Ricercatore confermato di Diritto processuale penale Università di Roma LUMSA Sede di Palermo

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1 Processo penale e giustizia n ANTONINO PULVIRENTI Ricercatore confermato di Diritto processuale penale Università di Roma LUMSA Sede di Palermo Sequestro e internet: un difficile binomio tra vecchie norme e nuove esigenze Seizure and internet: a "difficult" combination between old standards and new requirements Le esigenze preventive e probatorie che si annidano nel composito (e deregolamentato) macrocosmo informatico costituito dalla rete internet (im)pongono con impellenza all attenzione dell interprete e del legislatore istanze di adeguamento del dato normativo di riferimento. Nel silenzio legislativo, la giurisprudenza ha adottato, pur non senza disagio, soluzioni eterogenee (anche se sempre accomunate dalla cifra stilistica dell horror vacui) e di compromesso che mal si conciliano con i dettami costituzionali e convenzionali. L A. ricostruendo analiticamente i tratti salienti della disciplina normativa di riferimento, dopo essersi soffermato sulle opzioni esegetiche individuate dai vari formanti giurisprudenziali, individua il punto di svolta del tema in argomento nel quadro dell ormai consolidato sistema della multilevel governance. The preventive and evidentiary requirements that are located in the composite (and unregulated) internet world (im)pose with urgency to the attention of the interpreter and the legislature instances of adjustment as the reference standard. In the silence of legislation, case law adopted, though not without discomfort, heterogeneous solutions and compromise that do not accord with the indications of constitutional and conventional. The Author analytically reconstructing the salient features of the legal framework, having dwelt on the options identified by various exegetical forming jurisprudence, find the turning point" of the issue in question within the framework of the consolidated system of multilevel governance. 1. IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI SEQUESTRO DELLA STAMPA Si dibatte, in giurisprudenza e in dottrina, in ordine alla possibilità di disporre il sequestro probatorio o preventivo di un sito internet o di un altro mezzo di comunicazione a questo tecnicamente assimilabile (ad esempio, il blog) 1. Chi risolve positivamente questo dubbio, si interroga ulteriormente sui limiti entro i quali tali misure reali sono ammesse. La questione, lungi dal potersi definire risolta, origina dal silenzio del legislatore su tale tema, posto che né il codice di procedura penale né altre leggi speciali successive ad esso hanno, fin qui, affrontato esplicitamente il problema. La soluzione del quale, conseguentemente, passa attraverso il tentativo ermeneutico di adeguare il significato di norme preesistenti (storicamente nate per altre esigenze) alle nuove emergenze tecnologiche, pur con tutti i limiti e rischi che un operazione di tal genere inevitabilmente comporta. Si tratta, invero, da un lato, di maneggiare con cura una materia che risulta fortemente condizio- 1 Con il termine blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero diario in rete ) «si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologico, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità». Definizione tratta da Cass.. sez. V, 30 ottobre 2013, n , in Dir. e giustizia, 12 marzo 2014, con nota di A. Ievolella.

2 Processo penale e giustizia n nata dal punto di vista costituzionale e, da un altro lato, di non lasciarsi andare alla tentazione di porre in essere, nella colpevole inerzia del legislatore, una vera e propria manipolazione machiavellica di norme anelastiche. Per quanto, cioè, possa essere individuata, in astratto, una lettura adeguatrice delle norme esistenti che, sotto il profilo finalistico, ne determini l allineamento ai principi costituzionali afferenti al tema; occorre prima, sotto il profilo metodologico, verificare che tale lettura non oltrepassi quel tasso di elasticità semantica di cui gode ogni disposizione normativa e, travalicato il quale, la norma stessa non viene più interpretata ma creata (o, volendo rendere in altro modo l idea: non ci si limita più ad esplorare e massimizzare il potenziale concettuale della disposizione linguistica, ma lo si integra contenutisticamente a dispetto di argini letterali ben delimitati). Il dato normativo prioritario dal quale muovere è rinvenibile nell art. 21 Cost., la cui tecnica di formulazione, com è noto, ha una duplice natura: di principio e di dettaglio. La norma di principio è solennemente enunciata nel primo comma della disposizione, ove è riconosciuto a «tutti» il «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; la normativa diviene di dettaglio (a tratti, quasi di tipo codicistico) nei commi successivi, allorquando la Carta fondamentale innalza il livello della tutela a vantaggio di quella specifica forma di manifestazione del pensiero che è costituita dalla «stampa». Di questa, infatti, viene garantito il libero esercizio sia in fase preventiva, giacché si pone il divieto di assoggettarla «ad autorizzazioni o censure» (comma 2) 2, sia in fase repressiva, giacché se ne vieta il «sequestro» con le sole eccezioni dei «delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi» e delle «violazioni delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili» (comma 3). Eccezioni in presenza delle quali, si può procedere a sequestro «soltanto per atto motivato dell Autorità giudiziaria» (comma 3) o, qualora si tratti di «stampa periodica» e «vi sia assoluta urgenza», tramite l intervento di «ufficiali di polizia giudiziaria» da sottoporre «immediatamente» alla «convalida» dell autorità giudiziaria (comma 4) 3. Meno determinata, ma non per questo meno incisiva, è la tutela approntata dall art. 10 Cedu per la «libertà di espressione». La formulazione più aperta utilizzata da tale disposizione internazionale ben si spiega per la fisiologica necessità dello strumento convenzionale di addivenire a conclusioni di compromesso, le quali, pur fissando un nucleo forte di garanzia, non intacchino (o intacchino il meno possibile) le singole tradizioni storico-giuridiche degli Stati aderenti e, conseguentemente, riconoscano a questi un certo margine di apprezzamento nella selezione delle modalità di attuazione della garanzia. Così, l art. 10 Cedu, dapprima, definisce il «diritto alla libertà di espressione» come diritto che «include la libertà d opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità» 4 ; per poi precisare, al paragrafo successivo, che «l esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l integrità territoriale o l ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l autorità e l imparzialità del potere giudiziario». Il che, come anticipato, non fa, però, della tutela convenzionale una tutela meno incisiva di quella approntata dalla nostra Carta fondamentale. Anzi, per certi versi, potrebbe sostenersi esattamente il contrario, atteso che nella sua concreta dimensione giurisprudenziale quella datagli progressivamente dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell uomo l art. 10 Cedu ha acquisito elementi di garanzia aggiuntivi rispetto a quelli enucleabili dall art. 21 Cost. o che, comunque, il nostro Giudice delle 2 Con il solo limite posto dall ultimo comma dello stesso art. 21 Cost., che, vietando «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume», attribuisce alla legge il compito di stabilire «provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». 3 In verità, l art. 21, comma 4, Cost., pur prescrivendo che gli ufficiali di polizia giudiziaria denunzino «immediatamente» all autorità giudiziaria il provvedimento di sequestro adottato in via di urgenza, aggiunge che tale adempimento non può, in ogni caso, essere effettuato «oltre ventiquattro ore»; ed, altresì, che «il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto», se l autorità giudiziaria «non lo convalida nelle ventiquattro ore successive». Trattasi di cadenze temporali ancora più rigorose di quelle previste dall art. 13, comma 3, Cost., in tema di libertà personale, la quale, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può essere ristretta con provvedimento provvisorio dell autorità di pubblica sicurezza, da comunicare all autorità giudiziaria «entro quarantotto ore» e che quest ultima deve convalidare, a pena di inefficacia dell atto, «nelle successive quarantotto ore». 4 Il primo paragrafo dell art. 10 Cedu stabilisce, inoltre, che il suo contenuto «non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione».

