REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL IGIENE AMBIENTALE

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL IGIENE AMBIENTALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del

2 COMUNE DI CALOLZIOCORTE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL IGIENE AMBIENTALE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del

3 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. 2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato. Art. 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende: 1) per rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell allegato A del D. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso ovvero sia in obbligo di disfarsi. 2) per produttore, il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ( produttore iniziale ) e/o il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento, o di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; 3) per detentore, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; 4) per gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; 5) per servizi, le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani; 6) per servizio la struttura dell ente che provvede alla gestione dei rifiuti urbani; 7) per raccolta, l operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; 8) per raccolta differenziata, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima; 9) per smaltimento, le operazioni elencate nell allegato B al D. 22; 10) per recupero, le operazioni elencate nell allegato C al D. 22; 1

4 11) per luogo di produzione dei rifiuti, uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quale originano i rifiuti; 12) per stoccaggio, le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell allegato B al D. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell allegato C dello stesso D. 22; 13) per deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti; 14) per piattaforma ecologica, centro di raccolta recintato, predisposto per consentire agli utenti, negli orari di apertura, di conferire in specifici contenitori le diverse frazioni merceologiche di rifiuti; 15) per frazione umida dei rifiuti, la parte putrescibile ad alto tasso di umidità dei rifiuti, proveniente da utenze domestiche singole e collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili; 16) per frazione secca dei rifiuti, la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi comprensiva di frazioni sia recuperabili che non recuperabili; 17) per contratto di servizio, lo strumento di regolazione del servizio igiene urbana tra il Soggetto Gestore e il Comune; 18) per D. 22, il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nel testo vigente; 19) per D. 158 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n Art. 3 Esclusioni 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 1 dell art. 8 del D. 22. Art. 4 Principi generali di comportamento 1. La gestione dei rifiuti, in tutte le attività indicate al punto 4 del precedente art. 2, è condotta nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e di quelli enunciati nell art. 2, commi 2, 3 e 4, del D. 22, perseguendo la riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale mediante la promozione delle attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero che siano compatibili alle dimensioni ed all economia della gestione. 2. La gestione del servizio di igiene urbana attua la raccolta differenziata dei rifiuti, in modo che il consumatore conferisca al servizio pubblico i rifiuti raggruppati per frazioni 2

5 merceologiche e sia assicurata, nel complesso, il raggiungimento dei minimi di raccolta specifica previsti dall art. 24 del D. 22 e dal piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilabili. Art. 5 Rifiuti urbani Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell art. 7; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e). Art. 6 Rifiuti speciali Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 3

6 Art. 7 Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani 1. In attesa che dallo Stato si abbia la rideterminazione dei criteri qualitativi e qualiquantativi richiesta dalla lett. d) del 2 com ma dell art. 18 del D. 22 per l assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, questo Comune si riferisce, come suggerito dalla circolare del Ministro delle Finanze n. 119/E del 7 maggio 1998, ai criteri indicati nella delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n I seguenti rifiuti speciali, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani ai fini della loro raccolta e del loro smaltimento: contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane; cassette e pallets; accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d aria e copertoni; resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti e analoghi a quelli di cui al punto 2 del comma 3 dell art. 2 D.P.R. 915/1982 (rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili); imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali: lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 4

7 materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi; accessori per l informatica; imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ad esclusione degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora conferiti in raccolta indifferenziata; i rifiuti non pericolosi anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell art. 7 del D. 22. Art. 8 Rifiuti pericolosi 22. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati nell elenco di cui all allegato D del D. Art. 9 Gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività: 1) raccolta entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria, così come indicato nel successivo titolo II del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni: a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento; 5

8 b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a pubblico transito in via permanente nonché sul demanio pubblico, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento; c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti, rispettando le condizioni di cui alla lett. m) dell art. 6 del D. 22; 2) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienicosanitarie vigenti; 3) riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia prima, per la maggior parte possibile dei rifiuti prodotti; 4) smaltimento, in uno dei modi indicati nell allegato B al D. 22 di quanto non recuperato con le azioni di cui al n. 3. 6

