Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

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1 Repubblica e Cantone 385 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 13 settembre 48/2013 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF ) (dell 11 settembre 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Visti i controlli effettuati, nel corso del 2013, dall Ufficio dell ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell art. 360a CO nel settore del prestito di personale, segnatamente nelle aziende (non sottoposte al CCL per il settore del prestito di personale) che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF ; considerata l esaustività dell inchiesta che ha interessato tutte le aziende non sottoposte al CCL; preso atto della decisione della Commissione tripartita del 28 giugno 2013 di proporre al Consiglio di Stato l adozione di un contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF ; vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 57/2013 di martedì 16 luglio 2013 del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF ; ritenuto che entro il termine fissato (30 giorni dalla pubblicazione) non sono state presentate osservazioni; richiamati: il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg., la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell 8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell 8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell 11 marzo 2008 e il relativo regolamento; decreta: L entrata in vigore del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i la-

2 48/2013 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 13 settembre 386 voratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF è fissata al 1 ottobre Bellinzona, 11 settembre 2013 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella Allegato Contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio. Art. 1 Campo di applicazione Il CNL con salari minimi vincolanti è applicabile a tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF Art. 2 Importo del salario minimo Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento della 13 mensilità): Lavoratori non qualificati CHF 16.46/ora Lavoratori qualificati CHF 21.95/ora Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento di 12 mensilità): Lavoratori non qualificati CHF 17.83/ora Lavoratori qualificati CHF 23.78/ora Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza 3.6% per 9 giorni festivi Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi I salari minimi saranno adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari del CCL per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo di almeno CHF Art. 4 Altre disposizioni Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL. Art. 5 Entrata in vigore e durata Il Consiglio di Stato stabilisce l entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che, per quanto concerne i lavoratori presi in prestito, presentano un salario annuo inferiore a CHF Il contratto ha una validità di 2 anni.

3 48/2013 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 13 settembre 387 Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione (dell 11 settembre 2013) Scopo e campo di applicazione Frequenza minima dei controlli Vigilanza Persone autorizzate Rilascio dell autorizzazione IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 41f e 41g della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), decreta: Art. 1 1Gli impianti a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti, devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l innesco di incendi. 2Il presente regolamento non si applica agli impianti d incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali. Art. 2 1I controlli e le pulizie devono avvenire con intervalli adeguati. In caso di due pulizie all anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l impianto è in funzione. 2La frequenza minima dei controlli e delle pulizie è indicata nell allegato 1. Essa si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario ed in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili. Art. 3 1La vigilanza sulla frequenza dei controlli e della pulizia degli impianti spetta ai municipi. 2Essi aggiornano il catasto degli impianti secondo le disposizioni cantonali e provvedono a registrare l avvenuto controllo o pulizia sulla scorta della certificazione rilasciata dallo spazzacamino o tramite copie delle fatture. 3Lo spazzacamino, ad ogni intervento, ha l obbligo di trasmettere al municipio la certificazione dell avvenuto controllo o pulizia o la copia delle fatture. 4I municipi possono ordinare controlli e pulizie supplementari. Art. 4 Il controllo e la pulizia devono essere svolti: a) per gli aggregati di combustione e gli impianti di evacuazione dei gas combusti, da spazzacamini autorizzati ai sensi dell art. 5; b) per gli aggregati di combustione alimentati automaticamente con combustibili solidi (stufe a pellet, impianti a pellet o a cippato, ecc.), da spazzacamini autorizzati che abbiano frequentato i corsi specifici sui relativi tipi di impianto, organizzati dalle associazioni specifiche e riconosciute dal Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento); c) per gli aggregati di combustione alimentati a gas, da spazzacamini abilitati in possesso della certificazione rilasciata dalla SSIGA per il controllo e i lavori di pulizia sugli impianti di riscaldamento a gas. Art. 5 1L autorizzazione ad esercitare le attività di controllo e pulizia degli impianti a combustione sul territorio cantonale è rilasciata dal Dipartimento. 2Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al possesso dell attestato federale di capacità nella professione di spazzacamino o di un attestato almeno equipollente e, per il controllo e pulizia di aggregati di combustione alimentati a gas, dell ulteriore certificazione SSIGA.

