverso il metodo del medico di Medicina Generale, di eventi e fenomeni del paziente al di fuori dell ospedale: - prima e dopo il ricovero - prima che la malattia sia diagnosticata - nel paziente con malessere indefinito - nel paziente cronico - nel paziente politrattato - nel paziente inguaribile - nel paziente a domicilio b) nell approccio alla persona per la prevenzione e l educazione alla salute c) nell approccio alla famiglia

3 ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 3/8 d) nella relazione medico-paziente, medico-paziente-famiglia, medico-paziente-altri operatori sanitari e sociali e) nell organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regionale. - che la Federazione Nazionale dell Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri ha espresso la necessità che lo studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia integri la sua formazione anche attraverso esperienze presso strutture sanitarie territoriali (ambulatori di Medicina Generale e distretti); - che è interesse primario degli Ordini dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenza, etica e deontologia nell esercizio quotidiano dell attività medica; - che per disciplinare lo svolgimento del tirocinio pratico ai fini dell esame di Stato di abilitazione all esercizio della professione di Medico-Chirurgo è stata sottoscritta in data 14 agosto 2007 apposita convenzione; - che le parti intendono rinnovare gli impegni finora assunti sottoscrivendo una nuova convenzione con i medesimi contenuti della precedente; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Premessa 1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. Art. 2 Oggetto della convenzione 1. Le Università degli Studi di Padova e di Verona, la Regione del Veneto, gli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri delle Province del Veneto, con la presente convenzione si propongono di individuare le modalità di svolgimento del tirocinio dei laureati in Medicina e Chirurgia che sarà svolto presso le strutture universitarie, le aziende sanitarie, le aziende di cui all art. 2 del D.lgs. 517/1999, nonché presso gli ambulatori dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale aventi i requisiti previsti dal comma 3, art. 27, D.lgs. 368/99. Art. 3 Tirocinio svolto al di fuori delle strutture universitarie 1. La Regione del Veneto pone a disposizione le proprie strutture sanitarie ospedaliere ed il personale (dipendente e convenzionato), con le modalità previste dalla presente convenzione, al fine di garantire lo svolgimento del tirocinio ai laureati in Medicina e Chirurgia, quale prova pratica prevista dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n Per quanto attiene ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, l attività di tutore valutatore di cui al DM 445/2001 rientra tra i compiti di cui all Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 per la medicina generale; la partecipazione all attività è volontaria. Art. 4 Commissione Rettorale 1. Per assicurare la regolarità dell espletamento delle prove di esame, il Rettore di ciascun Ateneo, ai sensi dell art. 3 del DM 445/2001, nomina una commissione e ne definisce le modalità di funzionamento attraverso apposito regolamento. 2. Ciascuna Commissione propone al proprio Rettore la scelta dei tutori-valutatori nelle tre aree (Medicina, Chirurgia e Medicina Generale); 3. A conclusione della seconda sessione d esame di ciascun anno, le commissioni dell Ateneo di Padova e di Verona redigono un resoconto finale dell attività svolta, con l indicazione degli esiti dell Esame di Stato, del carico di lavoro dei tutori e dei giudizi espressi sia dai candidati sia dai tutori.

