allegato sub A alla deliberazione n. 8/CD/2007 del approvato con Delibera di Giunta Regionale , n. 572
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1 allegato sub A alla deliberazione n. 8/CD/2007 del approvato con Delibera di Giunta Regionale , n. 572 REGOLAMENTO PER LA NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA PARTE I Vigilanza Ittica Volontaria Art. 1 ( Organizzazione ) 1. Ai fini dell attività di vigilanza prevista dall articolo 6 della L.R , n. 19, e successive modificazioni, l Ente Tutela Pesca (di seguito abbreviato E.T.P.) organizza e coordina una Vigilanza Ittica Volontaria in materia di pesca nelle acque interne (di seguito abbreviata in V.I.V.), avvalendosi di guardie giurate volontarie (di seguito denominate Guardie Ittiche, abbreviate in GG.II., al singolare G.I.), nominate ai sensi dell articolo 31 del R.D , n L E.T.P. provvede alla nomina, al vestiario e all equipaggiamento delle GG.II. 3. E istituito il registro, anche informatizzato, delle GG.II. riportante i dati essenziali anagrafici, di residenza e reperibilità, nomina e relativo riconoscimento, sospensione e relativo periodo, riammissione, cessazione. 4. E istituito il fascicolo personale di ogni G.I., in cui è raccolta e tenuta aggiornata la documentazione individuale della G.I., con esclusione degli atti di polizia e dei rapporti di servizio in quanto di competenza della Vigilanza Professionale di cui al regolamento di servizio. Art. 2 (Gratuità dell attività di vigilanza) 1. Le prestazioni delle GG.II. sono effettuate a titolo gratuito e l E.T.P. non eroga alcun compenso, neppure a titolo di rimborso spese. Art. 3 (Responsabilità e copertura assicurativa) 1. Ferma restando la personale responsabilità penale delle singole GG.II. per l attività svolta, delle azioni compiute e dei comportamenti da esse tenuti l E.T.P. risponde solo e nei limiti di quanto loro espressamente e specificamente autorizzato, come previsto dal regolamento di servizio. 1
2 2. Per i rischi connessi al compimento delle attività assegnate alle GG.II., l ET.P. provvede a stipulare apposita polizza assicurativa cumulativa per infortuni, responsabilità civile ed assistenza legale. PARTE II Ammissione al servizio Art. 4 (Requisiti e domanda di nomina) 1. Per la nomina a G.I. la persona interessata formula apposita domanda scritta nella quale, ai sensi dell articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) essere residente nel Friuli Venezia Giulia; c) avere raggiunto la maggiore età; d) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell obbligo; e) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura, né di aver usufruito degli articoli 162 e 162 bis del C.P. e degli articoli 444 e 445 del C.P.P.; sono fatti salvi i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto ovvero in caso di revoca della condanna 1 ; f) non aver subito, nei tre anni precedenti la domanda, sanzione amministrativa per violazioni alla normativa di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, nonché dell attività faunistico venatorio ed ittica; g) essere in possesso dell idoneità fisica allo svolgimento dell attività di G.I., accertata da un medico del Servizio sanitario nazionale. 2. Sono incompatibili con lo svolgimento dell attività di G.I. coloro che intrattengono, in qualunque modo o forma, direttamente o indirettamente, rapporti di natura commerciale con l E.T.P. e coloro che svolgono comunque attività conflittuali con le finalità istituzionali dell E.T.P. 3. Con la domanda la persona autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra. 4. Ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all Ufficio competente a mezzo posta, oppure tramite un incaricato, oppure via fax. 5. Alla domanda va allegata foto a colori formato tessera, legalizzata. 6. L E.T.P. si riserva di accettare le domande in relazione al numero massimo di guardie che prevede di nominare. Costituisce titolo preferenziale il possesso di valida licenza di pesca e, secondariamente, il numero di anni di possesso della stessa. 1 Comma modificato con decreto del Direttore generale di ETPI n. 858/Dir del 23/10/2018 2