3 Processo penale e giustizia n leggi ha ritenuto di poter enucleare da tale disposizione costituzionale 5. Si pensi, in tal senso, a quanto la Corte, peraltro condannando proprio l Italia, ha recentemente affermato in ordine al tipo di sanzione penale che gli Stati possono comminare nei confronti di chi, esercitando il diritto alla libertà di espressione, ne oltrepassa i limiti e si rende responsabile di condotte diffamatorie. I giudici di Strasburgo partono dal presupposto che la tutela di detta libertà, anche quando riguardi un giornalista, deve trovare un «ragionevole bilanciamento» con altri interessi di pari rilevanza, tra i quali «l interesse pubblico all accertamento e alla repressione dei reati» 6 ; così che essa non è automaticamente incompatibile con la previsione di emettere una sentenza di condanna, per colpa, contro il direttore responsabile di un giornale, dovendosi, piuttosto, effettuare sempre il suddetto bilanciamento «calandosi nel caso concreto» 7 e valutando l ingerenza della pubblica autorità nell esercizio della libertà in argomento alla luce dei principi di «proporzionalità e pertinenza» 8. Principi che ritiene ancora la Corte e.d.u. rendono la condanna per diffamazione contraria alla convenzione «per il solo fatto di disporre la sanzione del carcere», ovvero una sanzione che, esercitando un eccessivo effetto deterrente sulla libertà di espressione, può considerarsi legittima esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, quali i casi di «incitamento all odio o alla violenza» 9. In sintesi, raffrontando l art. 21 Cost. con l art. 10 Cedu, è necessario non fermarsi al solo dato letterale, poiché, se è vero che la disposizione internazionale non sancisce espressamente alcun divieto o limite inerente all applicazione di misure cautelari aventi ad oggetto i prodotti della libertà di espressione, a differenza dell art. 21 Cost. che tali limiti prevede e regolamenta in termini precisi; lo è anche che l art. 10 Cedu, se letto con le specificazioni che, nel corso degli anni, la Corte e.d.u. vi ha apportato, assume una forza precettiva di ben altro spessore, la quale, come meglio si dirà in seguito, potrebbe avere rilevanza anche per il tema da noi trattato. Tornando al dato normativo interno, è necessario richiamare il r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 561, che, contenendo «norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni» e non avendo, ancora oggi, il nostro legislatore emanato una nuova «legge sulla stampa», continua a costituire il solo testo normativo ricollegabile alla riserva di legge di cui al terzo comma dell art. 21 Cost. 10. L art. 1, comma 1, r.d.lg. n. 561 del 1946 vieta che possa procedersi «al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o "stampato" (...) se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell autorità giudiziaria». Prima del giudicato, però, è «consentito all autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati che importino una violazione della legge penale» (comma 2). La norma deve essere coordinata con il vigente codice di procedura penale, dovendosi, in particolare, verificare se il termine «sequestro» in essa contenuto possa essere riferito ad entrambe le forme di sequestro disciplinate dal codice del 1988 (probatorio e preventivo) o vada, al contrario, circoscritto ad una sola di queste 11. Quest ultima è la tesi prioritariamente seguita nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la deroga contenuta nell art. 1, comma 2, r.d.lg. n. 561 del 1946 è riferibile al solo sequestro probatorio, sia per ragioni storiche (all epoca esisteva soltanto questa forma di sequestro), sia per ragioni di logica, considerato che «un sequestro preventivo limitato a tre copie sarebbe davvero senza ragione» 12 5 Per una ricostruzione della giurisprudenza europea sul tema, cfr. Corte e.d.u., Grande Chambre, 14 settembre 2010, n , Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi, in Cass. pen., 2011, p. 397; Corte e.d.u., sez.. V, 20 marzo 2012, n , Martin e altro c. Francia, in Cass. pen., 2012, p Sul punto, cfr. Corte e.d.u., sez. V, 20 marzo 2012, Martin e altro c. Francia, cit. 7 Ibidem. 8 Corte e.d.u., sez. I, 19 giugno 2012, Krone Verlag c. Austria, 9 Corte e.d.u, sez. II, 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia, in Guida dir., 2013, n. 42, p. 100, con nota di M. Castellaneta. 10 A conferma di ciò si rammenti che il d.lgs. 1 dicembre 2009 n. 179 ha inserito il r.d.lg. n. 561 del 1946 tra le «disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabili la permanenza in vigore, a norma dell art. 14 l. 28 novembre 2005, n. 246». 11 In realtà, il c.p.p. del 1988 ha introdotto anche il «sequestro conservativo» (art. 316 c.p.p.), il cui ambito operativo, tuttavia, concernendo le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all erario dello Stato, oltre che le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, non è pertinente alla nostra indagine. 12 Cass., sez. V, 7 dicembre 2007, n. 7319, in Arch. n. proc. pen., 2008, p. 440; conf. Cass., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, in Cass. pen., 2012, p. 246; Cass., sez. V, 24 gennaio 2006, n , in Riv. pen., 2007, p Cfr., però, anche Cass., sez. V, 4 giugno

