Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi"

Transcript

1 Repubblica e Cantone 319 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 140 Bellinzona, 27 giugno 35/2014 Decreto legislativo concernente la concessione alla Fondazione Bianca Maria, Cadro, di un contributo unico a fondo perso di fr per le opere di ristrutturazione e ampliamento della Casa per anziani Bianca Maria di Cadro (del 5 maggio 2014) IL GRAN CONSIGLIO richiamata la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) del 30 novembre 2010; visto il messaggio 18 marzo 2014 n del Consiglio di Stato, Art. 1 1Alla Fondazione Bianca Maria, Cadro, è accordato un contributo unico a fondo perso di fr quale partecipazione ai costi per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento della Casa per anziani Bianca Maria di Cadro. 2Il contributo non sarà adeguato all evoluzione dell indice medio dei costi di costruzione. Art. 2 Il credito di cui all art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Art. 3 Il contributo è condizionato all applicazione, per tutte le opere previste, della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), del 20 febbraio Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 5 maggio 2014 Per il Gran Consiglio Il Presidente: G. Corti Il Segretario generale: G. Buzzini LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 giugno 2014 n. 121) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini

2 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 320 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017 (del 6 maggio 2014) IL GRAN CONSIGLIO visto il messaggio 5 febbraio 2014 n del Consiglio di Stato, visto il rapporto 29 aprile 2014 n. 6907R della Commissione della gestione e delle finanze, Art. 1 È stanziato un credito complessivo di fr quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017. Art. 2 Il credito, di cui all art. 1, è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell economia, Ufficio dell amministrazione e del controlling. Art. 3 1I crediti per il triennio oggetto del presente decreto, sono ripartiti tra i diversi impianti di risalita nella maniera seguente: Carì: massimo franchi per il triennio oggetto del presente decreto; Bosco Gurin: massimo franchi per il triennio oggetto del presente decreto; Campo Blenio: massimo franchi per il triennio oggetto del presente decreto; Nara: massimo franchi per il triennio oggetto del presente decreto. 2Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione e l attribuzione dei sussidi. Art. 4 Il Consiglio di Stato istituisce entro il 30 giugno 2014 un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell autorità cantonale, dagli enti locali interessati, dall Ente per il turismo cantonale, dagli enti turistici locali e dai nuovi enti regionali di sviluppo, incaricato di proporre entro il 31 dicembre 2015 un piano di lavoro e una strategia complessiva coordinata per gli impianti sussidiati dal Cantone nella quale viene definita anche la sostenibilità finanziaria, da indirizzare al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Il gruppo di lavoro, oltre a elaborare una strategia a medio termine per gli impianti di risalita, deve anche esprimere una visione integrata e sostenibile dello sviluppo nelle regioni periferiche e indicare gli sforzi concreti per rendere attrattiva la montagna. Art. 5 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra retroattivamente in vigore il 1 gennaio Esso decade con l esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno Bellinzona, 6 maggio 2014 Per il Gran Consiglio Il Presidente: G. Corti Il Segretario generale: G. Buzzini

3 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 321 LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 giugno 2014 n. 122) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore dell informatica (del 24 giugno 2014) IL CONSIGLIO DI STATO Visti i controlli effettuati, nel corso del 2013, dall Ufficio dell ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell art. 360a CO nel settore dell informatica. considerata l esaustività dell inchiesta che ha interessato tutto il settore dell informatica (NOGA , e ) preso atto della decisione della Commissione tripartita del 21 marzo 2014 di proporre al Consiglio di Stato l adozione di un contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il settore dell informatica; vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2014 di martedì 25 marzo 2014 del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore dell informatica; ritenuto che le osservazioni presentate entro il termine fissato (30 giorni dalla pubblicazione) sono state sottoposte all attenzione della Commissione tripartita, la quale nella riunione del 6 giugno 2014 ha tuttavia deciso di confermare il CNL così come pubblicato sul FU del 25 marzo 2014; richiamati: il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg., la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell 8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell 11 marzo 2008 e il relativo regolamento; Il Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore dell informatica, allegato, entra in vigore il 1 settembre Bellinzona, 24 giugno 2014 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Bertoli Il Cancelliere: G. Gianella

