Fascicolo Informativo

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1 Fascicolo Informativo della Polizza Collettiva stipulata tra Lighthouse General Insurance Company Limited e Lighthouse Life Assurance Company Limited (l Assicuratore) e GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. (il Contraente) Contratto di assicurazione collettiva ad adesione individuale abbinata ai contratti di locazione finanziaria di GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Glossario Nota Informativa Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato a ciascun Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, e, in caso di vendita telefonica, deve essere trasmesso all Assicurato prima che lo stesso sia vincolato al contratto di assicurazione offerto mediante tale tecnica di comunicazione a distanza AVVERTENZA - Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima della adesione alla Polizza Collettiva. Data ultimo aggiornamento di tutti i documenti contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 7 marzo 2014 LIGHTHOUSE GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED Company nr Sede Legale 913 Eurport - Gibilterra LIGHTHOUSE LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Company nr Sede Legale 913 Eurport - Gibilterra

2 GLOSSARIO Assicurato: la persona fisica o giuridica nel cui interesse viene stipulata l assicurazione, che ha stipulato con il Contraente il Contratto, ed è identificata nello stesso come utilizzatore Assicuratore: congiuntamente, le imprese di assicurazione Lighthouse General Insurance Company Limited e Lighthouse Life Assurance Company Limited (si rinvia alla Nota Informativa, sezione A, per il dettaglio delle garanzie prestate da ciascuna compagnia) Canone Protetto: il canone mensile iniziale, quale risulta dal Contratto di Leasing secondo l originario piano di ammortamento. Nel caso in cui il Contratto non preveda canoni mensili bensì bimestrali, trimestrali, ecc. il Canone Protetto si otterrà frazionando su base mensile il canone bimestrale o trimestrale iniziale del Contratto. Contraente: GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.p.a. - con sede legale in Mondovì (CN), Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola - iscritta nel Registro delle imprese di Imprese di Cuneo e nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI), sezione D a seguito di richiesta in data 29 giugno 2007, n di iscrizione D che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati. Contratto di Leasing: il contratto di locazione finanziaria, di durata compresa tra 6 e 72 mesi, stipulato tra il Contraente (in qualità di concedente ) e l Assicurato (in qualità di utilizzatore ), nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dalla locazione in abbinamento al quale sono offerte le garanzie assicurative oggetto della Polizza Collettiva. Condizioni fisiche o patologiche pre-esistenti: qualsiasi Infortunio verificatosi o qualsiasi Malattia diagnosticata alla Persona Designata nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di decorrenza delle garanzie assicurative. Data di Decorrenza: La data di decorrenza delle coperture assicurative è identificata come segue: a) in caso di adesione al punto vendita: la data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il Modulo di Adesione viene sottoscritto dall Assicurato o, se successivo, del giorno in cui il Contratto di Leasing è perfezionato b) in caso di adesione telefonica: 1) nel caso in cui la Persona Designata coincida con l Assicurato: la data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui l Assicurato / Persona Designata, contattato telefonicamente, ha manifestato il proprio consenso ad aderire alla Copertura; 2) nel caso in cui la Persona Designata non coincida con l Assicurato, la data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui viene restituito il Modulo di Adesione firmato Inabilità Totale Temporanea: la perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità dell Assicurato di svolgere la propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia, protratta per un periodo consecutivo ed ininterrotto di almeno 30 giorni Indennizzo: la somma dovuta dall Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1. l'asfissia di origine non morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile (con grado percentuale di invalidità pari al 100%) da parte della Persona Designata della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della Polizza anche quando il grado percentuale di invalidità permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 60% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R n 1124, denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA (allegata al presente Fascicolo Informativo). Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38 che abbiano sostituito la predetta tabella, in considerazione dei fini assicurativi. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Modulo di Adesione: il modulo per aderire alla Polizza Collettiva (salvo quanto previsto dall art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione in caso di adesione telefonica). Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita, o comunque redditizia, svolta dalla Persona Designata con carattere di abitualità e prevalenza per conto dell Assicurato per un periodo di almeno 16 ore settimanali. Periodo di Carenza: periodo di tempo di 30 giorni immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale una garanzia assicurativa non ha efficacia. Periodo di Franchigia Assoluta: periodo di tempo di 30 giorni immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. Periodo di Riqualificazione: è il periodo di tempo minimo di 30 giorni consecutivi, durante il quale l Assicurato abbia Glossario Pagina 1 di 2

3 ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, che deve intercorrere tra la cessazione di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, ed il verificarsi di un Sinistro successivo, ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo. Il Periodo di Riqualificazione è di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. Persona Designata: la persona fisica, che presenta i requisiti di cui all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, indicata dall Assicurato, d accordo con il Contraente, nel Modulo di Adesione e in relazione alla quale rilevano i Sinistri oggetto delle coperture di cui alla presente Polizza Collettiva. Persona Designata può essere sia l Assicurato stesso (qualora Assicurato sia una persona fisica), sia un'altra persona che svolga la propria Normale Attività Lavorativa con un ruolo di responsabilità nell attività dell Assicurato, o comunque svolga un ruolo fondamentale per l attività stessa. Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione collettiva stipulato tra l Assicuratore ed il Contraente, formato dall insieme inscindibile delle polizze n. LH9001 e n. LH9003 emesse da Lighthouse Life Assurance Company Limited, e n. LH9002 e n. LH9004 emesse da Lighthouse General Insurance Company Limited La presente copertura assicurativa è abbinata ai Contratti di Leasing a protezione del credito (Prodotto assicurativo c.d. Ppi - personal protection insurance ). Premio: con riferimento a ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma in denaro dovuta all Assicuratore quale corrispettivo per tutte le garanzie assicurative. Sinistro: ciascuno degli eventi dannosi (Morte, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea) accaduti alla Persona Designata per il quale è prestata l assicurazione. Glossario Pagina 2 di 2

4 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e ciascun Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Collettiva o dell adesione alla stessa o comunque prima di essere vincolati. Essendo prevista la possibilità di collocare le coperture assicurative della Polizza Collettiva anche mediante contatto telefonico, la presente Nota Informativa, in conformità all art. 8 comma 1 del Regolamento IVASS n. 34/2010, è integrata con le informazioni di cui agli articoli 67-quater e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) sulla vendita a distanza di servizi assicurativi. A) INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI Le garanzie assicurative oggetto della Polizza Collettiva sono prestate dalle seguenti compagnie di assicurazione: LIGHTHOUSE LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, con sede legale in Suite 913b Eurport, Gibilterra (telefono: fax: enquiries@lighthouseassurance.com sito internet La compagnia è soggetta all autorità di vigilanza dell FSC (Financial Service Commission, sito internet numero di registrazione 92318; è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i rami vita (provvedimento G.U. n del 12/08/2008); è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco II, nr. I LIGHTHOUSE GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED, con sede legale in Suite 913b Eurport, Gibilterra (telefono: fax: enquiries@lighthouseassurance.com sito internet La compagnia è soggetta all autorità di vigilanza dell FSC (Financial Service Commission, sito internet numero di registrazione 92317; è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i rami danni (provvedimento G.U. n del 12/08/2008); è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco II, nr. I In particolare: Lighthouse Life Assurance Company Limited presta le garanzie di ramo vita Morte (qualunque sia la durata), nonché, Invalidità Totale Permanente (se pari o superiori ai 60 mesi di durata) e Inabilità Totale Temporanea (se pari o superiori ai 60 mesi di durata) Lighthouse General Insurance Company Limited presta le garanzie di ramo danni Invalidità Totale Permanente (se inferiori ai 60 mesi di durata) e Inabilità Totale Temporanea (se inferiori ai 60 mesi di durata). Lighthouse Life Assurance Company Limited e Lighthouse General Insurance Company Limited appartengono entrambe al gruppo General Electric. La Polizza Collettiva non prevede l investimento dei Premi. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE L ammontare del patrimonio netto di Lighthouse Life Assurance Company Limited è pari a 44 milioni di Euro (di cui 29% di capitale sociale e 71% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità dell impresa è pari al 574%. L ammontare del patrimonio netto di Lighthouse General Insurance Company Limited è pari a 99 milioni di Euro (di cui 7% di capitale sociale e 93% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità dell impresa è pari al 1298%. Si precisa che l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato (anno 2012). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet delle compagnie B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: (i) (ii) (iii) prestazioni in caso di Morte della Persona Designata prestazioni in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia della Persona Designata prestazioni in caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia della Persona Designata L Assicurato può aderire alla Polizza Collettiva scegliendo o il pacchetto assicurativo Lease&Life (che prevede l attivazione delle garanzie Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia) o il pacchetto assicurativo Lease&Life PLUS (che prevede l attivazione delle garanzie Morte, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Nota Informativa Pagina 1 di 6

