Tutelare l epilogo della vita

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tutelare l epilogo della vita"

Transcript

1 Tutelare l epilogo della vita L angoscia della condizione che ci porta sulla soglia del limite umano supremo, e le scelte difficili che occorre assumere, ci espongono alla tentazione di sottrarci alla relazione. Ma questo è il luogo in cui ci vengono chiesti amore e vicinanza, più di ogni altra cosa, riconoscendo il limite che tutti ci accomuna e proprio lì rendendoci solidali. Ciascuno dia amore nel modo che gli è proprio: come padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella, medico o infermiere. Ma lo dia! E se sappiamo che della malattia non possiamo sempre garantire la guarigione, della persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si muove la medicina palliativa. Essa riveste una grande importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine (papa Francesco, dal messaggio del 7 novembre 2017 ai partecipanti al meeting regionale europeo della World medical association sulle questioni di fine vita ). Approvato con 326 voti favorevoli (37 contrari e 4 astenuti) dalla Camera il 20 aprile 2017, il disegno di legge recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, ha ricevuto il via libera definitivo al Senato lo scorso 14 dicembre con 180 voti a favore (71 contrari e 6 astensioni).[1] Si tratta di una legge, dalla buona qualità sul piano lessicale,[2] inquadrabile in una visione di diritto mite, non onnicomprensivo, che si

2 limita a indicare ciò che a tutela della dignità umana può essere fatto o non si deve assolutamente fare. Una legge di principi ampiamente condivisi e non un elencazione puntuale di situazioni. Specificità questa motivata dalla convinzione che sia molto difficile esplicitare tutte le fattispecie possibili e dalla volontà di lasciare ampio spazio di autonomia al medico e all organizzazione sanitaria, coniugando il principio dell autonomia (o di autodeterminazione) del paziente con i principi di beneficità e di proporzionalità che riguardano l intervento medico. Una legge equilibrata, che non ha nulla di eutanasico e non si occupa di eutanasia. Non contiene alcun sotterfugio per favorire la somministrazione di sostanze per togliersi la vita. Ma si limita a dare piena attuazione al dettato costituzionale dell art. 32. La legge, che si compone di otto articoli,[3] si struttura sostanzialmente in tre parti: disciplina il consenso libero e informato del paziente ai trattamenti sanitari in tutti i casi in cui si procede a un esame, a una terapia, a un intervento chirurgico e non solo nell ipotesi di fine vita ; introduce l istituto delle disposizioni anticipate di trattamento in materia sanitaria (DAT), con le quali il soggetto interessato enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul fine vita nell ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere; istituzionalizza lo strumento della pianificazione condivisa delle cure nella relazione tra paziente e medico. 1. Finalità della legge L incipit della legge, pur inserito all interno del primo comma dell articolo 1 dedicato al «consenso informato», enuncia l obiettivo di fondo che intende perseguire: tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all autodeterminazione della persona nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 2 (tutela diritti fondamentali), 13 (inviolabilità della libertà personale) e 32 (consapevole adesione ai trattamenti sanitari) della Costituzione e degli articoli 1 (dignità umana), 2 (diritto alla vita) e 3 (diritto all integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea; attuare quanto previsto dall articolo 32, c. 2 Cost., stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge. 2. Il consenso informato In tema di consenso informato, sul quale si basa la promozione e la valorizzazione della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico (art. 1, c.2), la legge non fa altro che recepire e specificare quanto

3 previsto dall ordinamento vigente,[4] quanto stabilito in sede sovranazionale,[5] quanto indicato dal diritto vivente[6] e quanto già previsto dal Codice di deontologia medica.[7] Nel consenso informato s incontrano l autonomia decisionale del paziente e la competenza, l autonomia professionale e la responsabilità del medico. Alla relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico contribuiscono, in base alle rispettive prerogative, gli eventuali esercenti una professione sanitaria che compongono un équipe e, qualora il paziente lo desideri, i familiari o la parte dell unione civile o il convivente, ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo (art. 1, c. 2). Ogni paziente ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile non solo riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, ma anche alle alternative e alle conseguenze dell eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi, cui si accompagna ovviamente la possibilità di rifiutare, in tutto o in parte, le informazioni, ovvero di indicare familiari o persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece (art. 1, c. 3). La gestione del consenso informato è declinata tanto nelle modalità di acquisizione (modi e strumenti più consoni alle condizioni del paziente) quanto in quelle di documentazione (forma scritta, ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, anche videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare), con inserimento del tutto nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico[8] (art. 1, c. 4) Sul versante del paziente In particolare, poi, sul versante del paziente, al comma 5 art. 1: si riconosce il diritto, per ogni persona capace di agire, di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o anche singoli atti del trattamento stesso, affiancato, a fondamentale complemento, dal diritto di revocare, in qualsiasi istante, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l interruzione del trattamento; si specifica che «sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici»,[9] con l effetto di rendere, alla luce del principio di proporzionalità, anche tali trattamenti rifiutabili; si chiarisce che, «qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica».

