CONSORZIO ARO 6 STATUTO

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1 CONSORZIO ARO 6 Consorzio dei Comuni di ANDRANO, BOTRUGNO, CASTRO, CUTROFIANO, DISO, GIUGGIANELLO, GIURDIGNANO, MINERVINO DI LECCE, MURO LECCESE, NOCIGLIA, ORTELLE, OTRANTO, POGGIARDO, SAN CASSIANO, SANARICA, SANTA CESAREA TERME, SCORRANO, SPONGANO, SUPERSANO, SURANO, UGGIANO LA CHIESA STATUTO

2 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Costituzione 1. I Comuni di ANDRANO, BOTRUGNO, CASTRO, CUTROFIANO, DISO, GIUGGIANELLO, GIURDIGNANO, MINERVINO DI LECCE, MURO LECCESE, NOCIGLIA, ORTELLE, OTRANTO, POGGIARDO, SAN CASSIAMO, SANARICA, SANTA CESAREA TERME, SCORRANO, SPONGANO, SUPERSANO, SURANO, UGGIANO LA CHIESA si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale. Art. 2 Denominazione - Sede - Durata 1. Il Consorzio assume la denominazione di "CONSORZIO ARO 6". 2. Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Botrugno e può istituire sedi operative anche in altri Comuni tra quelli consorziati. 3. Il Consorzio ha la durata di sette anni tenendo conto della durata del contratto di appalto per la gestione del servizio pubblico di igiene urbana rep. 4 del stipulato fra ATO LE/2 e ATI Lombardi Ecologia. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo quanto stabilito dalla legge. E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi volitivi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi dalla scadenza della durata di cui innanzi. Art. 3 Obiettivi II Consorzio si occupa di gestire e organizzare la raccolta dei rifiuti ed il corretto smaltimento per i 21 Comuni Consorziati, seguire il processo di raccolta, spazzamento e recupero dei rifiuti dalla fase di stoccaggio a quella di smaltimento finale, provvedere ai trattamenti necessari per avviare i processi di riutilizzo, rigenerazione, recupero e riciclo dei rifiuti, organizzazione del punto informativo, riscossione ed accertamento della tassa/tariffa, vigilanza e controllo degli ecocentri, vigilanza sull'appalto dei servizi di raccolta, promozione delle attività di comunicazione ai cittadini, etc. Inoltre, il Consorzio ha lo scopo di supportare l'attività di programmazione socio -economica e territoriale e le iniziative di sviluppo della Puglia come strumento di servizio a disposizione del sistema degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle imprese per favorire la promozione di un modello di crescita dell'area, concertato, durevole e ambientalmente sostenibile, utilizzando i finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali, anche come organismo intermedio. Il Consorzio ha anche il compito di: - realizzare un sistema informativo territoriale; - attivare procedure e modalità di progettazione e programmazione secondo i criteri dello sviluppo sostenibile, a supporto degli enti locali; - adottare iniziative di alta formazione finalizzate alla qualificazione delle funzioni pubbliche ed in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'intervento nelle aree depresse o in ritardo di sviluppo; - predisporre il supporto tecnico alle strategie di concertazione locale, in grado di promuovere azioni informative e di sensibilizzazione di soggetti locali; - predisporre il supporto tecnico - organizzativo all'informazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione di programmi e progetti comunitari, al fine di innalzare la

3 quota di acquisizione dei finanziamenti europei a favore degli enti locali e territoriali. Art. 4 Quote di partecipazione 1.Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote annuali proporzionali rispetto alla popolazione residente negli stessi (Dati Istat Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011), suddivise nel modo seguente: Comuni Popolazione Quota Tot. procapite Comune ANDRANO , BOTRUGNO , CASTRO , CUTROFIANO , D I S O , GIUGGIANELLO , GIURDIGNANO , MINERVINO DI LECCE , MURO LECCESE , NOCIGLIA , ORTELLE , OTRANTO , POGGIARDO , SAN CASSIAMO , SANARICA , SANTA CESAREA TERME , SCORRANO , SPONGANO , SUPERSANO , SURANO , UGGIANO LA CHIESA , TOTALI , ,00

4 2. In caso di recesso dei Comuni consorziati, l'assemblea consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato. 3. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di partecipazione di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali alla presente convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato. 4. Le spese relative ai servizi saranno previste annualmente con l'approvazione del bilancio di previsione del Consorzio. 5. Ogni ente consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro trenta giorni della relativa richiesta da parte del consorzio. Detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessuna ragione la quale potrà essere fatta valere solo dopo aver effettuato il pagamento della quota contributiva richiesta. A titolo di penale per ritardato pagamento il Consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute gli interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni mentre saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso ufficiale di sconto dalla di costituzione in mora. Art. 5 Partecipazione degli Enti Consorziati. Informazione 1.La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione. Gli atti dell'assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti: a)modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati; b)modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento configurandosi, in caso contrario, la fattispecie del silenzio - assenso. Sono organi del Consorzio: a) l'assemblea; TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO E FUNZIONAMENTO b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) ii Revisore. Art. 6 Organi

