REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING POLICY IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DELL ART. 54-BIS, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N.

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1 REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DELL ART. 54-BIS, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 WHISTLEBLOWING POLICY

2 ARTICOLO 1 Oggetto e finalità 1. Concessioni Autostradali Venete S.p.A., nel seguito la «Società» o «CAV S.p.A.», promuove la diffusione della cultura del Whistleblowing, quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e di maladministration, incoraggiando e tutelando tutti coloro che, nell interesse all integrità della Società, intendano segnalare fatti illeciti, secondo i migliori modelli nazionali ed internazionali. 2. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina inerente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, a vario titolo, interessare CAV S.p.A., nonché la tutela degli autori della segnalazione in attuazione di quanto previsto all art. 54-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n , recante «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti», come introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, successivamente modificato dalla Legge, 30 novembre 2017 n. 179 e dalla Determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)». 3. Il presente Regolamento costituisce altresì diretta attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di CAV S.p.A. adottato ai sensi della Determinazione A.N.AC. n dell 8 novembre 2017 e del Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera Civit n. 72/2013 e successivi aggiornamenti). 4. La finalità del presente Regolamento è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito, con particolare riferimento: 1 Art. 54-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'anac dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'anac, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'anac applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. L'ANAC determina l entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

3 a) ai soggetti cui è consentito effettuare la segnalazione; b) all oggetto, ai contenuti e alle modalità di effettuazione della segnalazione; c) alle forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante; d) agli organi deputati a ricevere la segnalazione; e) alle modalità di gestione della segnalazione e alla trasmissione della segnalazione medesima ai soggetti competenti; f) alle responsabilità del segnalante e dei soggetti, a vario titolo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione. Ai fini del presente Regolamento si intende: ARTICOLO 2 Definizioni A. per «A.N.AC.»: l Autorità Nazionale AntiCorruzione; B. per «Illecito» o «Malfunzionamento»: le condotte oggetto di segnalazione come indicate all art. 4 del presente Regolamento; C. per «DFP»: il Dipartimento della Funzione Pubblica; D. per «PTPC»: il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di CAV S.p.A.; E. per «RPCT»: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di CAV S.p.A., nella sua veste di soggetto destinatario, in via prioritaria, del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e curarne il procedimento inerente alla relativa gestione fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente; F. per «Responsabile del procedimento disciplinare»: il soggetto interno di CAV S.p.A. deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna della Società e dalla normativa vigente; G. per «Segnalazione»: la denuncia redatta dal segnalante, resosi identificabile, sulla base del modello allegato al presente Regolamento o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni ivi richieste; H. per «Segnalazione anonima»: la denuncia di illeciti redatta senza l indicazione dell identità del segnalante; I. per «Segnalato» o «Incolpato»: il soggetto cui è addebitabile l illecito secondo quanto dettagliatamente descritto nella segnalazione; J. per «Whistleblower» o «Segnalante»: il soggetto, interno o esterno a CAV S.p.A., che segnala agli organi legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti da CAV S.p.A., contribuendo in tal modo all emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società medesima e, in generale, per l interesse pubblico collettivo. ARTICOLO 3 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni effettuate da:

4 a) amministratori, dirigenti, dipendenti, a qualunque titolo, di CAV S.p.A. che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite; b) i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi altro titolo, di CAV S.p.A.; c) i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, degli appaltatori e subappaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con CAV S.p.A. 2. Il presente Regolamento si applica ai soli casi in cui i soggetti di cui al comma 1, nell effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità nei confronti degli organi deputati alla ricezione della segnalazione di cui all articolo 6 del presente Regolamento. 3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità si applica quanto previsto al successivo articolo 5 del presente Regolamento. 4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non esimono, in nessun modo, i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall art del codice di procedura penale e dagli artt e del codice penale. 5. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate ai sensi del presente regolamento, il perseguimento dell'interesse all integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 5, e del codice penale e all'articolo 2105 del 2 Art. 331, del Cod. proc. pen. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio «1. Salvo quanto stabilito dall' articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero». 3 Art. 331, del Cod. pen. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa». 4 Art. 332, del Cod. pen. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio «L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico». 5 Art. 326, del Cod. pen.- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio «Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.». 6 Art. 622, del Cod. pen.- Rivelazione del segreto professionale «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.» 7 Art. 623, del Cod. pen.- Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