4 2.2. Sul versante del medico Per quanto riguarda il medico, questi è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi e, in conseguenza di ciò, andrà esente da ogni responsabilità civile o penale (art. 1, c. 6). Fanno da pendant: per il paziente, l inesigibilità di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali e la precisazione che, «a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali» (art. 1, c. 6); per il medico (e per i componenti dell équipe sanitaria), l obbligo di assicurare, nelle situazioni di emergenza o di urgenza, le cure necessarie, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente (art. 1, c. 7). Il tempo che il medico dedica all informazione completa, aggiornata e comprensibile da fornire al paziente è tempo di cura (art. 1, c. 8) e non di burocrazia. Il che significa che tale adempimento non potrà mai essere considerato dal medico un fastidioso obbligo e dovrà, peraltro, comportare, da parte del paziente, un responsabile e attivo coinvolgimento Terapia del dolore e no all accanimento terapeutico All articolo 2 viene enunciata, al comma 1, la garanzia anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario dello svolgimento, da parte del medico, di un appropriata terapia del dolore,[10] se del caso con il coinvolgimento del medico di base, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.[11] Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico dovrà astenersi da ogni irragionevole ostinazione nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico potrà ricorrere alla sedazione palliativa profonda[12] continua, in associazione con la terapia del dolore, sempre con il consenso del paziente (art. 2, c. 2), dandone conto nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (art. 2, c. 3) Il consenso in presenza di minori e incapaci L articolo 3 è dedicato alle modalità di espressione o di rifiuto del consenso per i soggetti minori e incapaci. Le modalità sono ispirate, per quanto possibile, al più ampio livello di coinvolgimento dei diretti interessati e allo scopo di tutelarne la salute psicofisica, la vita e la dignità. Ciò emerge nitidamente dal comma 1, nel quale si proclama il diritto di minori o di incapaci alla valorizzazione delle loro capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all autodeterminazione, e il correlato diritto a essere

5 informati, in modo consono alle loro capacità, sulle scelte relative alla salute, così da essere messi nelle condizioni di esprimere le loro volontà. Il consenso viene prestato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, per quanto riguarda i minori (art. 3, c. 2); dal tutore, nel caso di soggetto interdetto[13] (che viene tuttavia consultato, ove possibile; art. 3, c. 3) e, nelle ipotesi di inabilitazione,[14] dallo stesso inabilitato (art. 3, c. 4). In presenza di un amministratore di sostegno,[15] la cui nomina preveda l assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso sarà espresso o rifiutato anche dall amministratore o solo da questi, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere (art. 3, c. 4). In tutti i casi di contrasto tra rappresentante, che in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento rifiuti le cure proposte, e medico, il quale invece ritenga queste appropriate e necessarie, la decisione ultima è rimessa al giudice tutelare (art. 3, c. 5). 3. Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) All articolo 4 si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in vista di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, possa, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari (art. 4, c. 1). Può altresì indicare un fiduciario, a sua volta maggiorenne e capace di intendere e di volere (art. 4, c. 2), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, il cui incarico, una volta accettato, è revocabile in qualsiasi momento (art. 4, c. 3) Modalità di redazione delle DAT Per le DAT, a differenza del semplice consenso informato, è contemplata una maggiore rigidità nelle forme. Tale maggiore formalismo, se, da un lato, è giustificato dalla necessità di garantire l autenticità di un documento che attiene a scelte relative alla vita o alla morte di una persona, dall altro, può condurre a un eccessiva burocratizzazione del processo, e quindi a un suo sostanziale rallentamento. Le DAT, dunque, sono redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o consegnata personalmente dal disponente presso l ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza o presso le strutture sanitarie. Qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi elettronici.

6 Nelle stesse forme, e sempre in ogni momento, sono rinnovabili, modificabili e revocabili, a meno che ciò risulti impedito da ragioni di emergenza e urgenza. In tale evenienza, si procederà mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l assistenza di due testimoni (art. 4, c. 6). Nel caso in cui le DAT non contengano l indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, esse mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente (art. 4, c. 4) Rispetto delle DAT da parte del medico Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, potendole disattendere, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, solo quando esse appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita; in caso di conflitto tra fiduciario e medico, ancora una volta si farà ricorso al giudice tutelare (art. 4, c. 5). Resta ferma, anche in questi casi, in virtù dell obbligo del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente (il quale non può, comunque, esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali), la conseguente esenzione da ogni eventuale responsabilità civile e penale (art. 4, c. 5) Banca dati destinata alla registrazione delle DAT Mentre l articolo 7 della legge fissa una clausola di invarianza finanziaria per l attuazione delle disposizioni contenute nella legge, la legge di bilancio 2018,[16] nell istituire presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l anno Sempre la legge di bilancio 2018[17] stabilisce che, entro il giugno 2018, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la suddetta banca dati DAT già rese prima dell entrata in vigore della legge Con una disposizione transitoria l articolo 6 sancisce l applicabilità delle disposizioni ai documenti contenenti la volontà del malato circa i trattamenti sanitari depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima dell entrata in vigore della legge, stabilendone quindi l efficacia retroattiva.

7 4. La pianificazione condivisa delle cure L articolo 5 affronta un altra preoccupazione di notevole rilievo, che riguarda un aspetto critico della medicina odierna: la sua disumanizzazione, la sua spersonalizzazione, gli ostacoli all instaurarsi di un rapporto soddisfacente tra medico e paziente, tre medico e cerchia di relazioni del paziente. Esso prevede la possibilità di definire e di fissare una pianificazione condivisa delle cure tra medico e paziente. Di fatto, si recepisce un esperienza già praticata soprattutto all interno di hospice o di reti di cure palliative nelle quali il paziente e i familiari possono, acquisite le informazioni sull evolversi della patologia grave e infausta da cui il paziente è colpito, condividere insieme al medico un percorso che gli garantisca, da un lato, il rispetto delle sue volontà, ma, dall altro, risponda alla sua preoccupazione di rischiare di venire abbandonato. Nel tentativo di dare corpo e sostanza all alleanza terapeutica tra medico e paziente, la norma disciplina la possibilità, rispetto all evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, di fissare in un atto una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il primo (eventualmente anche in équipe) è tenuto ad attenersi qualora il secondo venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità (art. 5, c. 1). La pianificazione condivisa, una volta redatta, sostituisce nei fatti una eventuale precedente DAT. La pianificazione condivisa delle cure, pur essendo solo eventuale,[18] costituisce un fondamentale strumento idoneo a risolvere in radice il possibile conflitto tra la volontà del malato e quella del medico su ciò che va intrapreso, fatto, non fatto, interrotto Modalità di espressione del consenso La volontà del medico e quella del malato si riferiscono non ad una situazione astratta e ipotetica, come succede invece per le DAT, ma ad una condizione già attuale e in prevedibile evoluzione. Per tale motivo il procedimento di informazione e le modalità di espressione sono opportunamente semplificate. Il paziente e, con il suo consenso, i familiari o la parte dell unione civile o il convivente, ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, con particolare attenzione all evolversi della patologia in atto, a quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, alle possibilità cliniche di intervenire e alle cure palliative (art. 5, c. 2). Sempre il paziente esprime il consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro, compresa l eventuale indicazione di un