4 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 322 ALLEGATO Contratto normale di lavoro per il settore dell informatica Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio: Campo di applicazione Categorie salariali Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti del settore dell informatica (NOGA , e ). Art. 2 I salari minimi sono fissati in base alle seguenti categorie professionali: a. lavoratori con diplomi cantonali o CFP o con esperienza professionale equivalente. Di norma le mansioni sono: Installazione, parametrizzazione reti e sistemi; Assistenza utenti. b. lavoratori con diploma AFC o con esperienza professionale equivalente. Di norma le mansioni sono: Installazione, parametrizzazione reti e sistemi; Analisi, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware; Gestione qualità e controllo del software; Formazione, consulenza e assistenza agli utenti. c. lavoratori con titolo di studio del terziario A (scuole universitarie professionali e università) o B (formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori) o con esperienza professionale equivalente. Di norma le mansioni sono: Progettazione, installazione, parametrizzazione e manutenzione di reti e sistemi; Progettazione, sviluppo, adattamento e parametrizzazione di software e hardware; Gestione qualità e controllo del software; Formazione, consulenza e assistenza agli utenti; Conduzione e gestione del reparto IT e/o di progetti. Importo del salario minimo Adeguamento al rincaro dei salari minimi Art. 3 1Salari orari minimi di base: categoria a CHF 18. categoria b CHF 20. categoria c terziario B CHF 22.50(*) terziario A CHF 23.00(*) (*)Fino al raggiungimento di 12 mesi di esperienza nel settore, in una o più aziende, può essere applicata una riduzione del salario minimo del 20% se impiegati in funzioni di progettazione. 2Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo. 3Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza 3.6% per 9 giorni festivi Art. 4 I salari minimi saranno adeguati al 1 gennaio di ogni anno, sulla base dell indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

5 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 323 Altre disposizioni Art. 5 LL. Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della Entrata in vigore e durata Art. 6 Il Consiglio di Stato stabilisce l entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore dell informatica. Il contratto ha una validità di 3 anni. Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale nelle aziende dell industria chimico-farmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici (del 24 giugno 2014) IL CONSIGLIO DI STATO Visti i controlli effettuati, nel corso del 2013, dall Ufficio dell ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell art. 360a CO nel settore del prestito di personale nelle aziende dell industria chimico-farmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici; Considerata l esaustività dell inchiesta che ha interessato tutto il personale a prestito nelle aziende non assoggettate al rispetto delle disposizioni sui salari minimi in virtù dell art. 3 cpv. 3 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale; preso atto della decisone della Commissione tripartita del 21 marzo 2014 di proporre al Consiglio di Stato l adozione di un contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il prestito di personale nelle aziende dell industria chimico-farmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici. vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2014 di martedì 25 marzo 2014 del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il prestito di personale nelle aziende dell industria chimico-farmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici. ritenuto che le osservazioni presentate entro il termine fissato (30 giorni dalla pubblicazione) sono state sottoposte all attenzione della Commissione tripartita, la quale nella riunione del 6 giugno 2014 ha tuttavia deciso di confermare il CNL così come pubblicato sul FU del 25 marzo 2014; richiamati: il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg., la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell 8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell 11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

6 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 324 Il Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il prestito di personale nelle aziende dell industria chimico-farmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici, allegato, entra in vigore il 1 settembre Bellinzona, 24 giugno 2014 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Bertoli Il Cancelliere: G. Gianella ALLEGATO Contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale nelle aziende dell industria chimico-farmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio: Campo di applicazione Importo del salario minimo Adeguamento al rincaro dei salari minimi Art. 1 Il CNL con salari minimi vincolanti è applicabile a tutto il personale a prestito nelle aziende dell industria chimico-farmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici. Art. 2 1Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento della 13. mensilità): Lavoratori non qualificati CHF 16.46/ora Lavoratori qualificati CHF 21.95/ora Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento di 12 mensilità): Lavoratori non qualificati CHF 17.83/ora Lavoratori qualificati CHF 23.78/ora 2Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo. 3Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza 3.6% per 9 giorni festivi Art. 3 I salari minimi saranno adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari del CCL per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo di almeno CHF Altre disposizioni Art. 4 LL. Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della Entrata in vigore e durata Art. 5 Il Consiglio di Stato stabilisce l entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale nelle aziende dell industria chimicofarmaceutica, dell industria meccanica, dell industria grafica, dell industria orologiera, dell industria alimentare e generi voluttuari, nonché in aziende di trasporti pubblici. Il contratto ha una validità di 3 anni.

