CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
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- Elena Neri
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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIANNI, MOFFA, CESARIO, D ANNA, LEHNER, MARMO, MILO, MOTTOLA, PIONATI, TADDEI, ARACRI, BARANI, BARBIERI, GIAMMANCO, GIRO, GOISIS Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di limiti al pignoramento e all espropriazione immobiliare, disposizioni concernenti la compensazione di crediti tributari e delega al Governo per l erogazione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese per il consolidamento di passività a breve termine Presentata il 3 agosto 2012 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di pignoramento e di espropriazione immobiliare. La crisi che attanaglia l Europa in generale e l Italia in particolare ci impone la modifica delle attuali regole per adattarle alle mutate condizioni socio-economiche dei cittadini e delle piccole e medie imprese italiane. Oggi il servizio nazionale di riscossione dei tributi è affidato alla società Equitalia Spa, che è una società a totale capitale pubblico il cui 51 per cento è detenuto dall Agenzia delle entrate e il restante 49 per cento dall Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), mentre il servizio di riscossione dei tributi per la Regione siciliana è affidato interamente alla società Riscossione Sicilia Spa, che è una società a totale capitale pubblico, il 90 per cento del quale è detenuto dalla Re-
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5401 gione siciliana e il restante 10 per cento dalla società Equitalia Spa. Le disposizioni che attualmente regolano la riscossione devono essere, in questo momento drammatico, modificate. L impatto che le azioni poste in essere dalle società Equitalia Spa e Riscossione Sicilia Spa hanno sui cittadini è pesante e, a volte, addirittura insostenibile, come purtroppo testimoniato dai numerosi suicidi sia di cittadini che di piccoli imprenditori, che si stanno susseguendo a ritmi insostenibili per un Paese civile. Anche la ragione sociale della concessionaria nazionale per la riscossione dei tributi non corrisponde alle azioni intraprese dalla stessa per il raggiungimento degli scopi sociali poiché, nell attuale contesto, «Disequitalia Spa» sarebbe una ragione sociale più appropriata. A ciò si aggiunga il paradosso che lo Stato, debitore nei confronti dei cittadini, pone in essere azioni vessatorie nei confronti di privati e di aziende che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Dunque se il debitore è lo Stato, come può lo stesso Stato pretendere di essere pagato? Emerge dunque la necessità di intervenire drasticamente per riformare il sistema attraverso la previsione di sistemi più equi e attualizzati allo storico momento congiunturale che il Paese attraversa, introducendo elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti sia dei privati che delle piccole e medie imprese. Accade spesso di assistere a situazioni nelle quali aziende o professionisti che vantano crediti nei confronti dello Stato, proprio a causa dei ritardi con i quali lo Stato paga i suoi debiti, si rendono inadempienti nei confronti dello stesso e pertanto subiscono il pignoramento dei beni, mobili o immobili, strumentali all attività d impresa. Ciò determina l impossibilità di proseguire l attività imprenditoriale o professionale con la conseguente, inevitabile chiusura dell impresa o, come sempre più spesso accade, del suo fallimento. Gli effetti recessivi di tale perverso circolo vizioso sono sotto gli occhi di tutti. Per questi motivi con la presente proposta di legge si vuole alleggerire alcuni gravami per il debitore e contemporaneamente porre dei limiti al potere di riscossione delle società Equitalia Spa e Riscossione Sicilia Spa. L articolo 1 reca disposizioni in merito all impignorabilità dei beni mobili strumentali all esercizio di qualsiasi attività economica, sia essa arte, impresa o professione, garantendo in tal modo la possibilità di continuare a svolgere l attività lavorativa o d impresa necessaria per il pagamento dei debiti e per la sopravvivenza del soggetto titolare dell attività economica, della sua famiglia e di quelle degli eventuali dipendenti. L articolo 2 stabilisce il principio di impignorabilità dei beni immobili strumentali all esercizio di attività economiche così come degli edifici destinati ad abitazione principale della persona fisica debitrice e dei coobbligati. L articolo 3 consente, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, la compensazione tra i crediti dell imposta sul valore aggiunto (IVA) e i debiti per somme dovute all INPS e iscritte a ruolo ovvero notificate mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. La compensazione è ammessa per tutte le somme dovute all INPS (comprese eventuali sanzioni e somme aggiuntive conseguenti all accertamento e all iscrizione a ruolo): essa non opera invece per gli importi spettanti all agente della riscossione, in ragione della diversa natura del rapporto sottostante. Pertanto, si prevede che le somme dovute a quest