Roberto Marconi - contratto d opera per prestazioni giornalistiche concernenti le relazioni esterne: rinnovo anno 2010

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1 REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Via Sandro Pertini n PISTOIA C.F./P.IVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 731 del 17 DICEMBRE 2009 OGGETTO: Roberto Marconi - contratto d opera per prestazioni giornalistiche concernenti le relazioni esterne: rinnovo anno 2010 I.E. Pareri: DIRETTORE AMMINISTRATIVO Data 30/12/08 Firma F.to DIRETTORE SANITARIO Data 30/12/08 Firma F.to DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI Data Firma ANNOTAZIONE DELL U.O. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E STRUMENTALI Esercizio anno codici di Conto: Data. Firma F.to

2 IL DIRETTORE GENERALE VISTO l art. 3 del D.Lgs n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l art. 36 della L.R. n. 40/05 e successive modificazioni ed integrazioni ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale della Toscana con D.P.G.R. n. 33 del 23/02/07; PREMESSO che, con deliberazioni n 1032/98, 371/99, 894/99, 467/00, 6/02, 40/04, 146/05,. 972/05, n 998/06, n. 935/07 e nr. 755/2009 sono stati conferiti al giornalista Roberto Marconi incarichi di collaborazione per lo svolgimento di prestazioni giornalistiche e relazioni esterne, ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni; DATO ATTO che gli effetti dell ultimo contratto stipulato con il professionista verranno a cessare in data 31/12/09; RITENUTO necessario rinnovare l incarico di cui al primo paragrafo in considerazione dell esperienza acquisita fino ad oggi, con particolare riferimento agli aspetti socio-sanitari relativi alla Zona/Distretto Val di Nievole, tale da avere reso più incisiva la comunicazione attraverso gli organi di stampa; CONSIDERATO che il giornalista in questione svolge le proprie prestazioni professionali anche a favore della Società della Salute; RILEVATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto precedente risulta ancor più rafforzata l esigenza di supportare le relazioni esterne con gli organi di stampa, in considerazione della portata innovativa di tale esperienza; PRECISATO che le risorse umane disponibili a livello aziendale risultano oggettivamente insufficienti per garantire adeguatamente le funzioni di cui sopra; VISTO l art.7 co.6 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.; VISTO che il Sig. Roberto Marconi risulta iscritto all Ordine dei giornalisti della Toscana al n dell Elenco Professionisti; PRESO ATTO del contenuto della deliberazione del Direttore Generale n. 904 del avente per oggetto: Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 303 del , concernente: Regolamento Aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi a tempo determinato e sulle procedure comparative ex art. 32 del D.L.gs , n. 223, convertito in Legge , n. 248 ; CONSIDERATO che, stante la particolare natura fiduciaria dell incarico si ritiene opportuno applicare l art. 6 (Deroga al principio della comparazione) del Regolamento di cui al paragrafo precedente; VISTO lo schema di contratto Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente proposta, che disciplina le modalità e condizioni della collaborazione;

