COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

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1 COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO PROVINCIA DI LODI Piazzale XXIV Novembre, 1 cap Tel Fax REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Sommario Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Esclusioni Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture Articolo 5 - Risorse non utilizzate per attività affidate all esterno o non effettuate Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all incentivazione del personale Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell incentivo Articolo 8 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo Articolo 10 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL

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3 Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, sebbene non ancora remunerate alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia. 2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singole opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. 3. In ogni caso, per il periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, l entità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6 deve essere rispettoso dei limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. A tal fine, la Giunta definisce le concrete condizioni attuative del presente regolamento, per assicurare il rispetto del predetto limite. A decorrere dal 1 gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette a tale vincolo. Le condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute nei predetti periodi. 4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, riguardanti modalità e criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche e, quindi, per gli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 18/12/2018. Articolo 2 Esclusioni 1. La presente disciplina non si applica: a) ai servizi non ricompresi nell ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Dall entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Articolo 3 Alimentazione del fondo per opere o lavori 1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d importo, dalla seguente tabella: Importo (Euro) % da destinare al fondo DA A , , * 1,90 > * 1,85 * Soglia di rilevanza comunitaria di cui all art. 35 comma 1 del D.lgs. 50/20156 soggetta a periodicamente a rideterminazione con provvedimento della Commissione europea 2. Nel caso di varianti in corso d opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara. Pag. 2

4 Articolo 4 Alimentazione del fondo per servizi e forniture 1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d importo, dalla seguente tabella: Importo (Euro) % da destinare al fondo DA A , ,95 > ,90 Articolo 5 Risorse non utilizzate per attività affidate all esterno o non effettuate 1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Dirigente/Responsabile di servizio, ai sensi dell articolo 7, comma Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l ammontare degli incentivi per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell anno nel quale le risorse stesse confluiscono. Articolo 6 Utilizzo delle risorse del fondo destinate all incentivazione del personale 1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori. 2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull amministrazione. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2 dell art. 113 del Codice, come segue: per lavori: Attività svolta % massima riconoscibile Programmazione della spesa 5 Verifica preventiva dei progetti 10 Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 10 Responsabile unico del procedimento 35 Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione 20 Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità 10 Collaudatore statico 5 Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra 5 Pag. 3

5 Per servizi e forniture: Attività svolta % massima riconoscibile Programmazione della spesa 5 Verifica preventiva dei progetti 10 Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 20 Responsabile unico del procedimento 35 Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione 10 verifica di conformità 15 Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra 5 4. L effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente/Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli 3 e A tal fine, il Dirigente/Responsabile di servizio, prima dell avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste. 6. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma Le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale. 8. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 4 e 5 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. 9. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento. Articolo 7 Condizioni e modalità di corresponsione dell incentivo 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente/Responsabile di servizio e può determinare l adozione dei provvedimenti di cui al 5 comma del precedente articolo 6. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e muove da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento e da sottoporre al Dirigente/Responsabile di servizio per l accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti. Pag. 4

6 2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente/Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo L accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell incentivo, nei valori stabiliti. 4. L accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell opera o l acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente/Responsabile di servizio competente dispone, previo contradditorio con gli interessati, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri: a) Nel caso in cui a fronte di eventuali incrementi dei costi, relativi ai singoli lavori, servizi e forniture, non conformi alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 l incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi; b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell atto di costituzione del gruppo di lavoro, con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, superiori al 20 % dei tempi assegnati, l incentivo spettante è ridotto nella misura dell 1% per ogni giorno di ritardo altre il suddetto termine e fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all art. 106, comma 1, del Codice dei contratti. 5. L accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori al 60% dei tempi assegnati o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia. 6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente/Responsabile di servizio competente, avviene: a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall avvenuto affidamento; b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità. 8. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie. 9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui Pag. 5

7 scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5 comma dell articolo Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all articolo 6, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 8 del predetto articolo 6. Articolo 8 Incentivi per il personale di centrale unica di committenza 1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dagli articoli 3 e 4, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti. Articolo 9 Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo 1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1. Articolo 10 Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell amministrazione, nell ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell Ente. 3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1 comma dell articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 10/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del fondo interno per la progettazione od atti di pianificazione, così come tutte le norme regolamentari incompatibili. Pag. 6

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