4 Processo penale e giustizia n (non comprendendosi, in effetti, come un sequestro finalizzato ad impedire l aggravamento o la protrazione dell attività criminosa possa, determinando un vincolo solo su pochi esemplari, adempiere al suo scopo) 13. Né, ad avviso della stessa giurisprudenza, potrebbe sostenersi che il sequestro preventivo prescinde dal r.d.lg. n. 561 del 1946 e trova la sua autonoma legittimazione nella sopravvenienza dell art. 321 c.p.p., poiché l art. 21, comma 3, Cost. ha istituito una «garanzia negativa rafforzata da riserva di legge specifica». Il fatto, quindi, che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo «solo in certi casi» quelli previsti da norme riguardanti la materia della stampa «non può non escludere la legittimità della misura in ogni altro caso» 14. A ben vedere, però, vi è un ipotesi in cui, eccezionalmente, il sequestro della stampa può essere di tipo preventivo e riguardare tutte le copie pubblicate. È il caso della stampa clandestina 15, cioè di quei giornali o altri periodici che sono pubblicati senza il previo rispetto degli adempimenti previsti dalla l. 8 febbraio 1948 n. 47: a) nomina di un direttore responsabile, avente determinati requisiti, con indicazione del relativo domicilio (art. 3); b) registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi; c) annotazione ordinata dal presidente del tribunale con un provvedimento ad hoc, dopo la verifica della regolarità della documentazione prodotta. Mancando tali adempimenti, il sequestro trova la sua legittimazione in quella parte dell art. 21, comma 3, Cost. dove si fa riferimento alla «violazione delle norme che la legge (sulla stampa) prescriva per l individuazione dei responsabili». Ne consegue l inapplicabilità dell art. 1 r.d.lg. n. 561 del 1946, il cui limite numerico riguarda «le ipotesi di commissione di reati, nei quali il giornale sia stato il mezzo attraverso il quale tale violazione sia stata commessa»; e non anche la fattispecie in cui «è la stampa in sé a costituire l oggetto del reato» 16. Nessun limite numerico sussiste, infine, per il «sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza». In questi casi, l art. 2 r.d.lg. n. 561 del 1946 prevede, testualmente, che al sequestro possa farsi luogo «in deroga» a quanto stabilito nell art. 1 dello stesso decreto. 2. IL SEQUESTRO DEL SITO INTERNET O DEL BLOG: SONO APPLICABILI LE STESSE GARANZIE COSTITUZIONA- LI PREVISTE PER LA STAMPA? Nessuno dubita del fatto che internet, nelle sue varie forme di estrinsecazione (il sito web, il social network, il blog, il quotidiano on line, la mailing list, ecc.), costituisca un mezzo di comunicazione attraverso il quale è possibile manifestare il proprio pensiero. Da qui l ovvia conclusione secondo cui internet, pur essendosi diffuso in epoca successiva all entrata in vigore dell art. 21 Cost., rientra a pieno titolo nella sfera di protezione del primo comma della suddetta norma costituzionale, il cui tenore letterale è così 2004, n , in Riv. pen., 2005, p. 611, secondo cui «in tema di sequestro di pubblicazioni a stampa, il limite di tre esemplari previsto dall art. 1, comma 1, del r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 561 dev essere osservato anche quando trattasi di sequestro con finalità preventiva, disposto ai sensi dell art. 321 c.p.p.». In particolare afferma tale sentenza nella sua parte motiva il sequestro assumerebbe una «funzione preventiva» («ancorché all epoca l istituto non fosse autonomamente previsto») nelle ipotesi di cui all art. 2 del citato decreto, laddove si prevede «il sequestro delle pubblicazioni o stampati che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni od offensivi della pubblica decenza...»; ovvero, in ipotesi in cui «la pubblicazione non manifesta un opinione ( ), bensì incide direttamente sul buon costume». Sembra, seppure implicitamente, ammettere che il sequestro in oggetto possa essere anche di tipo preventivo, Cass., sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 3087, in CED Cass., n : «in tema di norme sul sequestro di giornali, e delle altre pubblicazioni, la disposizione di cui al secondo comma di cui all art. 1 r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 561 che consente all autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari delle pubblicazioni le quali comportino una violazione della legge penale non opera alcuna distinzione tra i tipi di sequestro (preventivo o probatorio) che possono essere ordinati dall autorità giudiziaria». 13 Facilmente comprensibile, invece, appare la limitazione nell ipotesi di sequestro probatorio, «le cui precipue finalità ben possono essere adeguatamente assicurate dall imposizione del vincolo su un numero ridotto di copie, che, al tempo stesso, vale ad impedire, nel pieno rispetto della logica costituzionale, che la misura cautelare, se estesa all intero territorio nazionale, possa risolversi in strumento surrettizio di controllo, censura o, comunque, di indebita limitazione della libertà di stampa tutelata dall art. 21 Cost.». Così, in motivazione, Cass., sez. V, 24 gennaio 2006, n , cit. 14 Cfr., in motivazione, Cass., sez. V, 7 dicembre 2007, n. 7319, cit. 15 Il reato di «stampa clandestina» è punito, con la reclusione fino a due anni o la multa fino a lire , dall art. 16, comma 1, l. n. 47 del Due le condotte sanzionate: a) chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione; b) chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell editore né quello dello stampatore o nel quale questi non siano indicati in modo conforme al vero. 16 Cass., sez. V, 25 giugno 2002, n , in Riv. pen., 2005, p. 252.

