COMUNE DI RUBIERA Provincia di Reggio Emilia

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1 SEGRETERIA GENERALE prot / (da citare nella risposta) Rubiera, 19 dicembre 2013 OGGETTO: Codice di comportamento del personale del Comune di Rubiera. Relazione illustrativa. 1. IN GENERALE. Il Codice di comportamento del personale del Comune di Rubiera (d ora in avanti Codice ), è adottato ai sensi dell art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (d ora in avanti Codice generale ). Il Codice si suddivide 6 Titoli, a loro volta suddivisi in 18 articoli, che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate. In tal modo si è evitato di appesantire il testo del provvedimento e di creare possibili perplessità applicative, allorquando una stessa disposizione normativa venga riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico. 2. I SINGOLI ARTICOLI. Art. 1 Oggetto (art. 1, d.p.r. 62/2013): stabilisce che il Codice è integrativo delle disposizioni del Codice generale. Art. 2 Definizioni: stabilisce una serie di definizioni ricorrenti all interno del Codice al fine di agevolarne la comprensione. Art. 3 Ambito di applicazione (art. 2, d.p.r. 62/2013): chiarisce l ambito di applicazione del codice e la sfera dei destinatari del medesimo. Art. 4 Regali, compensi e altre utilità (art. 4, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 4 del Codice generale, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche, di tipo prettamente procedimentale, delle regole generali enunciate dall art. 5 del Codice generale, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d interesse (art. 6, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche, di tipo prettamente procedimentale, delle regole generali enunciate dall art. 6 del Codice generale, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 7 Obbligo di astensione (art. 7, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche, di tipo prettamente procedimentale, delle regole generali enunciate dall art.

2 SEGRETERIA GENERALE 7 del Codice generale, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT- ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 8 Prevenzione della corruzione (art. 8, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 8 del Codice generale, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 9 Trasparenza e tracciabilità (art. 9, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 9 del Codice generale, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 10 Comportamento nei rapporti privati (art. 10, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 10 del Codice generale, con particolare riferimento alla riservatezza, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 11 Comportamento in servizio (art. 11, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 11 del Codice generale, sia in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, sia tramite l introduzione di specifici obblighi già inseriti in circolari o provvedimenti vigenti presso l ente, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei beni e delle risorse pubbliche. Art. 12 Rapporti con il pubblico (art. 12, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 12 del Codice generale, con particolare riferimento ai comportamenti da tenere in pubblico e nell utilizzo di strumenti della rete internet, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 13 Disposizioni particolari per i Responsabili (art. 13, d.p.r. 62/2013): introduce disposizioni specifiche, di tipo prettamente procedimentale, delle regole generali enunciate dall art. 13 del Codice generale, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla CiVIT-ANAC nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 14 Vigilanza (art. 15, d.p.r. 62/2013): specifica i ruoli dei soggetti preposti alla vigilanza e stabilisce alcune norme comportamentali. Art. 15 Formazione (art. 15, d.p.r. 62/2013): introduce l obbligo di partecipare alla formazione sui contenuti del codice. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art. 16, d.p.r. 62/2013): rinvia alle norme disciplinari previste dalla legge e dal CCNL. Art. 17 Disposizioni transitorie e di adeguamento: chiarisce che il Codice sarà adeguato in seguito all adozione del PTCP e che ogni Responsabile è tenuto a predisporre o sistemare la modulistica in uso presso lente.