ultimo debbano essere pagate contestualmente all operazione di compensazione, a pena di nullità di quest ultima. La disposizione è volta ad evitare condotte elusive da parte del soggetto obbligato. Sono fatte salve le preclusioni previste dall articolo 31, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le condizioni previste nell articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5401 n. 241, e nell articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Pertanto, secondo le norme generali che regolano l istituto: 1) la compensazione è vietata ai soggetti debitori nei confronti dell erario per imposte di ammontare superiore a euro, fino a concorrenza dell importo dovuto; 2) per l utilizzazione di crediti dell IVA di importo superiore a euro annui, la compensazione è subordinata all apposizione del visto di conformità; 3) i crediti dell IVA di importo superiore a euro annui possono essere compensati a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Le disposizioni attuative saranno adottate con regolamento emanato, entro quattro mesi, dal Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Infine, l articolo 4 prevede una delega al Governo per l erogazione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese per il consolidamento di passività a breve termine.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5401 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Divieto di pignoramento dei beni mobili strumentali all esercizio di attività economiche). 1. Dopo l articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «ART. 62-bis. (Divieto di pignoramento). 1. I beni mobili strumentali all esercizio di attività economiche, siano esse imprese, arti o professioni, non sono pignorabili». ART. 2. (Limiti all espropriazione immobiliare). 1. L articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART. 76. (Espropriazione immobiliare). 1. I beni immobili strumentali all esercizio di attività economiche, siano esse imprese, arti o professioni, e le unità immobiliari residenziali destinate ad abitazione principale della persona fisica debitrice e dei coobbligati non sono pignorabili. 2. Le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 non si applicano alle unità immobiliari residenziali di cui al comma 1 del presente articolo». ART. 3. (Disposizioni concernenti la compensazione di somme iscritte a ruolo dall INPS con crediti dell imposta sul valore aggiunto). 1. A decorrere dal 1 o gennaio 2013 è ammessa la compensazione dei crediti dell imposta sul valore aggiunto con i debiti
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 5401 per somme, comprese le eventuali sanzioni e somme aggiuntive, a qualunque titolo dovute all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e iscritte a ruolo ovvero notificate mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo ai sensi dell articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 2. Il soggetto che opera la compensazione ai sensi del comma 1 è tenuto al contestuale pagamento dell aggio dovuto all agente della riscossione e del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive poste a carico del debitore ai sensi delle disposizioni vigenti. Il pagamento di tali somme non può essere operato mediante compensazione ai sensi del presente articolo. In caso di mancato o incompleto pagamento degli importi di cui al primo periodo, la compensazione è nulla e non interrompe le procedure esecutive per il recupero delle somme dovute. 3. La compensazione ai sensi del comma 1 del presente articolo è vietata nei casi ed entro i limiti stabiliti dall articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni ivi previste. 4. La compensazione ai sensi del comma 1 del presente articolo è soggetta alle condizioni previste nell articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per gli importi superiori al limite ivi indicato. Per gli importi superiori al limite stabilito nell articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la compensazione è subordinata all osservanza delle procedure previste nella medesima disposizione, con applicazione delle relative sanzioni. 5. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 5401 della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per l attuazione del presente articolo. ART. 4. (Delega al Governo per l erogazione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese per il consolidamento di passività a breve termine). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l istituzione di un fondo per la concessione, in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, di contributi in conto interessi per finanziamenti concessi da istituti di credito, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 3 agosto 2012 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a dieci anni, di cui due anni di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura pari al 10 per cento del finanziamento stesso. 3. La delega di cui al comma 1 è attuata previo parere conforme della Commissione europea ai sensi dell articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea.
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