5 Processo penale e giustizia n ampio da poter recepire qualsiasi nuovo prodotto comunicativo generato dal progresso tecnologico. La conclusione, invece, non è così agevole non appena si provi a spostare l obiettivo sui commi successivi dell art. 21 Cost., quelli che, come sappiamo, accordano una tutela rafforzata alla libertà di «stampa» 17. Un dato è fuori discussione: allorquando l Assemblea Costituente elaborò tale tutela lo fece con il preciso intento di accordare una particolare protezione a quella specifica forma di comunicazione che si esplicava tramite la parola scritta e la sua successiva divulgazione; vale a dire a quella modalità di manifestazione del pensiero che il precedente regime autoritario aveva fortemente limitato e che, pertanto, appariva, all epoca, come la più vulnerabile. Sappiamo, però, come il dato storico non sia decisivo nel percorso ermeneutico e, soprattutto, come ciò sia tanto più vero quanto più ci si allontani dall epoca di entrata in vigore della disposizione normativa. Quel che rileva, difatti, è verificare se, al di là della sua ben definita origine storica, il termine «stampa» adoperato nell art. 21 Cost. possa, dal punto di vista letterale, teleologico e sistematico, assumere una portata più ampia, idonea a ricomprendere anche le nuove forme di trasmissione non scritta della parola. Un esito positivo di tale verifica si riscontra nella giurisprudenza di merito, dove, pur senza il sostegno di una motivazione particolarmente analitica, è stato affermato che l art. 21, comma 3, Cost., nella parte in cui limita la possibilità del sequestro della stampa ai soli delitti per i quali la legge della stampa espressamente lo autorizzi, deve essere «interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero». Un interpretazione evolutiva dalla quale, quindi, dovrebbe farsi derivare l applicabilità dell art. 1, comma 1, r.d.lg. n. 561 del 1946 anche al sito web, con l ulteriore conseguenza che questo, se pure avesse contenuto diffamatorio, non potrebbe essere sequestrato 18. La norma citata, invero, «vieta il sequestro della edizione di giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato» con ciò riferendosi al sequestro inteso come «chiusura» del giornale (o «oscuramento» del sito web), incidente, cioè, sull attività di «edizione in sé e non su singoli e ben determinati supporti cartacei o di altro tipo» 19. Non tutti i nuovi mezzi di comunicazione riconducibili a internet potrebbero, però, «in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di esse»; occorrendo, invece, «valutare caso per caso le caratteristiche ed il contenuto del mezzo di comunicazione, onde stabilire se presenti caratteri omologhi a quelli della stampa tradizionalmente intesi». Fatta questa precisazione, i fautori dell interpretazione evolutiva hanno ritenuto che sia assimilabile alla stampa il «blog» avente «contenuto squisitamente politico-informativo», dato che esso «non si differenzia nella sostanza da una qualsiasi rivista di opinione, nella quale vengono espresse giudizi e idee che, condivisibili o meno, costituiscono espressione della libertà di critica politica» 20. L apertura interpretativa tentata dalla giurisprudenza di merito, qui esposta, ha presto trovato la ferma opposizione della giurisprudenza di legittimità, la quale, con due pronunce ravvicinate, ha categoricamente escluso che il sito internet possa godere delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa, rispetto allo strumento cautelare del sequestro 21. Quel che ha indotto la Cassazione a tale chiusura è, principalmente, l ostacolo di ordine storico-letterale: «il termine stampa è dizione tecnica 22, e, 17 Sulla problematicità di tale rapporto, cfr. A. Papa, La disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove tecnologie, in Dir. informaz. e informatica, 2011, p. 477 ss.; C. Giunta, I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione di stampa, in Giur. cost., 2009, p ss. 18 Al di fuori delle eccezioni espressamente stabilite nel secondo comma e nell art. 2 del medesimo regio decreto legislativo. Così, G.i.p. Nocera Inferiore, 20 settembre 2010, in Giur. di Merito, 2011, p Ibidem. 20 Ibidem. 21 Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n , Cass., sez. V, 30 ottobre 2013, n , cit. Conf., con specifico riferimento ai «messaggi pubblicati su forum di discussione su internet», Cass., sez. III, 11 dicembre 2008, n , in Foro it., 2010, II, p. 95, con nota di M. Chiarolla, Riflessioni intorno al concetto di prodotto editoriale digitale. 22 Ai sensi dell art. 1 l. n. 47 del 1948 (disposizioni sulla stampa), sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione. Quindi, perché il prodotto stampa sussista in senso giuridico sono necessarie due condizioni: 1) un attività di riproduzione tipografica; 2) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività. L accezione tecnica del termine stampa trova autorevole conferma in C. cost., sent. 24 giugno 1961 n. 38,

6 Processo penale e giustizia n come tale, fu assunto nella norma costituzionale» 23 ; ostacolo che, peraltro, risulterebbe indirettamente confermato dal fatto che, già negli anni 80, la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali aveva proposto la introduzione di un nuovo articolo 21-ter nella Costituzione, proprio allo scopo di «omologare le manifestazioni del pensiero espresse con altri mezzi di diffusione dell informazione a quelle a mezzo stampa, anche ai fini della eseguibilità del sequestro» 24. Un tentativo inutile è questo il ragionamento implicito della Corte se all auspicata omologazione fosse stato possibile pervenire in via interpretativa. In breve. Non essendo stata, la proposta della Commissione Bozzi, trasformata in legge, fino a quando il legislatore non interverrà con una apposita riforma, l art. 21 Cost. dovrà ritenersi impermeabile a qualsiasi esperimento interpretativo volto ad estenderne il significato alle pubblicazioni via internet. Non può dirsi che, in direzione opposta, sia stata determinante l approvazione della l. 7 marzo 2001, n. 62, in materia di editoria e prodotti editoriali. Questa normativa ha introdotto una nozione molto ampia di «prodotto editoriale», definendolo come «il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici» (art. 1, comma 1, l. n. 62 del 2001). Contestualmente, ha previsto l applicabilità «al prodotto editoriale» degli obblighi di cui all art. 2 della l. n. 47 del 1948 (indicazioni sugli stampati) e degli ulteriori obblighi stabiliti dall art. 5 della stessa legge (registrazione) al «prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata». Da qui, la tesi innovativa di una certa giurisprudenza di merito che ha ritenuto di poter ricavare da tali riferimenti normativi una piena «equiparazione dei prodotti su supporto informatico destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico a quelli cartacei e quindi la ricomprensione dei primi, in quanto prodotti editoriali, nella nozione di stampa». In base a tale lettura, conseguentemente, ai prodotti editoriali informatici (come le testate telematiche) regolarmente registrati dovrebbe, altresì, estendersi il divieto di sequestro sancito dall art. 21 Cost. 25. Questo orientamento, però, è rimasto sporadico nella stessa giurisprudenza di merito e, soprattutto, non ha ricevuto conferma nella giurisprudenza di legittimità. Il principale ostacolo frapposto dalla Cassazione alla presunta equiparazione tra stampa tradizionale e stampa telematica adottata dalla l. n. 62 del 2001 è rappresentato dal fatto che tale legge, per sua stessa ammissione, è una normativa di settore, senza, perciò, alcuna pretesa di riordino organico della materia. Basta osservare, a tal riguardo, come il suo art. 1, comma 1, nell estendere la nozione di prodotto editoriale al «prodotto su supporto informatico», si affretti a precisare che tale definizione è data «ai fini della presente legge». E poiché la disciplina di quest ultima afferisce a vari interventi amministrativi di natura economica a sostegno del settore editoriale (quali concessione di contributi, erogazione di provvidenze, istituzione di fondi speciali, riconoscimento di credito d imposta, ecc.), è evidente che la suddetta equiparazione tra pubblicazione cartacea e telematica non può valere se non allo scopo di usufruire di tali interventi, e non anche dell estensione alle testate telematiche delle garanzie di cui godono quelle cartacee ex art. 21 Cost. 26. Del resto, una chiara conferma a tale assunto è rinvenibile nel d.lgs. 9 aprile 2003, n , il quale, intervenendo nuovamente sul tema, ha specificato, proprio al fine di dirimere i dubbi innescati dalla precedente l. n. 62 del 2001, che l obbligo di registrazione delle testate editoriali telematiche è stato previsto da quest ultima legge «ai soli fini delle provvidenze economiche stabilite nella medesima legge» Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n , cit. 24 Ibidem. 25 Trib. Padova, ord. 1 ottobre 2009, in Dir. ind., 2010, p. 73, con nota di P. Cimino, Le pubblicazioni telematiche e i prodotti editoriali; e in Nuova giur. comm, 2010, p. 406, con nota di V. Durante, Stampa on-line e sequestro dei siti internet. 26 Per un approfondimento del tema, cfr. P. Di Fabio, Blog, giornali on line e "obblighi facoltativi" di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet, in Dir. informaz. e informatica, 2012, p ss.; P. Costanzo, La stampa telematica (tuttora) tra ambiguità legislative e dissensi giurisprudenziali, in Giur. cost., 2010, p ss. 27 Aderisce a tale tesi, L. Bacchini, Il sequestro di un forum on-line: l applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in internet?, in Cass. pen., 2009, p Sulla base di tali presupposti, Cass., sez. III, 10 maggio 2012, n , in CED Cass., n , ha escluso che l omessa registrazione, preventiva alla diffusione di un giornale telematico, integri il reato previsto dagli artt. 5 e 16 l. n. 47 del 1948 (stampa clandestina), posto che, ragionando diversamente, si darebbe luogo a una interpretazione analogica in malam partem. Prima di questo arresto giurisprudenziale, per una pronuncia nei termini della configurabilità del suddetto reato, nei confronti del responsabile del sito internet che non avesse adempiuto alla registrazione ex art. 5, l. n. 47 del 1948, v. Trib. Modica, 8 maggio 2008, R., in Foro it., 2010, II, c. 95, con nota di M. Chiarolla.