3 SEGRETERIA GENERALE Art. 18 Disposizioni finali (art. 17, d.p.r. 62/2013): Rinvia all articolo 17 del Codice generale per quanto riguarda la pubblicazione e diffusione del Codice. 3. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE. In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all art. 1, co. 2, d.p.r. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n In particolare: la bozza di Codice è stata redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione avvalendosi del Responsabile dell UPD, illustrato nell Ufficio di Direzione e alla Giunta comunale; per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, la bozza del Codice è stata pubblicata sul sito per quindici giorni dal 26 novembre all 11 dicembre 2013 e idonea comunicazione è stata inviata, oltre che ai soggetti indicati dalla normativa, anche al CUG; sono pervenute delle osservazioni esclusivamente dal CUG e dalle RSU (agli atti al n / di protocollo del 10 dicembre 2013); tali osservazioni sono state opportunamente valutate e di esse si è tenuto conto, come da allegato elaborato di riscontro (allegato 1); nella stesura della bozza definitiva sono state introdotte alcune minori modifiche di tipo formale e un aggiunta specifica all articolo 12; la bozza definitiva è stata inoltrata al Nucleo di valutazione (che svolge le funzioni di OIV) che ha fornito il proprio parere obbligatorio con nota n / del 18 dicembre 2013; la bozza di codice sarà portata all approvazione definitiva della Giunta comunale e successivamente sarà pubblicato ai sensi del d.lgs. 33/2013 e verrà inviata alla CiVIT-ANAC il link. MF/mf 07I6_13L_16Relazione-codicefinale.doc

4 Testo bozza Testo risultante da proposte CUG/RSU Testo finale Titolo II Regali, incarichi, conflitti d interesse e astensione Art. 4 Regali, compensi e altre utilità (art. 4, d.p.r. 62/2013) 1. Ad integrazione di quanto previsto nell art. 4, commi 2, 3 e 4, del Codice generale, si dispone: a) il modico valore è fissato in euro 150,00, per ogni regalo o altra utilità percepita; tale limite è riferito all anno solare per tutti i regali riconducibili al medesimo centro di interessi; b) nel caso di regali o altra utilità provenienti da diversi centri di interessi è comunque stabilito un limite complessivo riferito all anno solare di euro 150,00. c) nel caso di regali o altra utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell ente il valore economico viene suddiviso pro-quota per il numero degli appartenenti all ufficio che ne beneficiano; d) il dipendente deve immediatamente comunicare al RPC il ricevimento di regali e/o altre utilità ricevuti, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e dall art. 4 del Codice generale); il RPC dispone la restituzione ogni volta che ciò sia possibile; nel caso in cui la restituzione non fosse possibile i beni dovranno essere consegnati all Ufficio Economato, che ne rilascia ricevuta, e il RPC decide le concrete modalità di devoluzione o utilizzo per i fini istituzionali dell ente e, se del caso, incarica un Responsabile affinché provveda in merito. 2. In materia di incompatibilità ad accettare gli incarichi di collaborazione valgono le norme del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Titolo II Regali, incarichi, conflitti d interesse e astensione Art. 4 Regali, compensi e altre utilità (art. 4, d.p.r. 62/2013) 1. Ad integrazione di quanto previsto nell art. 4, commi 2, 3 e 4, del Codice generale, si dispone: Il dipendente non chiede né sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità. Qualora gli vengano offerti, il dipendente comunica al centro di interesse da cui provengono l impossibilità di accettare regali o altre utilità. Nell impossibilità di respingere regali o altri beni, il dipendente comunica la ricezione degli stessi all RPC, destinando quanto ricevuto all utilizzo collettivo o ai fini istituzionali dell ente, ed evitando di trarne esclusivo beneficio personale. 2. In materia di incompatibilità ad accettare gli incarichi di collaborazione valgono le norme del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Motivazione proposta di modifica Si ritiene che ricevere regali e benefici in virtù del ruolo ricoperto sia inopportuno a prescindere dall importo. Titolo II Regali, incarichi, conflitti d interesse e astensione Art. 4 Regali, compensi e altre utilità (art. 4, d.p.r. 62/2013) 1. Fermo restando quanto disposto dall articolo 4, commi da 1 a 5 del Codice generale, si specifica: a) i regali ed altre utilità di modico valore possono essere accettati esclusivamente in occasioni in cui sia d uso lo scambio (festività natalizie, ecc.), oppure quando rappresentino mere espressioni di cortesia; a)b) per i regali e le altre utilità il modico valore è fissato in euro 150,00 50,00 (cinquanta/00); tale limite è riferito all anno solare per tutti i regali riconducibili al medesimo centro di interessi; b)c) nel caso di regali o altra utilità provenienti da diversi centri di interessi è comunque stabilito un limite complessivo riferito all anno solare di euro 150,00 (centocinquanta/00). c)d) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell ente, il valore economico viene suddiviso pro-quota per il numero degli appartenenti all ufficio che ne beneficiano; d)e) il dipendente deve immediatamente comunicare al RPC il ricevimento di regali e/o altre utilità ricevuti, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e dall art. 4 del Codice generale); il RPC dispone la restituzione ogni volta che ciò sia possibile; nel caso in cui la restituzione non fosse possibile i beni dovranno essere consegnati all Ufficio Economato, che ne rilascia ricevuta, e il RPC decide le concrete modalità di devoluzione o utilizzo per i fini istituzionali dell ente e, se del caso, incarica un Responsabile affinché provveda in merito. 2. In materia di incompatibilità ad accettare gli incarichi di collaborazione valgono le norme del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Motivazione dell accoglimento o del respingimento della proposta di modifica La proposta è stata attentamente vagliata ma si ritiene che una preclusione assoluta sia applicabile con difficoltà, pertanto si è ritenuto di introdurre alcune specificazioni che vanno nel senso delle proposta fatta, e riducendo l importo massimo del singolo dono (o doni

