REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

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1 COMUNE DI ROZZANO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO Approvato dalla C.C.D.P. Garanzie Statutarie e Partecipazione con verbale in data ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 27 DELL APPROVATO DALL O.RE.CO. IN DATA ATTI N. 87

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità del Regolamento 1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l attuazione ed il funzionamento dell istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall art. 11 D.Lgs. 267/2000 ed eventuali successive modificazioni ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune. 2. Le modalità per l elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono previsti dallo Statuto. 3. Il Regolamento organizza l istituzione ed il funzionamento dell istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei commi 1 e 2 del presente articolo, per realizzare le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge. Art. 2 - Informazione dei cittadini 1. Entro trenta giorni dall entrata in carica del suo titolare il Sindaco informa i cittadini sulle concrete modalità di funzionamento dell istituto del Difensore civico comunale nelle forme e con i modi stabiliti per l informazione alla Comunità dal regolamento dei diritti d accesso. 2. L informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono, del suo ufficio e del carattere gratuito dei suoi interventi. Art. 3 - Diffusione del Regolamento 1. Copia del presente Regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai Consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente osservate, onde non incorrere in segnalazioni all ufficio procedimenti disciplinari. 2. Informazione del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell apposito registro ed alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge. Pagina n 2

3 CAPO II ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE Art. 4 - Istituzione - finalità 1. Lo Statuto comunale, con l istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall art. 11 D.Lgs. N. 267/ L intervento del Difensore civico può essere richiesto da chiunque per la tutela di un diritto soggettivo, interesse legittimo o di un interesse diffuso che possa essere fatto valere nei confronti dell autorità comunale o degli enti di cui al successivo art. 12, comma L intervento del Difensore civico non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13. Art. 5 - Requisiti 1. Il Difensore civico è scelto ai sensi dell art. 92 dello Statuto comunale fra i cittadini che, per prestigio, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa. 2. I candidati non devono avere: - riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; - riportato o avere in corso, nell espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal servizio o dall albo professionale; 3. La competenza ed esperienza giuridico - amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l indicazione del titolo di studio, di abilitazione e/o di esperienza maturata nell esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Art. 6 - Ineleggibilità ed incompatibilità 1. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono previsti dallo Statuto comunale. Non può essere nominato Difensore civico anche chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale che costituisca l oggetto di rapporti giuridici con l Amministrazione del Comune di Rozzano. Art. 7 - Istituzione Albo 1. Viene istituito l Albo delle candidature alla carico di Difensore civico. Il Sindaco mediante pubblico avviso, da pubblicare per 15 giorni all Albo Pretorio del Comune di Rozzano e dei comuni viciniori, dà notizia dell istituzione dell Albo di Pagina n 3

4 cui al presente articolo ed invita gli interessati ad avanzare le candidature alla carica di Difensore civico, fissando il termine per la loro presentazione. 2. Con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, il Sindaco informa la cittadinanza della vacanza dell Organo, per la presentazione delle candidature nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell avviso di cui al precedente comma. 3. Le candidature alla carica di Difensore civico sono proposte da singoli o da associazioni. 4. La domanda per l iscrizione all Albo di cui al comma 1 del presente articolo è sottoscritta dai proponenti ed è corredata: a) dal curriculum del candidato in relazione ai requisiti richiesti dall art. 5, con la relativa documentazione; b) dalla dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all art. 6 del presente regolamento; c) dal certificato penale e dal certificato dei carichi pendenti. Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato. 5. Nel caso di carenza di domande alla carica di Difensore civico e in qualsiaasi altro caso in cui non sia possibile formulare la designazione al Consiglio Comunale di almeno tre candidati, il Sindaco provvederà a ricercare i candidati idonei da proporre al Consiglio Comunale. Art. 8 - Elezione 1. L elezione del Difensore civico avviene con l osservanza delle norme dell art. 92 dello Statuto, nonché di quelle previste dal presente regolamento. 2. Entro 5 giorni dalla data di esecutività dell atto di nomina, il Sindaco comunica all interessato l elezione a Difensore civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di 15 giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di 2 testimoni. 3. La mancata accettazione della nomina nel termine indicato al comma 3, comporta la decadenza della nomina. In tal caso il Consiglio Comunale provvede in merito, su proposta del Sindaco, secondo il procedimento di cui all art. 92 dello Statuto, attingendo dall albo di cui all art. 7 la terna dei nominativi da proporre al Consiglio Comunale ove è possibile. 4. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma 3. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l effettivo inizio dell esercizio delle funzioni del Difensore civico, in conformità al presente regolamento. Art. 9 - Durata in carica - Rielezione 1. La durata in carica del Difensore civico comunale è stabilita dallo Statuto. Pagina n 4