3 ATTESO che il costo previsto per tale contratto, quantificato complessivamente in ,40 - oltre IVA ed oneri previdenziali 2% presunti per l anno 2010 è imputabile al c.economico 06/02/311210; RITENUTO di dover dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione dell approssimarsi della scadenza del contratto e al fine di non creare interruzioni nello svolgimento dell attività; Si propone, attestandone la totale legittimità ed utilità per il servizio pubblico: 1. di stipulare con il Sig. Roberto Marconi, ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche e degli artt e seguenti del cod. civ., un incarico di collaborazione liberoprofessionale per l espletamento di prestazioni giornalistiche concernenti le relazioni esterne di questa Azienda; 2. di precisare che l incarico in oggetto consiste in una prestazione d opera intellettuale, svolta al di fuori di ogni vincolo di subordinazione e/o di orario, in piena autonomia relativamente all aspetto tecnico di esecuzione dell attività, secondo un programma concordato con la Direzione aziendale; 3. di dare atto che il rapporto di collaborazione è regolato dallo schema di contratto Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente proposta; 4. di stabilire che l incarico ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data indicata nel relativo contratto; 5. di corrispondere al sig. Marconi Roberto un compenso complessivo di ,40 - oltre IVA ed oneri previdenziali 2% a carico dell Azienda, che sarà erogato proporzionalmente all effettiva durata del rapporto, con le modalità indicate nel contratto; 6. di dare incarico all U.O. Tecnico-amministrativa della Zona/Distretto Val di Nievole di provvedere alla gestione amministrativa del presente contratto; 7. di dare atto che la stipula del presente contratto comporta un costo complessivo stimato di ,39 (compreso IVA e oneri previdenziali) a carico del bilancio 2010; 8. di riservarsi di quantificare il costo imputabile alle funzioni svolte a favore della Società della Salute, alla quale sarà richiesto il relativo rimborso a cura dell U.O. Tecnico- Amministrativa della Zona Distretto Valdinievole; 9. di dare incarico al Direttore dell UO Tecnico Amministrativa della Zona-Distretto Val di Nievole di inviare copia del presente provvedimento per posta elettronica alle seguenti strutture: - Zona-Distretto Val di Nievole - Staff della Direzione Aziendale

4 - U.O. Gestione delle Risorse Umane - U.O. Programmazione e Controllo di Gestione; - U.O. Assicurazione Qualità e Relazioni Pubbliche; 10. di dare atto che gli allegati sono conservati unitamente all originale presso l U.O. Affari Generali e Legali e sono comunque visionabili presso l ufficio del Responsabile del procedimento; 11 di dare incarico al Direttore U.O. Tecnico Amministrativa Z/Distretto Val di Nievole di provvedere all assolvimento degli adempimenti previsti dall art. 1, comma 127 della L.662/1996 così come modificato dall art. 3 comma 54 della L. 244/2007; 12. di trasmettere a cura alla U.O. Affari Generali e Legali copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell art. 42, comma 2, della L.R. 40/ di pubblicare a cura dell U.O. Affari Generali e Legali copia del presente provvedimento all albo, curandone la trasmissione all U.O. Gestione Risorse Economiche Finanziarie e Strumentali, nonché al Collegio Sindacale. 14. di dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05. IL DIRETTORE GENERALE (dr. Alessandro Scarafuggi)

5 ALLEGATO A CONTRATTO TRA L AZIENDA USL 3 DI PISTOIA E IL GIORNALISTA PROFESSIONISTA ROBERTO MARCONI PER PRESTAZIONI GIORNALISTICHE CONCERNENTI LE RELAZIONI ESTERNE TRA L Azienda USL 3 di Pistoia, C.F./P.IVA , di seguito denominata anche Azienda, in persona del Direttore Generale, Dr. Alessandro Scarafuggi, nato il 30/08/1952, domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda stessa, in Pistoia, via Sandro Pertini, 708; E Il Sig. Roberto Marconi, giornalista professionista, nato a Massa Marittima (GR) il 25/09/1953, residente a Firenze in via Giulio Bechi, 15, C.F. MRC RRT 53P25 F032C, iscritto all Ordine dei Giornalisti della Toscana al n dell Elenco Professionisti, di seguito denominato anche professionista PREMESSO CHE - l Azienda ha necessità di assicurare la gestione dei rapporti con i mezzi di informazione e comunicazione, comprendenti anche attività giornalistica; - la dotazione organica risulta insufficiente per garantire adeguatamente detta attività, in particolare per la Zona-Distretto Val di Nievole, onde si rende necessario l apporto di un collaboratore esterno esperto in materia di comunicazione, nonché in attività giornalistica; - Roberto Marconi risulta professionalmente qualificato per l espletamento dell incarico di che trattasi considerata la sua esperienza, maturata anche presso l Azienda nel corso di precedenti rapporti di collaborazione; - l Azienda conferisce il presente incarico ai sensi dell art.7 co.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, così come sostituito dall art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del , e degli art e segg. del cod. civ., in esecuzione della deliberazione n. del ; QUANTO SOPRA PREMESSO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

