Comune di Caraglio Regolamento comunale di polizia mortuaria Il Presente regolamento di polizia mortuaria sostituisce integralmente il precedente
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- Lazzaro Federici
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1 Comune di Caraglio Regolamento comunale di polizia mortuaria Il Presente regolamento di polizia mortuaria sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del 5 marzo 1953 e sue modificazioni. Art. 1 Disposizioni generali. Rinvio al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed alle altre leggi in materia. 1. Per tutto ciò che riguarda la denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi, il periodo di osservazione dei cadaveri, i depositi di osservazione e obitori, il trasporto dei cadaveri, il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, le disposizioni generali sul servizio dei cimiteri, la costruzione dei cimiteri ed i piani cimiteriali, la camera mortuaria, la sala per autopsie, l ossario comune, l inumazione, la tumulazione, l esumazione e l estumulazione, la soppressione dei cimiteri, i reparti speciali entro i cimiteri ed i sepolcri privati fuori dai cimiteri, si fa espresso riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 ed alle altre norme in materia. 2. Per quanto riguarda la cremazione e la dispersione delle ceneri si fa espresso riferimento alla legge statale 30 marzo 2001 n. 130, alla legge regionale 9 dicembre 2003 n.33 ed al regolamento comunale in materia di cremazione. Art. 2 -Le sepolture private nei cimiteri comunali Possono aversi cinque forme di sepoltura privata di cui tre a tumulazione: a) tombe di famiglia che si distinguono in edicole (strutture soprassuolo) e cripte (strutture sottosuolo); b) loculi individuali; c) cellette ossario; e due a inumazione d) fosse trentennali; e) campo comune. Art. 3 - Modalità costruttive, manutenzione, tariffa cimiteriale e spese 1. Le dimensioni, le modalità costruttive ed in generale tutto ciò che attiene all aspetto ed al decoro delle tombe di famiglia e delle strutture insistenti sopra le sepolture ad inumazione sono disciplinate dal Piano Regolatore Cimiteriale previsto dagli artt. 54 e segg. del D.P.R. 285/ Alla costruzione delle strutture destinate ai loculi individuali e cellette ossario provvede direttamente il Comune che è responsabile della manutenzione generale. 1
2 3. La manutenzione delle tombe di famiglia, delle lapidi apposte ai loculi individuali e alle cellette ossario e delle strutture insistenti sulle sepolture a inumazione sono a carico dei privati concessionari. 4. Le sepolture nelle tombe di famiglia, nei loculi individuali, nelle cellette ossario, nelle fosse trentennali e nel campo comune sono soggette alla tariffa cimiteriale stabilita dalla Giunta Comunale; 5. Tutte le spese relative al rilascio delle concessioni ed alle volturazioni sono a carico dei richiedenti. Art. 4 - Tombe di famiglia e diritto alla sepoltura 1. Le tombe di famiglia consistono in strutture murarie costruite dal privato concessionario nel soprassuolo e nel sottosuolo su un area concessa dal Comune per un periodo non superiore a 99 anni a fronte di un corrispettivo stabilito nella tariffa cimiteriale. 2. La concessione di un area per la costruzione di una tomba di famiglia può essere rilasciata a una persona fisica o a più persone fisiche congiuntamente. Tuttavia nel caso in cui i richiedenti siano fra loro estranei o comunque parenti o affini di grado superiore al secondo, la concessione non potrà essere rilasciata a più di due persone congiuntamente. 3. La concessione può essere rilasciata solo a chi, al momento della richiesta, risiede in Caraglio da almeno due anni o a chi, pur non risiedendo più a Caraglio, vi abbia risieduto per almeno 10 anni consecutivi. 4. La concessione può anche essere rilasciata ad un ente senza scopo di lucro o ad un ordine religioso che abbia sede in Caraglio o che abbia svolto nel territorio comunale attività di rilievo. 5. Oltre al concessionario o ai concessionari hanno diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia i suoi famigliari e cioè i coniugi, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi. Nel caso di concessione rilasciata ad ente od ordine religioso, hanno diritto alla sepoltura gli appartenenti a tale ente od ordine. 6. Il concessionario può anche autorizzare con atto scritto la tumulazione delle altre persone indicate nell art. 93 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 e cioè di chi risulti essere stato convivente con il concessionario o con i suoi familiari come sopra definiti nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario; il Comune valuterà le motivazioni addotte dal concessionario per autorizzare la tumulazione di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze. In ogni caso per la tumulazione di persone non famigliari il concessionario dovrà versare una somma uguale alla tassa di concessione di un area trentennale maggiorata del 50%. 7. Il concessionario può autorizzare, con atto scritto, la tumulazione provvisoria di salma di persona estranea ma dovrà versare al Comune un corrispettivo annuale per ogni anno solare o sua frazione durante i quali la salma vi rimarrà depositata. 2