8 fiduciario (art. 5, c. 3), in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche non lo consentano, attraverso videoregistrazione o altri dispositivi. Il tutto è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e può essere aggiornato al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico (art. 5, c. 4) Rimando alla disciplina sulle DAT Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati sulla pianificazione condivisa delle cure, si applicano le disposizioni in tema di DAT (art. 5, c. 5). 5. Attuazione della legge e obiezione di coscienza Ogni struttura sanitaria pubblica e privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla nuova legge, assicurando l informazione necessaria ai pazienti e l adeguata formazione del personale (art. 1, c. 9). La disposizione, pur essendo inserita all interno dell articolo 1 che disciplina il «consenso informato», ha valenza generale. Qualora, per motivi di coscienza, qualche medico si trovasse nella situazione di non voler ottemperare alle richieste del paziente,[19] è da ritenere che ad esso vada riconosciuto, pur nel silenzio della legge, il diritto all esercizio dell obiezione di coscienza[20] che è un diritto costituzionalizzato.[21] La tutela giuridica dell obiezione di coscienza non deve, peraltro, limitare né rendere più gravoso l esercizio di diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale. Le strutture sanitarie dovranno, pertanto, garantire la piena e corretta applicazione della legge, non essendo l obiezione di coscienza uno strumento di sabotaggio di discipline legali legittime. «Quando un obiezione di coscienza è ammessa, dovrà essere prevista l organizzazione di un servizio che permetta comunque l esercizio dei diritti legalmente riconosciuti nonostante la mancata partecipazione dell obiettore. Né sabotaggio della legge da parte dell obiettore di coscienza, né sabotaggio dell obiettore di coscienza da parte della legge, si potrebbe riassumere».[22] [1] Sulla questione, cf. SettimanaNews n. 17/2017 (dal 24 al 30 aprile) e n. 50/2017 (dall 11 al 17 dicembre). [2] Non solo perché il linguaggio è comprensibile a medici e pazienti, ma perché esso utilizza termini che non prestano il fianco a incertezze interpretative, come disposizioni invece di dichiarazioni anticipate di

9 trattamento. A quest ultimo riguardo, la differenza non è di poco conto, dal momento che il termine dichiarazioni ha una valenza prevalentemente informativo-comunicativa, mentre il termine disposizioni assume valore prescrittivo. [3] Di cui gli ultimi tre di natura transitoria e decisamente meno importanti. [4] Come appena detto, nell ordinamento vigente il vincolo del consenso del paziente è posto, in primo luogo, dall art. 32, c. 2 della Costituzione. Quest ultimo fissa il principio di volontarietà dei trattamenti sanitari, subordinando l eventuale carattere obbligatorio di un trattamento ad un eccezionale disposizione di rango legislativo, la quale «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». [5] L art. 3, c. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea prevede che, nell ambito della medicina e della biologia, sia rispettato il consenso libero e informato della persona, secondo le modalità definite dalla legge. Inoltre, il principio del consenso informato (per gli interventi nel settore sanitario) è disciplinato dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile Entrata in vigore il 1 dicembre 1999, la Convenzione del Consiglio d Europa per la protezione dei diritti dell uomo e della dignità dell essere umano riguardo all applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, pur essendo stata ratificata dall Italia con legge 28 marzo 2001 n. 145, risulta priva di efficacia nel nostro Paese, in quanto l Italia incomprensibilmente non ha mai depositato presso il Consiglio d Europa il protocollo di ratifica, così come richiesto dall art. 33 della Convenzione. Ciò non significa, peraltro, che ad essa non debba, comunque, essere assegnata una funzione ausiliaria sul piano interpretativo della legislazione italiana, con la conseguenza che di eventuali norme interne contrarie ad essa va data una lettura il più possibile ad essa conforme. [6] La Corte costituzionale con sentenza n. 438 del 23 dicembre 2008 ha configurato il consenso informato, inteso quale «espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico», come «vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi nell art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà personale è inviolabile, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Con l ulteriore precisazione che la circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento nei tre richiamati articoli della Costituzione «pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all art 32, c. 2 Cost.». [7] Il Codice di deontologia medica, nella sua ultima versione del 18 maggio 2014, ribadisce l importanza dell acquisizione del consenso per intraprendere qualunque attività terapeutica. L art. 35, c. 3 recita: «il medico non