3 Art. 5 (Formazione e nomina) 1. Il candidato alla nomina partecipa ad uno specifico corso di formazione organizzato dall E.T.P. 2. Costituisce condizione indispensabile per l ammissione all esame finale di idoneità la partecipazione documentata ad almeno il 90% del numero complessivo delle ore di lezione del corso. 3. Il candidato sostiene una prova d esame, scritta ed orale, condotta da un apposita commissione nominata dal Direttore dell E.T.P. (di seguito denominato Direttore). La commissione è costituita da Docenti del corso, da Ufficiali di P.G. in materia ambientale, da un consigliere dell E.T.P. designato dal Presidente ed è diretta dal Presidente della Commissione vigilanza istituita in seno al Consiglio Direttivo dell E.T.P. 4. Sulla base del giudizio favorevole espresso dalla Commissione il Direttore nomina il candidato a G.I. dell E.T.P. per la durata di anni uno ed invita la stessa a provvedere al giuramento dovuto. 5. La G.I. presta giuramento di norma dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa la documentazione in originale all E.T.P. per essere inserita nel fascicolo personale. 6. La persona che ha già prestato servizio come G.I. dell E.T.P., in possesso dei requisiti di cui all articolo 4 e abbia cessato il servizio per dimissioni, su domanda entro cinque anni dalla cessazione del servizio può essere ammesso a nomina diretta a G.I., senza periodo di prova, secondo la valutazione del Direttore. 7. Il Direttore propone il riconoscimento della nomina al Presidente dell E.T.P. (di seguito denominato Presidente) ai sensi della L.R. 15/05/2002, n. 13, art. 18, c. 5. Ricevuto il decreto di riconoscimento, il Direttore dispone: a) L assegnazione del numero di matricola e l iscrizione nel registro delle GG.II.; b) la tenuta e la conservazione del fascicolo personale; c) la consegna del decreto, del materiale di servizio e del vestiario, secondo il relativo regolamento; d) l aggregazione salvo specifiche situazioni al gruppo di GG.II. del Collegio in cui l interessato risiede, come previsto dal regolamento, dandone comunicazione al relativo Coordinatore. 7. Inoltre il Direttore autorizza la Vigilanza Professionale ad avvalersi della collaborazione della G.I. Art. 6 (Periodo di prova) 1. La G.I. svolge un periodo di prova della durata di anni uno a partire dalla data della nomina, partecipando alle attività del gruppo a cui è assegnato in affiancamento a guardie di provata esperienza. 2. Al termine del periodo di prova il Coordinatore del gruppo esprime un giudizio sulla attitudine tecnico pratica e sulla disponibilità della G.I. di nuova nomina, provvedendo a redigere una specifica relazione per il Direttore. 3
4 PARTE III Permanenza in servizio e cessazione dallo stesso Art. 7 (Sussistenza e conseguimento di requisiti) 1. Ai fini del mantenimento della qualifica sono richiesti preliminarmente la sussistenza dei requisiti indicati nell articolo 4 e il conseguimento di livelli minimi di operatività. 2. Qualora venga a mancare anche solo uno dei requisiti indicati all articolo 4, sia pure temporaneamente o parzialmente, la G.I. deve darne pronta comunicazione scritta all E.T.P. La mancata comunicazione comporta, oltre ai provvedimenti del caso, anche l applicazione di una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione per un periodo che è valutato dal Direttore. 3. Nel periodo di 12 mesi specificati all articolo 10, comma 1, lett. e), la G. I. deve aver raggiunto salvo gravi impedimenti personali documentati e previamente comunicati all E.T.P. i livelli minimi di operatività di seguito specificati: a) per servizi di controllo pesca: n. 15 interventi della durata minima di 2 ore ciascuno; b) per altre attività: n. 5 interventi; c) per riunioni del gruppo di appartenenza: n. 8partecipazioni. 4. Il mancato raggiungimento ingiustificato di tutti i livelli di operatività, di cui al comma 3, dà luogo alla sospensione dal servizio per l intero anno successivo; il mancato raggiungimento ingiustificato di alcuni di detti livelli dà luogo a una sospensione inferiore all anno secondo la valutazione del Direttore. Art. 8 (Sospensione e revoca) 1. In quanto al Presidente compete il riconoscimento della nomina a G.I., il Direttore sottopone al Presidente i provvedimenti di sospensione dal servizio, e revoca della nomina. 2. A seguito di uno dei seguenti casi: a) perdita temporanea di almeno uno dei requisiti di cui all articolo 4; b) mancato raggiungimento dei livelli minimi di operatività di cui all articolo 7, comma 3; c) provvedimento disciplinare di cui all articolo 9, comma 3, lettera d; il Direttore sottopone al Presidente la sospensione dal servizio e dà le disposizioni necessarie. 3. A seguito del recupero del requisito, debitamente dichiarato dalla G.I., o al termine del periodo di sospensione, il Direttore dispone la riammissione in servizio e dà le disposizioni necessarie. 4. Ogni periodo di sospensione dal servizio inferiore all anno comporta la proporzionale diminuzione dei parametri di operatività di cui all articolo 7, comma 3. 4