5 Titolo IV Obblighi di comportamento Art. 10 Comportamento nei rapporti privati (art. 10, d.p.r. 62/2013) 1. Oltre a quanto previsto dall art. 10 del Codice generale, il dipendente: a) osserva scrupolosamente il segreto d ufficio; b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d ufficio; c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all attività dell ente e con riferimento a qualsiasi ambito; d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet l attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni medesime se la dichiarazione può essere riconducibile in via diretta o indiretta al Comune di Rubiera; e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l immagine dell amministrazione. Art. 12 Rapporti con il pubblico (art. 12, d.p.r. 62/2013) 1. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l istanza ricevuta non dà avvio ad un procedimento amministrativo, vi è l obbligo di rispondere degli utenti con la massima tempestività e comunque non oltre quindici giorni. 2. Nei rapporti con l utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l utente vi consente, è obbligatorio l utilizzo in via prioritaria la Titolo IV Obblighi di comportamento Art. 10 Comportamento nei rapporti privati (art. 10, d.p.r. 62/2013) 1. Oltre a quanto previsto dall art. 10 del Codice generale, il dipendente: a) osserva scrupolosamente il segreto d ufficio; b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d ufficio; c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all attività dell ente e con riferimento a qualsiasi ambito; d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet l attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni medesime denigratorie nei confronti dell immagine dell amministrazione, o che violino il segreto d ufficio se la dichiarazione può essere riconducibile in via diretta o indiretta al Comune di Rubiera; e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l immagine dell amministrazione. Motivazione richiesta di modifica Lettera c): Ritenuto troppo restrittivo delle libertà personali riguardanti la sfera della vita privata. La garanzia di non ledere l immagine dell amministrazione si ritiene già esplicitata al punto e) dello stesso comma. Lettera d): Si ritiene lesivo della libertà di opinione censurare dichiarazioni che non abbiano contenuti offensivi o lesivi della riservatezza, anche allo scopo di garantire la libera partecipazione a forum professionali Lettera e): Meglio una formulazione generica provenienti dal medesimo centro d interessi) ad 50,00 per anno solare, senza introdurre un divieto assoluto. Titolo IV Obblighi di comportamento Art. 10 Comportamento nei rapporti privati (art. 10, d.p.r. 62/2013) 1. Oltre a quanto previsto dall art. 10 del Codice generale, il dipendente: a) osserva scrupolosamente il segreto d ufficio; b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d ufficio; c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all attività dell ente e con riferimento a qualsiasi ambito; d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet l attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni medesime se la dichiarazione può essere riconducibile in via diretta o indiretta al Comune di Rubiera; e c) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l immagine dell amministrazione. Motivazione dell accoglimento o del respingimento della proposta di modifica Lettera c) e d): Si vedano le modifiche apportate all articolo 12, ove sono state spostate le disposizioni per ragioni di maggiore coerenza. Lettera e): Si ritiene di accogliere la proposta. Art. 12 Rapporti con il pubblico (art. 12, d.p.r. 62/2013) 1. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l istanza ricevuta non dà avvio ad un procedimento amministrativo, vi è l obbligo di rispondere agli utenti con la massima tempestività e comunque non oltre quindici giorni. 2. Nei rapporti con l utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l utente vi consente, è obbligatorio l utilizzo in via prioritaria