5 codice civile 8. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. ARTICOLO 4 Oggetto della segnalazione 1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione: a) l intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ad esempio, i reati di corruzione per l esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice); b) le situazioni in cui, nel corso dell attività lavorativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; c) i fatti in cui a prescindere dalla rilevanza penale emerga un malfunzionamento di CAV S.p.A. (cd. maladministration ) a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto di eventuali tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione del regolamento interno della Società; irregolarità contabili; false dichiarazioni; violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.). 2. Il Whistleblower può segnalare le sole condotte illecite di cui al comma 1 del presente articolo delle quali sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione/consulenza con CAV S.p.A., ed in particolare: a) le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell ufficio rivestito; b) le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. 3. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di CAV S.p.A. presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente medesimo potrà segnalare fatti illeciti accaduti in occasione del rapporto di lavoro con CAV S.p.A. al soggetto deputato a ricevere le segnalazioni presso l Ente di destinazione oppure al RPCT di CAV S.p.A. 4. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente di CAV S.p.A. proveniente da altro Ente soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima abbia ad oggetto fatti illeciti accaduti durante il rapporto di lavoro instaurato con l Ente di provenienza, «Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.» 8 Art. 2105, del Cod. civ. - Obbligo di fedeltà. «Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.»

6 CAV S.p.A. trasmetterà la segnalazione all Ente di provenienza mantenendo l anonimato del segnalante. 5. Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificata una condotta illecita di cui al comma La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche. 7. Non sono considerate meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di CAV S.p.A., le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante o di eventuali terzi dal medesimo indicati. ARTICOLO 5 Segnalazione anonima 1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. CAV S.p.A. prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (a titolo esemplificativo: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.). 3. La segnalazione anonima è, in ogni caso, oggetto di esame preliminare, in via congiunta, da parte del RPCT e dell Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/ In esito all esame di cui al comma 3, la segnalazione anonima è gestita dal RPCT, dall Organismo di Vigilanza, ovvero congiuntamente, in base alle rispettive competenze e all oggetto della segnalazione, anche avvalendosi del supporto della struttura di internal audit della Società, ove esistente. ARTICOLO 6 Modalità per la effettuazione della segnalazione e organi deputati alla ricezione 1. La segnalazione di Whistleblowing, anche se già trasmessa all Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ovvero all A.N.AC., deve essere indirizzata al RPCT di CAV S.p.A., utilizzando preferibilmente il form di segnalazione - Allegato sub 1 al presente Regolamento, reperibile nella sezione «Società trasparente» del sito web istituzionale di CAV S.p.A., ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità: a) in via telematica, tramite mail, da inviare alla casella di posta elettronica dedicata [whistleblowing@cavspa.it]; b) in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura «All attenzione del RPCT di CAV S.p.A. - Riservato - Segnalazione ai sensi dell art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001» al seguente indirizzo: via Bottenigo 64/A Marghera (Venezia); c) online attraverso il portale disponibile sul sito della Società al seguente indirizzo: 2. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT di CAV S.p.A. o un componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al comma 3 dell articolo 10 del presente Regolamento, il segnalante può inviare la segnalazione medesima direttamente all A.N.AC. Le indicazioni operative per la registrazione al