5 2. Alla scadenza dell incarico, nonché quando l incaricato cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, si provvede alla elezione secondo il procedimento di cui all art. 92 dello Statuto ai sensi del presente regolamento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. In questi casi, l ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all entrata in carica del nuovo eletto. Art Cessazione dalla carica 1. Per quanto riguarda la cessazione della carica, si applicano le disposizioni di cui all art. 94 dello Statuto. CAPO III ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO Art Competenze economiche 1. Al Difensore civico spetta un indennità mensile di importo corrispondente all indennità di carica corrisposta ad un assessore. 2. Al Difensore civico spetta il rimborso per le spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale e per motivi relativi all esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l uso dei mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del comune per accertamenti e verifiche necessarie per l attività del suo ufficio. Art Funzioni 1. Il Difensore civico svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalla legge (compresa l attività di controllo di cui al comma 2 dell art. 127 D.Lgs. N. 267/2000) e dal presente regolamento. 2. Il Difensore civico opera nei confronti dell Amministrazione comunale, degli enti e aziende dipendenti dal comune, degli enti delegatari di funzioni di competenza comunale, nei limiti della materia delegata, dei concessionari di pubblici servizi comunali e di ogni altro ente, azienda e consorzio sottoposto alla vigilanza ed al controllo del comune. 3. Il Difensore civico interviene, anche nel corso del procedimento amministrativo, su istanza dei soggetti interessati oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardo, irregolarità, negligenza, inerzia, omissioni, illegittimità nell attività dei pubblici Pagina n 5

6 uffici, al fine di garantire l effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento ed imparzialità dell azione amministrativa. 4. Qualora il Difensore civico, nell esercizio della propria attività rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o disservizi di uffici statali o di ogni altro ente, organo, ufficio o servizio pubblico, che incidano sull esercizio di funzioni comunali, riferisce all ente interessato informando gli organi del comune e promuovendo forme di collaborazione con l ufficio o il servizio interessato. 5. Il Difensore civico promuove inoltre forme di collaborazione con i pubblici uffici ai fini di tutela del cittadino, ente, associazione o formazione sociale interessati, per assicurare l efficienza, il buon andamento, la correttezza e la imparzialità della pubblica amministrazione. 6. Il Difensore civico interviene altresì in tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi dei soggetti interessati, per i quali pendano azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; tuttavia, egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie in considerazione del rilievo delle stesse ai fini dell esercizio delle proprie funzioni. 7. Il Difensore civico esercita le sopraindicate funzioni di intervento in relazione a questioni attenenti alle materie in cui il comune è competente. 8. Il Difensore civico comunale esercita pubbliche funzioni amministrative ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti. 9. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza, pur garantendo la propria presenza in relazione alle necessità del buon funzionamento dell ufficio. 10.Il Difensore civico può partecipare alle commissioni consiliari ed alla Giunta comunale, nei casi e secondo le modalità del successivo art. 19. Art Limitazione degli interventi 1. Non possono ricorrere al Difensore civico: a) i Consiglieri comunali in carica nel comune; b) le pubbliche amministrazioni; c) il Segretario Comunale, il Direttore Generale ove nominato ed i Revisori dei Conti dell ente, delle aziende, enti e dei consorzi di cui al comma 2 dell art. 12; d) i dipendenti dell amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al comma 2 dell art. 12, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l amministrazione od altro soggetto tra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa. 2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al 2 comma dell art. 12, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incarichi di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni. Pagina n 6

7 Art Attivazione e conclusione degli interventi 1. L intervento del Difensore civico può essere richiesto dai soggetti di cui all art. 4, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente e, se del caso, al procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l intervento. 2. Il Difensore civico è tenuto ad informare l istante circa gli interventi esperiti a norma degli articoli successivi e dei provvedimenti adottati dagli enti interessati. 3. Nel caso in cui l intervento del Difensore civico non ottenga esito favorevole, nell effettuare la conseguente comunicazione all interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse nell esercizio delle sue funzioni. Art Diritto di accesso 1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d ufficio, può: a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato dei procedimenti e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici competenti devono rispondere senza ritardo e comunque entro e non oltre 5 giorni; b) consultare ed ottenere copie di tutti gli atti e documenti relativi all oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni, ad eccezione degli atti e documenti sottratti all accesso dal regolamento di accesso agli atti; c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo ed il suo irregolare o mancato proseguimento allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l interesse generale con quello dell istante; d) accedere agli uffici per l acquisizione di elementi conoscitivi ; e) prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte degli uffici pubblici, sollecitandone gli opportuni provvedimenti; 2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell ufficio interpellato, in merito all oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire, entro il termine del punto a) del precedente comma, la risposta scritta, che è sempre dovuta. 3. La consultazione e il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso ufficio. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal punto a) del comma 1 del presente articolo. Pagina n 7