10 intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato». [8] Il fascicolo sanitario elettronico è l insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l assistito (art. 12, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221). [9] Le posizioni che, sul punto, si fronteggiavano erano e rimangono due. Mentre la Commissione ministeriale c.d. Veronesi-Oleari (relazione del 1 giugno 2001) e la Società italiana di nutrizione parenterale (SINPE) attribuiscono natura sanitaria alla nutrizione artificiale e all idratazione artificiale (NIA), il Comitato Nazionale di Bioetica (parere del 30 settembre 2005) le considera un sostentamento di base finalizzato a garantire le condizioni fisiologiche essenziali per vivere. Nella vicenda Englaro, la Corte di Cassazione aveva attribuito alla NIA natura sanitaria (Cass. Civ., sez. I, sent. n del 16 ottobre 2007). [10] Per «terapia del dolore» s intende l insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore (art. 2 legge 15 marzo 2010 n. 38). [11] Recante Disposizioni per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. [12] Secondo il Comitato Nazionale per la bioetica (parere approvato il 29 gennaio 2016) la «sedazione palliativa profonda continua nell imminenza della morte» consiste nella «somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo refrattario, fisico e/o psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in condizione di imminenza della morte». [13] Ai sensi dell art. 414 del codice civile, i soggetti i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione. [14] L inabilitazione è prevista per i soggetti infermi di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all interdizione. Per ulteriori ipotesi di inabilitazione, cfr. art. 415 del codice civile. [15] Ai sensi degli artt. 404 e seguenti del codice civile, le persone che, per effetto di un infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi possono essere assistite da un amministratore di sostegno. La nomina di quest ultimo implica la contestuale revoca dell eventuale precedente stato di interdizione o di inabilitazione. [16] Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 418. [17] Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 419. [18] L art. 5, c. 1 della legge prevede testualmente che essa «può essere realizzata». [19] Che, come previsto dal comma 6 dell articolo 1, «non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali».

11 [20] Nell audizione del 17 maggio 2017, dinanzi alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), segnalò «l opportunità di inserire nel testo la previsione, per il medico, del diritto all obiezione in scienza e coscienza rispetto alle richieste del paziente». [21] Corte Costituzionale, sent. n. 467 del 19 dicembre [22] Comitato Nazionale di Bioetica (parere del 12 luglio 2012, pubblicato il 30 luglio 2012). Sul medesimo tema vedi anche: Giovanni Del Missier, Morire senza accanimento, 26 aprile Roberto Massaro, Fine-vita: legge e responsabilità, 15 dicembre Domenico Marrone, DAT: Non è eutanasia, 2 gennaio 2018.

LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219

LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219 LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219 NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Avv. Monica Bombelli Avv. Fabrizio Cardinali IL CONSENSO INFORMATO Diritti tutelati: - Diritto

Dettagli

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Art. 1. (Consenso informato)

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Art. 1. (Consenso informato) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Art. 1. (Consenso informato) 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione

Dettagli

La legge 219/2017 MATTEO GALLETTI

La legge 219/2017 MATTEO GALLETTI La legge 219/2017 MATTEO GALLETTI (Università degli Studi di Firenze) matteo.galletti@unifi.it 1. Consenso informato; 2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella

Dettagli

DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO) DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO) 1. L. 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 12 del

Dettagli

La legge su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

La legge su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento La legge su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente Norme in materia di consenso informato e di

Dettagli

Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Consenso informato art. 1,

Dettagli

ART. 1 (Consenso informato) ART. 1 (Consenso informato)

ART. 1 (Consenso informato) ART. 1 (Consenso informato) Testo unificato elaborato dal comitato ristretto il 7 dicembre 2016 ART. 1 (Consenso informato) 1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento sanitario

Dettagli

Le volontà della persona nelle diverse patologie e setting: le direttive anticipate di trattamento

Le volontà della persona nelle diverse patologie e setting: le direttive anticipate di trattamento L etica della persona e la qualità delle cure di fine vita nei vari contesti di assistenza Massa, 7 8 Febbraio 2018 Le volontà della persona nelle diverse patologie e setting: le direttive anticipate di

Dettagli

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Testo-A testo unificato delle proposte di legge A.C.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Testo-A testo unificato delle proposte di legge A.C. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Testo-A testo unificato delle proposte di legge A.C. 1142 ed abb. (C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A)

Dettagli

TESTO UNIFICATO USCITO DALLA COMMISSIONE ART.

TESTO UNIFICATO USCITO DALLA COMMISSIONE ART. Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti,

Dettagli

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Consenso informato) 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2,

Dettagli

Illustrazione della Legge n 219 del 22/12/2017. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Illustrazione della Legge n 219 del 22/12/2017. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. U.O.C. RISK MANAGEMENT Direttore: Dott. Vittorio Amedeo Cicogna Illustrazione della Legge n 219 del 22/12/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. G.U. 16/01/2018

Dettagli

sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo

sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo LEGGE 22 dicembre 2017 n.219 (in Gazz. Uff., 16 gennaio 2018, n. 12). - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (BIOTESTAMENTO) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE CURE. Dott. Luca Barbacane Mestre,

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE CURE. Dott. Luca Barbacane Mestre, DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE CURE Dott. Luca Barbacane Mestre, 20.10.18 La legge 219 e il Codice di Deontologia Medica 2014 Art. 1 c.1 Art. 3 prime 3 righe Art. 1 c.2

Dettagli

Pagina 1 di 5 LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018) Vigente al: 31-1-2018 IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

LEGGE 22 dicembre 2017, n (GU n.12 del ) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

LEGGE 22 dicembre 2017, n (GU n.12 del ) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. 1 di 5 16/02/2018 16:37 LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018) Vigente al: 31-1-2018 IL PRESIDENTE

Dettagli

Biotestamento: il testo della nuova legge

Biotestamento: il testo della nuova legge Biotestamento: il testo della nuova legge LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (G.U. n. 12 del 16-1-2018) Vigente

Dettagli

Editrice. Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: questo il testo di Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Editrice. Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: questo il testo di Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.1.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018 Editrice Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: questo

Dettagli

Monferrato Resort di Cereseto Monf.to CONVEGNO 30 GIUGNO 2017 SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