5 Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia), attivando congiuntamente tutte le garanzie previste dal pacchetto prescelto. Si rinvia agli artt. 20, 25 e 32 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni assicurative previste per ciascuna garanzia prestata, cioè per l identificazione dell Indennizzo che l Assicuratore si obbliga a liquidare in caso di Sinistro. Le garanzie assicurative hanno una durata pari alla durata del Contratto di Leasing, con un massimo di 72 (settantadue) mesi. Avvertenza - Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. A) Tutte le garanzie assicurative sono prestate in riferimento alla Persona Designata. Al riguardo, si precisa che sono previste delle condizioni di assicurabilità della Persona Designata, sprovviste delle quali una persona fisica non può assumere tale qualifica ai fini della Polizza Collettiva. Si rinvia all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. B) In caso di Inabilità Totale Temporanea, l Indennizzo è corrisposto esclusivamente se lo stato di Inabilità Totale Temporanea persiste, nel corso della durata di efficacia della garanzia, per un periodo consecutivo ed ininterrotto di almeno 30 giorni (quindi, ad esempio, un periodo di Inabilità Total Temporanea di 20 giorni non dà diritto al percepimento dell Indennizzo). C) Sono previsti dei casi di esclusione di operatività delle garanzie, che possono dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: art. 22 (esclusioni applicabili alla garanzia Morte), art. 27 (esclusioni applicabili alla garanzia Invalidità Totale Permanente), art. 34 (esclusioni applicabili alla garanzia Inabilità Totale Temporanea). D) In riferimento alla garanzia Inabilità Totale Temporanea, sono previste alcune limitazioni delle garanzie che possono dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo, quali il Periodo di Franchigia Assoluta ed il Periodo di Riqualificazione. Il Periodo di Franchigia Assoluta è il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi del Sinistro in relazione al quale non viene riconosciuto alcun Indennizzo, pur sussistendone i presupposti per la relativa liquidazione (quindi, ad esempio, essendo previsto un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni, il primo Indennizzo mensile sarà liquidato decorsi 90 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea). Il Periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo minimo di 30 giorni, durante il quale l Assicurato abbia ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, che deve intercorrere tra la cessazione di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea, che è stato indennizzato, ed il verificarsi di un Sinistro successivo, ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo. Il Periodo di Riqualificazione è di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente (quindi, ad esempio, essendo previsto un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni, se un secondo sinistro per Inabilità Totale Temporanea, derivante dallo stesso Infortunio o Malattia del precedente, si verifica 150 giorni dopo la cessazione del primo, il secondo sinistro non è indennizzabile). Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: artt. 31 e 36. Avvertenza Sono presenti dei massimali. Per quanto riguarda i massimali si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: art. 21 (per la garanzia Morte), art. 26 (per la garanzia Invalidità Totale Permanente), art. 33 (per la garanzia Inabilità Totale Temporanea). Avvertenza E previsto un limite di età assicurabile La Persona Designata alla data di adesione alla Polizza deve essere di età non inferiore ai 18 anni e non aver ancora compiuto i 69 anni art. 3 (Persona designata: condizioni di assicurabilità). Si rinvia al seguente articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: art PERIODO DI CARENZA Avvertenza - In riferimento alla garanzia garanzia Inabilità Totale Temporanea, è previsto un Periodo di Carenza, che può dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. Il Periodo di Carenza è il periodo di tempo di 30 giorni immediatamente successivo alla Data di Decorrenza di tale garanzia, durante il quale la stessa non ha efficacia e, conseguentemente, nessun Indennizzo è dovuto dall Assicuratore qualora la data del Sinistro cada durante tale lasso di tempo (quindi, ad esempio, essendo previsto un Periodo di Carenza di 30 giorni, un sinistro per Inabilità Totale Temporanea verificatosi dopo 20 giorni dalla Data di Decorrenza di tale garanzia non è indennizzabile). Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: artt. 4.5 e DICHIARAZIONI IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE Avvertenza - Si richiama l attenzione della Persona Designata sulla necessità di sottoscrivere in maniera veritiera la dichiarazione di buona salute contenuta nel Modulo di Adesione. Prima di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute, si avverte la Persona Designata che: (a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dalla Persona Designata possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile; Nota Informativa Pagina 2 di 6

6 (b) (c) è necessario verificare l esattezza e la rispondenza a verità della dichiarazione di buono stato di salute prima della sua sottoscrizione; la Persona Designata può sottoporsi a visita medica presso propri medici di fiducia. Il costo di tale visita medica sarà a carico della Persona Designata stessa (o dell Assicurato). In tal caso, l Assicuratore si riserva il diritto di prestare o meno la copertura assicurativa previo esame della documentazione sanitaria prodotta. 6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO VARIAZIONI DI PROFESSIONE O ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA PERSONA DESIGNATA MODIFICA DELLA PERSONA DESIGNATA L Assicurato è liberato dall onere di comunicare all Assicuratore eventuali variazioni di professione o attività lavorativa svolta dalla Persona Designata. Avvertenza - Tuttavia, si precisa che è prevista una limitazione che può dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. Infatti, tutte le garanzie assicurative operano qualora, alla data del Sinistro, la Persona Designata svolga effettivamente la propria Normale Attività Lavorativa con un ruolo di direzione dell attività dell Assicurato, o comunque svolga un ruolo fondamentale per l attività economica della società stessa. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: 22.3, 27.3 e Si precisa che è prevista la facoltà per l Assicurato di variare la Persona Designata nel corso della durata di efficacia delle garanzie. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: artt. 3.4 e PREMIO Con riferimento a ciascun Assicurato, il Premio dovuto all Assicuratore, per l intera durata delle coperture assicurative ( Premio Totale ), si ottiene applicando un tasso unico Premio al capitale relativo alla locazione finanziaria al netto dell anticipo versato dall Assicurato in forza del Contrato di Leasing, ed è in funzione del pacchetto assicurativo attivato (Lease&Life o Lease&Life PLUS), come segue: Tasso Unico di Premio (inclusivo di imposte) Lease&Life Lease&Life PLUS 2,30% del capitale finanziato dal Contraente al netto dell anticipo del Contratto di Leasing 3,85% del capitale finanziato dal Contraente al netto dell anticipo del Contratto di Leasing Il tasso unico di premio, identico per tutti gli Assicurati, e diverso a seconda di attivazione del pacchetto Lease&Life o del pacchetto Lease&Life PLUS, è stato determinato sulla base delle adesioni prevedibili alla Polizza Collettiva. Con riferimento alla parte di Premio relativo alle garanzie Morte e Invalidità Totale Permanente, il tasso unico di Premio è stato determinato anche in funzione dell età e del sesso, secondo un valore medio calcolato sulle adesioni attese, e non tiene conto di età e sesso della singola Persona Designata. Il Premio Totale viene rateizzato mensilmente. Ciascuna rata mensile di Premio è calcolata dividendo il Premio Totale per il numero dei canoni mensili dovuti in base al Contratto di Leasing. Il Premio Totale è conseguentemente corrisposto dall Assicurato a rate, mediante aggiunta del relativo ammontare ai canoni di locazione dovuti in base al Contratto di Leasing. Le rate di Premio saranno corrisposte con una periodicità uguale a quella prevista dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria. Si precisa che non sono previsti altri mezzi di pagamento del Premio. In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Leasing cesserà automaticamente anche la copertura assicurativa e nessuna rata di Premio mensile sarà più dovuta dall Assicurato. Si rinvia all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il Premio Totale è integralmente a carico dell Assicurato e rappresenta il totale dei costi a carico dello stesso (non sono previsti costi a carico del Contraente). In riferimento al Premio imponibile (al netto quindi delle tasse), per ogni singola adesione, la quota parte percepita in media dall intermediario / Contraente a titolo di provvigioni di intermediazione è pari al 40% dello stesso (quindi, a mero titolo esemplificativo, su un Premio mensile imponibile di importo pari a 15, sono applicati 6,00 di costi a titoli di provvigioni di intermediazione). Il valore assoluto relativo ad ogni singola adesione è indicato nel Modulo di Adesione. Nota Informativa Pagina 3 di 6