7 Processo penale e giustizia n LO SCENARIO FUTURO TRA PROFILI DI (IL)LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E INTERPRETAZIONE ANALO- GICA Dopo aver preso atto del diverso grado di tutela che attualmente la legge italiana accorda alla stampa cartacea rispetto a quella telematica e dell impossibilità di interpretare i dati normativi vigenti in chiave evolutiva, occorre proiettare lo sguardo al futuro, per provare a immaginare se un tale quadro sia, ed eventualmente come, destinato a mutare. Una prima via potrebbe essere l intervento di una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che limitano il sequestro della stampa cartacea, nella parte in cui non prevedono che i medesimi limiti siano applicabili anche alla nuova stampa telematica. Siffatta pronuncia additiva, però, potrebbe essere prospettata nella misura in cui fosse possibile affermare che il diverso trattamento è destinato a situazioni uguali o, almeno, contenutisticamente omogenee. È proprio questo, invece, il presupposto che, ad avviso della Cassazione, manca affinché la questione di legittimità costituzionale possa definirsi non manifestamente infondata e possa, quindi, essere sollevata dinanzi al Giudice delle leggi. Quel che, nello specifico, introdurrebbe una «differenza (sostanziale e non solo formale) tra stampa e informatica» è la cd. «eternità mediatica», vale a dire la capacità della notizia immessa in rete di rimanere fruibile a tempo indeterminato e per un numero indeterminato di fruitori 29. Caratteristiche che, invece, non avrebbe la diffamazione realizzata attraverso i giornali, che «ha certamente un impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ripubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo» 30. Risulterebbe, dunque, ragionevole secondo la Suprema Corte che ad una diversa capacità lesiva dei due mezzi, corrisponda un diverso grado di intensità dei limiti loro opponibili, tale per cui il sequestro risulti più incisivo dove la potenzialità offensiva del mezzo è maggiore e meno incisivo dove la medesima potenzialità è minore. L assunto non convince appieno, poiché, da un lato, sembra enfatizzare una differenza di tipo meramente quantitativo, sempre più smentita, peraltro, dalla crescente capacità tecnologica di riprodurre, con vari mezzi (fotocopie, scanner, archiviazione digitale, ecc.), il prodotto della stampa tradizionale e, conseguentemente, di renderlo meno definito nel tempo e nello spazio; e, da un altro lato, sembra sottovalutare che la ratio di garanzia sottesa all art. 21, comma 3, Cost. appare pienamente riferibile anche a colui che manifesta il pensiero tramite internet, non potendo, a tal proposito, assumere rilevanza il fatto che l Autorità inibisca una parola scritta tramite un getto d inchiostro su un supporto cartaceo, invece che una parola scritta tramite una digitazione su un supporto immateriale. Ad entrambi i casi, in sostanza, è riferibile la scelta valoriale insita nell art. 21, comma 3, Cost., cioè di accettare il rischio di una manifestazione del pensiero che sia offensiva dell altrui reputazione, pur di scongiurare un rischio ben più rilevante, quale quello di uno Stato che, tramite interventi autoritativi, vieti ai suoi consociati di informare e di informarsi al fine di contribuire al fisiologico sviluppo di una società democratica. Anzi, muovendo da questa consapevolezza, appare ormai anacronistico il surplus di tutela oggi riservato alla stampa cartacea, il cui uso come strumento comunicativo è stato, in termini statistici e di accessibilità, ampiamente soppiantato da quello della informazione telematica. Una precisazione è però doverosa. L equiparazione tra il diritto alla stampa cartacea e quello alla stampa telematica non può non passare attraverso un loro allineamento anche sotto il profilo della responsabilità di chi tali diritti esercita. La lettura dell art. 21 Cost., invero, non si presta ad equivoci nella correlazione che pone tra libertà e responsabilità, allorquando, da una parte, non riferisce la prima alla manifestazione di un pensiero anonimo, ma di un pensiero «proprio» (comma 1), la cui paternità, cioè, sia attribuibile ad un soggetto determinato e, quindi, individuabile; e, da un altra parte, esclude dal novero della stampa non soggetta a sequestro la stampa clandestina (comma 3). Se, in un ipotetica unificazione delle garanzie costituzionali tra stampa cartacea e stampa telematica, non si tenesse conto di ciò, si finirebbe per introdurre una disparità in senso inverso, a danno della prima. Ne deriva che, nel caso in cui la Corte costituzionale ritenesse, un giorno, di dichiarare l illegittimità costituzionale dell art. 1 r.d.lg. n. 561 del 1946, nella parte in cui le garanzie ivi previste non sono applicabili anche alla stampa telematica, dovrebbe, a nostro avviso, farlo delimitando l equiparazione a quei soli prodotti edi- 29 Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n , cit. 30 Ibidem.