Monferrato Resort di Cereseto Monf.to CONVEGNO 30 GIUGNO 2017 SUL TESTAMENTO BIOLOGICO Monferrato Resort di Cereseto Monf.to CONVEGNO 30 GIUGNO 2017 SUL TESTAMENTO BIOLOGICO Relazione avv. Alberto Berardengo (Studio legale Cappa) su Gli aspetti giuridici del disegno di legge Norme in materia

Dettagli

Dichiarazioni anticipate di trattamento: cos è cambiato

Dichiarazioni anticipate di trattamento: cos è cambiato CONVEGNO REGIONALE AIOM FRIULI VENEZIA GIULIA: SIMULTANEOUS CARE NELLA CURA DEI TUMORI: PERCORSI ED INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Palazzo Montereale Mantica Pordenone 13 ottobre 2018 Dichiarazioni anticipate

Dettagli

LE NOVITA - FISCALI E NON - DI INTERESSE NOTARILE

LE NOVITA - FISCALI E NON - DI INTERESSE NOTARILE CONVEGNO DI STUDIO LE NOVITA - FISCALI E NON - DI INTERESSE NOTARILE Milano, 19 gennaio 2018 Le disposizioni anticipate di trattamento Arrigo Roveda Notaio in Milano La Costituzione Art. 32, secondo comma

Dettagli

Art. 1 Consenso informato

Art. 1 Consenso informato LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018). Vigente al: 31-1-2018 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. MARGHERITA NERI

La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. MARGHERITA NERI La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. MARGHERITA NERI Legge del 22 dicembre 2017, n. 219 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Il

Dettagli

FONDAZIONE CASTELLINI

FONDAZIONE CASTELLINI FONDAZIONE CASTELLINI TESTAMENTO BIOLOGICO DALLA LEGGE ALLA QUOTIDIANITÀ Melegnano, 5 ottobre 2018 DAT E CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA Marcello Valdini Legge 22 dicembre 2017 n. 219 Norme in materia di

Dettagli

La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale

La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale 4 dicembre 2018 Micaela Barbotti Consenso informato Legge n. 219/2017 Ingresso in struttura o avvio del progetto

Dettagli

Avv. Mariagrazia SOLERI

Avv. Mariagrazia SOLERI LEGGE N. 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Avv. Mariagrazia SOLERI Corso Dante n. 22 CUNEO 1 riproduzione riservata ART. 32 COSTITUZIONE La Repubblica

Dettagli

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - Atto Senato 2801 e connessi - approvato dalla Camera dei deputati Assegnato alla Commissione Igiene e sanità in sede

Dettagli

LA NUOVA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO

LA NUOVA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO Alcune brevi considerazioni sulla nuova legge approvata dal Parlamento sul biotestamento. Ilaria Valentino (redattore Giovanni Sicignano) Articolo divulgativo - Pubblicato, Sabato 16 Dicembre 2017 Giovedì

Dettagli

ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara

ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara -.. -. -.. Il sottoscritto.. LOPEZ PASQUALE ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara X che negli ultimi due

Dettagli

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Dossier n. 203 Ufficio Documentazione e Studi 20 Aprile 2017 NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Questo provvedimento, atteso da diversi anni, affronta due

Dettagli

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Dossier n. 203 Ufficio Documentazione e Studi 20 Aprile 2017 NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Questo provvedimento, atteso da diversi anni, affronta due

Dettagli

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Dossier n. 243 Ufficio Documentazione e Studi 14 dicembre 2017 BIOTESTAMENTO NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO La legge, attesa da diversi anni, affronta

Dettagli

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12) Entrata in vigore del provvedimento:

Dettagli

Risvolti giuridici della tutela delle persone in disabilità neuropsichica presenile

Risvolti giuridici della tutela delle persone in disabilità neuropsichica presenile Risvolti giuridici della tutela delle persone in disabilità neuropsichica presenile 23 febbraio 2018 Avv. Micaela Barbotti Consenso informato Ingresso in struttura o avvio del progetto di presa in carico

Dettagli

La legge sulle DAT: principi etici e strumenti

La legge sulle DAT: principi etici e strumenti Luciano Orsi La legge sulle DAT: principi etici e strumenti Medico palliativista Vicepresidente SICP Bertolissi S, Miccinesi G, Giusti F. Come si muore in Italia. Storia e risultati dello studio Senti-

Dettagli

Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. in materia di consenso informato e disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari

Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. in materia di consenso informato e disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari XVII legislatura Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. in materia di consenso informato e disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari maggio 2017 n. 483 ufficio ricerche sulle questioni del lavoro

Dettagli

DISPOSIZIONI ANTICIPATE

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Libero Ciuffreda S.C. Oncologia Medica 1 Centro Oncologico Ematologico Subalpino (COES) AOU Città della Salute e della Scienza Molinette - Torino Questa foto di Autore

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI o DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO D.A.T. - ART.

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI o DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO D.A.T. - ART. Allegato A DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI o DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO D.A.T. - ART. 1 Premesse Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo

Dettagli

Ricordiamo che è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali per chiedere chiarimenti in merito a qualsiasi dubbio.