8 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d ufficio. Art Esercizio delle funzioni 1. Il Difensore civico che ritiene di attivare il suo intervento acquisisce immediatamente gli atti, le notizie e le informazioni con le modalità di cui all art. 15 del presente regolamento, sente il funzionario competente, formula per iscritto le proprie osservazioni, richiamando il termine massimo fissato dalla legge e dal regolamento dei procedimenti amministrativi, dandone comunicazione al dirigente, al funzionario responsabile del procedimento, al Sindaco ed al Segretario e al Direttore generale, ove previsto, e, nel caso degli enti di cui al comma 2 dell art. 12, al Presidente e al Direttore dell ente. II funzionario preposto al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione degli atti entro il termine fissato dalla legge e dal regolamento dei procedimenti amministrativi. 2. Quando vi sia stato intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando al riguardo. Copia degli atti e provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico. Art Inadempienze - Provvedimenti 1. Il Difensore civico segnala all organo competente, il dirigente o il funzionario o il dipendente del comune o dell istituzione, azienda o altro soggetto previsto dal comma 2 dell art. 12, che: a) impedisca o ritardi l accesso del Difensore civico alle notizie, informazione, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti; b) si rifiuti o non si renda disponibile per l esame del procedimento oggetto dell istanza; c) non rispetti il termine massimo per il compimento del procedimento fissato dalla legge e dal regolamento dei procedimenti amministrativi; d) non tenga conto, nella formazione dell atto o del procedimento, delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazioni della inosservanza; e) in generale ostacoli, ritardi o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico. 2. L organo di cui al precedente comma 1 comunica al Difensore civico comunale, entro 30 giorni, le decisioni adottate. Pagina n 8

9 CAPO IV RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE Art Relazioni con il Consiglio Comunale 1. Il Difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell art. 96 dello Statuto, la relazione sull attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa i casi in cui si siano verificati ritardi e irregolarità, formulando osservazioni e suggerimenti. 2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, entro 30 giorni dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa nel contempo al Sindaco, agli Assessori comunali, al Direttore generale, ove previsto, e al Segretario comunale ed ai Revisori dei Conti. 3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione (che viene distribuita ai Consiglieri Comunali almeno 10 giorni prima della discussione in Consiglio), partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio. 4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e degli organi degli enti, delle aziende e delle società dipendenti, per conseguire le finalità di un buon andamento complessivo dell Ente. 5. Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio Comunale relazioni su specifiche questioni di particolare importanza ai sensi dell art. 96, comma 2, dello Statuto. 6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l esame da parte del Consiglio Comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità stabilite per l informazione alla comunità dal regolamento dei diritti d accesso. 7. Il Difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte. Art Rapporti con le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale 1. Il Difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari Dipartimentali e dalla Giunta Comunale, in ordine ai problemi inerenti all esercizio e alle funzioni del suo ufficio. 2. Le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare, a loro volta, il Difensore civico per avere informazioni sull attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi. Pagina n 9

10 Art Rapporti con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale 1. Il Difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il loro intervento o, per il loro tramite, rispettivamente quello della Giunta o del Consiglio Comunale, o vengono rese note all attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni. 2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi da parte della Giunta Comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio. Art Rapporti col Segretario Comunale, con il Direttore Generale e con i Dirigenti 1. Il Difensore civico informa il Dirigente, il Direttore generale, ove previsto, e il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 2. I predetti organi intervengono, secondo le proprie competenze, su richiesta del Difensore civico, per assicurare che, in generale, i responsabili dell organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il migliore esercizio delle funzioni del difensore civico. 3. Il Segretario comunale, i Dirigenti e il Direttore generale, ove previsto, quando ne siano richiesti, assicurano le informazioni, la consultazione e la copia di atti in loro possesso occorrenti al Difensore civico per l esercizio delle sue funzioni, entro e non oltre 5 giorni. CAPO V DOTAZIONI ORGANIZZATIVE Art Sede ed attrezzature 1. L Ufficio del Difensore civico ha sede presso il palazzo comunale, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità d accesso e di attesa del pubblico, compreso i portatori di handicap. La sede è segnalata con l evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione. 2. L ufficio deve essere dotato dell arredamento, delle macchine e delle attrezzature necessarie ed idonee al corretto svolgimento delle mansioni del Difensore civico. E corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore civico comunale ha segnalato la necessità. Pagina n 10

11 3. Per tutte le attività di competenza dell ufficio del Difensore civico sono a carico del Comune le spese postali e telegrafiche nell ambito dello stanziamento all uopo allocato nel bilancio del comune e gestito dal Dirigente del dipartimento Affari Generali, mentre la notifica di atti e provvedimenti verrà effettuata dai messi comunali. Art Servizio di segreteria - istituzione 1. Con apposito provvedimento da adottarsi dal parte del Consiglio Comunale viene proceduto all istituzione del servizio segreteria del Difensore civico. Gli orari e le dotazione dei posti addetti al servizio vengono stabiliti sentito il parere del Difensore civico, dopo la sua entrata in carica. 2. All assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione del servizio provvede la Giunta Comunale, sentito il Difensore civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. 3. Il Difensore civico segnala alla Giunta le caratteristiche di idoneità del personale da assegnare al suo ufficio di segreteria. 4. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta Comunale a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini. 5. Il servizio segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento di funzioni di difesa civica. Art Oneri a carico del Comune 1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e le attrezzature, il personale del servizio di segreteria e quant altro necessario per il funzionamento dell istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal comune e sono iscritti nel bilancio comunale. 2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio. 3. La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire con lui le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti. Pagina n 11

12 CAPO VI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO Art Rapporti con altri organi di difesa civica 1. Per assicurare il coordinamento ed il migliore esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri comuni della provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture. 2. Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione, l organo competente assume l impegno di spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Art Entrata in vigore 1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso e la sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore civico comunale. Pagina n 12

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