ELEZIONI COMUNALI maggio 2013

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1 ELEZIONI COMUNALI maggio 2013 Vademecum della disciplina sulla par condicio e sull emissione dei MAG per le Radio e le Tv locali durante il periodo della campagna elettorale per le elezioni comunali 2013

2 1 - Programmi di informazione Per programmi di informazione si intendono: telegiornale, giornale radio, notiziari, altri programmi di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell attualità e della cronaca. Nei programmi di informazione, le emittenti devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l imparzialità, l equità e la pluralità dei punti di vista, assicurando quando vengono trattate questioni relative alla campagna elettorale equilibrio tra i soggetti politici; resta salva la libertà dell emittente di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione, che salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Nel periodo elettorale, in qualunque trasmissione radiotelevisiva (con l eccezione dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti) è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. 2 - Programmi di comunicazione politica Per programma di comunicazione politica si intende ogni programma in cui assuma carattere rilevante l esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni. Le emittenti che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. La parità di condizioni fra i soggetti politici deve essere garantita: 1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature (fino al 26 aprile 2013): a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare; b) alle forze politiche diverse da quelle della lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; 2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale (dal 26 aprile al 24 maggio ore 24.00): a) alle liste o coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare; b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l elezione dei Consigli comunali in comuni capoluogo di provincia. 2

3 L eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le trasmissioni sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all interno della fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 24:00 per le emittenti televisive e tra le 07:00 e le 01:00 del giorno successivo per le emittenti radiofoniche, in modo da garantire l equità e la parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle trasmissioni, e le loro eventuali variazioni, sono comunicati al CORECOM. E possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La trasmissione dei programmi di comunicazione politica è sospesa dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni (24 maggio 2013). 3 - Messaggi politici autogestiti a pagamento Per messaggio politico autogestito a pagamento si intende ogni messaggio recante l esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.M. 8 aprile Dalla data di convocazione dei comizi elettorali a quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni le emittenti che intendono diffondere messaggi politici a pagamento sono tenute a dare notizia dell offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. L avviso, che deve informare del deposito presso l emittente di un documento avente i contenuti di cui all art. 6, comma 3 del D.M. 8 aprile 2004, deve essere trasmesso prima della diffusione dei messaggi; la prima messa in onda dell avviso è condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. Le emittenti devono tener conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. Le emittenti devono applicare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici possono chiedere di verificare i listini. Le emittenti non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% delle spese elettorali ammesse per ciascun candidato. Per le televisioni i messaggi devono recare, in sovrimpressione e per tutta la durata del messaggio, la scritta Messaggio elettorale a pagamento, con l indicazione del soggetto 3

4 politico committente; per le radio i messaggi devono essere preceduti e seguiti dall annuncio in audio Messaggio elettorale a pagamento, con la medesima l indicazione del soggetto politico committente. I MAP non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti per legge. 4 - Messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature (26 aprile 2013) e quella di chiusura della campagna elettorale (ore del 24 maggio 2013), le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. Tali messaggi hanno una durata compresa fra uno e tre minuti per le emittenti televisive, e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi sono collocati in appositi contenitori, per un numero massimo di 4 contenitori al giorno; ciascun contenitore comprende almeno 3 messaggi. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie: 18:00-19:59, 12:00-14:59, 21:00-23:59, 07:00-08:59. Ogni messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; ogni messaggio reca la dicitura messaggio elettorale gratuito per tutta la sua durata con l indicazione del soggetto politico committente. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi al giorno sulla stessa emittente. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi autogestiti devono rendere pubblica la loro volontà e inviare formale comunicazione al CORECOM entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della delibera AGCOM 258/13/CONS, anche utilizzando il modello MAG/1/EC. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati comunicano la loro volontà di utilizzare spazi di comunicazione alle emittenti interessate e al CORECOM, anche utilizzando il modello MAG/3/EC. Il CORECOM provvede a redigere e approvare il piano di riparto economico degli spazi di comunicazione messi a disposizione dalle emittenti, al sorteggio delle collocazioni degli spot nei relativi contenitori e al successivo rimborso alle emittenti dei messaggi autogestiti trasmessi. La trasmissione degli spot può avvenire solo dopo che il competente Corecom ha effettuato il sorteggio per stabilire l ordine di messa in onda degli spot nella prima giornata di programmazione. La collocazione dei messaggi nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all interno delle singole fasce. 4