6 Art.1 Oggetto 1. L Azienda affida al professionista, meglio sopra individuato, un incarico libero-professionale per l espletamento di prestazioni giornalistiche concernenti le relazioni esterne dell Azienda, prevalentemente nell ambito della Zona-Distretto della Val di Nievole. Art. 2 Modalità di svolgimento dell attività 1. L attività sarà svolta al di fuori di ogni vincolo di subordinazione e/o di orario, secondo un programma concordato con la Direzione Aziendale. 2. Il professionista dovrà eseguire personalmente l attività, rispondendo alla Direzione Aziendale per il raggiungimento e/o la misura di scostamento del risultato relativo agli obiettivi assegnati, pur conservando piena autonomia relativamente all aspetto tecnico di esecuzione dell attività; 3. In caso di stipulazione di altri contratti di lavoro autonomo, il professionista si impegna ad eseguire le prestazioni professionali in modo da non arrecare pregiudizio al corretto e puntuale adempimento degli impegni assunti con il presente contratto. 4. L Azienda si impegna a mettere a disposizione del professionista le attrezzature necessarie all espletamento dell attività professionale (computer, postazione lavoro), per le attività che necessitano di accessi alle sedi aziendali. Art. 3 Durata 1. Il presente contratto ha durata di mesi 12 (dodici) e decorre dalla data di sottoscrizione Art. 4 Verifica dell attività 1. Il professionista si impegna a redigere mensilmente apposita relazione da sottoporre alla valutazione del Responsabile Staff della Direzione Aziendale per la verifica dell attività svolta e la congruità della stessa con i progetti e gli obiettivi affidati. Art. 5 Compenso e modalità di pagamento 1. Per l attività oggetto del presente contratto l Azienda corrisponderà al professionista un compenso complessivo lordo di ,40, oltre IVA e oneri previdenziali a carico dell Azienda. 2. La liquidazione sarà effettuata, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, dal Responsabile dell U.O. Tecnico-amministrativa della Zona-Distretto Val di Nievole, previo parere favorevole, da apporre sulla notula, da parte del Responsabile di Zona competente e

7 del Responsabile Staff della Direzione Aziendale, attestante l attività svolta in conformità con quanto previsto al precedente art. 4. In caso di ritardato pagamento, verrà applicato il tasso di interesse pari all Euribor vigente a 30 giorni dalla data di registrazione della fattura. Art. 6 - Trattamento di dati personali 1. Il professionista, quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell attività oggetto del presente contratto (vedi atto di nomina allegato 1), dovrà osservare le norme di legge nonché le disposizioni regolamentari aziendali attuative del Codice in materia di protezione dei dati personali (deliberazione Direttore generale n. 924 del 1/12/05). Art. 7 - Informativa sulla privacy 1. Il professionista prende atto che i dati personali dallo stesso forniti saranno trattati presso una banca automatizzata esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e saranno comunicati unicamente agli enti pubblici interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge. 2. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto. 3. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03, il professionista ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l aggiornamento, la rettificazione o l integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento è l Azienda USL 3, nella persona del Direttore generale; responsabile del trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è il Direttore dell U.O. Tecnico-Amministrativa della Zona/Distretto Val di Nievole. Art. 8 - Risoluzione e recesso 1. Il contratto si risolverà anticipatamente rispetto alla data stabilita nei seguenti casi: a) impedimento grave e permanente che pregiudichi la normale continuità della prestazione b) inadempienza da parte della professionista, previa diffida c) recesso di cui ai punti successivi.