Ricordiamo che è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali per chiedere chiarimenti in merito a qualsiasi dubbio. P.za Vittoria 6, 26859 037199000-Fax 037199348 info@comune.valerafratta.lo.it SCHEDA INFORMATIVA E MODULI DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO), ANCHE TESTAMENTO BIOLOGICO O BIOTESTAMENTO Com è

Dettagli

LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE. Prof. ssa Rossana Cecchi Dipartimento di Medicina e Chirurgia Istituto di Medicina Legale Università di Parma

LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE. Prof. ssa Rossana Cecchi Dipartimento di Medicina e Chirurgia Istituto di Medicina Legale Università di Parma LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE Prof. ssa Rossana Cecchi Dipartimento di Medicina e Chirurgia Istituto di Medicina Legale Università di Parma LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso

Dettagli

Profili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera

Profili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera Convegno ASUR Marche Problematiche medico-legali e giuridiche dell emergenza/urgenza ospedaliera Ancona, 8 Febbraio 2019 Profili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera PROF. ADRIANO

Dettagli

LEGGE 22 dicembre 2017, n Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

LEGGE 22 dicembre 2017, n Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento dicembre 2017, n. 219 informato e di Volume 2 numero 2 100 PREMESSA La legge sul consenso informato e sulle va valutata con favore. È una soluzione razionale fondata sulla conoscenza della realtà, ovvero

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 gennaio 2018 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 gennaio 2018 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 159 - Numero 12 UFFICIALE DELLA

Dettagli

Legge 22 dicembre 2017 n. 219

Legge 22 dicembre 2017 n. 219 Legge 22 dicembre 2017 n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Nozione di consenso informato (art. 1) Terapia del dolore e divieto di accanimento terapeutico

Dettagli

LEGGE 22 dicembre 2017, n (GU n.12 del ) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

LEGGE 22 dicembre 2017, n (GU n.12 del ) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018) Vigente al: 31-1-2018 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

I principi della protezione giuridica delle persone fragili. Avv. Matteo Magri Mantova, 3 marzo 2015

I principi della protezione giuridica delle persone fragili. Avv. Matteo Magri Mantova, 3 marzo 2015 I principi della protezione giuridica delle persone fragili Avv. Matteo Magri Mantova, 3 marzo 2015 Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia Codice Civile, Libro I, Titolo

Dettagli

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CECCONI

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CECCONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1586 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CECCONI Modifiche alla legge 22

Dettagli

BIOETICA E DIRITTO:il testamento biologico

BIOETICA E DIRITTO:il testamento biologico BIOETICA E DIRITTO:il testamento biologico La scienza chiamata BIOETICA cerca di dare una risposta all interrogativo se tutto ciò che è tecnoscientificamente possibile in ambito medico può considerarsi

Dettagli

Nutrizione enterale e parenterale nel paziente internistico

Nutrizione enterale e parenterale nel paziente internistico Nutrizione enterale e parenterale nel paziente internistico Nutrizione artificiale: implicazioni medico legali Modena 9 Febbraio 2017 VANIA MASELLI Medicina Legale e Risk Management . Il dibattito mondiale

Dettagli

A.C e abb. Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

A.C e abb. Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. A.C. 1142 e abb. Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato) N. 125 22 febbraio 2017 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA

Dettagli

Cure palliative in neurologia. Daniela Tarquini GdS Bioetica e Cure Palliative SIN Roma

Cure palliative in neurologia. Daniela Tarquini GdS Bioetica e Cure Palliative SIN Roma Cure palliative in neurologia Daniela Tarquini GdS Bioetica e Cure Palliative SIN Roma 26-10-2018 LE CURE PALLIATIVE NEL MALATO NEUROLOGICO Documento intersocietario SICP-SIN Per la SICP: Luciano Orsi

Dettagli

LIBRO IV Delle obbligazioni

LIBRO IV Delle obbligazioni 28 2 LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI LIBRO IV Delle obbligazioni TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Cfr. artt. da 097-377, titolo IV del libro III, codice civile del 865. V. L. 8 dicembre 974, n. 975,

Dettagli

FINE VIT A VIT PROFILI DI BIOETICA

FINE VIT A VIT PROFILI DI BIOETICA FINE VITA PROFILI DI BIOETICA Campo bioetico crocevia di valori in cui il rapporto tra religione e diritto si fa particolarmente intenso Il credo religioso influenza l approccio culturale Il credo religioso

Dettagli

«Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.» LEZIONE DEL

«Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.» LEZIONE DEL «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.» LEZIONE DEL 19.01.2019 L. 219/2017 Legge 22 dicembre 2017, n. 219 - Consenso informato - Terapia del dolore, divieto

Dettagli

Il consenso dell avente diritto

Il consenso dell avente diritto FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso Integrato di Medicina Legale Il consenso dell avente diritto Prof. Pierluca Zangani ART. 13 COSTITUZIONE ITALIANA La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA 12 COMMISSIONE IGIENE E SANITA 17 MAGGIO 2017, ORE 13.45

SENATO DELLA REPUBBLICA 12 COMMISSIONE IGIENE E SANITA 17 MAGGIO 2017, ORE 13.45 SENATO DELLA REPUBBLICA 12 COMMISSIONE IGIENE E SANITA 17 MAGGIO 2017, ORE 13.45 Audizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nell ambito dell esame del disegno

Dettagli

Cosa cambia con la legge sul testamento biologico Firenze, 6 aprile 2018 Stefania Bastianello

Cosa cambia con la legge sul testamento biologico Firenze, 6 aprile 2018 Stefania Bastianello Cosa cambia con la legge sul testamento biologico Firenze, 6 aprile 2018 Stefania Bastianello 13/04/2018 1 Legge 219 del 22-12-2017 Cosa cambia per il cittadino? MOLTO 13/04/2018 2 Legge 219 del 22-12-2017

Dettagli

Il codice Deontologico medico: principali aggiornamenti

Il codice Deontologico medico: principali aggiornamenti L OPERATORE SANITARIO: identità, umanità e professionalità. A COSA SERVONO LE CARTE Il codice Deontologico medico: principali aggiornamenti Federico D Andrea Presidente OMCEO NOVARA FEDERAZIONE NAZIONALE

Dettagli

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico professore ordinario di bioetica, Università di Torino; presidente della Consulta di Bioetica Onlus; membro del Comitato Nazionale per la Bioetica Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento

Dettagli

Capacità di agire e libero arbitrio nei disturbi neurocognitivi. M. Francesca Mascia Avvocato abilitato

Capacità di agire e libero arbitrio nei disturbi neurocognitivi. M. Francesca Mascia Avvocato abilitato Capacità di agire e libero arbitrio nei disturbi neurocognitivi M. Francesca Mascia Avvocato abilitato La capacità giuridica è l attitudine della persona ad essere titolare di diritti e di doveri (art.

