C.I.S.A. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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1 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. Rivoli - Rosta - Villarbasse Via Nuova Collegiata 5 - Rivoli (TO) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 22 OGGETTO: Approvazione della Convenzione con l Associazione GRUPPO ABELE per la realizzazione di interventi di assistenza e integrazione sociale in favore di cittadini stranieri beneficiari di misure di protezione sociale ai sensi dell art. 18 D. Lgs. 268/1998 L'anno duemilasette il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 9,30 in una sala del Consorzio, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente del Consorzio ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale, del quale sono membri i Signori: Dott.ssa Daniela CELLI Presidente Presente Dott.ssa Lina VISENTIN Vicepresidente Presente Sig.ra Liliana CURRO CACCETTA Consigliere Presente Partecipa alla seduta con voto consultivo il Direttore del Consorzio Dott. Luciano ROSSO La Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta passando all'esame del 2 argomento posto all'ordine del giorno.
2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso che: 1) questo Consiglio, con Deliberazione n. 15 del 20/3/2007, ha disposto che il Consorzio aderisca al progetto Come Together predisposto dall Associazione Gruppo Abele per interventi a favore di persone vittime di tratta e di violenza e che eroghi a titolo di cofinanziamento un contributo di 3.500,00; 2) l Associazione suddetta ha presentato il progetto entro i termini previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e ha sottoposto agli Enti pubblici co-finanziatori uno schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che definisce, in conformità alle intese già intervenute, le modalità della collaborazione per l attuazione del progetto; 3) l art. 16 comma 3 lettera o) del vigente Statuto Consortile assegna a questo Consiglio la competenza ad approvare accordi o convenzioni con organizzazioni di volontariato o altri soggetti privati per la gestione di specifiche attività; Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell Area Integrativa e dal Responsabile dell Area Amministrativa ai sensi dell art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi espressi in forma palese D E L I B E R A Di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, la Convenzione con l Associazione GRUPPO ABELE per la realizzazione di interventi di assistenza e integrazione sociale in favore di cittadini stranieri beneficiari di misure di protezione sociale ai sensi dell art. 18 D. Lgs. 268/1998; Di dare atto che la Convenzione costituisce lo strumento per regolare la collaborazione del Consorzio all attuazione del progetto Come Together, presentato dalla suddetta Associazione e avente ad oggetto interventi di assistenza e integrazione a favore delle vittime della tratta; Di autorizzare il Direttore alla stipula della Convenzione e all adozione dell impegno di spesa per il contributo da erogare all Associazione, determinato nella misura di 3.500,00.
3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 22 DEL 05/06/2007 CONVENZIONE per la realizzazione di interventi di assistenza e integrazione sociale in favore di cittadini stranieri beneficiari di misure di protezione sociale ai sensi dell art. 18 D. Lgs. 286/1998 L'anno 2007, il giorno del mese di, in Torino TRA Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) Rivoli-Rosta-Villarbasse, rappresentato dal Direttore Dott. ROSSO Luciano nato a Torino il 6/6/1955 e domiciliato, ai fine della presente convenzione, presso la sede del Consorzio in Rivoli, Via Nuova Collegiata n. 5 autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del 5/6/2007 E L Associazione Gruppo Abele ONLUS - con sede in Torino, corso Trapani n. 95/A rappresentata dal Procuratore Iolanda Ghibaudi - in qualità di Ente Proponente del progetto Come Together di cui sono Enti attuatori Provincia di Biella, Comune di Asti, Piam Onlus, Tampep Onlus, Jokko Cooperativa Sociale CONSIDERATO: Che la tratta di esseri umani e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale; Che le vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sono persone minori e adulte, maschi, femmine e transessuali, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell accattonaggio, in attività illegali forzate, ed anche ai fini di espianto di organi; Che il fenomeno della tratta per quanto sommerso, è sempre più capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali. VISTI: I diversi documenti internazionali significativi che mettono al centro dell attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento nel campo della prostituzione e in altri ambiti e forme, tra cui si ritiene doveroso citare: la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950); la Convenzione delle Nazioni Unite sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979); la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995); la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996; l Azione comune del Consiglio dell Unione europea del 29 novembre 1996;
4 l Azione comune del Consiglio dell Unione europea del 24 febbraio 1997; la Dichiarazione dell Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, aprile 1997; il Protocollo ONU sulla tratta o Protocollo di Palermo (2000); la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell Unione europea nel 2003; il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2004 in inglese e nell ottobre 2005 in italiano; la Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (2005); che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e tratta e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione. I diversi documenti nazionali significativi che mettono al centro dell attenzione la problematica della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento tra cui si ritiene doveroso citare: D.P.R. n. 1244/1952; Legge Merlin 20 febbraio n. 75/1958 abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale ; Legge n. 