7 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 325 Decreto esecutivo concernente le tasse per decisioni amministrative, controlli, visite e ispezioni previste dalla legislazione sanitaria federale e cantonale del 16 dicembre 2008; modifica (del 24 giugno 2014) IL CONSIGLIO DI STATO richiamati: l art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Lsan); l art. 65 cpv. 1 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer); l art. 54 cpv. 5 della legge federale concernente la ricerca sull essere umano del 30 settembre 2011 (Legge sulla ricerca umana, LRUm); I. Il decreto esecutivo concernente le tasse per decisioni amministrative, controlli, visite e ispezioni previste dalla legislazione sanitaria federale e cantonale del 16 dicembre 2008 è così modificato: Art. 1 1Per l istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli. 2In casi motivati, e in particolare quando l istante risiede all estero, può essere chiesto un congruo anticipo sulle tasse previste da questo regolamento; in caso di mancato pagamento dell anticipo la relativa istanza può essere dichiarata priva d oggetto. Polizia mortuaria Art. 2 lett. e) e h) e) nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS) h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico Art. 3 lett. d) d) autorizzazione d esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni Art. 5a (nuovo) a) autorizzazione d esercizio per aziende di pompe funebri b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr a fr per le professioni universitarie; da fr a 600. per le professioni non universitarie; fino a fr fr le spese per collaudi e ispezioni fr da fr fino all importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni

8 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 326 c) nulla osta all esercizio per aziende di pompe fr funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni d) revoca di un autorizzazione fino a fr spese per eventuali perizie II. La presente modifica di decreto è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 24 giugno 2014 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Bertoli Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento sull esecuzione delle pena nella forma degli arresti domiciliari del 13 luglio 2004; modifica (del 24 giugno 2014) IL CONSIGLIO DI STATO I. Il Regolamento sull esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13 luglio 2004 è modificato come segue: Art. 1 lett. a) Una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l accordo della persona condannata, quando si tratti: a) di pene privative di libertà di breve durata (da 20 giorni a 12 mesi; in seguito dette «pene di breve durata»); un simile beneficio può essere concesso anche ai condannati, i quali debbono effettivamente espiare, nel quadro di una pena detentiva con condizionale parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi; II. La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 24 giugno 2014 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Bertoli Il Cancelliere: G. Gianella

9 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 327 Regolamento della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000; modifica (del 24 giugno 2014) IL CONSIGLIO DI STATO I. Il regolamento della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000 è modificato come segue: Piano degli studi e regolamento Art. 1 1Il piano degli studi della Scuola cantonale di commercio (in seguito SCC) è volto al conseguimento di una maturità commerciale cantonale e di un attestato federale di capacità di impiegato di commercio (AFC). 2Il regolamento della Scuola cantonale di commercio (in seguito SCC) è conforme ai piani di formazione standard per la formazione professionale pratica e la formazione scolastica nelle scuole medie di commercio emanati dall Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito UFFT) il 28 ottobre Art. 2 cpv. 1 e 3 (nuovo) 1L insieme delle materie obbligatorie è costituito di 15 discipline fondamentali e di un opzione. Le discipline fondamentali sono: 1) italiano 2) francese 3) tedesco 4) inglese 5) comunicazione 6) economia aziendale 7) diritto 8) economia politica 9) matematica 10) scienze naturali 11) storia 12) geografia 13) educazione fisica e sportiva 14) progetto interdisciplinare 15) area di sperimentazione L opzione è scelta fra le seguenti discipline: a) francese b) comunicazione c) matematica applicata all economia. d) scienze umane 3L opzione scienze umane riunisce le discipline diritto, economia politica, geografia e storia. Lavoro autonomo, unità di formazione Art. 5e (nuovo) Il lavoro autonomo e l unità di formazione vengono svolte nell ambito del progetto interdisciplinare.

