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1 Procedure per estradizioni e mandato arresto europeo La materia relativa alla consegna ad uno Stato estero di una persona per l esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva o di un altro provvedimento restrittivo della libertà personale è regolata da tre corpi normativi: Codice di procedura penale agli articoli da 697 a 719 Le norme del codice di procedura penale riguardano tutti i rapporti estradizionali con tutti quegli Stati che non siano membri dell Unione Europea o non abbiano ratificato la Convenzione di Parigi. Convenzione Europea di estradizione siglata a Parigi il Regola le consegne di persone richieste da quegli Stati che non fanno parte della Unione Europea, ma hanno ratificato la predetta Convenzione. La legge n. 69 Si applica alla consegna di persone a favore di Stati membri della Unione Europea (ve ne è l elenco aggiornato nel sito del Ministero della Giustizia che abbiano aderito alla decisione quadro del Consiglio Europeo del ART. 716 C.P.P. Nei primi due casi, ossia Codice di procedura penale agli articoli da 697 a 719 e Convenzione Europea di estradizione siglata a Parigi il , estradizione la norma di riferimento è l art. 716 c.p.p Arresto da parte della polizia giudiziaria 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all`arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall`art. 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253). 2. L`autorità che ha proceduto all`arresto ne informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l`arrestato a disposizione del presidente della Corte di Appello nel cui distretto l`arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. 3. Quando non deve disporre la liberazione dell`arrestato, il presidente della Corte di Appello, entro novantasei ore dall`arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l`applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia. 4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. 5. Si applicano le disposizioni dell`art. 715 commi 5 e 6. COSA FARE COME FARE La p.g. che procede all arresto deve darne immediata comunicazione al Ministro della Giustizia e al più presto, comunque non oltre 48 ore, deve porre l arrestato a disposizione del Presidente della Corte di Appello del Distretto in cui è avvenuto l arresto, trasmettendo il relativo verbale. L arresto viene eseguito nelle forme ordinarie, previa compiuta identificazione della persona ricercata, con invito a nominare un difensore di fiducia ed in mancanza nominandone uno di ufficio. Nel caso in cui l arrestato non comprenda la lingua italiana, la p.g. deve provvedere a nominare un interprete per la traduzione degli atti. La trasmissione del verbale di arresto, della nota del Ministro dell Interno, del verbale di identificazione e degli eventuali allegati deve avvenire prima a mezzo fax e poi in originale. Il Presidente della Corte di Appello, se non dispone la liberazione dell arrestato, procede, entro 96 ore dall arresto, alla convalida dell arresto ed alla applicazione eventuale di una misura cautelare.

2 Le forze di polizia cureranno l invio degli atti nel rispetto dei termini di legge (48 ore se applicato l art. 716 c.p.p.), tenendo presenti le esigenze organizzative dell ufficio ricevente ed eventualmente concordando i tempi con il cancelliere in servizio. LEGGE N.68/2005 M.A.E. La legge c.d. sul M.A.E. si applica alle richieste di consegne di persone a favore di Stati membri dell Unione Europa. Il mandato d'arresto europeo adottato nel 2002 sostituisce il sistema dell'estradizione imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere, ipso facto, e dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente). La decisione quadro è entrata in vigore il 1 gennaio 2004 sostituendo i testi esistenti in materia, e si riferisce ai mandati di arresto europeo emessi o ricevuti dopo il 14 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2005) e per fatti commessi dopo il 7 agosto 2002 (data di entrata in vigore della Decisione - Quadro europea). Gli Stati membri restano tuttavia liberi di applicare e concludere accordi bilaterali o multilaterali nella misura in cui essi facilitano o semplificano maggiormente le procedure di consegna. L'applicazione degli accordi suddetti non deve in ogni caso arrecare pregiudizio alle relazioni con gli altri Stati membri che non sono parti dell'accordo. Principi generali La decisione quadro definisce il "mandato d'arresto europeo", come ogni decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini: dell'esercizio di un'azione penale; dell'esecuzione di una pena; dell'esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà. Il mandato di arresto europeo può essere emesso in caso di: condanna con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà di durata non inferiore a quattro mesi; reati puniti con una pena detentiva o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima non inferiore a 12 mesi. Fra i reati che comportano la consegna senza verifica della doppia incriminazione del fatto e a condizione che siano puniti nello Stato membro di emissione con una pena massima pari o superiore a tre anni, figurano: terrorismo, tratta di esseri umani, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, falsificazione di monete, omicidio, razzismo e xenofobia, stupro, traffico di veicoli rubati, e frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità. Per i reati diversi da quelli summenzionati, la consegna può essere subordinata alla condizione che il fatto per il quale è stata richiesta la consegna costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione (norma della doppia incriminazione). Il mandato d'arresto europeo deve contenere tutta una serie di informazioni relative a: identità della persona, autorità giudiziaria emittente, sentenza definitiva, natura del reato, pena ecc. (si può trovare un esempio del formulario in allegato alla decisione quadro).