7 C) INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 8. COSTI GRAVANTI SUL PREMIO La seguente tabella evidenzia tutti i costi gravanti sul Premio imponibile (che restano a carico dell Assicurato), al netto delle imposte di legge: 1. PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE 40% del Premio imponibile 2. ALTRI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO A CARICO DELL ASSICURATO. Spese amministrative. 6,70% del Premio imponibile Al Premio imponibile vanno aggiunte le imposte di legge (sempre a carico dell Assicurato), in misura pari a quanto indicato nel seguente par SCONTI 9.1 Non è previsto alcuno sconto di Premio in favore del singolo Assicurato aderente alla Polizza Collettiva. 10. REGIME FISCALE Le imposte e le tasse relative o discendenti dalla Polizza Collettiva sono a carico dell Assicurato. Il regime fiscale applicabile alla Polizza Collettiva è il seguente Regime fiscale dei premi Imposta sul Premio I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all imposta del 2,5% del premio imponibile. Conseguentemente, con riferimento alla presente Polizza Collettiva, la parte di Premio della garanzia Morte non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa a tutte le altre garanzie è soggetta all imposta del 2,5% del premio imponibile. Le imposte relative sono a carico dell Assicurato. Detrazione fiscale del Premio ai fini IRPEF Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l Assicurato persona fisica ha diritto ad una detrazione del 19% dall imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge fiscale vigente. La detrazione fiscale compete al soggetto che sopporta l onere economico del pagamento del Premio, cioè all Assicurato Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in base al presente contratto di assicurazione sono esenti da IRPEF. Le somme corrisposte in caso di Morte sono anche esenti dall imposta sulle successioni. D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 11. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per l identificazione delle modalità di adesione alla Polizza Collettiva e relativo perfezionamento del contratto, anche con specifico riferimento alle ipotesi di adesione telefonica. Si rinvia altresì all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per l identificazione della data di decorrenza delle coperture assicurative. 12. DIRITTO DI RIPENSAMENTO DELL ASSICURATO ENTRO 30 GIORNI DALL ADESIONE L Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, in caso di adesione telefonica, entro il termine di 30 giorni dal giorno di addebito della prima rata di Premio di cui all art. 6.5 (clausola di ripensamento). Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tale diritto e i relativi effetti. 13. DIRITTO DI RECESSO DELL ASSICURATO L Assicurato ha altresì facoltà di recedere mensilmente dalla Polizza Collettiva, senza oneri. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tale diritto e i relativi effetti. 14. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in: Nota Informativa Pagina 4 di 6

8 dieci anni, in riferimento alle garanzie di ramo vita prestate da Lighthouse Life Assurance Company Limited due anni, in riferimento alle garanzie di ramo danni prestate da Lighthouse General Insurance Company Limited. Il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art c.c. In riferimento alle garanzie di ramo vita, si precisa che qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione decennali, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l Assicuratore e/o il Contraente e, dall altra parte, l Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell Assicurato. 16. LINGUA Il presente Fascicolo Informativo è interamente redatto in lingua italiana. 17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO L Assicuratore comunicherà all Assicurato, per il tramite del Contraente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto. 18. CONFLITTI DI INTERESSE Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla circostanza che l intermediario contraente della Polizza Collettiva, GE Capital Servizi Finanziari s.p.a., ha un proprio interesse alla promozione e distribuzione della Polizza Collettiva, sia perché l adesione alla Polizza Collettiva viene offerta solamente a coloro i quali hanno sottoscritto con GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. un Contratto di Leasing, sia perché GE Capital Servizi Finanziari s.p.a., percepisce, in qualità di intermediario assicurativo, una provvigione per l attività di raccolta delle adesioni alla Polizza Collettiva. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla circostanza che il contraente ed intermediario della Polizza Collettiva GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. e le compagnie di assicurazione Lighthouse Life Assurance Company Limited e Lighthouse General Insurance Company appartengono al medesimo gruppo societario (il gruppo GE General Electric) e sono interamente detenute da General Electric Capital Corporation (USA). E) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 19. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Avvertenza Sono previsti specifiche modalità e termini per la denuncia di un Sinistro. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia di un sinistro valevoli per tutte le garanzie, nonché agli art. 23, 28, e 35 per l identificazione della relativa documentazione da presentare con riferimento a ciascuna garanzia. In ogni caso, in sede di Sinistro all Assicurato sarà fornito un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l elenco dei documenti da consegnare per ciascuna specifica garanzie. Avvertenza Ai fini del calcolo dell Indennizzo e dei suoi massimali e/o limitazioni, per data del Sinistro si intende: 1) per la garanzia Morte: la data di decesso dell Assicurato; 2) per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell Infortunio per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all azienda sanitaria locale o altra autorità competente; 3) per la garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: data coincidente con il giorno in cui l Assicurato cessa di svolgere la propria Normale Attività Lavorativa per conto dell Assicurato, come risultante da certificazione medica. 20. RECLAMI Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro, l Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o ), a: LIGHTHOUSE c/o Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami) - Via San Gregorio n Milano - fax , specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax o , e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'assicuratore ed il relativo riscontro. L Assicurato può reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all Assicuratore ed all IVASS (e relative procedure) sul sito internet sezione Per il consumatore Guida ai reclami, ove sono disponibili anche facsimili di reclamo da scaricare. Nota Informativa Pagina 5 di 6