10 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 328 Art. 9 L insegnamento dell opzione comunicazione, dell opzione matematica applicata all economia e dell opzione scienze umane può essere organizzato per blocchi tematici. Art. 32 cpv. 1 lett. b b) gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all estero, purché conoscano sufficientemente la lingua italiana e siano in possesso dei requisiti di ammissione al liceo (riconosciuto ai sensi dell O/RRM) richiesti nel cantone di provenienza. Art. 33 cpv. 1 lett. b b) gli allievi che, avendo frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all estero non riconosciute ai sensi dell O/RRM. Art. 34 cpv. 1 e 2 1Gli allievi di cui all art. 33 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica. 2L esame è superato con la sufficienza in tutte le materie. Art. 35 cpv. 1 1Gli allievi di cui all art. 33 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, francese 1, tedesco, inglese, matematica e un esame orale in storia e geografia. Art. 36 cpv. 1 1Possono iscriversi al secondo e al terzo anno della SCC gli allievi promossi dalla prima rispettivamente dalla seconda classe del Liceo e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano ottenuto nel loro cantone la promozione nelle classi precedenti e conoscano a sufficienza la lingua italiana. Art. 39 cpv. 1 1Gli allievi provenienti da scuole pubbliche o private del Cantone, riservato il caso del liceo e delle scuole previste agli art. 37 e 38, di altri cantoni o estere, possono iscriversi previo esame di ammissione al secondo rispettivamente terzo anno della SCC, purché abbiano frequentato regolarmente un curricolo scolastico di dieci rispettivamente undici anni. Art. 45b cpv. 1 e 4, 5, 6 (nuovi) 1Per ottenere l AFC di impiegato di commercio formazione estesa (profilo E) l allievo deve sostenere gli esami secondo le Direttive per l organizzazione della formazione professionale di base e della procedura di qualificazione presso le scuole medie di commercio. 4Per le note di italiano, tedesco e inglese fanno stato le rispettive note di maturità. 5Per la nota di economia e società (esami nazionale e regionale) fa stato la nota di maturità di economia aziendale con coefficiente doppio rispetto alle altre note previste nell ambito della procedura di qualificazione. 6Per la nota di economia e società (nota scolastica) fa stato la media, arrotondata al mezzo punto per eccesso, delle note di maturità di diritto e di economia politica.

11 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 329 Art. 45c abrogato Art. 46 cpv. 1 lett. a 1L attestato di maturità reca: a) le note delle seguenti materie 1. italiano 2. tedesco 3. inglese 4. comunicazione 5. economia aziendale 6. diritto 7. economia politica 8. matematica 9. scienze naturali 10. storia 11. geografia 12. educazione fisica e sportiva 13. progetto interdisciplinare 14. opzione 15. area di sperimentazione Art. 51 cpv. 1 1Ottengono l attestato di maturità gli allievi che presentano al minimo 84 punti, 80 per gli allievi che sono dispensati dall educazione fisica, e al massimo 3 insufficienze, di cui al massimo 2 nelle materie italiano, tedesco, inglese, economia aziendale e progetto interdisciplinare. Art. 52 cpv. 1 1Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all ottenimento dell attestato di maturità benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall art. 51, può decidere di concedergli l attestato nel caso in cui sussistano almeno 83 punti, 79 per gli allievi che sono dispensati dall educazione fisica, al massimo 3 insufficienze, di cui 2 al massimo nelle materie italiano, tedesco, inglese, economia aziendale, progetto interdisciplinare e le condizioni per l ottenimento dell AFC. II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall anno scolastico 2014/15. Bellinzona, 24 giugno 2014 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Bertoli Il Cancelliere: G. Gianella

