CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 268/2013/SRCPIE/PRSP La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. - relatore Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe MEZZAPESA Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Dott. Massimo VALERO Primo Referendario Nell adunanza del giorno 26 giugno Visto l art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e sul rendiconto dell esercizio 2011 ed i relativi questionari. Vista la propria delibera n. 61/2013, che ha esaminato la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune di Ghislarengo (VC), ravvisato diverse criticità ed ha invitato l amministrazione ad adottare entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, ed a trasmetterli alla Sezione per la prescritta verifica ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL. Vista la relazione istruttoria con contestuale richiesta di deferimento del magistrato istruttore. Vista l ordinanza con la quale il Sig. Presidente ha convocato la Sezione per l odierna seduta. Udito il relatore Cons. Mario Pischedda ed in rappresentanza dell'amministrazione il Sindaco Geom. Daniele Zanazzo, il Segretario Comunale, dott. Roberto Gilardone, la Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Cinzia Roncarolo ed il revisore del conto dott. Andrea Cavion. PREMESSO 1. Con deliberazione n 61/2013, la Sezione ha esaminato la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune di Ghislarengo (VC) ravvisando le seguenti criticità: delibera_268_2013 Pagina 1 di 6

2 - mancata conservazione della intera quota di avanzo d'amministrazione vincolata in assenza di un suo utilizzo e conseguente necessità di rideterminare il risultato di amministrazione che presenta un disavanzo di ,15; - ricorso ad anticipazioni di tesoreria in misura eccedente i limiti di legge e mancato reintegro delle somme vincolate, utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti; - disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi e quello dei residui passivi relativi alla parte in conto capitale, con conseguente gestione non economica delle risorse finanziarie; - esistenza di residui attivi dei primi tre titoli del bilancio relativi ad esercizi precedenti il 2007, di dubbia esigibilità per un importo che incide in maniera determinante sul risultato di amministrazione. Conseguentemente l Amministrazione comunale è stata invitata: 1) a determinare correttamente il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2011, prevedendo l'esatto ammontare della quota vincolata; 2) a reintegrare le somme destinate alle spese in conto capitale utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti; 3) a porre in essere misure organizzative tali da costituire l'avvio od il completamento degli interventi in conto capitale per i quali sono stati già riscossi i contributi; 4) a procedere al riaccertamento dei residui attivi dei primi tre titoli, stralciando dal conto del bilancio quelli di dubbia esigibilità o in alternativa a vincolare una quota di avanzo tale da consentire la copertura della relativa perdita. Con nota prot in data 27 maggio 2013, pervenuta il 3 giugno, l'ente ha inviato la delibera del Commissario straordinario n 4 in data 29 aprile 2013 con la quale è stato approvato il rendiconto relativo all esercizio 2012 unitamente ad una relazione dell organo di revisione. 2. Il magistrato istruttore, esaminata la documentazione inviata, ha deferito all'esame del Collegio l eventuale applicazione delle conseguenze di cui all art. 148 bis, comma 3, del TUEL, limitatamente alle irregolarità segnalate con la citata delibera n. 61/2013. Il Sig. Presidente della Sezione con ordinanza in data 19 giugno ha fissato l'odierna adunanza pubblica, dandone comunicazione all'ente, al quale è stata contestualmente inviata la relazione istruttoria. L'amministrazione non ha depositato alcunché. CONSIDERATO 3. Oggetto della presente delibera è l'esame dei provvedimenti adottati dal Comune di Ghislarengo a seguito della delibera 61/2013. Dall esame degli atti trasmessi con la nota prot in data 27 maggio 2013 sopra richiamata, risulta che l amministrazione ha eseguito una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, provvedendo allo stralcio di alcune voci, tra le quali il credito di ,60 relativo al fallimento della società IRIS s.r.l., crediti per ,41 per trasferimenti dalla società Comuni Riuniti s.r.l., crediti per tributi comunali antecedenti l anno 2007, prescritti e non più recuperabili ad eccezione di quelli regolarmente iscritti a ruolo. Inoltre sono stati delibera_268_2013 Pagina 2 di 6