4 ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 4/8 4. Tale resoconto sarà presentato al Rettore, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell Università di appartenenza ed alla Regione del Veneto. Art. 5 Corsi di formazione per medici tutori-valutatori 1. Le Università, tramite le Commissioni di cui all art. 4, organizzano corsi di formazione per i medici, disponibili a svolgere l attività di tutori valutatori, di cui al successivo art. 11 comma 1, avvalendosi anche del contributo e delle esperienze degli Ordini provinciali interessati e della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale della Regione del Veneto, finalizzati ad una corretta interpretazione del compito di tutore-valutatore e delle capacità professionali del candidato, nonchè all aggiornamento delle modalità di valutazione del tirocinio pratico. 2. Le Università rilasciano l attestato di partecipazione al Corso di Formazione di tutore-valutatore a seguito della frequenza dell apposito corso, ai sensi del D.M. 445/2001. Il corso di formazione è rivolto ai medici universitari, ai dirigenti medici ospedalieri dipendenti del Servizio Sanitario Regionale ed ai medici di medicina generale. 3. Le Università provvedono a richiedere l accreditamento ECM alla Commissione ECM nazionale e/o regionale. 4. L attività di tutorato sarà oggetto di richiesta di accreditamento ECM con riferimento ai progetti di formazione sul campo. Art. 6 Oneri dei corsi 1. Gli oneri derivanti dalla partecipazione dei medici dipendenti, dei medici di medicina generale e dei medici universitari ai corsi di formazione per tutore-valutatore sono a carico dei rispettivi datori di lavoro. 2. Gli oneri derivanti dall organizzazione dei corsi di formazione per tutore-valutatore sono a carico delle Università degli Studi. 3. Le parti si impegnano ad individuare idonee forme di valorizzazione dell attività svolta in qualità di tutore-valutatore. Art. 7 Reclutamento tutori-valutatori medici universitari e dirigenti medici del SSR di Medicina e di Chirurgia 1. Ai fini del reclutamento dei medici tutori-valutatori, ciascuna Università, per il tramite della Commissione di cui all art. 4, ne comunica il fabbisogno alla Regione del Veneto, distinto per province, e agli Ordini dei Medici, almeno 60 giorni prima dell inizio del tirocinio previsto. 2. Sulla base di tale fabbisogno, la Regione del Veneto, espletate le necessarie procedure di richiesta alle aziende del Servizio Sanitario regionale, fornisce agli Ordini dei Medici l elenco nominativo dei medici universitari e dei medici dipendenti che hanno formulato la loro disponibilità. 3. Ciascun Ordine dei Medici, al fine di ottemperare alle improrogabili scadenze fissate dal MUR, provvederà almeno 30 giorni prima dell inizio del tirocinio a trasmettere i nominativi dei dirigenti medici alla commissione di cui all art. 4, previa valutazione dei requisiti richiesti. Art. 8 Reclutamento tutori-valutatori medici di Medicina Generale 1. Ai fini del reclutamento dei medici di Medicina Generale, l Università, per il tramite delle Commissioni di cui all art. 4, comunica il fabbisogno alla Regione del Veneto, distinto per province, e agli Ordini dei Medici, almeno 60 giorni prima dell inizio del tirocinio previsto. 2. Sulla base di tale fabbisogno, la Regione del Veneto chiede la disponibilità ai medici di Medicina Generale per il tutorato di valutazione, per il tramite dei rispettivi Ordini dei Medici e della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale della Regione del Veneto.

5 ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 5/8 3. Ciascun Ordine dei Medici, previa valutazione della presenza dei requisiti richiesti, al fine di ottemperare alle improrogabili scadenze fissate dal MUR, provvederà a trasmettere entro 30 giorni i nominativi alla commissione di cui all art. 4. Art. 9 Requisiti e criteri di selezione 1. Nella definizione degli elenchi che i rispettivi Ordini dei Medici trasmetteranno alle Commissioni, si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di selezione: a) per i medici di medicina generale: - precedenti esperienze come medico tutor e/o coordinatore delle attività pratiche della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione del Veneto; - precedenti esperienze nel campo della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa; - disponibilità di un sistema informatico secondo quanto disposto dal vigente accordo collettivo nazionale; - dotazione dello studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico, secondo quanto sancito dal vigente accordo collettivo nazionale; - impegno a partecipare agli incontri periodici di aggiornamento e verifica e a specifici corsi di formazione per tirocinio pratico valutativo organizzati dalla Commissione di cui all art. 4; - impegno a sostenere un test valutativo di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutorevalutatore; - impegno di almeno due mesi per anno solare nell attività tutoriale/valutativa. b) per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale e per i medici universitari: - precedenti esperienze nel campo del tutorato e della formazione permanente; - impegno a partecipare agli incontri periodici di aggiornamento e di verifica e a specifici corsi di formazione per tutore-valutatore per tirocinio pratico valutativo, organizzati dalle Commissioni di cui all art. 4; - impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutor; - impegno di almeno due mesi per anno solare nell attività tutoriale. c) Le strutture operative dovranno rispondere ai seguenti requisiti: - possibilità di ricovero ordinario con almeno 2 posti letto/candidato; - possibilità di ricovero in day hospital e in day surgery; - svolgimento dell attività ambulatoriale almeno tri-settimanale; - presenza di personale medico afferente alla struttura costituita da un Direttore/Responsabile e da almeno un dirigente medico per ogni candidato. Art. 10 Stesura degli elenchi dei tutori-valutatori da parte delle Commissioni 1. Ciascuna commissione di cui all art. 4 redigerà, sulla base dei nominativi trasmessi dagli Ordini dei Medici, come da art. 7 e art. 8, il proprio elenco di medici disponibili a svolgere l attività di tutorevalutatore in possesso del relativo attestato di cui all art. 5, e lo trasmetterà alla commissione dell altra Università. 2. Nell evenienza in cui il numero dei tutori-valutatori si rivelasse insufficiente ad assicurare l espletamento del tirocinio, la commissione di cui all art. 4 provvede autonomamente a reperire ulteriori medici, oltre a quelli già identificati tramite le procedure previste all art. 7 e 8. Di ciò l Università darà tempestiva comunicazione alla Regione e agli Ordini dei Medici, che adotteranno gli opportuni provvedimenti. Art. 11 Utilizzo degli elenchi dei tutori-valutatori 1. Ciascuna commissione sceglie dagli elenchi i tutori-valutatori e le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio pratico valutativo.