12 35/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 giugno 330 Regolamento della legge sulle scuole medie superiori del 22 settembre 1987; modifica (del 24 giugno 2014) IL CONSIGLIO DI STATO I. Il regolamento della legge sulle scuole medie superiori del 22 settembre 1987 è modificato come segue: Uditore: a) statuto di uditore Art. 22 cpv. 2 2Lo statuto di uditore può essere concesso dall Ufficio dell insegnamento medio superiore anche a giovani con un curricolo scolastico particolare, non previsto dai regolamenti degli studi liceali e della Scuola cantonale di commercio. Esami di attestato federale di capacità e di maturità commerciale: a) organizzazione Art. 52 1Gli esami di attestato federale di capacità si svolgono sulla base delle vigenti disposizioni federali e di specifiche decisioni della Divisione della formazione professionale, in particolare per la definizione di equivalenze tra alcune note di maturità commerciale e le corrispondenti note di attestato federale di capacità; tali norme specifiche vengono riprese nel regolamento della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto Gli esami di maturità commerciale vengono organizzati annualmente, in base agli articoli seguenti, in conformità con le disposizioni del regolamento della Scuola cantonale di commercio, sotto la responsabilità della direzione e con la sovrintendenza, nelle singole materie, dei rispettivi esperti. Art. 53 abrogato II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall anno scolastico 2014/15. Bellinzona, 24 giugno 2014 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Bertoli Il Cancelliere: G. Gianella

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 49 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 2 febbraio 6/2018 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; modifica (dell

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 59 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 9 febbraio 7/2018 Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera

Dettagli

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali 8/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 febbraio 54 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 489 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 138 Bellinzona, 23 ottobre 48/2012 Decreto del Consiglio di Stato del 26 settembre 2012 che rimette in vigore

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 431 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 27 novembre 51/2018 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli operatori dei

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 69 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 23 febbraio 9/2018 Legge sull ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica (del

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 75 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 141 Bellinzona, 13 marzo 11/2015 Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 385 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 13 settembre 48/2013 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 39 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 17 marzo 11/2017 Legge sull orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale (Lorform) del

Dettagli

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17

Dettagli

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17 giugno

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I

Dettagli

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) 5.1.7.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica (del 23 febbraio 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 marzo 2014 n. 6919 del Consiglio

Dettagli

27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 293

27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 293 Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che proroga la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell obbligatorietà generale al Contratto collettivo

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 313 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 10 agosto 35/2018 Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore l obbligatorietà generale a livello cantonale

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 149 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 5 aprile 20/2013 Decreto del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2013 che conferisce l obbligatorietà

Dettagli

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Proroga e modifica del 20 agosto 2018 Il Consiglio federale

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola medico-tecnica di Locarno del 17 giugno 2016

Regolamento degli studi della Scuola medico-tecnica di Locarno del 17 giugno 2016 Regolamento degli studi della Scuola medico-tecnica di Locarno del 7 giugno 06 Descrizione e titoli Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport visti: la legge sulle scuole professionali

Dettagli

Regolamento della maturità professionale (del 1 luglio 2015)

Regolamento della maturità professionale (del 1 luglio 2015) Regolamento della maturità professionale (del 1 luglio 2015) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: la legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Regolamento degli studi delle scuole d arti e mestieri della sartoria del 14 marzo 2016

Regolamento degli studi delle scuole d arti e mestieri della sartoria del 14 marzo 2016 1 Foglio ufficiale 22/2016 Venerdì 18 marzo 1 Regolamento degli studi delle scuole d arti e mestieri della sartoria del 14 marzo 2016 Descrizione e titoli Sede di riferimento Il Dipartimento dell educazione,

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Modifica del 1 o marzo 2002 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza dell 8 maggio 1995 1 sull ammissione al Politecnico

Dettagli

Regolamento degli studi dei centri professionali commerciali del 15 febbraio 2016

Regolamento degli studi dei centri professionali commerciali del 15 febbraio 2016 1 Foglio ufficiale 14/2016 Venerdì 19 febbraio 1 Regolamento degli studi dei centri professionali commerciali del 15 febbraio 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport visti: la