9 TITOLO II ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN REGIME DI PRIVATIVA Art. 10 Individuazione. La zona di raccolta dei rifiuti urbani, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita: 1) da tutta l area urbana (centri abitati, nuclei abitati, frazioni, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), delimitata in rosso, come da planimetria scala 1/ allegata sub 1) quale parte integrante del presente regolamento; 2) dagli insediamenti sparsi ricompresi nei perimetri rilevati con colore verde nella planimetria di cui al punto precedente, tenuti a conferire i rifiuti al più vicino punto di raccolta rientrando nella zona servita. 7

10 CAPO I Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti Art. 11 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti 1.Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune e il Gestore del Servizio. L ordinanza sindacale, in particolare, disciplina: - modalità e orari di conferimento; - frequenze minime garantite per la raccolta; - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire. Art. 12 Raccolta dei rifiuti 1. Il servizio di raccolta viene svolto dal gestore in base al contratto di servizio con le seguenti modalità: a) nelle zone delimitate in rosso e contrassegnate con la sigla A di cui al punto 1 dell articolo 10: mediante ritiro al piano stradale in idonei sacchi o contenitori per la raccolta della frazione umida, da raccogliere porta a porta. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui l Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità del servizio, in relazione ai costi, i sacchi o i contenitori dovranno essere collocati vicino all accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Servizio; b) all interno dei perimetri di cui al punto 2 dell art. 10: mediante conferimento in idonei sacchi o contenitori per la frazione umida da raccogliere presso i punti prestabiliti. Art. 13 Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati 1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 7 avviene osservando i criteri e le modalità contenute nei commi seguenti. 2. Per i rifiuti la cui produzione settimanale sia inferiore, per singola utenza, a due metri cubi, la raccolta avviene nell ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate. 8

11 3. I rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica a cura e spese del produttore. Art. 14 Pulizia e disinfezione dei contenitori 1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati dal gestore del servizio sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico. 2. Il Servizio assicura la pulizia delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti. Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti 1. Il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani deve essere effettuato esclusivamente mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Tali involucri devono inoltre avere le seguenti caratteristiche: Per il rifiuto secco riutilizzabile idoneo sacco trasparente plurimateriale di colore viola o comunque standardizzato; Per il rifiuto secco indifferenziato idoneo sacco trasparente di colore neutro ; Per la frazione umida dei rifiuti idoneo sacco biodegradabile in amido di mais contenuto in apposito secchiello chiuso. Quest ultima frazione potrà essere recuperata dal produttore mediante autoproduzione di compost, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 2. I produttori dovranno prestare particolare attenzione per evitare che oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta. 3. I rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilabili agli urbani ritirati porta a porta devono essere depositati al piano stradale non prima delle ore 19.00, fatta salva la modifica dell orario con provvedimento sindacale, del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta ed in tempo utile per la raccolta che avverrà secondo l orario definito con il gestore del Servizio. I rifiuti devono essere depositati, salvo casi particolari autorizzati dal Gestore del Servizio, nelle immediate vicinanze dell ingresso alla proprietà del produttore, in modo da poter individuare la provenienza del rifiuto. 4. I giorni e gli orari della raccolta saranno previsti dal contratto di servizio. 9

12 5. Le aree di deposito dei sacchi di raccolta rifiuti devono essere tenute sempre in perfetta condizione di pulizia e di igiene a cura del Gestore del Servizio. 6. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire, fatto salvo particolari esigenze di servizio, su suolo pubblico o di uso pubblico. Art. 16 Periodicità della raccolta 1. La raccolta viene effettuata con la seguente periodicità: a) settimanale per la raccolta del sacco rifiuto indifferenziato e della frazione merceologica secca recuperabile; b) bisettimanale per la raccolta della frazione umida. 2. In caso di festività la raccolta verrà effettuata il primo giorno feriale utile, compatibilmente con l organizzazione del Servizio. 3. Per sopravvenute esigenze la periodicità di cui al presente articolo può essere modificatacon ordinanza sindacale motivata. Art. 17 Attività vietate 1. E vietato l abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo nonché l immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 2. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati: - i rifiuti ingombranti; - i rifiuti pericolosi; - i rifiuti speciali non assimilati; - i rifiuti allo stato liquido; - i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname). 3. E vietato abbandonare i rifiuti nei pressi dei cestini stradali e delle campane per la raccolta del vetro. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento dei predetti contenitori, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. 10