3 8. Nel caso in cui i concessionari siano due l autorizzazione di cui ai due commi precedenti dovrà essere sottoscritta da entrambi; nel caso in cui i concessionari siano più di due, l autorizzazione dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza di essi. 9. Per ogni atto di gestione della tomba nel caso di più concessionari valgono le regole previste per la comunione dagli artt e segg. cod. civ., eccetto che per la retrocessione al Comune per la quale si richiede l unanimità dei concessionari. 10. In caso di pluralità di concessionari, gli stessi dovranno designare un rappresentante comune che tiene i rapporti con l Amministrazione Comunale. Ogni comunicazione o notificazione effettuata al rappresentante comune si ha per conosciuta anche dagli altri concessionari. Art. 5 Successione mortis causa nella titolarità delle tombe di famiglia. 1. Alla morte del concessionario il diritto di concessione si trasmette agli eredi secondo le stesse regole previste dal codice civile per le successioni legittime e testamentarie. Tuttavia i figli del concessionario che, per qualunque ragione non subentrassero nella concessione, conservano per sé il diritto alla sepoltura. 2. Chi succede nel diritto di concessione, subentra, pro quota ereditaria, in tutti i diritti ed obblighi che competevano al concessionario ma con vincolo di solidarietà nei confronti del Comune anche in deroga agli artt. 754 e 1295 cod. civ. 3. I successori che siano discendenti, ascendenti o coniugi del concessionario hanno diritto ad ottenere la volturazione della concessione a loro nome senza nessuna spesa. I successori che non siano discendenti, ascendenti o coniugi hanno diritto di ottenere la volturazione pagando un corrispettivo pari al costo di una nuova concessione diminuito in proporzione agli anni già trascorsi dal rilascio della concessione. 4. Il Comune non provvede alla volturazione se non a fronte di espressa richiesta dei successori che dovranno giustificare la loro qualità di aventi diritto secondo le modalità comunemente utilizzate per giustificare la qualità di erede. 5. Nel caso in cui vi sia più di un successore la volturazione deve avvenire in capo a tutti i successori congiuntamente, a meno che uno o più degli aventi diritto rinunci con atto sottoscritto davanti al competente funzionario comunale. In questo caso la quota del rinunciante si consolida in capo ai successori non rinuncianti e la volturazione sarà effettuata a loro nome. 6. Fintanto che la concessione non è volturata hanno diritto alla sepoltura solo le persone legate da vincolo di parentela e affinità con l originario concessionario come indicate nell art. 4, 5 comma. Art. 6 Retrocessione delle tombe di famiglia. 1. Allo scadere del periodo di validità della concessione, l area ritorna nella disponibilità del Comune con la proprietà delle opere murarie costruite nel soprassuolo e nel sottosuolo, a meno che i titolari della concessione od i loro successori non richiedano il rinnovo della concessione a cui avranno diritto mediante il pagamento di un corrispettivo corrispondente a quello di una concessione ex novo. 3
4 2. Dopo 10 anni dal decesso dell ultimo concessionario senza che nessuno dei successori abbia richiesto la volturazione, la tomba si intende abbandonata e la concessione si estingue rientrando il Comune nella piena disponibilità dell area con la proprietà delle opere murarie costruite nel soprassuolo e nel sottosuolo. 3. Anche senza che siano trascorsi 10 anni dal decesso dell ultimo concessionario, in tutti i casi in cui risulti una situazione di incuria e abbandono della tomba, il Comune può notificare una diffida ai concessionari o ai loro eredi con cui si ordina di eseguire i lavori di manutenzione necessari. Nel caso in cui i nominativi o gli indirizzi degli eredi non siano conosciuti, la diffida si intende notificata mediante affissione di avviso all albo pretorio per almeno trenta giorni e contemporanea esposizione di avviso presso la tomba. 4. Trascorsi 180 giorni dalla notifica della diffida o dal decorso del termine di affissione, senza che gli interessati abbiano provveduto ad eseguire i lavori prescritti nella diffida, la tomba si intende abbandonata e la concessione si estingue rientrando il Comune nella piena disponibilità dell area con la proprietà delle opere murarie costruite nel soprassuolo e nel sottosuolo. 5. Qualora il concessionario, pur non avendo lasciato in stato di abbandono la tomba, intenda dismetterla, ha facoltà di retrocedere l area con le relative opere murarie al Comune che potrà disporne come per le tombe abbandonate o di cui sia scaduta la concessione senza che gli aventi diritto ne abbiano chiesto il rinnovo. In questo caso chi ha retrocesso la tomba ha diritto di percepire dal Comune il 50% della somma che il Comune eventualmente ricaverà dalla cessione delle opere murarie. 6. Per la retrocessione al Comune occorre l assenso scritto di tutti i concessionari. 7. Qualora solo alcuni concessionari intendano retrocedere la concessione, la loro quota si consolida automaticamente in capo ai restanti concessionari dello stesso nucleo familiare senza che sia dovuto alcun corrispettivo al Comune. E comunque vietata la cessione di quota. Art. 7 - Graduatorie per il rilascio di concessioni per tombe di famiglia. 1. Per la concessione delle aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e per la nuova concessione delle aree occupate da tombe abbandonate o retrocesse il Comune dovrà interpellare gli interessati secondo l ordine di apposita graduatoria tenuta dall ufficio competente. 2. La graduatoria sarà inizialmente formata tenendo conto dell anzianità di residenza nel comune di Caraglio fra tutti coloro che hanno presentato domanda nel termine stabilito da apposito bando; terminato il periodo di iscrizione alla graduatoria, tutti gli altri interessati saranno inseriti in coda secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande. 3. Nella domanda dovrà essere eletto un domicilio nel quale il Comune effettuerà le comunicazioni. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà tempestivamente essere segnalata al Comune; in mancanza di segnalazione saranno valide le comunicazioni effettuate al domicilio originario. 4