Dettagli

SMS CANTONALI allievi 542 docenti

SMS CANTONALI allievi 542 docenti LiBe: 729 allievi LiLo: 652 allievi LiLu1: 1030 allievi SMS CANTONALI 4800 allievi 542 docenti LiLu2: 606 allievi LiMe: 673 allievi SCC: 1110 allievi ~900 studenti all anno % risp. coetanei Scuole Medie

Dettagli

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato

Dettagli

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 4.2.1.3. Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali Regolamento concernente

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 119 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 28 aprile 21/2017 Decreto legislativo concernente il rilascio alla CEL Cerentino SA della concessione per l utilizzazione

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz) 1 (del 22 agosto 2012) IL CONSIGLIO DI STATO

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 563 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 137 Bellinzona, 25 novembre 51/2011 Decreto del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2011 che conferisce il carattere

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 93 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 16 marzo 13/2018 Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010; modifica (del

Dettagli

Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994)

Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994) Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994) 5.1.2.3 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati l art. 72 della Legge della scuola

Dettagli

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre

Dettagli

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 221 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 142 Bellinzona, 10 maggio 21/2016 concernente il contratto di adesione alla convenzione amministrativa tra CURAVIVA Svizzera e la

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016 1 Foglio ufficiale 60/2016 Venerdì 29 luglio 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato

Dettagli

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma

Dettagli

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta: Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell installazione elettrica e dell installazione delle telecomunicazioni Proroga

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 185 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 30 giugno 33/2017 Decreto legislativo concernente la concessione del credito di fr. 952 300. per il servizio di sicurezza

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 135 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 142 Bellinzona, 11 marzo 12/2016 Decreto legislativo concernente l elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell assicurazione

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973)

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio

Dettagli

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge

Dettagli

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Messaggio 2122 Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Dettagli

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP)

L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP) L A C O N F E R E N Z A L A T I N A D E I C A P I D E I D I P A R T I M E N T I D I G I U S T I Z I A E P O L I Z I A (CLDGP) LA CONFERENZA LATINA DELLE AUTORITÀ CANTONALI COMPETENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE

Dettagli

Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS)

Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) 45.40 Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) del settembre 008 (stato agosto 07) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole

Dettagli

1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA Premessa Considerazioni giuridiche Tempistica...

1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA Premessa Considerazioni giuridiche Tempistica... 6186 17 marzo 2009 SANITÀ E SOCIALITÀ Modifica della legge sugli assegni di famiglia INDICE 1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA... 1 1.1. Premessa... 1 1.2. Considerazioni giuridiche...

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il messaggio

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento delle scuole medie superiori (del 15 giugno 2016)

Regolamento delle scuole medie superiori (del 15 giugno 2016) Regolamento delle scuole medie superiori (del 15 giugno 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: la legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; l ordinanza del Consiglio

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali del 10 giugno 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali del 10 giugno 2016 1 Foglio ufficiale 46/2016 Venerdì 10 giugno 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali del 10 giugno 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali del 10 giugno 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali del 10 giugno 2016 Regolamento degli studi della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali del 10 giugno 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport visti: la legge sulle scuole professionali

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle

Dettagli

La Terza Media. Marco Calò Direttore. Serata genitori allievi di terza media Scuola media di Chiasso

La Terza Media. Marco Calò Direttore. Serata genitori allievi di terza media Scuola media di Chiasso La Terza Media allievi di terza media 11.10.018 Scuola media di Chiasso Marco Calò Direttore Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport Divisione della scuola

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale Proroga e modifica del 12 dicembre 2018 Il Consiglio federale

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 5.3.1.1.1 Regolamento della legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (del 18 febbraio 2014) IL CONSIGLIO

Dettagli

Regolamento delle scuole medie superiori (del 15 giugno 2016)

Regolamento delle scuole medie superiori (del 15 giugno 2016) Regolamento delle scuole medie superiori (del 15 giugno 2016) 5.1.7.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: la legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; l ordinanza