8 2. L Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di giorni 30 (trenta) da inoltrare a mezzo raccomandata a.r. 3. Il preavviso sarà ridotto a giorni 7 (sette) in caso di recesso a seguito di assunzione di personale di medesima professionalità. 4. Il preavviso non è dovuto in caso di recesso per prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge. 5. In ogni caso di recesso, è fatto salvo il pagamento delle attività espletate. 6. Qualora ricorrano motivi di giusta causa, la medesima facoltà di recesso può essere esercitata dalla professionista, con raccomandata a.r. da inoltrare con un preavviso di giorni 30 (trenta). Art. 9 Responsabilità 1. Il professionista esonera l Azienda da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi siano essi cose o persone e/o per infortuni derivanti dall espletamento dell incarico affidato. Art. 10 Spese contrattuali 1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell art.2 della Tariffa parte I allegata al D.M e a registrazione in caso d uso ai sensi dell art.5, comma 2, del DPR 131/ Le spese di bollo e dell eventuale registrazione sono a carico del professionista. Art Valore del contratto 1. Ai soli fini fiscali ed in via presuntiva, il valore del presente contratto è stimato in ,11 (oltre IVA di legge). Art Cessione 1. E vietata la cessione del presente contratto. Art.13 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito del presente contratto sarà competente il Foro di Pistoia. Art.14 Rinvio 1. L affidamento dell incarico oggetto del presente contratto non costituisce né sul piano formale né su quello sostanziale rapporto di impiego con l Azienda. 2. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano le norme sul lavoro autonomo previste dall art.2229 e seguenti del cod. civ.

9 Letto, approvato e sottoscritto. Il professionista In Pistoia, p. L Azienda USL 3 di Pistoia Dichiarazione del professionista Ai sensi e per gli effetti dell art del c.c. il professionista dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 5, 8, 9, 10, 12 e 13. Il professionista Ai sensi dell'art. 52, comma 67, della L. 448/01, il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del DPR 30 ottobre 1996, n Il professionista

10 AZIENDA USL3 DI PISTOIA ALLEGATO 1 ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI L Azienda USL 3 di Pistoia, con sede in Pistoia, via Sandro Pertini n. 708, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, con il presente atto designa RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI il sig. ROBERTO MARCONI, nato a Massa Marittima (GR) il 25/09/1953 in relazione alle operazioni di trattamento derivanti dall esecuzione del contratto di prestazione d opera stipulato con l Azienda USL 3 di Pistoia a seguito della deliberazione n. del. In tale veste ha il dovere di compiere quanto necessario per l osservanza delle disposizioni normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali, nonché di quanto stabilito dal Regolamento aziendale attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, adottato con deliberazione n. 924 del 1/12/05, che viene consegnato in copia. Pistoia, addì Per presa visione Il Titolare del trattamento dei dati Il Direttore Generale Dr. Alessandro Scarafuggi Il responsabile del trattamento

11 Segue deliberazione n del Copia dell'originale IL DIRETTORE U.O. Affari Generali e Legali Pistoia, lì 7/01/09 F.to CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Ufficiale il giorno 7/01/09 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. IL DIRETTORE U.O. Affari Generali e Legali Pistoia, lì 7/01/09 F.to Deliberazione dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Deliberazione ESECUTIVA dal Deliberazione REVOCATA con atto n. del esecutiva dal Deliberazione trasmessa alla CONFERENZA DEI SINDACI il Deliberazione ricevuta dalla Conferenza dei Sindaci il Osservazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci con atto n. del Senza osservazioni da parte della Conferenza dei Sindaci con atto n. del Deliberazione inviata alla GIUNTA REGIONALE il e da questa ricevuta il Deduzioni richieste dalla Giunta Regionale con atto n. del Deduzioni trasmesse alla Giunta Regionale il Approvazione data dalla Giunta Regionale con atto n. del Approvazione parziale data dalla Giunta Regionale con atto n. del Approvazione negata dalla Giunta Regionale con atto n. del Deliberazione inviata al COLLEGIO SINDACALE in data Osservazioni del Collegio Sindacale con atto n. del IL DIRETTORE U.O. Affari Generali e Legali Pistoia, lì

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