5 4. Il mancato esercizio del diritto di opzione non comporta declassamento nella graduatoria. Art. 8 - Loculi individuali 1. Il diritto di sepoltura nei loculi individuali è circoscritto al solo feretro della persona per la quale è stata rilasciata la concessione. Possono anche essere tumulate, fino a capienza, le urne cinerarie ed i resti mortali dei coniugi, ascendenti e discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi, fratelli e sorelle della persona per la quale è stata rilasciata la concessione. Per ogni ulteriore sepoltura oltre la prima è dovuta una specifica tariffa. 2. Il diritto di tumulazione non può essere ceduto ed avrà durata di anni 50 dalla data del rilascio della concessione. Alla scadenza del termine il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell ossario comune; è riservata agli eredi del concessionario la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo a fronte del pagamento del 50% del corrispettivo per una nuova concessione. 3. La concessione dei loculi avviene in via ordinaria al momento del decesso. L Amministrazione, in via straordinaria, può decidere di rilasciare concessioni in vita previa pubblicazione di bandi che prevedano i seguenti requisiti: aver compiuto i 65 anni di età (tale requisito è derogabile nell ipotesi in cui il richiedente sia il coniuge di persona già tumulata in un loculo); essere residente nel comune di Caraglio da almeno due anni alla data della richiesta o, in alternativa, aver risieduto in via continuativa per almeno 10 anni a Caraglio. Il rilascio delle concessioni dovrà avvenire secondo l anzianità dei richiedenti (nel caso di richieste provenienti da coniugi il coniuge più giovane, che può anche non aver compiuto i 65 anni, sarà inserito in graduatoria immediatamente dopo il coniuge più anziano) e non secondo l ordine di presentazione delle domande. Scaduto il termine previsto nel bando, verrà stilata una graduatoria di tutti i richiedenti, che saranno poi chiamati nell ordine ad effettuare la scelta. 4. Hanno diritto ad essere tumulate in un loculo le persone decedute in Caraglio o che vi avevano la residenza al momento del decesso o che vi sono risiedute per almeno 10 anni. 5. E facoltà della Giunta autorizzare la tumulazione in un loculo di persone che non sono decedute in Caraglio e che non vi avevano la residenza al momento del decesso, purchè nell arco della loro vita siano state per lungo tempo residenti in Caraglio o abbiano avuto particolari legami con il Comune di Caraglio. 6. Nel caso di tumulazione di persone che non erano titolari della concessione, la stessa è rilasciata a nome del richiedente che dovrà giustificare il suo potere di decidere sulla sepoltura della salma. 7. In caso di retrocessione di loculo cimiteriale il Comune rimborserà al retrocedente il 50% del valore di una nuova concessione decurtato in proporzione al tempo di residua validità dell originaria concessione. 5
6 Art. 9 - Sepolture private per inumazione (fosse trentennali e campo comune) 1. La sepoltura in fossa trentennale implica il rilascio di una concessione ed il pagamento del corrispettivo di cui alla tariffa cimiteriale. 2. La concessione per la sepoltura nelle fosse trentennali non può essere rilasciata prima del decesso della persona che vi sarà inumata e dura per trent anni. 3. Alla scadenza del trentennio non è possibile rinnovare la concessione ed il Comune avrà facoltà di procedere all esumazione secondo gli artt. 82 e segg. del D.P.R. 285/ La sepoltura nel campo comune è disciplinata dalle stesse regole di quella nelle fosse trentennali ma il Comune ha facoltà di procedere all esumazione trascorsi 10 anni dal decesso. 5. Hanno diritto ad essere inumate nelle fosse trentennali o nel campo comune le persone che sono decedute in Caraglio o che vi avevano la residenza al momento del decesso o che vi sono risiedute per almeno 10 anni. Art. 10 Cellette Ossario 1. Nelle cellette ossario possono essere tumulate sia le cassette contenenti resti mortali sia le urna cinerarie. 2. La concessione di una celletta ossario può essere rilasciata a persone residenti in Caraglio per la tumulazione dei resti di propri familiari anche se provenienti da cimiteri non situati sul territorio comunale. 3. La concessione può anche essere rilasciata a persone non residenti nel territorio comunale per la tumulazione di cassette contenenti i resti mortali di persone già tumulate o inumate in un cimitero caragliese. 4. Il diritto di tumulazione nelle cellette ossario non può essere ceduto ed avrà durata di anni 20 dalla data del rilascio della concessione. Alla scadenza del termine il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell ossario comune e le ceneri nel cinerario comune; è riservata al titolare della concessione o ai suoi eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo a fronte del pagamento del 50% del corrispettivo per una nuova concessione. 6
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