9 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: Avvertenza - È fatto comunque salvo in ogni caso il diritto dell Aderente/Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 (e s.m.i.) qualora previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente. 21. ARBITRATO IRRITUALE PER LE CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA Qualora tra l Assicurato e l Assicuratore insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della Morte, dell Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente della Persona Designata, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici, che decideranno in modo irrituale con dispensa da ogni formalità di legge. Il luogo di svolgimento di tale arbitrato irrituale è la città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza/sede legale dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Si rinvia all art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza - È fatto comunque salvo in ogni caso il diritto dell Aderente/Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria competente. Lighthouse Life Assurance Company Limited e Lighthouse General Insurance Company sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. ll Rappresentante Legale delle compagnie David Harvey Nota Informativa Pagina 6 di 6

10 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE I termini impiegati in maiuscolo nelle seguenti condizioni generali e particolari di assicurazione (le Condizioni di Assicurazione ) hanno il significato indicato nel Glossario 1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 1.1 Le norme che seguono servono a definire l oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato. 1.2 Ad ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione, l Assicuratore si obbliga a pagare un Indennizzo al verificarsi, in riferimento alla Persona Designata, di uno dei seguenti eventi: (i) (ii) (iii) Morte Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia 1.3 In particolare, in caso di Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia della Persona Designata l Assicuratore liquiderà all Assicurato un Indennizzo consistente in un importo complessivo pari alla somma dei canoni residui di locazione finanziaria ancora dovuti alla data del Sinistro e del prezzo di opzione di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Leasing, in base agli artt. 20 e 25. In caso invece di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, l Assicuratore liquiderà all Assicurato l Indennizzo mensilmente per un importo pari al Canone Protetto, in base all art La garanzia Inabilità Totale Temporanea non opera se il Sinistro si verifica durante il Periodo di Carenza di cui all art. 30, né se il Sinistro si verifica durante il Periodo di Franchigia Assoluta di cui al successivo art. 31 e durante il Periodo di Riqualificazione di cui al successivo art Le garanzie non operano per i Sinistri verificatisi quali conseguenza di uno degli eventi qualificati come esclusioni nelle presenti Condizioni di Assicurazione, elencati nei successivi artt. 22, 27 e MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA 2.1 L Assicurato può aderire alla Polizza Collettiva scegliendo o il pacchetto assicurativo Lease&Life o il pacchetto assicurativo Lease&Life PLUS, attivando congiuntamente tutte le garanzie previste dal pacchetto prescelto, come da seguente tabella: Coperture assicurative attivabili Lease&Life Lease&Life PLUS Morte Morte Invalidità Totale Permanente Invalidità Totale Permanente (da Infortunio o Malattia) (da Infortunio o Malattia) - Inabilità Totale Temporanea (da Infortunio o Malattia) 2.2 Ciascun Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva mediante sottoscrizione di un Modulo di Adesione (redatto in duplice copia, rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Assicuratore). In caso di vendita telefonica, se la Persona Designata coincide con l Assicurato, l adesione alla Polizza Collettiva avviene mediante consenso prestato telefonicamente. 2.3 Ciascun Modulo di Adesione, predisposto dall Assicuratore, dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni dell Assicurato e della Persona Designata: a) importo oggetto del Contratto di Leasing (capitale assicurato iniziale) b) dati anagrafici dell Assicurato e della Persona Designata c) scelta del pacchetto assicurativo che si intende acquistare (Lease&Life o Lease&Life PLUS) d) importo del Premio mensile lordo e) evidenza di tutti i costi gravanti sul Premio imponibile mensile a carico dell Assicurato, con particolare evidenza (anche in valore assoluto) delle provvigioni di intermediazione f) apposita dichiarazione, sottoscritta dall Assicurato, attestante l avvenuta consegna o trasmisione da parte del Contraente, prima dell adesione alla Polizza Collettiva o di esserne vincolato, del Fascicolo Informativo (comprensivo di Glossario, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione) g) apposita dichiarazione di buono stato di salute, sottoscritta dalla Persona Designata. h) consenso al trattamento dei dati personali. Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 11

11 3. PERSONA DESIGNATA: CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ E MODIFICA 3.1 La Persona Designata è la persona fisica in relazione alla quale rilevano i Sinistri oggetto delle coperture di cui alla Polizza Collettiva. Persona Designata può essere sia l Assicurato stesso (qualora Assicurato sia una persona fisica) sia un'altra persona che svolga la propria Normale Attività Lavorativa con un ruolo di responsabilità nell attività dell Assicurato 3.2 Può essere indicata come Persona Designata solamente la persona fisica che: (i) (ii) (iii) (iv) svolga la propria Normale Attività Lavorativa con un ruolo di direzione dell attività ecopnomica dell Assicurato, o comunque svolga un ruolo fondamentale per l attività stessa alla data di adesione alla Polizza Collettiva sia di età non inferiore ai 18 anni e non abbia ancora compiuto i 69 anni, e sia di età tale per cui, alla data di scadenza del Contratto di Leasing, non abbia compiuto i 75 anni di età. abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute riportata nel Modulo di Adesione o comunque, in caso di vendita telefonica, abbia reso analoga dichiarazione di buono stato di salute qualora non coincidente con l Assicurato, abbia espresso il proprio consenso all assicurazione in favore dell Assicurato per il caso di Morte 3.3 Nel caso in cui la Persona Designata non presenti tutti i suddetti requisiti, le coperture assicurative non saranno operanti; conseguentemente l Assicurato non dovrà pagare alcun Premio e non avrà diritto ad alcun Indennizzo da parte dell Assicuratore. 3.4 Il Contraente si impegna a concorrere con l Assicurato nella scelta della Persona Designata e a fare in modo che, in relazione alla Persona Designata, ricorrano le condizioni di cui al precedente art Nel caso in cui la Persona Designata non presenti i suddetti requisiti e le coperture non siano quindi attivate, l Assicuratore invierà, per il tramite del Contraente, comunicazione scritta all Assicurato. 3.5 Nel caso in cui, nel corso del periodo di efficacia delle garanzie, il soggetto nominato quale Persona Designata inizialmente dall Assicurato cessi di svolgere la propria Normale Attività Lavorativa per conto dell Assicurato stesso, questi ha facoltà di comunicare all Assicuratore il nominativo di una nuova diversa Persona Designata. A tal fine, l Assicurato dovrà prendere contatti con l Assicuratore ed inviare all Assicuratore stesso un nuovo Modulo di Adesione, contenente i dati relativi alla nuova Persona Designata nonché i necessari consensi ivi richiesti. In questo caso le coperture assicurative dovranno essere quelle previste originariamente(non è quindi possibile cambiare pacchetto assicurativo) e saranno efficaci con riferimento alla nuova Persona Designata dal giorno in cui il Modulo di Adesione viene inviato all Assicuratore a condizione che: (i) (ii) (iii) la nuova Persona Designata abbia tutti i requisiti di cui all art. 3.2 che precede; la nuova Persona Designata abbia sottoscritto il nuovo Modulo di Adesione; l Assicuratore abbia comunicato all Assicurato di acconsentire al cambio di Persona Designata e sia trascorso un periodo di 30 giorni dalla data di tale consenso. 4. DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE PERIODO DI CARENZA 4.1 Per ciascun Assicurato, la data di decorrenza coincide con le ore 24 del giorno in cui il Modulo di Adesione viene sottoscritto dall Assicurato, o, se successivo, del giorno in cui il Contratto di Leasing è stato perfezionato. 4.2 In caso di vendita telefonica: a) nel caso in cui la Persona Designata coincida con l Assicurato: la data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui l Assicurato / Persona Designata, contattato telefonicamente, ha manifestato il proprio consenso ad aderire alla Copertura; b) nel caso in cui la Persona Designata non coincida con l Assicurato, la data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui viene restituito il Modulo di Adesione debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 4.3 Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Leasing, con un massimo di 72 mesi. 4.4 Fermo il diritto di ripensamento e di recesso dell Assicurato di cui all art. 5, e fermo quanto previsto all art. 6.5, tutte le coperture assicurative cessano anticipatamente, rispetto alla loro naturale scadenza: a) in caso di Sinistro per Morte o Invalidità Totale Permanente b) in qualsiasi caso di cessazione del Contratto di Leasing prima della sua scadenza naturale. 4.5 La garanzia per il caso di Inabilità Totale Temporanea è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni: conseguentemente, nessun Indennizzo è dovuto dall Assicuratore qualora la data del Sinistro cada durante il Periodo di Carenza (e parimenti nessun Indennizzo è dovuto anche qualora il Sinistro occorso durante il Periodo di Carenza perduri oltre il termine di durata del Periodo di Carenza). 5. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL ASSICURATO 5.1 L Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva, senza oneri, entro il termine di 30 giorni dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, in caso di adesione telefonica, entro il termine di 30 giorni dal giorno di addebito della prima rata di Premio di cui all art. 6.5 (clausola di ripensamento). In tal caso, l Assicuratore Condizioni di Assicurazione Pagina 2 di 11