7 sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all A.N.AC. sono presenti sul sito: 3. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere tempestivamente trasmesse a quest ultimo. 1. L identità del segnalante non puo essere rivelata. ARTICOLO 7 Riservatezza dell identità del segnalante 2. Nell ambito del procedimento disciplinare l identità del segnalante non puo essere rivelata, ove la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 3. Qualora la contestazione dell illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull istanza dell incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell istanza dell incolpato. 5. È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura di rendere nota, in assenza di presupposti, l identità del segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare. 6. Nell ambito del procedimento penale, l identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall art. 329 del codice di procedura penale. 7. Nell ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l identità del segnalante non puo essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 8. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.). 9. La segnalazione è, in ogni caso, sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n Si applica quanto previsto, in materia di limitazione dei diritti dell interessato, dall art. 2-undecies, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n ARTICOLO 8 Ulteriori tutele in favore del segnalante 1. Il dipendente di CAV S.p.A. di cui all articolo 3, comma 1, lett. a), che segnali al RPCT, all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'a.n.ac., ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad una misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

8 2. L'adozione di misure discriminatorie in danno del Whistleblower è comunicata in ogni caso all A.N.AC., dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti in CAV S.p.A. L A.N.AC. informa il DFP della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 3. E a carico di CAV S.p.A. dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'a.n.ac., l'adozione di misure discriminatorie da parte della Società, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'a.n.ac. applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi, l'a.n.ac. applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. L'A.N.AC. determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 4. Il Whistleblower che sia licenziato per via della segnalazione viene reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2015, n Le tutele previste ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta, in sede penale o civile, una sentenza di primo grado nella quale si attesti che la segnalazione del Whistleblower: a) ha integrato i reati di calunnia 9 o diffamazione 10 o comunque altri reati commessi con la segnalazione; b) ha cagionato ad altri un danno ingiusto ai sensi e per gli effetti dell art. 2043, cod. civ. 11, nei casi di dolo o colpa grave. ARTICOLO 9 Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing Il procedimento di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing comprende le seguenti fasi: a) fase di ricezione e protocollazione della segnalazione; 9 Art. 368, Cod. pen. - Calunnia «1. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. 3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte». 10 Art. 595, Cod. pen. - Diffamazione 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate». 11 Art. 2043, Cod. civ. Risarcimento per fatto illecito «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

9 b) fase di valutazione preliminare della segnalazione; c) fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente. ARTICOLO 10 Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione 1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing prende avvio a seguito della ricezione della segnalazione. 2. Il RPCT, all atto della ricezione della segnalazione, e comunque entro 30 giorni, dalla ricezione medesima procede: a) alla protocollazione, in registro appositamente dedicato, della segnalazione; b) alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione; c) alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l identità del segnalante nei soli casi previsti dal presente Regolamento; d) all adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all identità del segnalante se non nell eventuale procedimento disciplinare a carico dell incolpato nonché alla conservazione della segnalazione e dell annessa documentazione; e) alla tempestiva trasmissione di apposita mail di conferma di avvenuta ricezione al segnalante con l indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell identità del segnalante. 3. Il RPCT di CAV S.p.A., nell ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti di CAV S.p.A., da designare con specifico atto di nomina dell Amministratore delegato pro tempore della Società, su proposta del RPCT. 4. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al comma 3 del presente articolo i dipendenti di CAV S.p.A. che: a) operano nelle aree di rischio individuate all art. 1, comma 16, L. n. 190/2012; b) coincidono con il Responsabile del procedimento disciplinare e/o sono preposti alla gestione dei procedimenti disciplinari; c) sono coinvolti, a varie titolo, nei fatti oggetto della segnalazione (ad es. persone informate sui fatti) 5. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al comma 3 del presente articolo grava l obbligo di assoluta riservatezza sull identità del segnalante. La rivelazione dell identità del segnalante fuori dai casi previsti dal presente Regolamento costituisce illecito disciplinare. 6. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al comma 3 del presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 7. I commi 5 e 6 si applicano anche al Responsabile del procedimento disciplinare. 8. Fermo restando quanto previsto con riferimento all identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al comma 3 del presente articolo mantengono riservati, per quanto possibile, i contenuti della segnalazione durante l intera fase di gestione della medesima.

