IL RETTORE. VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 75; la legge n. 390 recante Norme sul diritto agli studi universitari ;

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1 DR/2011/1813 del 07/07/2011 U.S.R. IL RETTORE VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 75; VISTA VISTO la legge n. 390 recante Norme sul diritto agli studi universitari ; l art. 20, comma 1, lett. d), della Legge Regionale n. 21 recante Norme sul diritto agli studi universitari adeguamento alla Legge n. 390, come modificato dall art. 26, comma 3, della Legge Regionale n. 1 che riduce da tre a due il numero dei rappresentanti degli studenti universitari da eleggere nel Consiglio di Amministrazione dell A.Di.S.U.; VISTO VISTE il Regolamento elettorale per la designazione delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione dell'azienda per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U., emanato con D.R. n del , secondo lo schema approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Campania nella seduta del , successivamente modificato con D.R. n del per adeguarlo alla innovazione legislativa di cui alla premessa che precede; le delibere n. 17 del e n. 16 del con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la modifica dell art. 9 del regolamento elettorale di cui sopra, consistente nella riduzione da due a una delle preferenze da esprimere nel voto, tesa a garantire la pluralità di idee presente nel Consiglio degli Studenti e, a maggior ragione, tra gli studenti dell Ateneo, autorizzando altresì il Rettore a sottoporla all esame del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario per la Campania per le opportune determinazioni; PRESO ATTO che il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane ha approvato all unanimità la proposta di modifica dell art.9 del regolamento di cui sopra;

2 DR/2011/1813 del 07/07/2011 DECRETA Il Regolamento elettorale per la designazione delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione dell'azienda per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U. emanato con il D.R. n del è modificato limitatamente all art. 9, che è così riformulato: Art. 9. Si può esprimere un solo voto di preferenza specificando il nome ed il cognome e, in assenza di omonimie, solo il cognome del candidato. Il testo emendato del regolamento è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e sostituisce con effetto immediato quello emanato con il D.R. n del Il RETTORE Massimo Marrelli Ripartizione Affari Generali Il Dirigente dott. Francesco Bello Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari Responsabile del procedimento: Il Capo dell Ufficio dott. Mario Mannelli 7

3 REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - A.Di.S.U. ART. 1 (Indizione delle Elezioni) Le elezioni delle rappresentanze studentesche sono indette con Decreto del Rettore dell Università che ha istituito l ADISU. In caso di più Università istituenti un ADISU, viene indicata come Università di riferimento quella con il maggior numero di iscritti, presso la quale vengono espletate tutte le procedure elettorali indette dal proprio Rettore. Il Decreto Rettorale indica la data ed il luogo delle elezioni. ART. 2 (Elettorato attivo e passivo) Sono da eleggere n. 2 studenti. Sono elettori i Consiglieri degli Studenti di Ateneo dell Università o di più Università che hanno istituito l ADISU. Nel secondo caso, qualora l Ateneo con il maggior numero di iscritti superi i 2/3 degli studenti iscritti alle altre università afferenti all ADISU, avrà diritto ad esprimere tutti gli eletti nel Consiglio di Amministrazione. In qualsiasi caso di decadenza gli eletti vengono sostituiti tramite elezione suppletiva indetta dal Rettore entro 60 giorni. ART. 3 (Eleggibilità) Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti regolarmente all Università o più Università che hanno istituito l ADISU entro la data di indizione delle elezioni. Sono da intendersi studenti gli iscritti ai Corsi di Laurea, Corsi di laurea di I livello, Corsi di Laurea Specialistica, Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione. Sono incompatibili con la carica di consigliere dell ADISU le cariche di consigliere regionale, consigliere provinciale e comunale, di presidente dei consigli di circoscrizione, delle comunità montane e delle A.S.L. L incompatibilità si estende a coloro che abbiano in corso contratti nonché liti con la Regione Campania e/o con le ADISU. L incompatibilità si estende ai consiglieri negli Organi Collegiali dell Università ed ai consiglieri del Comitato Universitario Sportivo. 1