13 CAPO II Raccolta differenziata Art Oggetto della raccolta differenziata 1. E istituita la raccolta differenziata dei rifiuti per i fini di cui all art. 6, lett. f) del D. 22, con l osservanza dell art. 9 quinquies del Decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito nella legge 9 novembre 1988 n. 475 e degli indirizzi generali dati dal Legge Regionale , n. 21 Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/ I rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata sono i seguenti: a) imballaggi primari da qualsiasi materia costituiti (vetro, alluminio, plastica, metallo, cartone, cassette di legno, ecc.); b) carta e cartone, bottiglie e flaconi in plastica per liquidi, alluminio e metalli ferrosi, legno e suoi manufatti; c) pile e batterie esauste; d) rifiuti di natura organica umida e vegetale derivanti dall attività di manutenzione del verde pubblico e privato; e) prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati; f) rifiuti da prodotti etichettati T e/o F e relativi contenitori; g) rifiuti ingombranti (inclusi frigoriferi, frigocongelatori, televisioni; ecc.) h) rifiuti inerti (provenienti da demolizioni domestiche nel limite di 50 chilogrammi giornaliero), escluso cemento amianto e tutti i prodotti contenenti amianto; l) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed altri luoghi pubblici; m) siringhe giacenti su aree pubbliche o aperte al pubblico; n) lampade a scarica e tubi catodici; o) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; p) olii minerali, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori; q) olii grassi, vegetali e animali e residui della cottura di alimenti; r) componenti elettronici; s) pneumatici. 3. I rifiuti di cui alle lett. c), e) e f) del precedente comma non possono essere conferiti nei sacchi dei rifiuti domestici ed assimilati. 4. Per la raccolta differenziata degli imballaggi primari di cui al comma 2, lett. a), il Servizio deve avvalersi dell opera del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) secondo 11

14 gli accordi di programma e/o convenzioni previsti dall art. 41 del D. 22. Ricorrendo tale presupposto i rifiuti in oggetto potranno essere conferiti anche presso la piattaforma ecologica. 5. In caso di violazione dell obbligo di conferimento separato dei rifiuti previsto dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 33 della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21. Art. 19 Raccolta differenziata del vetro 1., La raccolta del vetro è organizzata utilizzando campane distribuite in tutto il territorio cittadino e con contenitori ubicati presso la piattaforma per la raccolta differenziata. Le campane vengono vuotate con apposito mezzo, di norma una volta alla settimana. Il vetro recuperato viene conferito a ditte specializzate o consorzi. La dotazione delle campane deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita, e comunque in un rapporto non inferiore ad 1 ogni 400 abitanti. Le campane sono posizionate di norma sul suolo pubblico evitando intralci alla circolazione. 2. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti esclusivamente all interno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. 3, A decorrere dal 1 gennaio 2012 la raccolta del vetro è organizzata a domicilio secondo le modalità che verranno stabilite con ordinanza sindacale Art. 20 Raccolta differenziata di carta e cartoni, bottiglie e flaconi in plastica per liquidi, alluminio e metalli ferrosi, legno 1. Il Servizio di raccolta di carta e cartone è organizzato in modo diversificato e prevede: la raccolta a domicilio tramite conferimento nel sacco destinato ai rifiuti secchi riutilizzabili o tramite raccolta dedicata secondo le modalità previste dal contratto di servizio; la raccolta presso la piattaforma ecologica con appositi contenitori appositamente ubicati. 2. La raccolta differenziata di bottiglie e flaconi in plastica per liquidi avviene a domicilio tramite sacco destinato ai rifiuti secchi riutilizzabili. 12