5 5. A seguito di particolari incarichi assunti, comunque non in qualità di dipendente, all interno dell E.T.P. in settori diversi dalla vigilanza, la G.I. ha diritto, su formale richiesta, alla sospensione temporanea dal servizio fino alla cessazione dell incarico stesso. 6. La sospensione dal servizio non esenta la G.I. dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le disposizioni impartite dall E.T.P. 7. A seguito di uno dei seguenti casi: a) accertata falsità delle dichiarazioni rese; b) valutazione negativa al termine del periodo di prova; c) perdita definitiva anche di uno solo dei requisiti di cui all articolo 4; d) applicazione per più di tre volte del provvedimento di sospensione per i motivi di cui all articolo 7, comma 4; e) applicazione per più di tre volte del provvedimento disciplinare di sospensione; f) mancata partecipazione ingiustificata ai corsi di aggiornamento secondo le disposizioni dell E.T.P.; il Direttore sottopone al Presidente la revoca della nomina e dà le disposizioni necessarie. Art. 9 (Procedimento disciplinare) 1. Nel caso in cui la G.I. incorra in infrazioni ai principi generali di correttezza, ai regolamenti interni dell E.T.P., a leggi e norme nazionali e regionali attinenti al servizio, il Direttore contesta per iscritto, con raccomandata A.R., alla G.I. ogni specifico addebito, ed invita la G.I. a presentare le proprie osservazioni, assegnandole un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per il loro deposito all E.T.P. 2. La G.I. presenta per iscritto, con raccomandata A.R., le proprie osservazioni ed allega la documentazione che ritiene utile al riguardo. 3. Sulla base delle osservazioni e delle documentazioni presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi il Direttore decide nel merito, adottando uno dei seguenti provvedimenti: a) archiviazione; b) richiamo verbale; c) richiamo scritto; d) sospensione dal servizio per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi; e) revoca della nomina a G.I. 4. I provvedimenti di cui alle lettere c), d), e), sono adeguatamente motivati e comunicati per iscritto con raccomandata A.R. alla G.I. ed inoltre al relativo Coordinatore, al responsabile della Vigilanza Professionale, al consegnatario del registro delle GG.II. per il relativo aggiornamento e al Presidente. Art. 10 (Ricognizione annuale della nomina) 1. Nel mese precedente quello in cui ricorre la nomina della G.I., sì procede alla ricognizione, acquisendo in una scheda personale: 5
6 a) la dichiarazione della G.I. di essere ancora in possesso dei requisiti di cui all articolo 4 e di non avere riportato nei 12 mesi precedenti sanzioni amministrative di cui all articolo 4, comma 1, lettera f); b) il parere del Coordinatore sulla conferma della nomina, adeguatamente motivato qualora esso sia negativo; c) i procedimenti disciplinari risultanti nei 12 mesi precedenti; d) eventuale documentazione giustificativa presentata dalla G.I. nei 12 mesi precedenti; e) la operatività complessiva della G.I., tra il quattordicesimo e il terzo mese, compresi, che precedono quello in cui ricorre la nomina, secondo i parametri previsti all articolo 7, comma 3, richiedendo i dati alla V.P. 2. Al termine del periodo di prova, la relazione del Coordinatore è determinante per la conferma o la revoca della nomina, salvo la sussistenza di motivi eccezionali valutabili da parte del Direttore. 3. Il Direttore, vista la documentazione, valuta la posizione della G.I., rilevando: a) l assenza di cause ostative al mantenimento della nomina, per cui proroga la nomina di 1 anno, ne informa il Presidente e, qualora il riconoscimento sia in scadenza, ne chiede il rinnovo; b) la presenza di cause che possono influire sul mantenimento del riconoscimento, e ne dà comunicazione al Presidente per le valutazioni di competenza; c) la perdita temporanea o definitiva dei requisiti per il mantenimento della nomina, per cui provvede secondo l articolo 8. Art. 11 (Cessazione dal servizio) 1. In qualunque momento la G.I. può presentare per iscritto le dimissioni dal servizio. 2. Allorché la G.I. presenta le dimissioni o il Direttore dispone la revoca della nomina, ovvero comunica il mancato riconoscimento o la revoca dello stesso da parte del Presidente, si procede all annotazione della cessazione dal servizio sul registro delle GG.II. 3. Entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio la G.I. riconsegna i materiali che le sono stati affidati, con riserva di verifica degli stessi per il caso di eventuali addebiti. PARTE IV Norme transitorie Art. 12 (Norme transitorie) 1. Per le GG.II. in servizio la verifica dei requisiti avverrà all atto del rinnovo del decreto. 6
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