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1 I rapporti giurisdizionali con autorità straniere (seconda parte) Prof. ssa Antonella Marandola Altri strumenti di collaborazione internazionale Rogatorie dall estero (passive): Trattasi o della citazione di un testimone o perito o altro atto processuale Procedimento ordinario al di fuori di una Convenzione che regolamenta i rapporti. Inoltro al Ministro della Giustizia italiano: a) inoltra la rogatoria alla corte d Appello che la delega ad un suo componente che dà esecuzione alla rogatoria dall estero; b) blocca la rogatoria Procedimento in presenza di una comunicazione diretta tra autorità giudiziarie previste dalla Convenzione europea del 1959 se atto urgente

2 Altri strumenti di collaborazione internazionale L autorità straniera chiede la rogatoria direttamente all autorità autorità giudiziaria italiana: a) la Corte d Appello delega a un suo componente la rogatoria o la invia al g.i.p. e informa il Ministro della Giustizia della richiesta. Questi può bloccare la rogatoria. Diversamente si dà esecuzione (da parte del delegato o il g.i.p. alla sua esecuzione) Protocolli peculiari Art Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell' art. 167 c.p.p. p

3 Protocolli peculiari Art. 726 bis - Notifica diretta all'interessato 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli artt. 156, 157 e 158 c.p.p. Protocolli peculiari Art. 726 ter - Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli artt. 724, commi 5 e 5-bis, 725, comma 2 c.p.p.

4 Rogatorie all estero (attive) al di fuori di una Convenzione Rogatorie all estero (passive) Inoltro da parte dell Autorità italiana che chiede una rogatoria al Ministro della Giustizia che: a) inoltra la rogatoria all agente diplomatico all estero e si dà esecuzione alla rogatoria; b) blocca la rogatoria o resta inerte: in questi casi, l autorità italiana può inoltrare direttamente all agente diplomatico o consolare all estero estero. Procedimento urgente L Autorità italiana chiede la rogatoria: inoltra la rogatoria all agente diplomatico o consolare all estero e informa il Ministro della Giustizia italiana che può bloccare la rogatoria finché l agente non ha provveduto alla trasmissione all autorità straniera.

5 L. n. 367 del 2001 Art. 205 ter - Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero: 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell art. 416-bis disp. att.c.p.p. 2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito. 3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande. 4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all art. 420-ter c.p.p.

6 Art. 205-ter, comma 5 disp. att. c.p.p. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo è possibile anche per il testimone o il perito: questo si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell 147-bis disp. att. c.p.p. Strumenti del Terzo pilastro Artt. 729 c.p.p. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria (L. N. 367 DEL 2001). 1. La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1 riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni;

7 Strumenti del Terzo pilastro 1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili; 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis; bs; 2. Si applica la disposizione dell'art. 191 comma 2. Strumenti del Consiglio d Europa nell ambito del Terzo Pilastro Posizioni comuni: definiscono l orientamento dell unione in merito a una questione specifica; Decisioni quadro: vincolano gli Stati sul risultato (ravvicinamento delle legislazioni), ma gli Stati sono competenti su forma e mezzi; Decisioni: vincolano gli Stati sul risultato ma non hanno efficacia diretta (non possono riguardare il ravvicinamento delle legislazioni); Convenzioni: entrano in vigore, se adottate almeno da metà degli Stati membri, per detti Stati.

8 Mandato d arresto europeo: requisiti per la consegna dall Italia Il MAE deve essere tradotto in italiano e sottoscritto da un giudice dell Unione Unione. Deve fondarsi su una sentenza irrevocabile o un provvedimento cautelare purché motivato. E esclusa la consegna: se il fatto non è previsto come reato nella legge italiana ed il cittadino italiano non era a conoscenza senza propria colpa della norma penale dello Stato emittente (art. 8, comma 3). Sono previsti casi di rifiuto di consegna obbligatori per la corte d appello (art. 18) e cause di divieto di consegna perché lo Stato emittente non ha fornito i documenti richiesti (es: il provvedimento o le fonti di prova; art. 6 comma 6 in relaz. commi 3 e 4) L esecuzione L esecuzione è subordinata alla assicurazione di: A. garanzie richieste dall Italia e previste dalla Decisione quadro (art. 19); 1. decisione pronunciata in absentia: lo Stato emittente deve garantire la possibilità di un nuovo giudizio; 2. reato punibile con pena o misura di sicurezza a vita: lo Stato emittente deve prevedere la possibilità di attenuare la pena; 3. cittadino italiano o residente in Italia: sarà ascoltato nello Stato e sconterà la pena in Italia B. garanzie non previste nella Decisione quadro: es. riserva di giusto processo (2, comma 2); possono essere chieste garanzie idonee allo Stato emittente

9 L esecuzione Fase I: Recepimento del mandato in via ordinaria. Il mandato giunge al presidente della Corte d Appello che ne dà comunicazione al procuratore generale (art. 9) Fase II: Eventuale applicazione di una misura cautelare. Fase I: Recepimento del mandato in via semplificata. Il mandato di arresto è eseguito provvisoriamente dalla polizia in base al sistema Schengen. Fase II: Il presidente della Corte d Appello convalida e provvede sulla eventuale applicazione di una misura cautelare coercitiva (art. 13, comma 2). L esecuzione Audizione dell interessato (artt. 10 e 14) Fase III: Decisione sulla richiesta di consegna..se l interessato non consente alla consegna: si svolge una udienza in camera di consiglio; la corte decide entro 60 gg. prorogabile a 30 gg. ; Epilogo: 1. respinge la richiesta (ricorribilità della sentenza); 2. accoglie la richiesta (ricorribilità della sentenza)...se l interessato consente alla consegna: il presidente decide entro 10 gg. disponendo o rigettando la richiesta. Il provvedimento è ricorribile per cassazione.

