C O M U N E D I T A R Q U I N I A Provincia di Viterbo REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E SUL

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1 C O M U N E D I T A R Q U I N I A Provincia di Viterbo REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL RELATIVO UFFICIO Approvato con deliberazione di Consiglio n. 30 del ed entrato in vigore il giorno Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 1

2 Sommario Art Elementi di riferimento generali...3 Art Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza...3 Art Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Difensore Civico...4 Art Dimissioni e revoca...4 Art Durata in carica e rieleggibilità...5 Art Attribuzioni e poteri del Difensore Civico...5 Art Modalità di intervento...6 Art Attività di mediazione del Difensore Civico...7 Art Rapporti con organi e uffici del Comune...7 Art Ufficio del Difensore Civico...7 Art Orario e presenza...8 Art Competenze economiche...8 Art Entrata in vigore...8 Art Pubblicità e diffusione...8 Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 2

3 Art. 1 Elementi di riferimento generali 1. Il Difensore Civico ha il compito di garantire l imparzialità, il buon andamento, la tempestività e la correttezza della pubblica amministrazione comunale segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di cittadini, associazioni, enti, società e istituzioni e svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. 3. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle sue funzioni, le modalità di nomina dello stesso e l'organizzazione del relativo Ufficio, in attuazione a quanto previsto dagli articoli contenuti nel capo V dello Statuto Comunale. Art. 2 Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza 1. Il Difensore Civico viene eletto tra i cittadini, residenti e non, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l elezione a consigliere comunale. Egli inoltre deve avere una provata esperienza amministrativa e professionale, una provata moralità ed offrire la massima garanzia di probità, indipendenza, imparzialità, competenza e capacità ad esercitare efficacemente le proprie funzioni. 2. Non possono candidarsi alla carica di Difensore Civico coloro che si trovino in una delle condizioni ostative alla candidatura previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni successivamente alla sua elezione, il Difensore Civico decade dalla carica. 3. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. 4. Non sono inoltre eleggibili all Ufficio di Difensore Civico coloro che sono parenti o affini, entro il quarto grado, con il Sindaco, l Assessore, il Consigliere comunale, il Segretario Generale, i Responsabili di Settore, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore di Aziende, Istituzioni, società di capitale o qualsiasi altra struttura attraverso la quale il Comune gestisce i propri servizi. 5. L'ufficio di Difensore Civico è soggetto alle stesse cause di incompatibilità che riguardano la carica di consigliere comunale. Inoltre al fine di non pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie e nel rispetto delle previsioni statutarie l ufficio del Difensore Civico è incompatibile con: a) il mandato di consigliere comunale; b) con la carica di membro di comitati direttivi di partiti politici a livello comunale o superiore. 6. Qualora nel corso del mandato del Difensore Civico si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto comunale si applicheranno le procedure prevista dalle norme vigenti per la contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai consiglieri comunali. Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 3

4 Art. 3 Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Difensore Civico 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, con apposito avviso da pubblicizzare con adeguati strumenti e comunque anche con manifesti da affiggere nelle vie del paese, informa la cittadinanza che possono essere presentate le istanze di candidature per l'elezione a Difensore Civico. Nell avviso dovrà essere indicato anche il termine entro il quale le suddette istanze dovranno pervenire al Comune. 2. I cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 possono presentare le proprie candidature alla carica di Difensore Civico, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale. L istanza dovrà contenere, oltre alle generalità, la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e riportati nel presente regolamento e quella di inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità. L istanza inoltre dovrà essere accompagnata da idoneo curriculum vitae debitamente sottoscritto e dalla copia di un documento di riconoscimento e potrà essere consegnata a mano direttamente presso l Ufficio Protocollo del Comune o inviata attraverso il servizio postale o attraverso i mezzi telematici o informatici riconosciuti validi. 3. Anche le Associazioni riconosciute dal Comune possono proporre la candidatura alla carica di Difensore Civico di soggetti che possiedono i requisiti necessari e nei confronti dei quale non sussistono cause ostative alla candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità. In tal caso all istanza sottoscritta dal rappresentante dell Associazione dovrà essere allegata il curriculum vitae e la dichiarazione di possesso dei requisiti e di inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, entrambi sottoscritti dal soggetto proposto e copia di un suo documento di riconoscimento. 4. Le candidature ed i relativi curriculum pervenuti entro i termini indicati nell avviso sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali mediante deposito presso i locali dell Ufficio che è Responsabile del procedimento. 5. Le istanze di candidatura pervenute nei termini sono poi sottoposte all'esame della Commissione consiliare dei Capigruppo, la quale provvede all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di candidati da proporre al Consiglio comunale per l'elezione. 6. Il Difensore Civico, da scegliere tra la rosa di nomi forniti dalla Commissione, è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 7. Al momento della votazione ciascun consigliere potrà indicare nella propria scheda di votazione uno solo dei nominativi proposti dalla Commissione. Art. 4 Dimissioni e revoca 1. Il Difensore Civico può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate di persona all Ufficio Protocollo del Comune, sono irrevocabili, non necessitano di presa d atto e sono immediatamente efficaci. Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 4