3 COSA FARE COME FARE Le procedure relative al mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso da AA.GG. di Paesi membri dell Unione Europea sono diverse da quelle riguardanti l estradizione soprattutto per la brevità dei termini concessi ed in ragione della documentazione necessaria. La p.g. che riceve una segnalazione S.I.S. relativa ad una persona che venga trovata nella sua giurisdizione deve procederne all arresto e porlo immediatamente, non oltre 24 ore, a disposizione del Presidente della Corte di Appello distrettualmente competente. Anche in questo caso, l arresto avviene nelle forme ordinarie, come sopra descritte e previa compiuta identificazione, con invito a nominare un difensore di fiducia (ed in mancanza nominandone uno di ufficio ai sensi dell art. 97 c.p.p. previa consultazione degli appositi elenchi) ed eventualmente agendo con l ausilio di un interprete. Tuttavia, occorre procedere ad alcuni ulteriori adempimenti che sono previsti dall art. 12 l. 69/2005 e devono risultare a verbale: l arrestato deve essere informato dell esistenza e del contenuto del M.A.E. in una lingua a lui comprensibile; deve essere avvisato della possibilità di acconsentire alla consegna allo Stato estero richiedente; deve essere dato tempestivo avviso al difensore dell arresto. Tali adempimenti sono previsti a pena di nullità dell atto. La trasmissione del verbale, del verbale di identificazione, della segnalazione SIS e degli eventuali allegati deve avvenire prima a mezzo fax e poi in originale. Il Presidente della Corte di Appello, se non dispone la liberazione dell arrestato, procede, entro le 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto, alla convalida dell arresto ed alla applicazione eventuale di una misura cautelare. Solitamente presso la Corte di Appello è istituito un turno di magistrati e cancellieri a disposizione per le procedure di cui sopra nel caso in cui l arresto avvenga nelle giornate prefestive o festive. Pertanto la p.g. che ha effettuato l arresto dovrà inviare via fax gli atti assunti e chiamare le utenze di cui all allegato elenco, avvisando il cancelliere che, a sua volta, contatterà il Presidente della Corte ovvero il magistrato delegato che fornirà le necessarie istruzioni. Le forze di polizia cureranno l invio degli atti nel rispetto dei termini di legge (24 ore in caso di applicazione della l. 69/2005), tenendo presenti le esigenze organizzative dell ufficio ricevente ed eventualmente concordando i tempi con il cancelliere in servizio.