1773/1966; Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale; Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù ; Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale; Art. 25; 26 e 27 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 (in base alla Legge sull Immigrazione n. 189/2002); Legge n. 228/2003 Misure contro la tratta di persone che disciplina in merito al reato di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.) e al reato di «Tratta di persone» (art. 601 c.p.), prevedendo all art. 13 l istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati, il relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 237/2005; che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e grave sfruttamento e tratta e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione. La Legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita. La legge potenzia e qualifica l intervento pubblico nell ambito delle politiche sociali promuovendo e valorizzando al contempo le capacità e le conoscenze di una vasta rete di soggetti che operano nella società. La normativa vigente (D. Lgs. 267/00, L. 241/90, D.L. 29/93) che impone alla Pubblica Amministrazione di modificare il rapporto con i cittadini in una direzione di trasparenza dell azione amministrativa e di una maggiore efficienza nell erogazione dei servizi. e in particolare:
5 L art. 18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. n. 286/98), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento. Gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l iscrizione nel Registro), 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. del , n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in particolare per la realizzazione delle misure previste all art. 18 del D. Lgs. 286/98. L art. 13 della Legge n. 228/2003 Misure contro la tratta di persone che prevede l istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre La L. R. 64/89 Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte. La D.C.R. n del 16 febbraio 2005 è stato approvato il Programma regionale di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria. Triennio in cui sono stati definiti gli obiettivi regionali e i criteri di selezione dei progetti da realizzare ed è stato stabilito di raggiungere gli obiettivi previsti nel programma attraverso da un lato la collaborazione con le province e, dall altro, attraverso la promozione diretta di iniziative ritenute di notevole interesse regionale. Al punto 7 del suddetto documento inerente gli interventi a favore di minori e delle fasce marginali dell immigrazione si specifica che Si intende impegnarsi nella lotta al traffico degli esseri umani e nel recupero e reinserimento delle vittime. PREMESSO CHE: l Associazione Gruppo Abele ONLUS è iscritta nella Prima e nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, con il numero di iscrizione C/25/2000/TO del 2 ottobre 2000; l Associazione Gruppo Abele ONLUS opera dall anno 2000 nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme e contesti, e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D. Lgs. n. 286/98), di cui agli avvisi n. 2,3,4,5,6,7; l'associazione Gruppo Abele ONLUS ha dimostrato capacità di intervento nell ambito della prostituzione e dell integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 2000 e sono tuttora in atto; Pur confermando l autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno.
6 SI CONCORDA sull esigenza di definire e mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore delle persone vittime di tratta, sfruttate in particolare nella prostituzione ma anche in altri ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l accattonaggio, le attività illegali, con un approccio che tenga conto della complessità di tali fenomeni e preveda dunque interventi a tutto campo rivolti alle persone che vi sono coinvolte, il lavoro di rete con le diverse agenzie territoriali, la sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali, il lavoro di rete con i Paesi di origine. In particolare: 1. realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso servizi di bassa soglia di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico e relazionale, giuridico, sociale e lavorativo e avvio dei programmi di assistenza; 2. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi; 3. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani nella prostituzione e in altri ambiti, e conseguente avvio di programmi di assistenza ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. 286/98; 4. collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. 286/98; 5. percorsi di orientamento, accompagnamento e inserimento al lavoro anche in collaborazione con i Servizi per l Impiego della Province coinvolte nel progetto; 6. percorsi di sostegno territoriale delle persone inserite nei programmi di protezione sociale per accompagnarle verso l autonomia; 7. realizzazione di percorsi di accompagnamento e sostegno per garantire il rimpatrio o il rientro assistito; 8. definizione di metodologie di approccio e intervento per affrontare il fenomeno emergente della tratta di persone cinesi e del sud-est asiatico; 9. collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali la Regione e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit. Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE Viene instaurata, con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, una collaborazione tra le parti tesa ad attuare e sviluppare gli interventi di assistenza previsti all art. 18 del D. Lgs. 286/98, e al relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 394/1999, in particolare i progetti individualizzati di assistenza a favore delle vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, per la cui realizzazione attraverso progetti di assistenza e integrazione sociale è stato pubblicato l Avviso n. 8 del 21 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del ), emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità. L Ente. aderisce al progetto dal titolo COME TOGHETER, impegnandosi a cofinanziarlo in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto interregionale, il cofinanziamento del 30% del costo complessivo del progetto.