5 I MAG non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti per legge. 5 - Circuiti di emittenti radiotelevisive locali Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale e sono soggette alle disposizioni dettate dal Capo I della delibera AGCOM 258/13/CONS per le trasmissioni delle emittenti nazionali; ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, rimane soggetta alla disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali. Le emittenti autorizzate alla ripetizione di programmi esteri sono soggette alle stesse disposizioni che regolano le trasmissioni delle emittenti nazionali. 6 - Imprese radiofoniche di partiti politici Le disposizioni non si applicano alle imprese radiofoniche che risultano organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. 7 Conservazione delle registrazioni Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa, e comunque, a conservare le registrazioni dei programmi per i quali è stata avviato un procedimento sanzionatorio fino alla fine del procedimento. 8 Divieto di comunicazione per le amministrazioni pubbliche Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l efficace assolvimento delle proprie funzioni. Poiché la consultazione elettorale è circoscritta ad un numero limitato di Comuni, il predetto divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione riguarda soltanto i Comuni nei quali si svolge la consultazione elettorale, nonché le altre amministrazioni pubbliche comprese nelle circoscrizioni dei predetti Comuni, mentre nei Comuni territorialmente limitrofi a quelli in cui si svolge la consultazione elettorale deve essere assicurata l imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica. Il Corecom Lombardia è chiamato a vigilare sul rispetto delle disposizioni su richiamate. 9 - Sondaggi politici ed elettorali Nel periodo elettorale ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli artt. da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla deliberazione n. 256/10/CSP, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n

6 Nei quindici giorni precedenti la data della votazione (dall 11 maggio) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. L inosservanza del divieto sussiste anche quando vengono riportate nel circuito dell informazione, anche radiotelevisiva, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, salvo che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono siano già stati resi pubblici, con le forme stabilite dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, nel periodo precedente a quello del divieto. Nel periodo che precede i quindici giorni antecedenti le operazioni di voto, la diffusione parziale o integrale dei risultati dei sondaggi politici ed elettorali deve essere obbligatoriamente corredata da una nota informativa, che ne costituisce parte integrante, contenente indicazioni circa il soggetto che ha realizzato il sondaggio, il committente e l acquirente del sondaggio, i criteri seguiti per la formazione del campione, il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati, il numero delle persone interpellate e l universo di riferimento, il testo delle domande poste, la percentuale delle persone che hanno risposto, la data in cui è stato realizzato il sondaggio. I risultati dei sondaggi possono essere diffusi solo se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità sul sito web del Dipartimento per l informazione e l editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando, durante la campagna elettorale, le emittenti diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell esistenza di un sondaggio, devono precisare, contestualmente o comunque entro 48 ore, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I del citato Regolamento. Se la precisazione non è contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia del sondaggio Vigilanza e sanzioni La vigilanza e l accertamento delle eventuali violazioni alla normativa in materia di par condicio, da parte delle emittenti locali, della stampa locale e della Concessionaria del servizio pubblico per le trasmissioni regionali e da parte delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, sono esercitate dal CORECOM. Ciascun soggetto politico interessato può denunciare le presunte violazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, anche a mezzo fax, inviando una comunicazione al Corecom, all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all emittente o all editore presso cui è avvenuta la presunta violazione e alla Guardia di Finanza. La denuncia deve indicare l emittente, la trasmissione, ovvero l editore e il giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni, la data e l orario della trasmissione e una motivata argomentazione; la denuncia deve essere sottoscritta in modo leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l invio della denuncia stessa anche agli altri soggetti destinatari. Analoga segnalazione può provenire dal Consiglio nazionale degli utenti presso l Autorità. 6

7 Il CORECOM entro 24 ore dalla pervenuta segnalazione procede ad un istruttoria sommaria, e, se del caso, alla contestazione e alla eventuale convocazione delle parti per giungere ad una soluzione concordata (adeguamento spontaneo). In caso di mancato accordo, trasmette gli atti all Autorità, che può imporre il ripristino o applicare sanzioni. Per ulteriori informazioni: Corecom Lombardia Unità Par condicio via F. Filzi Milano tel fax: corecom@consiglio.regione.lombardia.it - 7

8 Scadenziario elezioni 2013: Elezioni comunali maggio 2013 Pubblicazione D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali e inizio della par condicio: 11 aprile 2013 Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 8.00 del 26 aprile alle ore del 27 aprile 2013 Divieto di diffusione di sondaggi: dall 11maggio 2013 Silenzio elettorale: dalla mezzanotte del 24 maggio 2013 Operazioni di voto: domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 Eventuale ballottaggio: Silenzio elettorale: dalla mezzanotte del 7 giugno 2013 Operazione di voto domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013 Messaggi autogestiti gratuiti: MAG/1/ER emittenti radio e tv: entro 16 aprile 2013 (invio tramite fax al Corecom) MAG/3/ER soggetti politici: fino al 26 aprile 2013 (invio tramite fax al Corecom e alle emittenti) Divieto di comunicazione per le Amministrazioni pubbliche: dall 11 aprile

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