COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA SOMMARIO

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1 COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Responsabilità del Comune TITOLO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI Art. 3 - Personale addetto ai servizi cimiteriali TITOLO III - TRASPORTO DEI CADAVERI Art. 4 - Disciplina del trasporto dei cadaveri Art. 5 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali Art. 6 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri Art. 7 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione TITOLO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Art. 8 - Ricevimento di cadaveri Art. 9 - Sepoltura nei giorni festivi Art. 10- Orario di apertura dei cimiteri al pubblico Art. 11- Divieto di ingresso nei cimiteri Art. 12- Atti vietati all'interno dei cimiteri Art. 13- Riti religiosi TITOLO V - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI Art. 14- Inumazioni e tumulazioni - Normativa Art. 15- Cremazioni Art. 16- Inumazioni e tumulazioni - Termini Art. 17- Epigrafi Art. 18- Inumazioni e tumulazioni - Oneri TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 19- Esumazioni ed estumulazioni - Normativa Art. 20- Esumazioni ordinarie Art. 21- Esumazioni straordinarie Art. 22- Incenerimento dei materiali Art. 23- Estumulazioni Art. 24- Esumazioni ed estumulazioni - Oneri TITOLO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO Art. 25- Lavori privati nei cimiteri Art. 26- Occupazione temporanea del suolo Art. 27- Materiali di scavo TITOLO VIII - TUMULAZIONI Art. 28- Sepolture a tumulazione Art. 29- Tipi e durata delle concessioni 1

2 Art. 30- Atto di concessione Art. 31- Pagamento della concessione Cauzione Art. 32- Doveri dei concessionari Art. 33- Decorrenza della concessione - rinnovi Art. 34- Scadenza della concessione TITOLO IX - CAPPELLE ED EDICOLE Art. 35- Concessione dell'area Art. 36- Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori Art. 37- Modalità per la presentazione dei progetti Art. 38- Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori Art. 39- Diritti di sepolcro Art. 40- Ossari, cinerari, colombari Art. 41- Mancata utilizzazione dell'area Art. 42- Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale Art. 43- Salme o resti provenienti da altri Comuni Art. 44- Manutenzione delle opere TITOLO X - COLOMBARI Art.45- Norme per la concessione Art.46- Lastre di chiusura ed ornamenti Art.47- Caratteristica dei feretri Art.48- Diritto di sepoltura e durata della concessione Art.49- Manutenzione delle opere TITOLO XI - OSSARI E CINERARI Art. 50- Ossario comune Art. 51- Cellette ossario Art. 52- Cellette cinerarie TITOLO XII - TARIFFE CIMITERIALI Art. 53- Determinazione tariffe TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI Art. 54- Entrata in vigore Art. 55- Leggi ed atti regolamentari Art. 56- Sanzioni Art. 1 - Oggetto del regolamento. TITOLO I NORME GENERALI 2

3 1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune ad integrazione delle norme di cui: al T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte; al R.D. 9 luglio 1939 n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni; al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". Art. 2 - Responsabilità del Comune. 1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti ecc. alle cose, non assumono responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc. Art. 3 - Personale addetto ai servizi cimiteriali. TITOLO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI 1. Per i servizi cimiteriali il Comune si avvale di uno stradino seppellitore, e per quanto concerne le incombenze di carattere amministrativo, dei dipendenti comunali a ciò preposti. 2. L'Ufficio comunale competente è responsabile della regolare tenuta dei registri in doppio esemplare vídimati dal Sindaco, previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285 del In particolare, l'ufficio comunale iscrive giornalmente: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R , l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e di ceneri. Art. 4 - Disciplina del trasporto dei cadaveri. TITOLO III TRASPORTO DEI CADAVERI 1. Per il trasporto dei cadaveri si osservano le disposizioni di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, salvo successivi aggiornamenti o modificazioni. Art. 5 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali. 1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. 3