6 posta elettronica. Nelle comunicazioni tramite posta elettronica devono essere inseriti i riferimenti del dipendente e i relativi recapiti telefonici. Restano confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche. 3. In aggiunta a quanto indicato nei commi 1 e 2, per i dipendenti degli uffici a diretto contatto con il pubblico è fatto obbligo di: a) trattare con la massima cortesia gli utenti; b) rispondere agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze; c) fornire ogni informazione atta a facilitare ai cittadini l accesso ai servizi comunali; d) prestare servizio con il decoro necessario per un dipendente pubblico. 4. Ai dipendenti e Responsabili è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l attività lavorativa in assenza di una specifica autorizzazione da parte del Sindaco o Assessore delegato, o dell Ufficio stampa, ove istituito. 5. I dipendenti e i Responsabili assegnati ad un servizio per il quale è stata attuata una carta dei servizi, sono obbligati al rispetto delle disposizioni in essa contenute. della posta elettronica. Nelle comunicazioni tramite posta elettronica devono essere inseriti i riferimenti del dipendente e i relativi recapiti telefonici. Restano confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche. 3. In aggiunta a quanto indicato nei commi 1 e 2, per i dipendenti degli uffici a diretto contatto con il pubblico è fatto obbligo di: a) trattare con la massima cortesia gli utenti; b) rispondere agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze; c) fornire ogni informazione atta a facilitare ai cittadini l accesso ai servizi comunali; d) prestare servizio con il decoro necessario per un dipendente pubblico. 4. Ai dipendenti e Responsabili è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l attività lavorativa in assenza di una specifica autorizzazione da parte del Sindaco o Assessore delegato, o dell Ufficio stampa, ove istituito. 5. Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, previsto dall articolo 12, comma 2 del Codice generale, il dipendente o Responsabile: a) non esprime giudizi o apprezzamenti che possano nuocere all immagine dell ente e con riferimento a qualsiasi ambito di attività del medesimo; b) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet l attività lavorativa, denigratorie nei confronti dell immagine dell amministrazione, o che violino il segreto d ufficio se la dichiarazione può essere riconducibile in via diretta o indiretta al Comune di Rubiera; 5 6. I dipendenti e i Responsabili assegnati ad un servizio per il quale è stata attuata una carta dei servizi, sono obbligati al rispetto delle disposizioni in essa contenute. 7. Nel caso in cui un dipendente o Responsabile partecipi a convegni, seminari, corsi di formazione in qualità di docente o pubblichi saggi, studi, o articoli relativi a materie di competenza del Comune di Rubiera, nei materiali, se è indicato che è dipendente dell Ente, dovrà essere specificato che quanto riportato non è in alcun modo impegnativo per il

7 Comune. Motivazione dell accoglimento o del respingimento della proposta di modifica Le disposizioni inserite all articolo 10, comma 1, lettere c) e d) sono state spostate all articolo 12, comma 5, lettere a) e b). Per rendere la formulazione della disposizione più corretta rispetto alle finalità si è ritenuto: - di specificare che restano salve le prerogative connesse alla tutela delle libertà sindacali; - di dare una formulazione della lettera a) che specifichi che il divieto riguarda giudizi e apprezzamenti che possano nuocere all immagine dell ente ; - di accogliere le proposte ricevute per quanto riguarda la lettera b). D ufficio si è ritenuto di aggiungere un ulteriore comma 7.

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