7 Art. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 1) Persone minori e adulte, maschi, femmine e transgender, vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento nell accattonaggio, alle attività illegali forzate, all espianto di organi; 2) operatori sociali e sanitari del settore pubblico o privato e delle forze dell ordine e della magistratura interessati dalla realizzazione di interventi nel settore; 3) generalità della cittadinanza e delle comunità locali per la loro sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta di esseri umani. Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI NELLA CONVENZIONE L'Associazione Gruppo Abele ONLUS si impegna a: a) mettere in atto interventi sociali che prevedano: realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso servizi di bassa soglia di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico e relazionale, giuridico, sociale e lavorativo e avvio dei programmi di assistenza; identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi; inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani nella prostituzione e in altri ambiti, e conseguente avvio di programmi di assistenza ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. 286/98; collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. 286/98; percorsi di orientamento, accompagnamento e inserimento al lavoro anche in collaborazione con i Servizi per l Impiego della Province coinvolte nel progetto; percorsi di sostegno territoriale delle persone inserite nei programmi di protezione sociale per accompagnarle verso l autonomia; realizzazione di percorsi di accompagnamento e sostegno per garantire il rimpatrio o il rientro assistito; definizione di metodologie di approccio e intervento per affrontare il fenomeno emergente della tratta di persone cinesi e del sud-est asiatico; collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali la Regione e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit. b) assumere la responsabilità nell attuazione del progetto; c) presentare relazioni semestrali e finali dei progetti circa l attività svolta entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all Ente; d) presentare il rendiconto finanziario finale entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all Ente; e) adottare gli opportuni atti in sede di presentazione dei progetti e della loro successiva attivazione e complessivamente per rendere operativo quanto sopra esposto.
8 Il C.I.S.A. Rivoli-Rosta-Villarbasse si impegna a: a) partecipare al progetto presentato dall'associazione Gruppo Abele ONLUS ai sensi dell art. 18 D. Lgs. 286/98 e del relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 394/1999, e dell Avviso n. 8 del 21 febbraio 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del , dal titolo COME TOGHETER, impegnandosi a cofinanziarlo in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto interregionale, il co-finanziamento del 30% del costo complessivo del progetto; b) contribuire all attivazione e al consolidamento di una Rete pluridisciplinare e di sensibilizzazione nel contesto territoriale di riferimento per favorire il confronto e l interazione tra tutti gli attori chiave nel settore di intervento; c) stimolare le altre Istituzioni Pubbliche del territorio a condividere e far propria la progettualità in oggetto; d) contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale; f) favorire il collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. 286/98; g) erogare all Associazione i contributi per il cofinanziamento del progetto cui partecipa con le seguenti modalità: il 70% dalla dichiarazione di avvio attività trasmessa dall Associazione; il 30% a saldo dal ricevimento della rendicontazione finale e della relazione finale sulle attività da parte dell Associazione; h) adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto. Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione, ed avrà durata pari a quella del progetto art. 18 D. Lgs 286/1998 in oggetto. Art. 5 MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE Ogni modifica e integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti. Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita. Art. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso. Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti; qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all assetto della convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata; qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi contenuti nella presente convenzione.
9 In caso di eventuali controversie tra le parti in merito alla convenzione è competente il Foro di Torino. Art. 7 CLAUSOLE FINALI Le parti firmatarie del presente atto si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuna per le proprie competenze, le limitazioni, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Per il C.I.S.A. Per l Associazione
10 REGIONE PIEMONTE CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI ROSTA VILLARBASSE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVENTE AD OGGETTO: Approvazione della Convenzione con l Associazione GRUPPO ABELE per la realizzazione di interventi di assistenza e integrazione sociale in favore di cittadini stranieri beneficiari di misure di protezione sociale ai sensi dell art. 18 D. Lgs. 268/1998 N. 22 DEL 05/06/2007 Pareri prescritti dall art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 Parere di regolarità tecnica dell atto: FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE L Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia Rivoli.. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Parere di regolarità contabile dell atto: FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE Rivoli. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
11 Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato LA PRESIDENTE Dott.ssa Daniela CELLI IL DIRETTORE Dott. Luciano ROSSO Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) E divenuta esecutiva ai sensi di legge in data, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all Albo pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) Rivoli, lì IL DIRETTORE Dott. Luciano ROSSO
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