Dettagli

1 Foglio ufficiale 10/2015 Venerdì 6 febbraio le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:

1 Foglio ufficiale 10/2015 Venerdì 6 febbraio le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico: 1 Foglio ufficiale 10/2015 Venerdì 6 febbraio 1020 le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico: luogo/ubicazione COMUNE DI FAIDO Frazione di Osco Piazzetta di Freggio Faido, 6 febbraio 2015

Dettagli

REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI ALL IFASS SWISS SA IL PRESENTE DECRETO VIENE APPROVATO DAL CONSIGLIO

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 16 luglio 2002) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della

Dettagli

Legge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2

Legge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2 Basi legali Legge sulla formazione professionale (LFPr) 1 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2 Programma quadro d insegnamento per responsabili della formazione professionale 6 Legge sulla

Dettagli

ottobre 2009 ISTITUZIONI

ottobre 2009 ISTITUZIONI 6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre

Dettagli

1 Foglio ufficiale 43/2019 Martedì 28 maggio 5142

1 Foglio ufficiale 43/2019 Martedì 28 maggio 5142 1 Foglio ufficiale 43/2019 Martedì 28 maggio 5142 Domanda intesa a conferire l obbligatorietà generale per il Cantone Ticino al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il commercio al dettaglio, fino

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107 1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107 Termine di iscrizione 28 giugno 2014. 2.5 Moduli complementari per l ammissione ai curricoli sanitari HES-SO Per l ammissione ai corsi di bachelor sanitari

Dettagli

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate

Dettagli

Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica 27/2018 Bollettino ufficiale delle leggi 15 giugno 215 Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica (del 12 dicembre 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il

Dettagli

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile.

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile. Repubblica e Cantone del Ticino Dipartimento dell educazione della cultura e dello sport CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE 091/816 01 11-12 Via Cappuccini 2, CP 742 Fax 091/816 01 19 LOCARNO e-mail: decs-cpc.locarno@edu.ti.ch

Dettagli

CAPITOLO I Piani degli studi

CAPITOLO I Piani degli studi Regolamento relativo ai piani provvisori degli studi per le Scuole medie di commercio (SMC), inclusa la Scuola professionale per sportivi d élite (SPSE), e le Scuole professionali commerciali (SPC) dei

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016 1 Foglio ufficiale 58/2016 Venerdì 22 luglio 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di economia del 21 marzo 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di economia del 21 marzo 2016 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di economia del 21 marzo 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport visti: l ordinanza del DEFR concernente le esigenze

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport visti: l ordinanza del DEFR concernente

Dettagli

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Decreto legislativo concernente l elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 15 dicembre 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E

Dettagli

Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)

Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I La legge

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI, CANOBBIO

SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI, CANOBBIO SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI, CANOBBIO Regolamento interno dei moduli complementari per l ammissione ai curricoli sanitari delle scuole universitarie professionali (SUP)

Dettagli

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) Modifica del 28 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 ottobre 2008 1 sul

Dettagli

L istituto offre inoltre un sito internet di riferimento a cui si accede digitando:

L istituto offre inoltre un sito internet di riferimento a cui si accede digitando: Repubblica e Cantone del Ticino Dipartimento dell educazione della cultura e dello sport CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE 091/816 01 11-12 Via Cappuccini 2, CP 742 Fax 091/816 01 19 LOCARNO e-mail: decs-cpc.locarno@edu.ti.ch

Dettagli

Foglio e Bollettino ufficiale www.ti.ch/fu N. 011/2018 del 06.02.2018 Atti legislativi e dell'amministrazione Iscrizione ai Corsi di maturità professionale MP2 (corsi per professionisti qualificati destinati

Dettagli

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) 9.1.3.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato; richiamato l art. 99 della

Dettagli

Il progetto di Regolamento contiene per necessità di cose parecchi riferimenti alle normative cantonali a cui basta, per brevità, rinviare.

Il progetto di Regolamento contiene per necessità di cose parecchi riferimenti alle normative cantonali a cui basta, per brevità, rinviare. - la classificazione delle funzioni del corpo di Polizia comunale e gli stipendi corrispondessero a quelli della Polizia cantonale, fatta eccezione per le funzioni del Comandante e Vice-comandante (art.

Dettagli