8 Processo penale e giustizia n toriali che, avvalendosi della facoltà a loro riservata dall art. 1, comma 3, l. n. 62 del 2001, pongono in essere gli adempimenti amministrativi (registrazione, nomina di un direttore responsabile, ecc.) funzionali alla loro soggettivizzazione esterna. In dottrina, vi è chi ritiene che un passaggio di questo tipo sia superfluo, potendosi giungere alla medesima equiparazione attraverso un interpretazione analogica dell art. 21, comma 3, Cost. e, conseguentemente, delle leggi che a tale garanzia danno attuazione, pur con il limite, ora esposto, della delimitazione ad esclusivo vantaggio delle testate editoriali individuabili in quanto formalmente registrate 31. La tesi origina, sostanzialmente, dalle stesse ragioni qui poste a fondamento degli ipotetici profili di illegittimità costituzionale dell art. 1, comma 1, r.d.lg. n. 561 del 1946, con una ulteriore e condivisibile critica al ragionamento della Cassazione. L Autore, in particolare, si riferisce a quella parte del ragionamento in cui la Cassazione rammenta come l accezione strettamente tecnica della nozione di stampa impedisca, per giurisprudenza costante, che al direttore di un sito internet o di una rivista telematica sia applicabile, in via analogica, la disposizione incriminatrice di cui all art. 57 c.p. (per omesso controllo sul contenuto del periodico da lui diretto) 32 ; e come da ciò derivi, quale conseguenza inevitabile, il divieto di applicazione analogica alla stampa telematica, non solo delle disposizioni di sfavore, ma anche di quelle di favore (come quelle che escludono o limitano il sequestro), posto che «ubi commoda, ibi incommoda». In realtà si osserva correttamente «il brocardo menzionato non trova alcun riscontro in campo criminale» e, inoltre, «sul fronte penale l esistenza di una regola che vieta l analogia in malam partem, di per sé, dimostra che l applicazione di norme di favore, e cioè in bonam partem, è del tutto legittima e consentita, anzi forse doverosa quando sia possibile, come in questo caso ( )». A prescindere da ciò, il tentativo di colmare il vuoto di tutela del quale oggi, in tema di sequestro, risente la stampa telematica, tramite un interpretazione analogica della norma costituzionale, sembra, almeno in astratto, percorribile. È noto, infatti, che all elenco dei beni giuridici espressamente tutelati dalla nostra Costituzione se ne sono, nel corso dei decenni, aggiunti degli altri per via della formulazione aperta dell art. 2 Cost.: il diritto all ambiente, il diritto alla privacy, ecc. Tutti diritti elaborati dalla Corte costituzionale in quanto rientranti, seppure non expressis verbis, nel rinvio mobile dell art. 2 Cost. ai «diritti inviolabili dell uomo». Non solo. Non mancano gli esempi in cui la giurisprudenza, oltre a riconoscere ex art. 2 Cost. un nuovo diritto inviolabile, gli abbia attribuito una specifica garanzia modale (come la riserva di giurisdizione per gli atti diretti a limitarne l esercizio), pur nell oggettivo silenzio della Carta fondamentale e in assonanza con il livello di tutela riservato dalla Costituzione scritta ad altri beni giuridici di pari o superiore livello 33. Quel che, però, a nostro avviso, nel caso di specie osta all applicazione analogica dell art. 21, comma 3, Cost. è il carattere derogatorio di questa disposizione normativa rispetto al principio generale del primo comma dello stesso articolo. Il rapporto tra queste due parti dell art. 21 Cost. porta all individuazione di un principio generale in base al quale la libertà di manifestazione del pensiero è garantita a tutti, a condizione che il suo esercizio non sia lesivo di altri beni costituzionalmente rilevanti e, quindi, con la facoltà dell ordinamento di porre in essere misure limitative (come il sequestro) volte ad attuare il suddetto contemperamento; e, poi, di una deroga a tale principio generale, in virtù del quale, soltanto laddove si tratti di «stampa» il bilanciamento tra contrapposti interessi è sempre risolto a vantaggio della manifestazione del pensiero, non potendo quest ultimo essere limitato se non nei casi tassativi previ- 31 C. Melzi d Eril, Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell art. 21 Cost. a dispetto della giurisprudenza, in Dir. informaz. e informatica, 2014, p Cfr., S. Peron, Internet, regime applicabile per i casi di diffamazione e responsabilità del direttore, in Resp. civ. e prev., 2011, p. 85 ss.; C. Melzi d Eril, Roma locuta: la Cassazione esclude l applicabilità dell art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line, in Dir. informaz. e informatica, 2010, p. 899 ss. 33 Si pensi all operazione interpretativa intrapresa da Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n , in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 1537, con nota di A. Camon, al fine di affermare l utilizzabilità, come prove atipiche, delle videoregistrazioni effettuate in luoghi che, pur non rientrando nella nozione di «domicilio», sono costituzionalmente protetti in quanto luoghi nei quali la persona esercita il «diritto alla riservatezza». La Cassazione, non solo ha rinvenuto il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza nell art. 2 Cost., ma ha anche ricavato da siffatta protezione (e nell assoluto silenzio della Costituzione sul punto) la necessità che la limitazione di tale diritto sia disposta nel rispetto di un «livello minimo di garanzie»; nella specie, rappresentato dall esigenza che la restrizione sia disposta con «provvedimento motivato dell autorità giudiziaria, sia essa il pubblico ministero o il giudice».