3 cancellati anche alcuni residui passivi, relativi a debiti antecedenti al 2007, divenuti inesigibili. In conseguenza di questa operazione il rendiconto 2012 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di ,71 ed il commissario straordinario ha dato atto della necessità di porre in essere i provvedimenti amministrativi relativi al riequilibrio della gestione in riferimento al disavanzo di amministrazione ai sensi dell art 243 bis del TUEL. Anche l organo di revisione, dopo aver preso visione delle conclusioni contenute nella delibera 61/2013, invita l ente ad attivarsi per la predisposizione di adeguati provvedimenti al fine di superare le criticità rilevate e suggerisce di valutare la fattibilità e la successiva redazione di un piano di riequilibrio finanziario ex art 243 bis, ter e quater del D.Lgs 267/ Con riferimento ai provvedimenti che l Amministrazione comunale era stata invitata ad adottare per rimuovere le criticità segnalate si osserva quanto segue: 4.1. Non risulta adottato alcun provvedimento per la corretta determinazione del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2011, che, secondo quanto accertato nella delibera 61/2013 presentava un disavanzo di ,15 dovendo prevedere l'esatto ammontare dei fondi vincolati. In particolare dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell esercizio 2012 non risulta che siano state ricostituite le quote vincolate confluite nell avanzo d amministrazione negli esercizi pregressi. 4.2 Sebbene l esercizio 2012 chiuda con un fondo cassa di ,72, non sono state reintegrate le somme destinate a spese in conto capitale utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti. Poiché, come già evidenziato nella delibera 61/2013, l Ente si trova in una situazione analoga all anticipazione di tesoreria, avrebbe dovuto quanto meno prevedere un piano di rientro per ricostituire le somme destinate ad investimenti Non è stato adottato alcun provvedimento per avviare o completare gli interventi in conto capitale per i quali sono stati già riscossi i contributi e permane la gestione non economica delle risorse finanziare Quanto al riaccertamento dei residui attivi dei primi tre titoli del bilancio relativi ad esercizio precedenti il 2007, l ente afferma di aver effettuato una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi; i dati forniti evidenziano l avvenuta cancellazione di residui attivi per un importo di ,18, nettamente superiore a quello evidenziato nella delibera 61/2013 ( ,12) e di residui passivi per complessivi ,88. Nella relazione istruttoria si evidenziava l opportunità di acquisire i necessari chiarimenti da parte dell amministrazione che tuttavia non sono stati forniti, sicché non è possibile valutare la completezza della revisione dei residui. 5. Nel corso dell odierna adunanza il Sindaco ha comunicato che la passata amministrazione aveva previsto la dismissione di alcuni beni immobili e precisamente della piscina comunale, dalla quale l Ente ritiene di realizzare euro e di un centro diurno socio terapeutico, stimato in circa euro e che altri proventi dovrebbero derivare dall affrancazione di vecchi canoni enfiteutici per circa euro. RITENUTO delibera_268_2013 Pagina 3 di 6

4 6. L'art 3, c. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, il quale prevede che Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma primo). Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma secondo). Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza di squilibri economicofinanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati hanno l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma terzo). Il legislatore ha dunque previsto uno specifico adempimento in capo alla Sezione avente a oggetto la verifica dei provvedimenti correttivi delle irregolarità denunciate e ripristinatori degli equilibri di bilancio, senza fissarne le modalità, se non un termine di trenta giorni. La verifica demandata alla Corte, per la varietà delle situazioni, la loro diversa complessità, anche in ragione delle dimensioni dell ente e della gravità delle irregolarità riscontrate, può richiedere accertamenti articolati. D altro canto, vanno tenute presenti le esigenze di speditezza dell attività amministrativa e i connessi obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, da conciliare con il valore della tutela degli equilibri di finanza pubblica. Ritiene la Sezione che dette finalità appaiono soddisfatte laddove nel termine indicato l attività di verifica venga avviata da parte della Sezione, pur potendosi concludere, in relazione agli approfondimenti che, a seconda dei casi, si rendessero necessari, in un momento successivo, anche in relazione alla necessità di attendere che i provvedimenti adottati dall Amministrazione svolgano i loro effetti. delibera_268_2013 Pagina 4 di 6

5 L effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, laddove ne ricorrano i presupposti opera ex lege, nel caso non vengano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione. La concreta ed effettiva applicazione dell'effetto preclusivo è rimessa alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari, e potrà essere accertata dalla Sezione nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell'ente. 8. Nel caso di specie l Ente, come sopra evidenziato, non ha adottato alcun provvedimento idoneo a risolvere le criticità segnalate, anzi la gestione finanziaria risulta ulteriormente aggravata, presentando un disavanzo di ,71 al quale deve aggiungersi l eventuale quota di fondi vincolati che al 31 dicembre 2011 era pari ad ,743. Con riferimento a quanto comunicato dal Sindaco nel corso dell adunanza, ritiene la Sezione che si tratta di mere indicazioni programmatiche, prive di qualsiasi documentazione, che non possono essere in alcun modo valutate. Conseguentemente l amministrazione comunale di Ghislarengo dovrà bloccare l attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge, sino al raggiungimento dell importo necessario a raggiungere la copertura dell effettivo disavanzo d amministrazione. La verifica sul blocco della spesa e sulla reale situazione finanziaria dell Ente sarà svolta nell ambito delle procedure e dei termini ordinari propri del controllo di questa Sezione, e dunque in occasione dell'esame del rendiconto per l esercizio finanziario 2012 e del bilancio di previsione per l esercizio finanziario P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, Accerta che il comune di Ghislarengo non ha adottato alcun provvedimento per risolvere le criticità evidenziate nella delibera 61/2013 e che la situazione finanziaria dell ente, come risultante dal conto consuntivo 2012, risulta ulteriormente aggravata. Conseguentemente l amministrazione comunale dovrà provvedere a bloccare l attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge, sino al raggiungimento dell importo necessario a raggiungere la copertura dell effettivo disavanzo d amministrazione. La concreta e specifica individuazione dei programmi da bloccare rientra nella discrezionalità e responsabilità dell amministrazione. Si riserva ogni ulteriore verifica nell ambito delle procedure e dei termini ordinari propri del controllo di questa Sezione, e dunque in occasione dell'esame del rendiconto per l esercizio finanziario 2012 e del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Sollecita l'organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla effettiva esecuzione del blocco dei programmi di spesa, segnalando a questa Sezione eventuale problemi che dovessero riscontrarsi nella concreta gestione ed evidenziando eventuali ulteriori criticità non rilevabili dal questionario. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all Organo di revisione economico-finanziaria del comune di delibera_268_2013 Pagina 5 di 6

6 Ghislarengo. Rammenta l obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 26 giugno Il Presidente f.f. F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) Depositata in Segreteria il 18/07/2013 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) delibera_268_2013 Pagina 6 di 6

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