Dettagli

Il crepuscolo della persona, l incapacità oggi. Modena, 21 novembre 2014

Il crepuscolo della persona, l incapacità oggi. Modena, 21 novembre 2014 Il crepuscolo della persona, l incapacità oggi Modena, 21 novembre 2014 "Spunti sull'incapacità nel nuovo Codice deontologico Dott. N. D Autilia Codice di Deontologia Medica 2014 Art. 11 Riservatezza dei

Dettagli

Riunione Regionale SIN Campania

Riunione Regionale SIN Campania Riunione Regionale SIN Campania Salerno, 14.12.2018 Dr. Francesco Ausania 31.01. 2018 entra in vigore la Legge n. 219/2017 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di

Dettagli

Attuazione della legge 219/2017 in Regione Toscana. Ing. Andrea Belardinelli Responsabile Settore Sanità digitale ed innovazione

Attuazione della legge 219/2017 in Regione Toscana. Ing. Andrea Belardinelli Responsabile Settore Sanità digitale ed innovazione Attuazione della legge 219/2017 in Regione Toscana Ing. Andrea Belardinelli Responsabile Settore Sanità digitale ed innovazione Sommario 1. gli Atti 2. Finalità 3. cosa sono le DAT 4.chi le raccoglie,

Dettagli

Disposizioni anticipate di trattamento

Disposizioni anticipate di trattamento 24 marzo 2018 Disposizioni anticipate di trattamento Il punto di vista dell oncologo Antonio Frassoldati Oncologia AOU di Ferrara La legge 219/17: Art.1 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità

Dettagli

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA LEGGE 219 DEL 22/12/2017. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA LEGGE 219 DEL 22/12/2017. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA LEGGE 219 DEL 22/12/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Il testo e l organizzazione sono a cura di: Marcella Biagi, dirigente

Dettagli

CONSENSO INFORMATO. Giornate ANMDO Caterina Mineccia. aterina Mineccia

CONSENSO INFORMATO. Giornate ANMDO Caterina Mineccia. aterina Mineccia CONSENSO INFORMATO Giornate ANMDO 2006 Caterina Mineccia CONSENSO Espressione della volontà del Paziente: l obbligo è sancito dalla Costituzione, da norme, dal codice deontologico medico, dalla Carta dei

Dettagli

LEGGE 219/2017 LA RELAZIONE TERAPEUTICA ALLA FINE DELLA VITA PRASSI APPLICATIVE E QUESTIONI MEDICO-LEGALI

LEGGE 219/2017 LA RELAZIONE TERAPEUTICA ALLA FINE DELLA VITA PRASSI APPLICATIVE E QUESTIONI MEDICO-LEGALI Prof. Massimo Martelloni Membro dell Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze;Direttore UOC Medicina Legale e CRM Lucca; Presidente Nazionale della COMLAS,Società Scientifica dei Medici Legali

Dettagli

S E R I E G E N E R A L E

S E R I E G E N E R A L E S E R I E G E N E R A L E Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 159 - Numero 12 UFFICIALE

Dettagli

COMUNE DI ALTISSIMO (Provincia di Vicenza)

COMUNE DI ALTISSIMO (Provincia di Vicenza) COMUNE DI ALTISSIMO (Provincia di Vicenza) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA ANNO 2018 N. 52 del Reg. Delibere OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO PER LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANTERO, CECCONI, BARONI, DALL OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANTERO, CECCONI, BARONI, DALL OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1142 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANTERO, CECCONI, BARONI, DALL OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE Norme in

Dettagli

COMUNE DI NEMBRO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

COMUNE DI NEMBRO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) COMUNE DI NEMBRO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO

Dettagli

Procedura Aziendale Gestionale PAG 41 CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Procedura Aziendale Gestionale PAG 41 CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA (D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009) Procedura Aziendale Gestionale PAG 41 CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Dettagli

Il consenso informato in odontoiatria

Il consenso informato in odontoiatria Il consenso informato in odontoiatria Avv. Antonio Serpetti Convegno 19 novembre 2010 LA RESPONSABILITA DELL ODONTOIATRA profili giuridici medico-legali ed assicurativi Aula Magna - Dipartimento di Medicina

Dettagli

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari A.C. T.U ed abb.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari A.C. T.U ed abb. Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari A.C. T.U. 1142 ed abb. Dossier n 252 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità

Dettagli

Il Codice Deontologico

Il Codice Deontologico Le disposizioni anticipate di trattamento o biotestamento Il Codice Deontologico Rosario Cultrera Ferrara, 24 marzo 2018 Codice Deontologico Il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da

Dettagli

ALLEGATO A Alla Delibera N del..

ALLEGATO A Alla Delibera N del.. ALLEGATO A Alla Delibera N del.. PRIME LINEE DI INDIRIZZO DELL ATS PER LA DISCIPLINA DEL CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO PER L AUTODETERMINAZIONE DELLE PERSONE

Dettagli

Legge 22 dicembre 2017, n.219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Legge 22 dicembre 2017, n.219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Legge 22 dicembre 2017, n.219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Luca Benci www.lucabenci.it Twitter @Luca_benci LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in

Dettagli

Problematiche bioetiche in Oncologia. Prof. Vittorio Silingardi

Problematiche bioetiche in Oncologia. Prof. Vittorio Silingardi Problematiche bioetiche in Oncologia Prof. Vittorio Silingardi 13.04.2016 Problematiche bioetiche in oncologia Possono interessare Il soggetto sano o ammalato Il medico o il ricercatore La famiglia e/o