5 2. La revoca del Difensore Civico è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 3. La procedura di revoca è promossa dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Difensore Civico. 4. Il difensore Civico può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale. 5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato, in seduta segreta. La proposta di revoca deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la proposta di revoca è approvata il Difensore Civico cessa immediatamente dall'incarico. 6. A seguito delle dimissioni presentate dal Difensore Civico o della sua revoca disposta dal Consiglio è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Difensore Civico ai sensi del precedente articolo 3 che deve concludersi entro il termine di sessanta giorni da quando si sono verificati gli eventi. Lo stesso termine deve essere rispettato in caso di nuova elezione conseguente a morte del Difensore Civico o ad impedimento permanente all esercizio delle sue funzioni, accertato dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento. Art. 5 Durata in carica e rieleggibilità 1. Nel rispetto di quanto stabilito dal 6 comma dell art. 45 dello Statuto comunale il Difensore Civico dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Tuttavia egli esercita le sue funzioni fino alla elezione del sostituto che deve avvenire entro i tre mesi successivi alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale. 2. Qualora il nuovo Consiglio non provveda alla elezione del nuovo difensore Civico nei tre mesi successivi alla data di proclamazione dei suoi componenti, il Difensore Civico nominato dal precedente Consiglio cessa in ogni caso dall ufficio. 3. Il Difensore Civico non può essere eletto per più di due volte consecutive. Art. 6 Attribuzioni e poteri del Difensore Civico 1. Il difensore civico, nell ambito delle prerogative fissate dallo Statuto comunale all art. 47, esercita tutte le facoltà inerenti il diritto d accesso ai sensi della Legge , 241 e successive modifiche ed integrazioni, dello Statuto e dei Regolamenti. In particolare al difensore civico, senza il limite del segreto d ufficio, salvo il rispetto della normativa in materia di privacy, e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi dell Amministrazione, delle aziende Speciali o istituzioni da essa dipendenti, e delle Società di capitale di cui il Comune detenga una quota, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta d accesso ad un documento comporta anche la facoltà d accesso agli altri documenti nello stesso richiamati od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 5

6 2. Le notizie, le informazioni, la consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal Difensore Civico sono forniti o consentiti con la massima completezza ed esattezza, dal Responsabile del procedimento competente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. 3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge. Egli può tuttavia rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l omissione di riferimenti nominativi e personali. 4. Qualora il difensore civico, nell esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l obbligo di farne rapporto all autorità giudiziaria. 5. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle segnalazioni inviate dal difensore civico al sindaco, per le quali non ostino ragioni di segretezza. 6. Il Difensore Civico svolge altresì il controllo nell ipotesi di cui all art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000. Art. 7 Modalità di intervento 1. Il Difensore Civico si attiva sulla base di specifiche richieste di intervento presentate in forma scritta da cittadini singoli o associati, enti o società che abbiano rapporti con il Comune che denunciano casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell operato dell Amministrazione. 2. Qualora, da una preliminare istruttoria da esaurirsi entro dieci giorni, il Difensore Civico ritenga che quanto denunciato sia infondato o comunque che non necessiti il suo intervento ne dispone l'archiviazione informandone il richiedente con nota scritta. 3. Per contro qualora il Difensore Civico ritenga che l istanza sia fondata informa il Responsabile del procedimento che è tenuto ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento deve assicurare tutta la collaborazione richiesta, secondo modalità e tempi concordati con il Difensore Civico. 4. L esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi. Nel compimento degli atti e nell adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell intervento qualora non vengano recepite le osservazioni formulate dal difensore civico, l amministrazione comunale ha l obbligo di fornire in forma scritta specifica motivazione. Il funzionario o il responsabile del procedimento, cui la pratica pertiene, è tenuto a dare comunicazione al difensore civico dell avvenuta definizione della pratica entro il termine concordato e ad inviare copia dell atto o provvedimento adottato. 5. Il Difensore Civico, al termine del suo intervento, informa i soggetti che hanno richiesto il suo coinvolgimento delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle azioni che possono, eventualmente, essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale. 6. Il Difensore Civico può attivarsi anche d ufficio. Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 6