4 2. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso periodo, da tutti gli stessi. 3. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.). Art. 6 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri. 1. Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. Art. 7 - Trasporto di cadaveri nell'ultima abitazione. 1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del D.P.R. 285/90 - individuato presso le strutture ospedaliere della zona all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. 2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del responsabile del servizio dell'u.s.s.l. competente. Art. 8 - Ricevimento di cadaveri. TITOLO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI 1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, ì prodotti del concepimento, ed i resti di cui all'art.50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica o che hanno dovuto trasferire la propria residenza in quanto ricoverati presso Istituti di cura o di assistenza; b) i cadaveri delle persone che, pur non avendo la residenza anagrafica in questo Comune, abbiano ottenuto una delle concessioni cimiteriali di cui al successivo titolo VIII; c) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di persone residenti in questo Comune; 2. Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al sindaco, il quale accorderà l autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti. Art. 9 - Sepoltura nei giorni festivi. 1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture; 2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito quello dell'u.s.s.l. competente, il Sindaco potrà autorizzarle. 3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile. Art Orario di apertura dei cimiteri al pubblico. 1. Gli orari di apertura al pubblico verranno stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza in relazione alle esigenze stagionali. 2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare ai detti orari, temporanee modifiche. 4

5 Art Divieto di ingresso nei cimiteri. 1. Nei cimiteri è vietato l ingresso: a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto. Art.12 - Atti vietati all'interno del cimitero. 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente.,o incompatibile Con il luogo, ed in particolare: a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare; b) introdurre armi, cani o altri animali; c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori; h) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari; i) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero; 2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero. Art Riti religiosi. 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano; 2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Art Inumazioni e tumulazioni - Normativa. TITOLO V INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI 1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento. Art Cremazioni. 1. Per le cremazioni si osservano le procedure di cui agli artt. 79 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990 n In mancanza del forno crematorio nel cimitero comunali le è autorizzato l'utilizzo di strutture idonee fuori dal Comune; 5

6 2. Le urne cinerarie saranno collocate in apposite cellette le cui dimensioni sono quelle stabilite nel successivo art. 52; Art Inumazioni e tumulazioni - Termini. 1. Le inumazioni e le tumulazioni di norma seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art.8; 2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il responsabile del servizio dell'unità Sanitaria Locale competente, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di quattro giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta; 3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; Art Epigrafi. 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture; 2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi; 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano; 4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi. Art Inumazioni e tumulazioni - Oneri. 1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere; 2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno effettuate a cura e a spese degli interessati nel pieno rispetto delle norme vigenti; 3. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture dì materiali pregiati ed ornamentali. TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art Esumazioni ed estumulazioni - Normativa. 1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norr~_-.di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento. Art Esumazioni ordinarie. 1. Per le esumazioni ordinarie l'ufficio comunale competente predispone periodicamente un elenco delle salme da esumarsi che sarà esposto nella bacheca del cimitero. Contestualmente sarà data comunicazione con raccomandata A.R. ad un familiare il quale dovrà comunicare entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, il recapito telefonico presso cui ricevere la comunicazione della data e dell'ora per l'esumazione; 6

7 2. In mancanza della comunicazione del recapito di cui al comma precedente, si procederà d'ufficio. Art Esumazioni straordinarie. 1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme dì cui agli articoli 83 e 84 del regolamento dì polizia mortuaria approvato con D.P. R. 10 settembre 1990 n.285. Art Incenerimento dei materiali. 1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze, a mezzo di impianto le cui caratteristiche dovranno assicurare le esigenze di tipo igienico-sanitario; 2. In mancanza dell'impianto di cui al comma precedente, i rifiuti cimiteriali dovranno essere smaltiti in regime di convenzione con Ditte specializzate nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 e successive modificazioni. Art Estumulazioni. 1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Art Esumazioni ed estumulazioni - Oneri. 1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere. 2. Sono parimenti effettuate a cura ed a spese del Comune le estumulazioni relative a concessioni scadute ma non rinnovate. 3. Nel caso di estumulazioni per il deposito dei resti mortali in nicchie ossario, queste saranno assicurate direttamente dagli interessati che ne fanno richiesta nel pieno rispetto delle norme vigenti. Art Lavori privati nei cimiteri. TITOLO VII LAVORI EDILI ALL INTERNO DEL CIMITERO 1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza la concessione o l'autorizzazione comunale. 2. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune. 3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie ecc. aventi scopo di lucro. 4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune. Axt.26 - Occupazione temporanea del suolo. 1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi. 7

8 2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori. 3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero, troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%. Art.27 - Materiali di scavo. 1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. TITOLO VIII TUMULAZIONI Art.28 Sepolture a tumulazione. 1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. 2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Art.29 - Tipi e durata delle concessioni. 1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti: a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi; b) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50.(1) c) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30; d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia sono conformi a quelle previste per i colombari. (1) periodo aggiunto con deliberazione C.C. n.31/00 Art.30 - Atto di concessione. 1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità. 2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario. Art.31 - Pagamento della concessione - Cauzione. 1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare: a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente; b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali. 8