10 9. I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679. ARTICOLO 11 Fase di valutazione preliminare della segnalazione 1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato di cui al comma 3 dell articolo 10 del presente Regolamento, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione al fine di: a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato; b) ove necessario, chiedere al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante; c) identificare i soggetti terzi competenti all adozione dei conseguenti provvedimenti. 2. Nel caso in cui, all esito della valutazione preliminare di cui al comma 1, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT puo procedere all archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al segnalante. 3. La fase di valutazione preliminare deve concludersi di norma entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione. ARTICOLO 12 Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente 1. Nel caso in cui, all esito della valutazione preliminare di cui al comma 1 dell articolo 11 del presente Regolamento, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, a chi inoltrare la segnalazione, individuando i destinatari tra i seguenti soggetti: a) il Chief della struttura di CAV S.p.A. cui è ascrivibile il fatto, per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato; b) l Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 per i soli casi in cui i fatti oggetto di segnalazione possano integrare anche una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; c) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell incolpato, ai soli effetti dell avvio del procedimento in questione; d) l Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza; e) il Dipartimento della Funzione Pubblica, per i profili di rispettiva competenza. 2. In caso di trasmissione verso soggetti interni di CAV S.p.A., il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all identità del segnalante. 3. I soggetti di cui al comma 1, lett. a) e c) del presente articolo informano tempestivamente il RPCT dell adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell incolpato. 4. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b), d) ed e) il RPCT inoltra la segnalazione completa di tutti i suoi elementi, ivi compresa l identità del segnalante, a mezzo posta elettronica certificata o lettera a.r., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura «Riservata Segnalazione pervenuta ai sensi dell art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001».

11 5. Il RPCT, all atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l indicazione del soggetto verso il quale la segnalazione è stata trasmessa. 6. La fase di trasmissione della segnalazione deve concludersi di norma entro 10 giorni decorrenti dall esaurimento della fase di valutazione preliminare della segnalazione. ARTICOLO 13 Aggiornamento sullo stato del procedimento di Whistleblowing 1. Il segnalante può, in qualunque momento, richiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento di Whistleblowing mediante l invio di apposita richiesta con le stesse modalità utilizzate per la trasmissione della segnalazione. 2. Il RPCT risponde alla richiesta di informazioni di cui al comma 1 entro il termine di 7 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima. ARTICOLO 14 Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza 1. Le segnalazioni pervenute e la documentazione presentata a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di CAV S.p.A. mediante adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. 2. Salvo quanto previsto al comma 3 dell articolo 7 del presente Regolamento, l accesso ai dati inerenti le segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato. 3. Il RPCT modifica la password di accesso alla casella di posta [whistleblowing@cavspa.it] periodicamente e comunque ogni 3 mesi. ARTICOLO 15 Analisi sistematica delle informazioni in materia di Whistleblowing Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato di cui al comma 3 dell articolo 10 del presente Regolamento, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati inerenti alle segnalazioni e ai procedimenti di Whistleblowing (es. numero di segnalazioni, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d anno, al fine di: a) identificare le aree di criticità di CAV S.p.A. sulle quali appaia necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno della Società, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (MOG 231); b) aggiornare il PTPC di CAV S.p.A., con particolare riferimento alle aree di rischio e ai rischi corruttivi individuati sulla base della mappatura dei processi facenti capo alla Società; c) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o eventuali modifiche al Codice Etico di CAV S.p.A. ARTICOLO 16 Formazione e sensibilizzazione in materia di Whistleblowing

12 3. CAV S.p.A. assicura a tutto il proprio personale dipendente l erogazione di sessioni formative in materia di Whistleblowing al fine di chiarire le modalità operative di funzionamento dell istituto e di favorire il suo fattivo utilizzo. 4. CAV S.p.A. si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione mediante gli strumenti (a titolo esemplificativo: eventi, articoli su eventuali house organ, newsletter e portale internet, etc.) che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all istituto. 5. Il RPCT invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità dell istituto del Whistleblowing, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e gli estremi del presente Regolamento esplicativo delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni. ARTICOLO 17 Adozione, entrata in vigore e revisione del Regolamento 1. Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima. 2. Eventuali revisioni o modifiche del presente Regolamento sono approvate dal RPCT e adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione. ALLEGATI 1) Form per la segnalazione di condotte illecite.

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