15 3. Il Servizio di raccolta di alluminio e materiale ferroso è organizzato in modo diversificato e prevede: la raccolta a domicilio delle lattine e del barattolame vuoti e ben puliti tramite conferimento nel sacco destinato ai rifiuti secchi riutilizzabili; la raccolta delle altre frazioni presso la piattaforma ecologica con appositi contenitori appositamente ubicati. 4. La raccolta differenziata del legno avviene mediante conferimento presso la piattaforma ecologica. Art. 21 Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili 1. A cura dei produttori, la frazione umida dei rifiuti urbani è conferita in modo differenziato dalla frazione secca. 2. I materiali organici fermentescibili se provenienti da utenze collettive sono conferiti in appositi bidoni di almeno 60 litri, svuotati dagli addetti e opportunamente lavati e disinfettati dagli utilizzatori e sistemati in aree apposite individuate dal Gestore del Servizio presso le mense, i centri di ristorazione e gli immobili con almeno dodici utenze. Quelli provenienti da utenze singole sono conferiti in appositi secchielli e ritirati porta a porta. 3. I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. 4. La raccolta dei rifiuti di cui ai commi precedenti è espletata due volte alla settimana, con le modalità di conferimento specificate all art. 15 del presente regolamento. 5. La raccolta dei residui vegetali derivante dall attività di manutenzione del verde pubblico e privato viene effettuata presso la piattaforma ecologica. Le quantità recuperate vengono trasportate ad impianti di compostaggio autorizzati oppure conferite ad aziende di lavorazione del legno. Art. 22 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi 1. Il Servizio effettua la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati con simbolo T e/o F, lampade a scarica, tubi 13

16 catodici, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, oli minerali, grassi, lubrificanti in genere. 2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono sistemati, preferibilmente, in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, ecc. La dotazione dei contenitori in oggetto deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita e comunque in un rapporto non inferiore ad uno ogni mille abitanti. 3. I farmaci scaduti o inutilizzati devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, forniti dal Servizio, sistemati nei pressi di tutte le farmacie del territorio comunale. 4. I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo T (tossici) o del teschio, e/o col simbolo F (infiammabili) o della fiamma, lampade a scarica, tubi catodici, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, oli minerali, grassi, lubrificanti in genere devono essere trasportati alla piattaforma ecologica se provenienti da utenze domestiche. Per i rifiuti provenienti da tutte le altre utenze la raccolta viene effettuata a domicilio. 5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno ogni quindici giorni e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade. Art. 23 Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici 1. I rifiuti ingombranti, ad esclusione dei beni durevoli elencati all articolo successivo, sono conferiti a cura del produttore al luogo di raccolta presso la piattaforma ecologica. Il produttore residente, tuttavia, può telefonicamente richiedere al Servizio di provvedere, previo appuntamento e a fronte del pagamento di un corrispettivo, alla raccolta presso l utenza. 2. E vietato abbandonare rifiuti ingombranti e pneumatici su suolo pubblico. Art. 24 Beni durevoli 1. Non appena operativi gli accordi di programma di cui all art. 25, comma 2, del D. 22 e previa comunicazione generalizzata all utenza, i beni durevoli per uso domestico 14

17 (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, monitor, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d aria, e simili) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. 2. Sino a quando non sia applicabile il comma precedente, alla raccolta di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, monitor e condizionatori d aria provvede il Servizio che interviene a domicilio tramite prenotazione telefonica. Gli altri beni durevoli devono essere conferiti alla piattaforma ecologica. Art. 25 Siringhe giacenti su aree pubbliche o aperte al pubblico 1. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica. 2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari. 3. Il Servizio garantisce la raccolta su chiamata secondo i tempi stabiliti dal contratto di servizio. Art. 26 Altri tipi di rifiuti 1. La raccolta differenziata per tutti i tipi di rifiuti non regolamentati dai precedenti articoli viene effettuata direttamente presso la piattaforma ecologica negli appositi contenitori messi a disposizione dal Servizio. Art. 27 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato 1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all art. 6 della legge 11 agosto 1991, n Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in collaborazione con il Servizio nel rispetto delle modalità indicate dall Amministrazione Comunale, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale. 15

18 Art. 28 Autosmaltimento 1. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti assimilati non pericolosi possono essere effettuati nel luogo di produzione dei rifiuti stessi a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell art. 32 del D. 22. Art. 29 Rendimento della raccolta differenziata 1. Il Servizio deve assicurare che, nel territorio comunale, il totale annuo della quantità dei rifiuti urbani affidati alla raccolta differenziata sia pari o superiore a quanto stabilito nel piano provinciale dei rifiuti. CAPO III Gestione dei rifiuti urbani esterni 16