9 2. E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari a un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. 3. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti. Art.32 - Doveri dei concessionari. 1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti. 2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. Art.33 - Decorrenza della concessione - Rinnovi. 1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di stipulazione della concessione. 2. Alla scadenza delle concessioni di cui all'art.29, comma 1, lett. a) - c) - d),(2) i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo le disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione. Art.34 - Scadenza della concessione. 1. la mancanza della richiesta di riconferma delle concessioni di cui all'art.29, comma 1, lett. a) - c) - d),(2) da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza. 2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o lì userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero. 3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'amministrazione deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando escluse scopi speculativi. 4. Per le concessioni di colombari o loculi individuali l'avviso di scadenza di cui al comma 1 è affisso al solo scopo di consentire l'eventuale scelta degli interessati di collocare i resti mortali in cellette ossario " (3) (2) modificato con deliberazione C.C. n.31/00 (3) comma aggiunto con deliberazione C.C. n.31/00 Art.35 - Concessione dell'area. TITOLO IX CAPPELLE ED EDICOLE 1. Le cappelle potranno essere costruite sulle aree cimiteriali idonee. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per Sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente. 2. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione. 3. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 9

10 Art.36 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori. 1. i progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data di concessione dell'area. 2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entra i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. art.37 - Modalità per la presentazione dei progetti. 1. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, nel numero prescritto,(4) i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1: I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori. 3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia. 4. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio,(4) su conforme parere della Commissione edilizia e del responsabile del servizio dell'u.s.s.l. competente. 5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro. 6. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. 7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune. Art.38 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori. 1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi,e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'ufficio tecnico comunale. 2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni tutte a non arrecare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati. (4) modificato con deliberazione C.C. n.31/00 Art.39 - Diritti di sepolcro. 1. Il diritto di uso delle sepolture concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari: di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. Art.40 - Ossari, cinerari, colombari. 1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art.18 del presente regolamento. 10

11 Art.41 - Mancata utilizzazione dell'area. 1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art.9, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art.31 restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area. Art Collaudo delle opere a rimborso del deposito cauzionale. 1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 31 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'unità Sanitaria Locale e dallo Ufficio tecnico comunale. 2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Art Salme o resti provenienti da altri Comuni. 1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art.39. Art Manutenzione delle opere. 1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'amministrazione comunale rìte`sse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. 2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. 3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione. Art Norme per la concessione. TIT0L0 X COLOMBARI 1. La concessione dei colombari costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. 2. La concessione dei colombari ha la durata di anni 50 senza possibilità di rinnovo.(5) 3. E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione sulla base di apposita deliberazione della Giunta con la quale sarà determinato il numero dei colombari messi in prevendita. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa. 4. Per i contratti già stipulati, il concessionario, o chi per esso, può in qualsiasi momento richiedere il prolungamento della durata della concessione fino al compimento dei cinquant'anni decorrenti dalla data di effettiva occupazione del loculo; a tal fine dovrà essere calcolata la differenza del corrispettivo vigente all'atto della richiesta in proporzione della maggiore durata della concessione. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati, la richiesta di prolungamento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.(5) 11

12 5. Per la determinazione del corrispettivo di cui al comma precedente le frazioni superiori a sei mesi si considerano per anno intero, quelle pari o inferiori si tralasciano. 6. Nei colombari ceduti a norma dei commi precedenti è ammesso, non oltre la tumulazione della salma, il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme appartenenti ai soggetti di cui all'art.93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario. 7. Qualora il consenso di cui al comma precedente venga dato successivamente alla stipulazione del contratto di concessione del colombaro, il corrispettivo per ìl collocamento delle cassettine sarà proporzionalmente ridotto per il numero degli anni che ancora mancano alla scadenza della concessione stessa. Anche in tal caso le frazioni superiori al sei mesi si considerano per intero, quelle pari o inferiori si trascurano. Art Lastre di chiusura ed ornamenti. 1. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune. 2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana. Art Caratteristica dei feretri. 1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285). 2. Eventuali modifiche al feretro per l'adattamento alla misura del colombaro dovranno essere effettuate prima dell'ufficio funebre oppure, se al cimitero, all'interno della camera mortuaria a porte chiuse. (5) comma sostituito con deliberazione C.C. n.31/00 Art Diritto di sepoltura e durata della concessione. (6) 1. Il diritto di sepoltura è riservato alla persona del concessionario e dei familiari indicati dall'art. 433 del codice civile. 2. La concessione del loculo ha la durata di anni Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. 4. Alla scadenza della concessione gli eredi hanno facoltà di richiedere che i resti mortali siano collocati in appositi ossari a pagamento. Art.49 - Manutenzione delle opere. 1. Per la manutenzione dei colombari si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni dì cui al precedente art.44. T I T 0 L 0 XI OSSARI E CINERARI 12