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI IORI, BECATTINI, BORGHI, BRUNO BOSSIO,

Dettagli

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) L. 22 Dicembre 2017, n 219 G. Poles Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) Ordine dei Medici di Venezia Mestre, 20 Ottobre 2018 Art.2 Terapia del dolore,

Dettagli

Diritto e sanzioni: cosa dice la legislazione

Diritto e sanzioni: cosa dice la legislazione La «buona» morte. Accompagnamento al fine vita Diritto e sanzioni: cosa dice la legislazione Elisabetta Palermo 1 Tenuto conto del titolo dato alla sessione nella quale è collocata la mia relazione e precisamente

Dettagli

COMUNE DI PIEVE EMANUELE Città Metropolitana di Milano. Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23/04/2018

COMUNE DI PIEVE EMANUELE Città Metropolitana di Milano. Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23/04/2018 COMUNE DI PIEVE EMANUELE Città Metropolitana di Milano Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23/04/2018 ATTO DIGITALE: OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI

Dettagli

10:45 DAT & PIANIFICAZIONE CONDIVISA delle CURE (art. 4) Dr. Virginio Bonito Neurologia ASST-Papa Giovanni XXIII - Bergamo

10:45 DAT & PIANIFICAZIONE CONDIVISA delle CURE (art. 4) Dr. Virginio Bonito Neurologia ASST-Papa Giovanni XXIII - Bergamo 10:45 DAT & PIANIFICAZIONE CONDIVISA delle CURE (art. 4) Dr. Virginio Bonito Neurologia ASST-Papa Giovanni XXIII - Bergamo LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA delle CURE

Dettagli

Page 1/5

Page 1/5 Diritto successorio e donazioni Le disposizioni anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: prima sentenza della corte costituzionale di Corrado De Rosa Corte Costituzionale, sentenza n. 144

Dettagli

UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management 03. IL CONSENSO INFORMATO

UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management 03. IL CONSENSO INFORMATO 03. IL CONSENSO INFORMATO Definizione Il consenso informato è: «la partecipazione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire, realizzata attraverso una informazione

Dettagli

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - Atto Senato 2801 e connessi - approvato dalla Camera dei deputati Disposizioni anticipate di trattamento Assegnato alla

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI (Provincia di Salerno)

CITTÀ DI AGROPOLI (Provincia di Salerno) CITTÀ DI AGROPOLI (Provincia di Salerno) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE copia n 038 del 27/02/2018 OGGETTO : ISTITUZIONE REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) APPROVAZIONE

Dettagli

DIRITTO AL TESTAMENTO BIOLOGICO. a cura di Sara Patuzzo

DIRITTO AL TESTAMENTO BIOLOGICO. a cura di Sara Patuzzo DIRITTO AL TESTAMENTO BIOLOGICO a cura di Sara Patuzzo Testamento biologico = Tema bioetico di FINE VITA VITA, MORTE = CONCETTI FILOSOFICI e CONVENZIONI MEDICHE IL PROLUNGAMENTO MEDICO DELLA VITA 1960:

Dettagli

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (Provincia di Foggia)

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (Provincia di Foggia) COMUNE DI VICO DEL GARGANO (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO PER LE MODALITA OPERATIVE DI RICEVIMENTO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e Circolare Ministero

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CELVA con deliberazione n. 26/2018

Dettagli

Palliazione e insufficienza respiratoria

Palliazione e insufficienza respiratoria XXIV CONGRESSO ITALIANO DELLA FIBROSI CISTICA XIV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA FIBROSI CISTICA Salerno 8-10 Novembre 2018 Palliazione e insufficienza respiratoria terminale

Dettagli

Le cure palliative nella SLA

Le cure palliative nella SLA U niversità degli Studi di Catania Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "Gaspare Rodolico" Clinica Neurolo gic a Direttore: Prof. MARIO ZAPPIA Le cure palliative nella SLA Emanuele D Amico AGENDA

Dettagli

Aspetti della responsabilità professionale per il MMG alla luce dei nuovo dispositivi di legge. (8 marzo 2017 n dicembre2017 n.

Aspetti della responsabilità professionale per il MMG alla luce dei nuovo dispositivi di legge. (8 marzo 2017 n dicembre2017 n. Aspetti della responsabilità professionale per il MMG alla luce dei nuovo dispositivi di legge (8 marzo 2017 n.24 22 dicembre2017 n.219) Legge 22/12/2017 Art 1 Consenso informato Art 2 Terapia del dolore

Dettagli

Prime note sulla legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

Prime note sulla legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O 1 3 M A R Z O 2018 Prime note sulla legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento di Giuseppe De Marzo Consigliere

Dettagli

SULLE OPPORTUNITA OFFERTE AL CITTADINO-UTENTE DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA FIGURA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

SULLE OPPORTUNITA OFFERTE AL CITTADINO-UTENTE DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA FIGURA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SULLE OPPORTUNITA OFFERTE AL CITTADINO-UTENTE DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA FIGURA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Prof.ssa Simona Del Vecchio Vice Presidente Nazionale Sindacato Italiano Specialisti in

Dettagli

Consiglio Notarile di Pordenone

Consiglio Notarile di Pordenone TESTAMENTO BIOLOGICO DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) ISTRUZIONI PER L USO A CURA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI PORDENONE (AVVERTENZE E CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE) Cos è l autodeterminazione del

Dettagli

c_a859.c_a859.registro UFFICIALE.I h.15:58 Mozione

c_a859.c_a859.registro UFFICIALE.I h.15:58 Mozione c_a859.c_a859.registro UFFICIALE.I.0031622.23-06-2016.h.15:58 Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli e p.c. all'assessore competente Mozione Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI

Dettagli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale COPIA Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale DELIBERAZIONE N.14 OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - ESAME

Dettagli