4 ART. 4 (Presentazione delle candidature) Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno 1/6 del totale dei componenti del Consiglio degli Studenti di Ateneo o di più Atenei costituenti l ADISU e/o da 500 firme di studenti. Ogni proponente può sottoscrivere una sola candidatura tramite apposito modulo preparato dall Università di appartenenza. Dei candidati devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, l Università e la Facoltà di appartenenza ed il numero di matricola. Le dichiarazioni di candidatura e le firme di appoggio devono essere presentate all Ufficio addetto dell Università presso la quale sono indette le elezioni entro e non oltre le ore del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale che indice le elezioni. Il Consiglio e, in caso di più Università, i Consigli degli Studenti di Ateneo dovranno essere messi a conoscenza delle candidature almeno 2 giorni prima della data in cui si svolgeranno le votazioni. ART. 5 (Commissione Elettorale Centrale) La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Rettore dell Università che da sola costituisce l A.Di.S.U. o dell Università di riferimento ed è costituita da un docente ordinario che la presiede e, nel caso di una sola Università costituente l ADISU, da altri due membri indicati dal Presidente del Consiglio degli Studenti dell Ateneo tra i rappresentanti del Consiglio che presiede; nel caso di più Università ogni Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo indica un solo membro tra i rappresentati del Consiglio che presiede. La Commissione Elettorale Centrale nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature: 1. verifica che le candidature siano state presentate nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento; 2. esclude le candidature qualora non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento; 3. provvede alla pubblicità delle candidature. ART. 6 (Seggi Elettorali) Il seggio elettorale è costituito con Decreto del Rettore ascoltato il Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti fra gli impiegati dell Università che bandisce le elezioni. E membro del seggio un rappresentante del Consiglio degli Studenti di Ateneo nominato dal Presidente, avente funzione di rappresentante di lista. In caso di più Università costituenti l ADISU ogni Presidente del Consiglio degli Studenti nomina un rappresentante di lista. 2

5 ART. 7 (Libertà e segretezza di voto) All interno del seggio devono essere assicurate la libertà e la segretezza del voto. La regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente del seggio. ART. 8 (Operazioni di voto) L inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissati nel Decreto Rettorale che indice le elezioni. All ora e nel giorno fissati per l elezione il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione. All atto delle votazioni gli elettori dovranno esibire un documento di identificazione valido munito di fotografia. Riconosciuta l identità dell elettore il Presidente si assicura che il nome sia iscritto nell elenco dei votanti, prende nota del numero del documento di riconoscimento, fa apporre all elettore la firma accanto al proprio nome nell apposito spazio della lista dei votanti e gli consegna la scheda elettorale previo ritiro del documento di riconoscimento. ART.9 (Esercizio del voto) Si può esprimere un solo voto di preferenza specificando il nome ed il cognome e, in assenza di omonimie, solo il cognome del candidato. ART. 10 (Scrutinio) Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il Presidente del seggio procede senza esitazioni allo spoglio dei voti, leggendo ad alta voce il nome ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, assicurandosi che due scrutatori prendano nota contemporaneamente su apposite tabelle dei voti riportati da ogni candidato. Il Presidente decide, in via provvisoria, sull assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione, prende nota delle motivazioni delle contestazioni negli appositi spazi dei documenti del seggio e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ogni candidato. La validità dei voti contenuti in ciascuna scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell elettore. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. I lavori di scrutinio sono pubblici. 3

6 ART. 11 (Attribuzione dei seggi e proclamazione dei risultati) La Commissione Elettorale Centrale, entro ventiquattro ore dalle operazioni elettorali, si riunisce per l esame dei verbali del seggio e per decidere sulle questioni di propria competenza. Procede al riesame delle schede contenenti i voti contestati e decide in via definitiva sull assegnazione degli stessi. La Commissione proclama eletti i primi due candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voto è eletto il candidato più anziano di età. Dopo la proclamazione dei risultati elettorali il Rettore dell Università che da sola costituisce l A.Di.S.U. o dell Università di riferimento informa il corpo elettorale mediante comunicazione formale. ART. 12 (Decadenza dalla carica) Gli eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica. 4

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