7 Art. 8 Attività di mediazione del Difensore Civico 1. Il Difensore civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promuovendo incontri fra l'interessato e l'amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo. 2. Il Difensore Civico può anche avanzare ai Responsabili dei procedimenti interessati dalle controversie ad esso segnalate proposte di conciliazione e transazione, nonché di riduzione ad equità del provvedimento, qualora le stesse possano risultare utili alla risoluzione delle problematiche, fatta eccezione per quelle inerenti le sanzioni amministrative, in ragione della disciplina specifica in materia. Art. 9 Rapporti con organi e uffici del Comune 1. Nel rispetto di quanto stabilito dall art. 48 dello Statuto comunale il difensore Civico al termine del suo intervento, oltre alla diretta comunicazione ai cittadini che ne abbiano provocato l azione, provvede ad inviare una relazione dettagliata al Sindaco per le opportune determinazioni. Egli provvede inoltre ad inviare alla Giunta una relazione sugli argomenti di maggiore rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare ripetute irregolarità e disfunzioni nell operato degli Uffici comunali. 2. Il Difensore Civico ha poi diritto di essere ascoltato dalla Commissione dei Capi gruppo per riferire su aspetti generali della propria attività, nonché da altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari. 3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono inoltre estendere al Difensore Civico l invito a partecipare alle riunioni per avere informazioni sulla sua attività. 4. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno sottopone al Consiglio comunale una relazione sull attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli Uffici comunali, di Enti o Aziende e/o Società partecipare o controllate dal Comune. Art. 10 Ufficio del Difensore Civico 1. Il Difensore Civico per l espletamento delle sue funzioni può avvalersi dell apporto e della collaborazione di qualsiasi ufficio comunale. 2. Alla dotazione organica, ai locali ed ai mezzi necessari per il buon funzionamento dell istituto provvede l amministrazione comunale, la quale deve anche sostenere tutti i relativi oneri economici. 3. Le istanze dirette al Difensore Civico possono essere presentate direttamente all Ufficio del Difensore Civico o a quello del protocollo. Sia le istanze consegnate al Difensore Civico sia quelle consegnate al protocollo devono essere registrate al protocollo generale dell Ente ed assegnate all ufficio del Difensore Civico. Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 7

8 Art. 11 Orario e presenza 1. Il Difensore Civico garantisce la sua presenza nel locale messo a disposizione dall Amministrazione comunale almeno un giorno la settimana negli orari di più facile accesso per i cittadini. Art. 12 Competenze economiche 1. Al Difensore Civico spetta un indennità mensile di funzione il cui importo viene fissato annualmente dal Consiglio la prima volta con la stessa delibera con la quale viene disposta la sua nomina e successivamente in concomitanza con l esame della relazione annuale sull attività dallo stesso svolta. 2. L ammontare della indennità di cui al precedente comma non può tuttavia superare l ammontare di quella fissata per gli assessori comunali. Anche l indennità del Difensore Civico, al pari di quella degli amministratori, è dimezzata nel caso in cui il Difensore Civico sia un lavoratore dipendente che non ha fatto richiesta di aspettativa. 3. Al Difensore Civico spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua affissione all Albo Pretorio del Comune. Art. 14 Pubblicità e diffusione 1. L Amministrazione si impegna a dare la massima pubblicità al presente regolamento ed alle sue successive modifiche. 2. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell attivazione dell istituto del Difensore Civico entro venti giorni dall entrata in carica del suo titolare. Comune di Tarquinia: Regolamento difensore civico 8

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