12 provvederà a rimborsare all Assicurato, per il tramite del Contraente, l importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge, non rimborsabili. In tal caso, le coperture assicurative cessano alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso. 5.2 L Assicurato ha altresì facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva mensilmente, senza oneri, dandone comunicazione scritta al Contraente tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, le coperture assicurative cessano alla scadenza mensile successiva al ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Contraente. 5.3 L Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di ripensamento o di recesso mediante invio di una lettera raccomanda a.r. indirizzata a GE Capital Servizi Finanziari s.p.a., Via Vecchia di Cuneo n. 136, Loc. Pogliola, Mondovì (CN) o, in caso di adesione avvenuta telefonicamente, a GE Capital Servizi Finanziari s.p.a. c/o Bamado Servizi Assicurativi s.r.l. Via della Liberazione n Corsico (MI), tel PREMIO DOVUTO DA CIASCUN ASSICURATO: IMPORTO E MEZZI DI PAGAMENTO 6.1 Con riferimento a ciascun Assicurato, il Premio dovuto all Assicuratore, per l intera durata delle coperture assicurative ( Premio Totale ), si ottiene applicando un Tasso Unico di Premio al capitale relativo alla locazione finanziaria al netto dell anticipo versato dall Assicurato in forza del Contratto di Leasing, ed è in funzione del pacchetto assicurativo attivato (Lease&Life o Lease&Life PLUS), come segue: Tasso Unico di Premio (inclusivo di imposte) Lease&Life Lease&Life PLUS 2,30% 3,85% del capitale finanziato dal del capitale finanziato Contraente al netto dal Contraente al netto dell anticipo del Contratto dell anticipo del Contratto di di Leasing Leasing 6.2 L importo di Premio Totale così calcolato viene rateizzato mensilmente. Ciascuna rata mensile di Premio è calcolata dividendo il Premio Totale per il numero dei canoni mensili dovuti in base al Contratto di Leasing. Il Premio Totale è conseguentemente corrisposto dall Assicurato a rate, mediante aggiunta del relativo ammontare ai canoni di locazione dovuti in base al Contratto di Leasing. Il numero delle rate in cui sarà ripartito il Premio Totale sarà pari al numero delle rate mensili a scadere del canone di locazione dovuto in base al Contratto di Leasing. Le rate di Premio saranno corrisposte con una periodicità uguale a quella prevista dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria. L ammontare del Premio Totale, l ammontare della rata di Premio, il numero delle rate di Premio, saranno indicati nel Modulo di Adesione o, in caso di vendita telefonica, nella lettera di benvenuto contenuta all interno del Welcome Pack. 6.3 L Assicurato dovrà corrispondere tutte le rate di Premio anche nel caso in cui lo stesso abbia avanzato una richiesta di Indennizzo. In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Leasing cesserà automaticamente anche la copertura assicurativa e nessuna rata di Premio mensile sarà più dovuta dall Assicurato. 6.4 L Assicuratore conferisce al Contraente mandato per l incasso delle rate di Premio. In conseguenza del suddetto mandato, il pagamento delle rate di Premio effettuato dall Assicurato al Contraente (attraverso l aggiunta del relativo ammontare ai canoni di locazione dovuti in base al Contratto di Leasing) è come se fosse effettuato direttamente a favore dell Assicuratore, anche ai fini dell attivazione delle copertura; pertanto, il pagamento delle rate del Premio effettuato a favore del Contraente libera l Assicurato dai suoi obblighi verso l Assicuratore. Il Contraente, a sua volta, ogni mese, ha l obbligo di provvedere al pagamento delle rate di Premio all Assicuratore, in conformità agli accordi intercorsi. 6.5 Il primo addebito all Assicurato di Premio ricorrente avverrà sulla prima rata a scadere successiva alla Data di Decorrenza. Successivamente, il Contraente addebiterà all Assicurato una rata del Premio entro le ore 24:00 di ciascuno dei giorni indicati dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni di locazione finanziaria. Qualora l Assicurato non paghi la rata di Premio, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del Premio. La sospensione a causa del mancato pagamento del Premio potrà avere una durata massima di 60 giorni, dopodiché il contratto di assicurazione si intende automaticamente risolto, tutte le coperture assicurative cesseranno, e l Assicuratore non sarà più obbligato. 7. DENUNCIA DEI SINISTRI ED ONERI RELATIVI 7.1 In caso di Sinistro occorso alla Persona Designata, l'assicurato fermo restando l obbligo di cui al precedente art. 6.3 di continuare a corrispondere tutte le rate di Premio - deve darne tempestivo avviso scritto all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata all Assicuratore al seguente indirizzo: LIGHTHOUSE c/o Financial Insurance Company Limited Via San Gregorio, Milano Condizioni di Assicurazione Pagina 3 di 11