13 Art Ossario comune. 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune; consistente in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Art Cellette ossario. 1. Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. 2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. 3. Sulla lastra di chiusura delle cellette ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono. 4. La concessione ha la durata di anni 30 dalla data di stipulazione. 5. Le dimensioni limite di dette cellette sono di cm.30x30x Le dimensioni limite delle cassette dovranno essere di cm.28x28x55. Art Cellette cinerarie; 1. Per l'accoglimento delle urne cinerarie potranno essere utilizzate le cellette ossario. 2. La concessione ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione. 3. Le dimensioni limite delle urne cinerarie dovranno essere dì cm.28x28x55. E' consentito l'accoglimento in una sola celletta di più urne cinerarie o dì resti mortali compatibilmente con le dimensioni sopraesposte, previo pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario a in cinerario. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 45 del presente regolamento. (6) articolo modificato con deliberazione del C.C. n.31/00 Art Determinazione tariffe. TITOLO XII TARIFFE CIMITERIALI 1. Sono stabilite le seguenti tariffe cimiteriali: a) Fornitura del cippo con iscrizione a carico dei parenti del defunto. L = b) Posa con lapidi o giardinetti sulle fosse del campo comune (dimensioni cm.80 x 150) L = c) Colombari: - I-- II^ - III- FILA = IV^ - V^ FILA = VI - VII- FILA = Loculi trasversali: I-- II^-III^-IV^ FILA = V^- VI- - VII- FILA = d) Cellette Ossario: Piano Terra = Piano superiore = e) Tumulazione dì estranei in cappelle private - cadauno = 13

14 f) Tumulazione di resti provenienti dalla ordinaria rinnovazione di fosse e colombari in cappelle private = g) Per riesumazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria per trasporto nel medesimo Comune o in altro luogo, per ogni salma = h) Concessione cappelle gentilizie e aree per cappelle ed edicole funerarie = al mq, 2. Le tariffe di cui al comma 1 hanno la seguente durata: (7) - Decennale, per le concessioni di cui alle lettere a) e b); - Cinquantennale, per le concessioni di cui alla lettera c); - Trentennale, per le concessioni di cui alla lettera d) ; 3. Le tariffe di cui al comma 1 lettera c) sono ridotte dei 50% per i loculi di dimensioni cm.40 x Se i parenti del defunto alla scadenza della concessione ai sensi del precedente art.34, intendessero porre i resti del defunto stesso in cellette ossario dovranno provvedere a tutte le spese inerenti alla esumazione, in caso contrario s i provvede a spese del Comune. 5. Per le salme di persone che non hanno la residenza anagrafica in Brienno, le tariffe sono aumentate di tre volte. In caso di prolungamento della durata della concessione di colombari o loculi alla nuova scadenza cinquantennale l'adeguamento del corrispettivo è proporzionalmente calcolato con riferimento alle tariffe vigenti per i residenti (7) 6. In deroga al comma precedente sono equiparati ai cittadini briennesi, i ricoverati presso Istituti di cura o dì assistenza che per motivi burocratico-amministrativi sono tenuti a trasferire la propria residenza. Sono altresì equiparati ai residenti coloro che lo sono stati per almeno 10 anni o che comunque avevano la residenza nel Comune di Brienno al momento della nascita. (8) 7. A partire dal 10 gennaio 1995 le presenti tariffe saranno aggiornate sulla base della variazione della misura intera accertata dall'istat, dell'indice dai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 8. Per effetto della nuova durata cinquantennale delle concessioni dei loculi o colombari le tariffe vigenti sono automaticamente adeguate moltiplicando le stesse per il coefficiente 1,67" (8) (7) comma sostituito con deliberazione del C.C. n.31/00 (8) periodo aggiunto con deliberazione del C.C. n.31/00 TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI Art Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la relativa deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva. Art Leggi ed atti regolamentari. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. Art Sanzioni. 1. Qualora la Legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt.106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n.1265 e della legge 24 novembre 1981 n.689,e successive modificazioni ed integrazioni. 14

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