5 Art. 7 Assemblea 1. L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. E' l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. 2.L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati. 3. La prima seduta dell'assemblea del Consorzio è convocata entro dieci giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte dell'ultimo dei Consigli Comunali degli enti e richiede la partecipazione almeno dei due terzi degli Enti consorziati. 4. La prima seduta è convocata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il Consorzio ed è presieduta dallo stesso. 5. Nella prima seduta, l'assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il Presidente del Consorzio ed il C.d.A. 1. L'assemblea: Art. 8 Attribuzioni dell'assemblea a) elegge il Presidente del Consorzio, e il Consiglio di Amministrazione; b) nomina il revisore; e) approva il bilancio e il conto consuntivo; d) delibera sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali; e) delibera sull'assunzione dei mutui; f) propone agli Enti consorziati eventuali modifiche statutarie; g) ammette altri Enti e soggetti privati al Consorzio; h) definisce le strategie generali; i) approva regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea; Art 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno 2 volte l'anno. L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza delle quote di partecipazione e con la presenza di almeno la metà del numero dei Comuni consorziati arrotondata alla unità superiore. La quota di partecipazione ai fini della validità della seduta assembleare si calcola dividendo proporzionalmente le popolazioni dei singoli comuni per la popolazione complessiva del bacino, moltiplicando il risultato per cento e assegnando le unità ottenute dalla sommatoria dei decimali risultanti dall'applicazione della stessa formula ai Comuni con i valori dei decimali più grandi. L'assemblea delibera con la maggioranza delle quote di partecipazione e con la maggioranza dei rappresentanti dei Comuni presenti. Per la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza delle quote di partecipazione e della metà più uno degli aventi diritto. La maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, nonché delle relative quote di partecipazione, è richiesta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, e per le materie di competenza dell'assemblea straordinaria delle società partecipate, ove costituite, nonché per i casi previsti specificatamente dalla legge. Le deliberazioni sono assunte con voto palese salvo i casi riguardanti le singole persone che si possono adottare a scrutinio segreto. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto dal Segretario

6 dell'assemblea e dal Presidente. Art. 10 Composizione, durata e attribuzioni del consiglio di amministrazione II Consiglio di Amministrazione è composto dal rimangono in carica 5 anni. Presidente e da n. 8 consiglieri e Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi previsti dalla legge. Spetta al consiglio di amministrazione di deliberare: a) la proposta di bilancio e del programma annuale di gestione; b) i provvedimenti di ordinaria amministrazione del Consorzio che non siano riservati alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi e agli altri organi del consorzio; e) la vigilanza sulle società partecipate. A tal fine il Presidente dispone il conferimento di deleghe per materia ai singoli componenti. 1. Spetta al presidente di: a) rappresentare il Consorzio; Art. 11 (Attribuzioni del presidente) b) stare per esso in giudizio, sia come attore che come convenuto; e) convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio di amministrazione; d) nominare il vice presidente; e) sovrintendere agli uffici e ai servizi del Consorzio; f) nominare il segretario; g) nominare il direttore generale ove previsto; h) nominare il direttore dell'esecuzione dei contratti; i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto; j) adottare tutti gli altri provvedimenti che non siano di competenza del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e dei responsabili degli uffici e dei servizi; k) rappresentare il consorzio nelle società partecipate costituendosi nelle rispettive assemblee previe e in esecuzione delle delibere consortili. 2. Al Presidente compete inoltre l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio in favore del Consorzio stesso, adottando, se del caso, provvedimenti d'urgenza che saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

7 3. Adotta altresì, casi d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio, fatta salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta. 4. Il Presidente in rappresentanza del Consorzio, provvede alle consultazioni con le amministrazioni pubbliche e con le organizzazioni sindacali, imprenditoriali, cooperativistiche, sociali e di volontariato operanti nell'ambito del territorio consortile, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione dei servizi consortili. Art. 12 Person ale II Consorzio può assumere personale proprio ovvero avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati. TITOLO III FINANZE E CONTABILITÀ Art. 13 (Gestione economica e finanziaria) 1. Il Consorzio, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000, applicherà le norme previste per la finanza, contabilità e regime fiscale delle aziende speciali che qui s'intendono integralmente riportate. 2. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico- finanziario e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 3. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2 comma, del codice civile. 4. Il Consorzio può utilizzare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, linee di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può, altresì ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui concessi, nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico. Art. 14 (Mezzi finanziari) 1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi: - quote di partecipazione degli enti consorziati; - trasferimenti; - mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti; - conferimenti straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti. Art. 15 (Gestione incassi e pagamenti) 1. La gestione degli incassi e pagamenti è effettuata a mezzo Istituto di credito autorizzato, sulla base di apposita convenzione. 2. La gestione è affidata con delibera del Consiglio di Amministrazione previo espletamento di gara. Art. 16 Organo di controllo

8 Organo di controllo del Consorzio è il Revisore unico dei conti nominato dall'assemblea. Non può ricoprire la carica di revisore chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art. 236 del DLgs 267/00. TITOLO IV LA PARTECIPAZIONE Art. 17 (Pubblicazione delle deliberazioni) 1. Le deliberazioni dell'assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono pubblicate all'albo Pretorio della sede consortile. 2. Alla pubblicazione delle deliberazioni presso la sede consortile provvede il segretario il direttore del Consorzio se presente. Art.18 (La trasparenza) 1. L'Assemblea Consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza. 2. Tutte le deliberazioni di determinazione dei canoni e delle tariffe devono essere comunicate ai rispettivi Comuni. (Cessazione e scioglimento) 1. Il consorzio si scioglie: - per decorso del termine di durata; TITOLO V CESSAZIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art per deliberazione dell'assemblea generale adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) delle quote consortili; - per ogni altra causa prevista dalla Legge. Art. 20 (Liquidazione) 1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà i tempi e i modi della liquidazione nel rispetto delle Leggi vigenti in materia e nominerà uno o più Commissari liquidatori fissandone poteri e compensi. 2. I liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati, in proporzione dei relativi importi complessivi al fondo medesimo ed in relazione all'entità e alle contribuzioni rese dai consorziati in prestazioni. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 21 Norma finale 1. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si rinvia agli statuti comunali, alle leggi, ai regolamenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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