13 utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando il Servizio Clienti dell Assicuratore al numero verde telefonico (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi). 7.2 Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l Assicurato o i suoi aventi causa, ai fini della liquidazione dell Indennizzo, dovranno inviare all Assicuratore tutta la documentazione richiesta, elencata, per ogni specifica copertura, nelle relativa sezione delle Condizioni Particolari di assicurazione che seguono. 8. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO IN SEDE DI ADESIONE AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO IN CORSO DI CONTRATTO 8.1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dall Assicurato o dalla Persona Designata in sede di adesione alla Polizza Collettiva, possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. 9. ONERI FISCALI Le imposte e le tasse relative o discendenti dal contratto di assicurazione sono a carico dell Assicurato. 10. CESSIONE DEI DIRITTI 10.1 L Assicurato, senza il consenso del Contraente e/o dell Assicuratore, non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi, i diritti derivanti dalla Polizza Collettiva e dalle relative coperture assicurative attivate Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 10.1, nel caso in cui, nel corso della durata di efficacia delle garanzie, avvenga la cessione del Contratto di Leasing, la persona fisica o giuridica subentrante nel Contratto di Leasing stesso avrà facoltà di assumere la qualifica di Assicurato sottoscrivendo e inviando all Assicuratore, a tal fine, un nuovo Modulo di Adesione, contenente i dati relativi alla nuova Persona Designata ivi richiesti Le coperture assicurative (necessariamente le stesse previste dall opzione di prodotto scelta con l originario Modulo di Adesione), saranno efficaci con riferimento al nuovo Assicurato e alla nuova Persona Designata a condizione che: a) la nuova Persona Designata abbia tutti i requisiti di cui all art. 3.2 che precede; b) la nuova Persona Designata ed il nuovo Assicurato abbiano sottoscritto un nuovo Modulo di Adesione; c) l Assicuratore abbia comunicato all Assicurato di acconsentire alla cessione del contratto di assicurazione e sia trascorso un periodo di 30 giorni dalla data di tale consenso Resta inteso che, per effetto della sostituzione dell Assicurato e della Persona Designata validamente operata ai sensi dei precedenti punti 10.2 e 10.3, il cedente il Contratto di Leasing perderà la qualifica di Assicurato ed ogni diritto relativo alla Polizza Collettiva. 11. PRESCRIZIONE 11.1 I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in: - dieci anni, in riferimento alle garanzie di ramo vita prestate da Lighthouse Life Assurance Company Limited - due anni, in riferimento alle garanzie di ramo danni prestate da Lighthouse General Insurance Company Limited Il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art c.c Qualora, entro detto termine, l Assicuratore non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati. 12. LIMITI TERRITORIALI 12.1 Le coperture assicurative di cui alla Polizza Collettiva hanno validità in tutto il mondo 13. ALTRE ASSICURAZIONI 13.1 Resta convenuto che, con riferimento a ciascun Assicurato, le coperture assicurative attivate aderendo alla Polizza Collettiva possono cumularsi con altre coperture assicurative senza che l Assicurato sia tenuto a dare avviso all Assicuratore dell esistenza di queste ultime, fatto salva in ogni caso l applicabilità del massimale cumulativo di cui al successivo art. 21 e DIRITTO DI SURROGA 14.1 L Assicuratore rinuncia al diritto di surroga ex art c.c. verso il Contraente e l Assicurato.Colpa grave 15. COLPA GRAVE 15.1 In deroga all art c.c., le coperture assicurative si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dell Assicurato. Condizioni di Assicurazione Pagina 4 di 11

14 16. CONTROVERSIE 16.1 Qualora tra l Assicurato e l Assicuratore insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della Morte, dell Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente della Persona Designata, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio arbitale composto da tre medici L incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza/sede legale dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale 17. RECLAMI 17.1 Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione del Sinistro, l Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta o fax), a: LIGHTHOUSE c/o Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami) Via San Gregorio n Milano - fax specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso a mezzo telefax, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'assicuratore ed il relativo riscontro È fatto comunque salvo in ogni caso il diritto dell Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 (e s.m.i.) qualora previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente. 18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 18.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l Assicuratore e/o il Contraente e, dall altra parte, l Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell Assicurato. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Le seguenti Condizioni Particolari di Assicurazione si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali che precedono in relazione a ciascuna specifica copertura assicurativa. A) COPERTURA PER IL CASO DI MORTE ( LEASE&LIFE E LEASE&LIFE PLUS ) 19. RISCHIO ASSICURATO 19.1 Il rischio assicurato è il decesso della Persona Designata, avvenuto per qualsiasi causa, fatte salve le esclusioni di cui all art INDENNIZZO 20.1 In caso di Morte della Persona Designata, l Assicuratore si obbliga a liquidare un Indennizzo di importo pari alla somma delle seguenti voci: (i) (ii) tutti i canoni residui di locazione finanziaria - attualizzati secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing che, alla data del Sinistro l Assicurato deve ancora corrispondere al Contraente in forza del Contratto di Leasing, dal quale sarà dedotto l ammontare dei canoni scaduti e non pagati alla data del Sinistro; il prezzo di opzione di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Leasing Per data del Sinistro si intende la data di decesso dell Assicurato La garanzia Morte non prevede né conferisce alcun valore di riscatto. Condizioni di Assicurazione Pagina 5 di 11

15 21. MASSIMALE E LIMITAZIONI DI INDENNIZZO 21.1 L Indennizzo di cui al precedente punto 20.1 sarà pagato nei limiti del massimale di Euro ,00 per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Leasing che siano pendenti, tra l Assicurato e il Contraente, alla data del Sinistro. 22. ESCLUSIONI 22.1 La garanzia Morte non opera, e nessun obbligo di pagamento di Indennizzo sussiste in capo all Assicuratore, qualora il decesso della Persona Designata sia stato causato da: a) condizioni fisiche o patologiche pre-esistenti, da intendersi come qualsiasi Infortunio verificatosi o qualsiasi Malattia diagnosticata alla Persona Designata nei 12 mesi immediatamente precedenti la Data di Decorrenza; b) guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo Tuttavia: a) in deroga al precedente art lett. a), il Sinistro verrà in ogni caso liquidato nel caso in cui il decesso dell Assicurato si sia verificato dopo 24 mesi dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative; b) in deroga al precedente art lett. b), la copertura assicurativa per il caso Morte è estesa salvo il caso in cui la Persona Designata sia un soggetto appartenente al personale militare delle Forze Armate - ai Sinistri avvenuti all estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia la guerra dichiarata e non) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto la Persona Designata risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all estero La garanzia Morte non opera altresì qualora alla data del decesso la Persona Designata sia sprovvista della condizione precisata al precedente art. 3.2 (i). 23. DENUNCIA DI SINISTRO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 23.1 In caso di Sinistro per Morte della Persona Designata, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata all Assicuratore all indirizzo di cui al precedente art Unitamente all apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente art. 7 compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione dell Indennizzo, dovrà essere inviata all Assicuratore la documentazione seguente: a) copia della carta di identità della Persona Designata deceduta, nonché del certificato di morte della Persona Designata rilasciato dal comune di residenza della stessa b) documentazione comprovante la Normale Attività Lavorativa svolta dalla Persona Designata per conto dell Assicurato alla data del Sinistro c) indicazione del luogo, giorno e ora del decesso; indicazione delle cause del decesso / modalità di accadimento d) documentazione medica: eventuale relazione medica sulle cause del decesso; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di ricovero o degenza della Persona Designata presso ospedali o case di cura; copia di eventuale referto autoptico; copia questionario medico compilato dal medico curante; e) nel caso di morte violenta devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti: copia del verbale dell Arma dei Carabinieri o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall Autorità Giudiziaria competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso dell Assicurato; f) autorizzazione degli aventi causa della Persona Designata per: sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; consentire il trattamento da parte dell Assicuratore dei dati personali comuni e sensibili; consentire le indagini e gli accertamenti da parte di persone di fiducia dell Assicuratore il cui costo sarà a totale carico dello stesso 23.3 L Assicuratore potrà, in ogni momento e in ogni caso, richiedere all Assicurato e/o al Contraente, ulteriori prove documentali in ordine all accertamento dell indennizzabilità del Sinistro (quali, ad esempio, il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva ed il piano di ammortamento del Contratto di Leasing). B) COPERTURA PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA ( LEASE&LIFE E LEASE&LIFE PLUS ) 24. RISCHIO ASSICURATO 24.1 Il rischio assicurato è l Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia della Persona Designata L Invalidità Totale Permanente darà diritto al pagamento dell Indennizzo di cui all art. 25 sia quando il grado percentuale di invalidità permanente della Persona Designata sia pari al 100%, sia quando il grado percentuale Condizioni di Assicurazione Pagina 6 di 11