4 48/2013 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 13 settembre 388 3L elenco delle persone autorizzate ad esercitare la professione è tenuto dal Dipartimento ed aggiornato una volta all anno. Tutti i cambiamenti che intervengono rispetto alla lista ufficiale devono essere segnalati dagli interessati al Dipartimento. 4L elenco viene pubblicato una volta all anno sul Foglio ufficiale cantonale. Obblighi Tariffa Norma transitoria Disposizioni finali Art. 6 1Il proprietario dell impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire un corretto funzionamento ed un adeguata manutenzione, in conformità con l allegato 1. 2Lo spazzacamino chiamato ad eseguire la pulizia di un impianto segnala, nell ambito specifico, al proprietario ed al municipio eventuali inosservanze riscontrate rispetto alla corretta applicazione delle direttive dell Associazione svizzera degli istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi. 3Il municipio ordina l esecuzione degli interventi di pulizia omessi e/o il ripristino dello stato di sicurezza degli impianti calorici a combustione e dei locali che li ospitano. In caso di inadempienza del proprietario le spese dell intervento sostitutivo sono a carico di quest ultimo. 4Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente ai disposti dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo. 5Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell OTRif deve essere richiesta l assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla Sezione protezione aria, acqua e suolo. Art. 7 La tariffa massima applicabile per le prestazioni dello spazzacamino è stabilita all allegato 2. Art. 8 Per gli spazzacamini non ancora in possesso dei requisiti previsti dall art. 4 lett. b) e c), è concesso un termine di due anni dall entrata in vigore del presente regolamento per ottenere le rispettive certificazioni. Art. 9 1Il Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione del 19 settembre 1979 è abrogato. 2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 ottobre Bellinzona, 11 settembre 2013 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella Allegato 1 Numero minimo di controlli o pulizie I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas) 1 Impianti alimentati con combustibili solidi 1.1 Installazioni di riscaldamento primario 2 volte all anno 1.2 Installazioni di riscaldamento secondario 1 volta all anno*

5 48/2013 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 13 settembre Impianti alimentati con combustibili liquidi 2.1 Impianti ad evaporazione d olio (stufe a nafta) 2 volte all anno 2.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale 70 kw 1 volta all anno 2.3 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kw 2 volte all anno 3 Impianti alimentati con combustibili gassosi 3.1 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale 70 kw 1 volta ogni 2 anni 3.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kw 1 volta all anno 3.3 Impianti con bruciatore atmosferico 1 volta ogni 2 anni 4 Impianti funzionanti con 2 combustibili I termini d intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile. * In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l usufruttuario dell impianto. II Impianti a combustione professionali ed industriali Si fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc. Gli intervalli d intervento devono essere concordati con la direzione dell impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I. Allegato 2 Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino 1 Canna fumaria 1.1 Canna fumaria fino a tre piani Supplemento per ogni piano fr fr Canne fumarie industriali a regia oraria 2 Stufe 2.1 Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali fr Stufa economica fr Stufa alberghiera a regia oraria 2.4 Stufa ad aria calda fr Stufa a nafta compreso filtro fr Caminetto compreso canna fumaria (lavoro eseguito a regia oraria assieme ad altri lavori di pulizia) 2.7 Caminetto compreso canna fumaria (considerato quale fr unico lavoro di pulizia) 2.8 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio inserti a regia oraria

6 48/2013 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 13 settembre Tubi e canali 3.1 Tubi smontabili, al metro fr Canali laterali (non accessibili) fr Riscaldamenti 4.1 Tariffa di base fr Fino a 150 kw, ogni kw fr Da 151 kw fino a 250 kw, ogni kw fr Oltre 250 kw, ogni kw fr Trattamento chimico a regia oraria 4.6 Lavaggio chimico a regia oraria 5 Impianti artigianali a regia oraria 6 Lavori a regia oraria 6.1 Maestro spazzacamino fr Spazzacamino fr Aiuto spazzacamino fr Apprendista 1 anno fr anno fr anno fr Lavori festivi e fuori orario 7.1 Sabato secondo contratto lavorativo aumento del 50% 7.2 Giorni festivi aumento del 100% 7.3 Lavori notturni (18.00 alle 06.00) aumento del 50% 8 Fatturazione minima Il totale della fattura per un intervento è al minimo di fr Spostamento Nessun costo deve essere fatturato al cliente La fatturazione a regia può essere applicata solo per il controllo e la pulizia degli impianti a gas atmosferici, per gli impianti a combustibili solidi alimentati automaticamente e per i lavori la cui durata non è prevedibile.

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