6 ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 6/8 2. Nell ipotesi che i nominativi di tutori valutatori siano presenti negli elenchi di entrambe le Università, le due commissioni provvederanno congiuntamente a definire, di volta in volta, l afferenza dei tutori all una o all altra sede universitaria, in base al rispetto dei criteri di territorialità. 3. Le Università assegneranno ad ogni tutore un candidato, secondo i criteri stabiliti dalle commissioni. 4. Il rapporto tutore-valutatore/tirocinante (candidato) è 1:1. 5. Una volta espletata l attività di tutore-valutatore, ciascuna commissione di cui all art. 4, provvederà alla trasmissione dei nominativi dei medici alla Regione del Veneto. Art. 12 Incarico di tutore-valutatore 1. L incarico di tutore-valutatore sarà conferito con comunicazione scritta dalle Università di Padova e di Verona al singolo medico in possesso dell attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all art. 5, e ne sarà data comunicazione al responsabile della struttura ospitante (ospedaliera o universitaria), qualora le due figure non coincidano. Nel caso in cui l incarico tutoriale sia affidato secondo le procedure dell art. 10 comma 2, l incarico stesso potrà essere, in via eccezionale, conferito indipendentemente dall attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all art In sede di prima applicazione della presente convenzione, i medici di medicina generale tutori della Scuola di Formazione specifica di medicina generale avranno priorità per l attribuzione dell incarico di tutori valutatori. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1 saranno inseriti inoltre i seguenti elementi: - nominativo del tirocinante; - durata e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza presso la struttura; - la struttura presso cui si svolgerà il tirocinio compresi gli obblighi di cui all art. 13, comma 2; - l espressa previsione della gratuità dell attività svolta in qualità di tutore valutatore, salvo diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali della dirigenza medica del SSN, negli accordi regionali e nelle convenzioni per i medici di medicina generale, estensibili, previa valutazione della compatibilità, anche ai medici universitari; - l impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile di cui all art. 13. Art. 13 Assicurazione e Sicurezza 1. Le Università provvedono alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nonché per la responsabilità civile, per i danni a persone/cose che il tirocinante dovesse involontariamente causare durante lo svolgimento dell attività di tirocinio. 2. Ai sensi dell art. 10 del DM 363/1998, si concorda che gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/1994 gravino sul soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti che si trovino presso di esso nell espletamento delle attività di cui alla presente convenzione. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà a garantirne la conoscenza. Art. 14 Durata della convenzione 1.La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto formale scritto degli Enti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della scadenza stabilita. Art. 15 Risoluzione controversie 1. Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione.

7 ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 7/8 2. In caso non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, le parti stabiliscono di risolvere ogni eventuale vertenza mediante ricorso all Autorità Giudiziaria competente. Art. 16 Registrazione in caso d uso 1. Le parti danno atto che la presente convenzione non ha alcun contenuto patrimoniale per cui chiedono la registrazione della stessa unicamente in caso d uso, con oneri a carico della parte richiedente, ai sensi di quanto disposto dall art. 4 tariffa 1 parte IIa allegata al DPR 26 aprile 1986, n Letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia Il Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Padova Prof. Giuseppe Zaccaria Il Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Verona Prof. Alessandro Mazzucco Il Presidente dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Belluno Il Presidente dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova Il Presidente dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo Il Presidente dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso

8 ALLEGATOA alla Dgr n. 865 del 21 giugno 2011 pag. 8/8 Il Presidente dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia Il Presidente dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Verona Il Presidente dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza data

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