19 Art. 30 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni 1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d acqua, è organizzato come segue: 1) installazione di cestini stradali in un rapporto non inferiore a uno ogni 150 abitanti; 2) spazzamento del suolo nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani domestici. Art. 31 Modalità di espletamento del servizio 1. Nelle zone indicate nell articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili: a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali; b) le piazze; c) i marciapiedi; d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate ed i canali di scolo delle strade; e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l interno delle tettoie di attesa degli autobus; f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di igiene urbana. 2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati secondo le modalità e le frequenze stabilite nel contratto di servizio. 3. Eventuali interventi straordinari richiesti dall Amministrazione Comunale dovranno essere concordati con il Servizio. 4. Nell effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. 5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. 17

20 6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore Il servizio di spazzamento potrà essere sospeso in caso di spargimento di sabbia e sale per le operazioni di antigelo, secondo le indicazioni impartite dall Amministrazione Comunale. Art. 32 Cestini portarifiuti 1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Gestore del Servizio o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvede, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna. 2. E vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all interno degli stabili. 3. E vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura. Art. 33 Spazzamento delle foglie 1. Lo spazzamento delle foglie ha luogo nelle superfici delle strade, piazze e viali interessati da alberature pubbliche e ricadenti nelle zone in cui è attivo il servizio di spazzamento. 2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento. 3. Il fogliame è raccolto e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento. 4. Il fogliame ed i rami provenienti da utenze private è conferito presso la piattaforma ecologica. 5. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree Art Pulizia delle aree private 18

21 1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato esistenti nei centri abitati sono tenuti puliti ad opera dei rispettivi proprietari o conduttori. 2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Art. 35 Divieto di imbrattamento del suolo pubblico 1. E vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere. Art. 36 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti 1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale. 2. E vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia. 3. E altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi del Gestore del Servizio le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi. Art. 37 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche 1. E vietato imbrattare, affiggere manifesti, avvisi o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle are pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. 2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell autore della violazione in solido con l intestatario del messaggio. Art. 38 Sgombero della neve 1. Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d immobili devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 2 antistante l immobile, salvo nei casi in cui la strada antistante l immobile sia già oggetto di servizio pubblico di sgombero neve. 19

22 2. E vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali. Art. 39 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità 1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. 2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. 3. In caso di accertata inerzia il Gestore del Servizio provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto. 4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati. 20

23 CAPO IV Servizi accessori Art. 40 Lavaggio e/o disinfezione 1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione dei sottopassaggi deve essere eseguito per quelli veicolari con cadenza mensile e per quelli pedonali con cadenza settimanale. 2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti. Art. 41 Pulizia delle fontane, dei lavatoi e delle caditoie stradali 1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, lavatoi e fontanelle pubbliche stradali nonché la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti. 2. La pulizia delle fontane, lavatoi e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite nel contratto di servizio, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d uso e di conservazione. 3. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata secondo le modalità e la frequenza previste dal contratto di servizio, salva l esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità. Art. 42 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche utilizzate da privati 1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche mantengono puliti i propri posteggi, raccolgono i rifiuti prodotti e li conferiscono nelle aree appositamente individuate. 2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all uso pubblico provvedono alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione. 3. Il proprietario e il costruttore hanno l obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade occupate per lavori riguardanti fabbricati. 4. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l obbligo di pulire l area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che si rivale sui responsabili. 21

24 Art. 43 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue 1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In casi di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi. 2. Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate e di cittadini volti alla tutela del decoro e dell igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l adozione delle vie, la sponsorizzazione, ecc.). Inoltre, i residenti ed i proprietari dei fabbricati prospicienti le vie possono provvedere allo spazzamento dei marciapiedi con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti. Art. 44 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l uso delle stesse. 2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente regolamento, al Gestore del Servizio previa stipula di apposita convenzione Art. 45 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche 1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti, al fine del recupero dei rifiuti, a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell autorizzazione comunale è subordinato all esibizione della comunicazione al Gestore del Servizio. 2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell area deve essere curata dai promotori stessi. L area deve risultare libera e pulita nel più breve tempo possibile dal termine della manifestazione. 3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni. 22

25 .Art. 46 Attività di volantinaggio 1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nella mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge. 2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell autore della violazione in solido con l intestatario del messaggio. E vietato lasciare volantini sulle autovetture parcheggiate. 3. E vietato il posizionamento su suolo pubblico di contenitori per la distribuzione di volantini e pieghevoli pubblicitari Art. 47 Attività di carico e scarico di merci e materiali 1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell area medesima. 2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta. 3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario. Art. 48 Conduzione di animali 1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. 2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. 3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Art. 49 Cantieri edili 1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l area e a restituirla, al termine dell occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. 2. E inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i 23