16 di invalidità permanente della Persona Designata sia comunque pari o superiore al 60%, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R n INDENNIZZO 25.1 In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia della Persona Designata, l Assicuratore si obbliga a liquidare un Indennizzo di importo pari alla somma delle seguenti voci: a) tutti i canoni residui di locazione finanziaria - attualizzati secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing che, alla data del Sinistro, l Assicurato deve ancora corrispondere al Contraente in forza del Contratto di Leasing, dal quale sarà dedotto l ammontare dei canoni scaduti e non pagati alla data del Sinistro; b) il prezzo di opzione di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Leasing Per data del Sinistro si intende: a) in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell Infortunio; b) in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all azienda sanitaria locale o altra autorità competente. 26. MASSIMALE E LIMITAZIONI DI INDENNIZZO 26.1 L Indennizzo di cui al precedente punto 25.1 sarà pagato nei limiti del massimale di Euro ,00 per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Leasing che siano pendenti, tra l Assicurato e il Contraente, alla data del Sinistro Eventuali Indennizzi già corrisposti per la garanzia Inabilità Totale Temporanea per il periodo successivo alla data in cui viene conteggiato l Indennizzo per la garanzia Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall ammontare totale dell Indennizzo dovuto per tale ultima garanzia L Indennizzo è dovuto soltanto qualora l Invalidità Totale Permanente sia stata presentata all autorità competente per il riconoscimento entro 24 mesi data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell Infortunio che l hanno provocata. 27. ESCLUSIONI 27.1 La garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia non opera, e nessun obbligo di pagamento di Indennizzo sussiste in capo all Assicuratore, qualora l Invalidità Totale Permanente della Persona Designata sia stata causata da: 27.2 Tuttavia: a) condizioni fisiche o patologiche pre-esistenti, da intendersi come da intendersi come qualsiasi Infortunio verificatosi o qualsiasi Malattia diagnosticata alla Persona Designata nei 12 mesi immediatamente precedenti la Data di Decorrenza; b) partecipazione della Persona Designata a qualsivoglia genere di attività illecita; c) guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo. a) in deroga al precedente art lett. a), il Sinistro verrà in ogni caso liquidato qualora si sia verificato dopo 24 mesi dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative; b) in deroga al precedente articolo 27.2 lett. c), la copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente è estesa salvo il caso in cui la Persona Designata sia un soggetto appartenente al personale militare delle Forze Armate - ai Sinistri avvenuti all estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia la guerra dichiarata e non) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto la Persona Designata risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all estero La garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia non opera altresì qualora alla data del Sinistro la Persona Designata sia sprovvista della condizione precisata al precedente art. 3.2 (i). 28. DENUNCIA DI SINISTRO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 28.1 In caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente dell'assicurato, l Assicurato o i suoi aventi causa devono darne tempestivo avviso scritto all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata all Assicuratore all indirizzo di cui al precedente art Unitamente all apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente art. 7 compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione dell Indennizzo, dovrà essere inviata all Assicuratore la documentazione seguente: a) copia della carta d identità della Persona Designata b) documentazione comprovante la Normale Attività Lavorativa svolta dalla Persona Designata per conto dell Assicurato alla data del Sinistro Condizioni di Assicurazione Pagina 7 di 11

17 c) documentazione medica: notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.), o, in difetto, di relazione del medico legale attestante l Invalidità Totale Permanente e il relativo grado, nonché i dettagli dell evento che l ha generata d) autorizzazione degli aventi causa della Persona Designata per: sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; consentire il trattamento da parte dell Assicuratore dei dati personali comuni e sensibili; consentire le indagini e gli accertamenti da parte di persone di fiducia dell Assicuratore il cui costo sarà a totale carico dello stesso 28.3 L Assicuratore potrà, in ogni momento e in ogni caso, richiedere all Assicurato e/o al Contraente, ulteriori prove documentali in ordine all accertamento dell indennizzabilità del Sinistro (quali, ad esempio, il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva ed il piano di ammortamento del contratto di leasing). C) COPERTURA PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA (GARANZIA OPERANTE SOLO IN CASO DI ATTIVAZIONE DI LEASE&LIFE PLUS) 29. RISCHIO ASSICURATO E SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 29.1 Il rischio assicurato è lo stato di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia della Persona Designata, che persiste per un periodo consecutivo ed ininterrotto di almeno 30 giorni, nel corso della durata di efficacia della garanzia. 30. PERIODO DI CARENZA La garanzia di Inabilità Totale Temporanea è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni immediatamente successivo alla Data di Decorrenza. Conseguentemente, nessun Indennizzo è dovuto dall Assicuratore qualora la data del Sinistro cada durante il Periodo di Carenza (e parimenti nessun Indennizzo è dovuto anche qualora il Sinistro occorso durante il Periodo di Carenza perduri oltre il termine di durata del Periodo di Carenza). 31. PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA La garanzia di Inabilità Totale Temporanea è soggetta ad un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni immediatamente successivo alla data di un Sinistro indennizzabile, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo INDENNIZZO 32.1 Fermo restando il Periodo di Franchigia Assoluta di cui all art. 31 e il Periodo di Carenza di cui all art. 30, in caso di Inabilità Totale Temporanea l Indennizzo consiste nel pagamento di una somma pari al Canone Protetto, dovuta dall Assicurato al Contraente secondo l originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Leasing, per ogni periodo consecutivo ed ininterrotto di 30 giorni di durata dello stato di Inabilità Totale Temporanea che persiste nel corso della durata di efficacia della garanzia. Pertanto, il primo Indennizzo mensile, pari ad un Canone Protetto, sarà liquidato solo se siano trascorsi almeno 60 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea decorrenti dalla data del Sinistro; gli Indennizzi mensili successivi per il medesimo Sinistro saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea. Nel caso in cui lo stato di Inabilità Totale Temporanea persista dopo la scadenza della garanzia, nessun Indennizzo sarà più dovuto Per data del Sinistro si intende la data coincidente con il giorno in cui l Assicurato cessa di svolgere la propria Normale Attività Lavorativa per conto dell Assicurato, come risultante da certificazione medica. È da tale data che inizia a decorrere il Periodo di Franchigia Assoluta. 33. MASSIMALE E LIMITAZIONI DI INDENNIZZO 33.1 Fermo restando che non sono indennizzabili i periodi di Inabilità Totale Temporanea inferiori ai 30 giorni, all Indennizzo si applicano i seguenti massimali: a) massimo Euro 5.200,00 per ogni Indennizzo mensile; b) massimo 12 Indennizzi mensili consecutivi, nel caso il medesimo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea continui ininterrottamente e consecutivamente per più periodi di 30 giorni; c) massimo 18 Indennizzi mensili nell arco dell intera durata della garanzia, in caso di più Sinistri successivi per Inabilità Totale Temporanea Ciascun massimale si applica cumulativamente a tutti i Contratti di Leasing stipulati da uno stesso Assicurato con il Contraente che siano pendenti alla data del Sinistro. Pertanto, anche in caso di pluralità di adesioni alla Polizza Collettiva, da parte di un medesimo soggetto che ha stipulato più Contratti di Leasing con il Contraente, l importo massimo versato dell Assicuratore per ciascun periodo di 30 giorni di Inabilità Totale Temporanea non potrà superare il massimale indicato al precedente art (a), ed il numero di Indennizzi mensili non potrà mai superare quanto indicato al precedente art (b) e (c). Condizioni di Assicurazione Pagina 8 di 11