9 Processo penale e giustizia n sti dalla stessa Costituzione. In altri termini, nel contesto dell art. 21 Cost., la privazione al legislatore ordinario del potere di valutare se e come la libertà di manifestazione del pensiero meriti un sacrificio, a salvaguardia di altri interessi, costituisce una eccezione rispetto alla regola secondo cui tale potere è ordinariamente riconosciuto al legislatore. In quanto eccezionale, pertanto, il contenuto del terzo comma dell art. 21 Cost. non appare suscettibile di interpretazione analogica, indipendentemente dal fatto che questa operi in malam partem o in bonam partem. 4. IL DISAGIO DELLA CASSAZIONE E L ESIGENZA DI CONFORMARSI ALLA GIURISPRUDENZA DELLA COR- TE EUROPEA Volendo trarre le conclusioni di questa analisi, è possibile affermare che, attualmente, l applicabilità a internet delle garanzie prescritte dalla Costituzione a vantaggio della stampa non è praticabile, se non, come si è visto, prospettando un intervento additivo della Corte costituzionale o una riforma del legislatore. Non è detto, però, che tale assetto interpretativo, sia, pur a carte ferme, immutabile. Non si può, cioè, escludere che la forza espansiva delle libertà connesse al mondo della comunicazione telematica e informatica e la sempre crescente sensibilità che, sul tema, mostra di avere la comunità, porti, in un futuro non troppo lontano, ad una rimeditazione della questione. Per quanto possa apparire irrazionale, è già accaduto che un medesimo problema, dopo il consolidamento, nella giurisprudenza costituzionale o di legittimità, di una determinata posizione interpretativa, sia stato risolto in termini opposti, non perché nel frattempo fossero mutate le norme di riferimento, bensì in ragione della maggiore rilevanza assunta nella Costituzione materiale o in un altra fonte primaria esterna dall interesse giuridico oggetto di tutela; tale da non fare più apparire compatibile la dimensione giurisprudenziale concretamente data a quell interesse con le nuove pressioni provenienti dai livelli normativi superiori 34. Lo scenario non sembra così lontano o irrealistico, ove si rifletta sul fatto che la stessa giurisprudenza che oggi oppone la nozione tecnica di stampa alle tesi volte ad estendere ad internet le garanzie di cui all art. 21, comma 3, Cost., esprime apertamente un certo disagio nel dover assumere una posizione così rigida. Essa, invero, non solo invoca un intervento del legislatore che riordini la materia tenendo conto delle nuove realtà comunicative e delle pressanti esigenze a queste connesse 35, ma, nell attesa che il legislatore intervenga, fa un uso particolarmente restrittivo del sequestro preventivo tutte le volte in cui dello stesso se ne chieda l applicazione in tema di stampa telematica. L impressione che si ricava nitidamente dalla lettura di tali pronunce è di una Cassazione che, formalmente, riconosce l ammissibilità del sequestro preventivo del sito internet o del blog (non potendo superare gli ostacoli di ordine testuale sopra esposti), ma che, poi, in concreto, propenda per negarne l applicazione tramite una lettura estremamente rigorosa dei suoi presupposti e, in particolare, del requisito del fumus commissi delicti. Da quest ultimo punto di vista, infatti, i giudici di legittimità non si limitano a censurare qualsiasi tentativo di identificazione del requisito del fumus commissi delicti con l astratta configurabilità del reato in base alla prospettazione unilaterale del pubblico ministero e ad ammonire i giudici di merito in ordine alla necessità di confrontare siffatta prospettazione con gli elementi di prova materialmente acquisiti dall accusa e messi a disposizione del giudice 36. Essi aggiungono che, nel caso in cui il sequestro pre- 34 Si pensi al ripensamento operato da C. cost., sent. 9 luglio 1996 n. 238, in Cass. pen., 1997, p. 315, con nota di P. Felicioni, in tema di prelievo ematico coattivo quale modalità esecutiva della perizia disposta dal giudice ex art. 220 c.p.p. In tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 224, comma 2, c.p.p., per violazione della riserva di legge di cui all art. 13 Cost., nella parte in cui non predeterminava le modalità di siffatta misura invasiva della sfera fisica della persona. A tale conclusione la Corte costituzionale è giunta nella piena consapevolezza di disattendere una sua precedente sentenza di segno diametralmente opposto (C. cost., sent. 24 marzo 1986 n. 54, in Foro it., 1987, I, c. 716), giustificando il suo revirement con l esigenza di dover «rimeditare» la questione e «pervenire a conclusioni diverse, tenuto conto anche della maggiore forza con cui il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale, ispirato in modo particolarmente accentuato al favor libertatis». 35 Cfr., ad esempio, quanto si afferma, sul punto, in Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n , cit.: «un intervento del legislatore (anche a livello costituzionale, come "tentato" negli anni passati) sarebbe quanto mai auspicabile». 36 Ammonimento che trova riscontro, con portata generale, in C. cost., ord. 4 maggio 2007 n. 153, in Giur. cost., 2007, p. 3; e, soprattutto, in Cass., sez. III, 5 aprile 2011, n , in Dir. e giustizia, 20 luglio 2011, e Cass., sez. I, 17 giugno 2011, n , in Dir. e giustizia, 12 novembre 2011, con nota di Conforti.

10 Processo penale e giustizia n ventivo cada su di uno strumento telematico destinato a comunicare fatti di cronaca o a criticare e denunziare aspetti della vita civile d interesse pubblico, occorre che «la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da ragioni adeguate» 37. Il che prosegue la Suprema Corte «si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola» 38. Ora, posto che non risulterebbe tollerabile, all interno dell area di operatività del sequestro preventivo, una distinzione tra casi nei quali l atto ablativo è legittimo solo se effettivamente necessario e casi nei quali lo è anche se non effettivamente necessario ; così come risulterebbe odiosa una distinzione tra sequestri preventivi legittimi solo se sorretti da ragioni adeguate e sequestri preventivi legittimi anche se sorretti da ragioni inadeguate ; ciò che si può scorgere dall uso ridondante di tali aggettivazioni è, per l appunto, il disagio che vive la nostra giurisprudenza di legittimità nel dover convalidare misure cautelari formalmente ineccepibili ma sostanzialmente sproporzionate e inique rispetto alla rilevanza della libertà che andrebbero a intaccare, posto che, nella sostanza, sono trattati in modo disomogeneo mezzi espressivi (stampa cartacea e stampa telematica) che assolvono alla stessa funzione e, per di più, con modalità omogenee (il mero uso della parola). Un disagio che è accentuato dalla consapevolezza di non poter intervenire con misure appropriate alla specificità del caso concreto, essendo evidente che, allorquando si sequestra un sito, un quotidiano telematico o un blog, in realtà, non lo si acquisisce materialmente, ma lo si oscura. Da questa aspecificità del rimedio cautelare, ad esempio, la giurisprudenza richiamata fa derivare la non sequestrabilità del blog indipendentemente dal contenuto diffamatorio delle opinioni sullo stesso postate da terzi; in quanto, cioè, il sequestro di un blog, inibendo a tutti gli utenti della rete l accesso ai contenuti del sito, finirebbe per «alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo» e impedirebbe «al blogger la possibilità di esprimersi» 39 (facendo così, in ultima analisi, venir meno il «nesso funzionale tra l oggetto della richiesta di sequestro e la possibile reiterazione dell attività diffamatoria» 40. È proprio questo, forse, il punto di svolta: il sequestro