26 cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). 24

27 TITOLO III ALTRI TIPI DI RIFIUTI Art. 50 Rifiuti sanitari 1. I rifiuti sanitari devono essere smaltiti, a cura e spese del produttore, mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D. 22, esclusi i rifiuti qualificati assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto del Ministro dell Ambiente d intesa con il Ministro della Sanità, previsto dall art. 1, comma 2 quater, del D.L. 14 dicembre 1988 n. 527, nel rispetto delle modalità previste dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n E consentito il loro stoccaggio provvisorio negli appositi imballaggi a perdere per un periodo massimo di cinque giorni, in ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato all interno dell istituto. Qualora il quantitativo non superi i 200 litri, la durata dello stoccaggio può giungere sino a trenta giorni. 3. Il trasporto dei rifiuti sanitari è effettuato con veicoli adibiti esclusivamente a tali attività, dotati di cassone ermeticamente richiudibile, realizzato in materiale impermeabilizzato e lavabile. E vietata l apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto. Art. 51 Rifiuti cimiteriali 1. I rifiuti prodotti all interno dei cimiteri derivano da: a) ordinaria pulizia delle aree superficiali e dei viali cimiteriali; b) esumazioni ed estumulazioni; c) cremazioni. 2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. 22 e dal capo III del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere conferiti secondo le modalità previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. 4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, sono raccolti separatamente ed avviati all incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati. 25

28 5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all interno o all esterno del cimitero e destinati al recupero. 6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro. 7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio, il trasporto e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre Art. 52 Carogne di animali 1. Le carogne abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d acqua in genere, laghi, sono rimosse a cura del Servizio e avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche, secondo le indicazioni fornite dal Settore Veterinario dell ASL locale. Sono fatte salve le competenze degli altri Enti in materia. 2. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo E facoltà dell Amministrazione Comunale istituire il servizio di smaltimento delle carogne provenienti dalle utenze domestiche, che dovranno essere conferite a cura del detentore nel luogo indicato dal Servizio che, a fronte di un corrispettivo, provvede allo smaltimento. 26

29 TITOLO IV TRASPORTO DEI RIFIUTI Art. 53 Automezzi 1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. 2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente. 3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato. 4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata onde permettere la raccolta dei rifiuti o lo spezzamento delle strade. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta e lo spazzamento. 27

30 TITOLO V SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Art. 54 Modalità dello smaltimento 1. Lo smaltimento dei rifiuti domestici ed assimilati avviene attraverso un attività integrata costituita da: un sistema di selezione delle componenti; il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima; l avviamento allo smaltimento finale in una delle forme previste dall allegato B del D Il recupero degli imballaggi oggetto della specifica raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell opera del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) di cui all art. 40 del D. 22 a seguito degli accordi di programma e/o convenzioni previsti dall art. 41 dello stesso D Il recupero degli altri rifiuti di cui al 1 co mma dell art. 21 avviene nel rispetto delle disposizioni indicate nel piano provinciale dei rifiuti. 28

31 TITOLO VI NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI Art. 55 Gestione dei rifiuti speciali 1. Ai sensi dell art. 10 del D. 22, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori o detentori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi: a) procedere direttamente, nell ambito dell impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, previa autorizzazione regionale e osservando le condizioni di cui all art. 32 del D. 22; b) conferire i rifiuti a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dal 3 comma dell art. 10 del D. 22 ; c) conferire, previa apposita convenzione, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune; d) esportare i rifiuti con le modalità dell art. 16 del D La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1 deve contenere, tra l altro, l obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile. Art. 56 Obblighi dei produttori 1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi sono stoccati separatamente in appositi contenitori in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento. 2. Lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti di cui al presente articolo avviene con l osservanza delle norme contenute negli artt. 32 e 33 del D. 22. Art. 57 Veicoli a motore, rimorchi e simili. 1. Ai sensi dell articolo 46 del D. 22, i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l osservanza degli articoli 27 e 28 del D In ogni caso, il depositario estrae immediatamente dal veicolo la batteria, gli olii, il combustibile ed i liquidi da raffreddamento che saranno stoccati provvisoriamente in 29

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