18 34. ESCLUSIONI 34.1 La garanzia Inabilità Totale Temporanea non opera, e nessun obbligo di pagamento di Indennizzo sussiste in capo all Assicuratore, qualora l Inabilità Totale Temporanea sia stata causata da: 34.2 Tuttavia: a) condizioni fisiche o patologiche pre-esistenti, da intendersi come da intendersi come qualsiasi Infortunio verificatosi o qualsiasi Malattia diagnosticata alla Persona Designata nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di decorrenza delle garanzie assicurative; b) partecipazione della Persona Designata a qualsivoglia genere di attività illecita; c) guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo. a) in deroga al precedente art lett. a), il Sinistro verrà in ogni caso liquidato qualora si sia verificato dopo 24 mesi dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative; b) in deroga al precedente articolo 34.1 lett. c), la copertura assicurativa per il caso di Inabilità Totale Temporanea è estesa salvo il caso in cui la Persona Designata sia un soggetto appartenente al personale militare delle Forze Armate - ai Sinistri avvenuti all estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia la guerra dichiarata e non) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto la Persona Designata risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all estero La garanzia Inabilità Totale Temporanea non opera altresì qualora alla data del Sinistro la Persona Designata sia sprovvista della condizione precisata al precedente art. 2.4 (i). 35. DENUNCIA DI SINISTRO E ONERI RELATIVI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 35.1 In caso di Sinistro per Inabilità Totale Temporanea dell'assicurato, l Assicurato o i suoi aventi causa devono darne tempestivo avviso scritto all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata all Assicuratore all indirizzo di cui al precedente art Unitamente all apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente art. 9 compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione dell Indennizzo, dovrà essere inviata all Assicuratore la documentazione seguente: a) copia della carta di identità della Persona Designata b) documentazione medica: certificato medico emesso da un medico attestante l Inabilità Totale Temporanea; eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; eventuale fotocopia del certificato INPS di inabilità temporanea (copia di pertinenza INPS) rilasciato dal proprio medico o del certificato INAIL se infortunio sul posto di lavoro; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente; in caso di infortunio documentazione medica attestante le dinamiche (rapporto del 118, pronto soccorso) o delle Autorità se intervenute (polizia, carabinieri) Una volta avvenuto il pagamento dell Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata dello stato di Inabilità Totale Temporanea, l Assicuratore si riserva il diritto di richiedere all Assicurato la compilazione di un questionario medico ai fini dell accertamento del perdurare del diritto al riconoscimento dell Indennizzo L Assicurato ha l obbligo di comunicare tempestivamente all Assicuratore la cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea, mediante di comunicazione scritta inviata all indirizzo indicato nell art L Assicuratore potrà, in ogni momento e in ogni caso, richiedere all Assicurato e/o al Contraente, ulteriori prove documentali in ordine all accertamento dell indennizzabilità del Sinistro (quali, ad esempio, il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva ed il piano di ammortamento del contratto di leasing). 36. DENUNCE DI SINISTRO SUCCESSIVE PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE 36.1 Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Totale Temporanea se, tra la data del Sinistro successivo e la data di cessazione del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi, ovvero di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente, durante il quale l assicurato abbia ripreso la propria Normale Attività Lavorativa Nel caso in cui venga denunciato dall Assicurato un nuovo Sinistro derivante dal medesimo Infortunio o Malattia occorso alla Persona Designata entro 3 mesi dal ritorno allo svolgimento della Normale Attività Lavorativa, il Sinistro sarà considerato come continuazione del Sinistro precedente in quanto dovuto al medesimo Infortunio o Malattia, senza applicazione del summenzionato Periodo di Riqualificazione di 180 giorni. Condizioni di Assicurazione Pagina 9 di 11

19 Allegato alla Polizza LEASE & LIFE Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 n 1124) DESCRIZIONE PERCENTUALI D. - S. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore 85% 80% 75% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 30% 35% 45% 25% 25% 30% 40% 20% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione 40% 45% 55% 35% 35% 40% 50% 30% Anchilosi completa dell articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio articolato 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall Assicurato. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. 22% 25% 35% 11% 30% 18% 22% 30% Condizioni di Assicurazione Pagina 10 di 11

20 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 Ai sensi dell Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (i Dati ), la informiamo che i suoi dati personali comuni e sensibili - quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da LIGHTHOUSE LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED (con riferimento al trattamento dei dati connesso alla garanzia Morte e per i casi: Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea se superiori a 60 mesi di durata) e da LIGHTHOUSE GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED (con riferimento al trattamento dei dati connesso alle ulteriori coperture assicurative), previo consenso scritto, laddove necessario, con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati per le finalità del trattamento come meglio si seguito specificate. a) Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Dati è Lighthouse, denominazione commerciale di LIGHTHOUSE LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED e LIGHTHOUSE GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED, entrambe con sede legale in 913 Eurport, Gibilterra (Lighthouse). b) Finalità del trattamento. I Dati sono o possono essere trattati per le seguenti finalità: 1) conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo, ivi compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; 2) adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative comunitarie, di disposizioni eventualmente impartite da organismi di vigilanza e controllo e/o da altre autorità competenti. Il mancato conferimento dei Dati necessari al Titolare per conseguire le finalità indicate di cui al punto 1 preclude l instaurazione e l esecuzione del rapporto assicurativo, nonché la gestione e liquidazione dei sinistri. In merito alle finalità di cui ai punti 1 e 2, il trattamento dei Dati da parte del Titolare non necessita del consenso dell Interessato in quanto necessario per l esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo. Il Titolare può avere necessità di trattare anche dati sensibili (quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute degli assicurati) strettamente strumentali all adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dal rapporto assicurativo, come nel caso di documentazione medica che l assicurato deve produrre in sede di liquidazione dei sinistri per permettere al Titolare l accertamento del diritto al pagamento dell indennizzo. Il consenso reso dall assicurato, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. c) Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti manuali o informatici, con logiche strettamente legate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. d) Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati e ai quali i Dati possono essere comunicati. Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, possono venire a conoscenza dei Dati soggetti all interno dell organizzazione del Titolare, quali dipendenti o collaboratori, i quali agiscono i qualità di incaricati o responsabili del loro trattamento. Per le medesime finalità, i Dati possono essere altresì comunicati dal Titolare a soggetti terzi per essere sottoposti a trattamento, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dal Titolare quali responsabili o incaricati del trattamento di competenza. Tali soggetti terzi sono: a) la società Financial Insurance company Limited, incaricata di gestire i sinistri per conto di Lighthouse; b) altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali, medici, periti ed autofficine; società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo: c) tutti quei soggetti ai quali il trasferimento di tali dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell attività relativa al rapporto assicurativo. I Dati trattati non sono oggetto di diffusione. e) Luogo di trattamento e conservazione dei Dati. I Dati raccolti sono conservati su server ubicati in Irlanda e nel Regno Unito, nonché trattati e conservati presso la sede di Milano della società FICL, incaricata di gestire i sinistri per conto di Lighthouse. I dati possono essere trasferiti all estero verso tali paesi dell Unione Europea, in favore delle categorie di soggetti di cui al punto d) che precede. f) Diritti dell interessato. L art. 7 del Codice Privacy conferisce all Interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell art. 5 comma 2 del Codice Privacy, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L interessato ha inoltre diritto di ottenere a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parteper motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L Interessato può esercitare tutti i diritti sopra menzionati contattando il Titolare - sede legale in 913 Eurport, Gibilterra (Lighthouse) telefono: fax: enquiries@lighthouseassurance.com Condizioni di Assicurazione Pagina 11 di 11

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