4 Stampato verbale di arresto operato da parte della Polizia Giudiziaria (art. 716 c.p.p.) INTESTAZIONE UFFICIO OGGETTO: Verbale di arresto operato da parte della Polizia Giudiziaria (art. 716 c.p.p.) nei confronti di: ( ) nato a ( ) il ( ) residente in ( ) attività lavorativa ( ) stato civile ( ), in atto domiciliato in ( ) via ( ) nr.( ), identificato con ( ).- L anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ) Ufficio ( ) Comando ( ).- I sottoscritti Ufficiali e Ag. di P.G. ( ), effettivi presso il comando in intestazione, riferiscono che alle ore ( ) del ( ) nel corso di un normale servizio di polizia, in località ( ) hanno proceduto all arresto di ( ) meglio in oggetto generalizzato perché da accertamento esperito al sistema informativo interforze del Ministero dell Interno, si apprendeva che era interessato da ricerca rintraccio con provvedimento di cattura per conto di Autorità ( ) provvedimento numero ( ) datato ( ) emesso da ( ), in quanto ritenuto responsabile del reato di ( ), segnalazione effettuata dal Servizio internazionale di Polizia Fascicolo ( ).- ( ), avv L arrestato fa presente di volersi avvalere del difensore di fiducia, che nomina nella persona dell'avv., ( ) del foro di ( ) con studio a ( ), telefono ( ).- ertito dalla relativa facoltà, non essendo in grado di nominare un difensore di fiducia, è stato nominato d ufficio Dott. ( ) del Foro di ( ) con studio in via ( ) n. ( ) 6 tel.( ). In merito l interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell obbligo di retribuire il difensore d Ufficio qualora non ricorrano i presupposti per l ammissione a tale beneficio.- Dell avvenuto arresto viene informato immediatamente il Ministro della Giustizia e il Presidente della Corte di Appello di Bologna attraverso la trasmissione del presente verbale via fax.- Alle ore ( ) del ( ) è stato avvertito il predetto difensore Avv. ( ).- Su specifica richiesta, l arrestato ha dichiarato che non intende siano avvisati i suoi familiari.- Dopo gli accertamenti di rito l arrestato stesso, è stato condotto nella Casa Circondariale di ( ) a disposizione della Corte d appello di ( ).- ( ) comprende la lingua italiana.- Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene trasmesso immediatamente al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Bologna, ad Interpol.- Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra. -

5 Stampato verbale di arresto operato da parte della Polizia Giudiziaria in relazione a mandato di arresto europeo INTESTAZIONE UFFICIO OGGETTO: Verbale di arresto operato da parte della Polizia Giudiziaria in relazione a mandato di arresto europeo (legge n.68/2005) nei confronti di: ( ) nato a ( ) il ( ) residente in ( ) attività lavorativa ( ) stato civile ( ), in atto domiciliato in ( ) via ( ) nr.( ), identificato con ( ).- L anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ) Ufficio ( ) Comando ( ).- I sottoscritti Ufficiali e Ag. di P.G. ( ), effettivi presso il comando in intestazione, riferiscono che alle ore ( ) del ( ) nel corso di un normale servizio di polizia, in località ( ) hanno proceduto all arresto di ( ) meglio in oggetto generalizzato perché da accertamento esperito al sistema informativo interforze del Ministero dell Interno, si apprendeva che era interessato da ricerca rintraccio con provvedimento di mandato di arresto europeo per conto di Autorità ( ) provvedimento numero ( ) datato ( ) emesso da ( ), in quanto ritenuto responsabile del reato di ( ), segnalazione effettuata dal Servizio internazionale di Polizia Fascicolo ( ).- ( ) è stato informato dell esistenza e del contenuto del M.A.E. in una lingua a lui comprensibile, e asto anche avvisato della possibilità di acconsentire alla consegna allo Stato estero richiedente e a tal proposito a dichiarato: ( ).- L arrestato fa presente di volersi avvalere del difensore di fiducia, che nomina nella persona dell'avv., ( ) del foro di ( ) con studio a ( ), telefono ( ).- ( ), avvertito dalla relativa facoltà, non essendo in grado di nominare un difensore di fiducia, è stato nominato d ufficio Dott. ( ) del Foro di ( ) con studio in via ( ) n. ( ) 6 tel.( ). In merito l interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell obbligo di retribuire il difensore d Ufficio qualora non ricorrano i presupposti per l ammissione a tale beneficio.- Dell avvenuto arresto viene informato immediatamente il Ministro della Giustizia e il Presidente della Corte di Appello di Bologna attraverso la trasmissione del presente verbale via fax.- Alle ore ( ) del ( ) è stato avvertito il predetto difensore Avv. ( ).- Su specifica richiesta, l arrestato ha dichiarato che non intende siano avvisati i suoi familiari.- Dopo gli accertamenti di rito l arrestato stesso, è stato condotto nella Casa Circondariale di ( ) a disposizione della Corte d appello di ( ).- ( ) comprende la lingua italiana.- Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene trasmesso immediatamente al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Bologna, ad Interpol.- Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra. -

6 Recapiti ove inviare gli atti Ministero della Giustizia Ufficio II Cooperazione internazionale Via Arenula Roma tel: fax: Presidente Corte d'appello di (distretto dove l`arresto è avvenuto) Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello (distretto dove l`arresto è avvenuto) Al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Divisione III Interpol ROMA telefoni: fax:

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