preventivo del sito internet o del blog potrebbe essere espunto dal nostro sistema processuale penale, non in quanto contrastante con l art. 21, comma 3, Cost., ma in quanto misura contraria all art. 10 Cedu, il quale, da un lato, garantisce la libertà di espressione senza ulteriori accezioni (non ponendo, così, quegli ostacoli di ordine testuale che, come si è detto, pone la norma costituzionale riferendosi specificamente alla «stampa»); e, da un altro lato, prevede che tale libertà possa essere limitata con misure che siano «necessarie» per la tutela di altri interessi dotati di pari rilevanza (sicurezza nazionale, reputazione, ecc.). Il requisito della necessarietà non può che essere accertato in rapporto alle specifiche modalità con le quali opera il mezzo espressivo e, per quanto ci riguarda, difetterebbe nel sequestro preventivo del sito internet, atteso che la tutela della reputazione altrui ben potrebbe essere più adeguatamente assicurata mediante misure diverse, quali prescrizioni di rettifica o di integrazione del post o articolo diffamatorio (anche soltanto in via cautelare). Tali misure, invero, garantirebbero una piena corrispondenza funzionale tra la peculiarità offensiva di internet e la idoneità della tutela approntata, giacché all eternità mediatica dell offesa si contrapporrebbe l eternità mediatica della misura riabilitativa. L astratta configurabilità di tali meno invasive misure rende, di conseguenza, meno appropriato (rectius, non necessario) il sequestro. Il ragionamento qui sinteticamente prospettato è già entrato, seppure ancora timidamente, nelle ma- 37 Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n , cit. La stessa espressione si rinviene in Cass., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, cit., e in Cass., sez. V, 30 ottobre 2013, n , cit. Lo schema argomentativo utilizzato in queste pronunce, peraltro, non è innovativo, ricalcando perfettamente (e, a tratti, perfino letteralmente) quello utilizzato dalla stessa Cassazione per negare l estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall art. 21, comma 3, Cost., alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse per via televisiva: v. Cass., sez. V, 7 dicembre 2007, n. 7319, cit. 38 Cass., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, cit. 39 Così, Cass., sez. V, 30 ottobre 2013, n , cit., che esplicita il concetto sottolineando che «in casi del genere (...) il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l esercizio dell attività d informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell art. 21 Cost., ma anche in ambito sovranazionale nell art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell uomo nonché nell art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea». 40 Cfr., Gip Nocera Inferiore, 20 settembre 2010, cit.

11 Processo penale e giustizia n glie della giurisprudenza della Corte di Strasburgo 41 e, ove ulteriormente sviluppato, potrebbe costringere la Cassazione a dover scegliere dinanzi al bivio ormai sempre più ricorrente nelle aule romane di piazza Cavour: sollevare questione di legittimità costituzionale dell art. 1 r.d.lg. n. 561 del 1946, nella parte in cui, contrastando con l art. 10 Cedu (poiché, ammettendo in modo generalizzato il sequestro preventivo nei confronti della stampa telematica, limita la libertà di espressione con misure non necessarie), viola l art. 117 Cost.; oppure interpretare in modo convenzionalmente orientato la norma citata, così da non ritenerne più l ambito operativo esclusivamente riservato alla stampa cartacea. Quale che sia la soluzione prescelta (la prima, probabilmente, sarebbe quella più aderente all esigenza già ravvisata di non travalicare i confini dell ermeneutica), la speranza è che non si aspetti così tanto tempo da dover subire l ennesimo ordine impartito da Strasburgo Corte e.d.u., sez. IV, 16 luglio 2013, n , Wegrzynowski e altro c. Polonia, in Guida dir., 2013, n. 40, p. 103, con nota di C. Melzi d Eril: «Il ruolo dei tribunali non è quello di riscrivere la storia ordinando la cancellazione di ogni traccia della pubblicazione di un articolo giudicato diffamatorio. Inoltre, va tenuto presente che l interesse all accesso agli archivi della stampa in rete da parte del pubblico è coperto dall art. 10 Cedu. Le violazioni dei diritti protetti dall art. 8 Cedu (in particolare la reputazione) potrebbero essere risarcite da un commento all articolo presente nell archivio telematico, che informi il pubblico del fatto che il processo per diffamazione relativo al contenuto dell articolo in questione intentato dal ricorrente si è concluso favorevolmente per quest ultimo». 42 L attesa potrebbe essere molto più breve del previsto, atteso che, durante la pubblicazione del presente contributo, è intervenuta un ordinanza di rimessione alle Sezioni unite di una duplice questione avente ad oggetto: a) l ammissibilità del sequestro preventivo, «mediante "oscuramento", anche parziale, di un sito web»; b) «nell affermativa, se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante "oscuramento", della pagina web di una testata giornalistica telematica, registrata». L ordinanza in questione (Cass., sez. I, 30 ottobre 2014, n , muove da una considerazione apertamente critica dell argomento fin qui utilizzato dalla Cassazione e, nello specifico, da Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n , cit. al fine di escludere l applicazione, «in via analogica (e in bonam partem), delle guarentigie sulla stampa e, in particolare, delle disposizioni dell articolo 1 del r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 561, alle testate giornalistiche telematiche, debitamente registrate ai sensi dell articolo 5 della l. 8 febbraio 1948, n. 47». Invero, l argomento «della maggiore offensività (rispetto alla stampa) del mezzo informatico» osserva correttamente l ordinanza «costituisce (...) uno soltanto dei fattori che concorrono a determinare la lesività della condotta diffamatoria o, in generale delittuosa, essendo, al riguardo, altrettanto rilevanti la effettiva capacità di diffusione del mezzo e la influenza del medesimo sulla pubblica opinione: non è seriamente contestabile che una stessa notizia diffamatoria arreca nocumento ben maggiore, se pubblicata su un giornale popolare con elevatissima tiratura, letto da milioni di persone, piuttosto che su una testata telematica con pochi utenti o accessi.». Inoltre, «sul piano logico-giuridico, il rilievo della (supposta) maggiore offensività della condotta non è confacente alla negazione della eadem ratio per la applicazione della guarentigia della stampa» al prodotto editoriale telematico. Ma v è di più. L ordinanza di rimessione alle Sezioni unite mette, altresì, in discussione il fatto che la vigente disciplina contenuta negli artt. 321 c.p.p. e 104 norme att. «abiliti la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero, nei casi di urgenza, e il giudice a imporre all imputato o a terzi privati» l oscuramento del sito web, cioè «il compimento delle attività tecniche e materiali occorrenti per impedire agli utenti della rete l accesso alla pagina web, oggetto di cautela». Sostanzialmente, anche nel caso in cui si ritenesse ammissibile il sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico, nella citata disciplina codicistica mancherebbe «alcun aggancio positivo che sorregga la pura imposizione (esclusivamente) di obblighi di facere a carico dei destinatari della misura cautelare, senza apprensione di alcuna res, né in senso materiale, né in senso giuridico attraverso la imposizione di un vincolo di indisponibilità (o di inopponibilità del trasferimento)».

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