10 L esecuzione Fase IV: Consegna ad opera del Ministro della Giustizia che provvede ai sensi dell art. 23, comma 1. Art. 11 (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). 1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto edella documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell art. 6.

11 Art. 11 (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). Il caso è quello della persona ricercata, a seguito della sua localizzazione sul territorio italiano, e presuppone pp l'inserimento di una segnalazione nominativa nel Sistema informativo Schengen, in conformità all'art. 95 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen, ratificata dall'italia con L. 30 settembre 1993 n In base alla decisione quadro l'effetto giuridico derivante dalla segnalazione nel S.i.s. non è più limitato a quello di una richiesta di arresto provvisorio, a scopo estradizionale (ex artt Accordo di Schengen, 16 c.e.estr. e 714 e 716 c.p.p.), ma è equiparata ad un vero e proprio mandato di arresto europeo. Cass. Sez VI, D.S.- RV RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Procedimento - Incompetenza per territorio - Eccepibilità - Limite - Individuabilità ex art. 491 cod.proc.pen. - Sussistenza. In tema di mandato di arresto europeo emesso all'estero,, la questione sulla competenza "ratione loci" della Corte di appello chiamata decidere sulla richiesta di consegna non può essere avanzata la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ricorrendo la "eadem ratio" dicui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen..

12 Cass. Sez. VI, 21 novembre 2006, Arturi, RV Consegna verso l estero lestero Arresto della polizia giudiziaria Decorrenza del termine di 48 ore dalla ricezione del verbale dell arresto Mancata decisione sulla convalida Conseguenze: In tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché sia dalla legge previsto soltanto ai fini dell audizione dell arrestato, comporta, ove non sia intervenuta la decisione sulla convalida, l inefficacia del provvedimento di coercizione e quindi l immediata scarcerazione dell arrestato. Cass. Sez. VI, , RV RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Arresto - Convalida e applicazione di misura cautelare - Omessa audizione dell'arrestato - Mezzi di impugnazione - Revoca - Esclusione - Ricorso per cassazione - Sussistenza.

13 In tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio per dedurre la violazione dell'art. 13 L. n. 69 del che prescrive che il presidente della corte di appello, nel procedere alla convalida dell'arresto e alla eventuale emissione della misura cautelare, debba provvedere entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto all'audizione della persona arrestata - è il ricorso per Cassazione ex art. 719 cod. proc. pen. enongiàla richiesta di revoca della misura cautelare applicata. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la revoca è proponibile sempre che siano venute meno o siano modificate le esigenze cautelari che hanno determinato la applicazione della misura, fermo restando che deve trattarsi di sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, fondandosi l'ordinanza impositiva su un giudizio prognostico favorevole alla consegna). Cass. Sez. VI, , T.L., RV RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Adozione di misura coercitiva - Cause ostative alla consegna - Valutazione - Ambito e criteri.

14 L'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in esecuzione di un mandato di arresto europeo non deve contenere la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate, che si rinvengono nel mandato di arresto, e non deve farsi carico delle valutazioni in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura e di concedibilità della sospensione condizionale della pena, potendo la Corte di appello valutare, in sede di sommaria delibazione al limitato fine cautelare, l'esistenza di elementi sufficientemente certi che offrano ragioni idonee a ritenere che ricorrano, in concreto e allo stato, elementi ostativi alla consegna secondo il disposto dell'art. 9, comma sesto, legge n. 69 del Cass. Sez. VI, , R.V., RV RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Misure cautelari - Ricorso per cassazione - Termini e modalità di presentazione - Disciplina applicabile.

15 In tema di mandato di arresto europeo, in forza del rinvio recettizio operato dall'art. 719 cod. proc. pen., anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nei confronti delle persone colpite da mandato di arresto europeo, si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311, commi secondo, terzo e quarto cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 stesso codice. Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, da depositare nella cancelleria della corte di appello, salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione prima dell'inizio della discussione. Cass. Sez. VI, 21 novembre 2006, Arturi, RV Consegna verso l estero Arresto della polizia giudiziaria Competenza del presidente della Corte d appello o di un suo delegato. In tema di mandato d arresto europeo, spetta al presidente della corte di appello o la magistrato da lui delegato, e non già allo corte d appello il potere di emettere, in esito all arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, l ordinanza applicativa della misura coercitiva, perché la decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale deve essere assunta dallo stesso organo a cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità a quanto previsto in materia estradizionale.

16 Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n Copyright UNIMARCONI

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